Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/2024, n. 21995
CASS
Sentenza 5 agosto 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto da Anna Viti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, la quale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Lucca. La controversia traeva origine dall'impugnazione di un atto costitutivo di servitù di passo e dalla successiva delimitazione di un terreno da parte di Stella Babboni, che la Viti riteneva lesiva del suo diritto di abitazione e del suo diritto di passo. La ricorrente aveva inizialmente chiesto la rimozione del muretto e il risarcimento dei danni, in subordine l'ampliamento della servitù ai sensi dell'art. 1051 c.c. Il Tribunale di Lucca aveva rigettato le domande della Viti. La Corte d'Appello, pur confermando il rigetto della domanda principale relativa alla rimozione del muretto, aveva accolto la domanda subordinata di costituzione e ampliamento della servitù di passo, ritenendo sussistente un'interclusione relativa e disponendo la costituzione della servitù su una porzione del terreno della Babboni, con liquidazione di un'indennità e addebito alla Viti delle spese per la rimozione e ricostruzione del muretto. La Corte d'Appello aveva inoltre riformulato la statuizione sulle spese di lite, ponendole a carico dell'appellante nella misura di 4/5, in considerazione della soccombenza parziale e della mancata conciliazione. La Viti ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla statuizione sulle spese, sostenendo di essere sostanzialmente vittoriosa e che la compensazione parziale non fosse giustificata alla luce delle modifiche normative intervenute. La Babboni ha resistito con controricorso.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. In relazione al primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla ripartizione delle spese, la Corte ha condiviso le conclusioni del Procuratore Generale, evidenziando che la Viti non poteva considerarsi integralmente vittoriosa, avendo ottenuto l'accoglimento della domanda subordinata dopo il rigetto di quella principale. Ha sottolineato la sussistenza di una soccombenza reciproca, data l'autonomia delle due domande, e ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse ampiamente motivato le ragioni della parziale compensazione, anche in relazione alla mancata conciliazione dovuta alla richiesta della ricorrente di attribuire alla controparte le spese di realizzazione dei lavori e di CTU. Per quanto concerne il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 92 c.p.c. nella sua formulazione modificata, la Corte ha confermato la correttezza del rilievo del Procuratore Generale circa l'applicabilità ratione temporis della versione dell'art. 92 c.p.c. antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, poiché l'atto introduttivo del giudizio era antecedente alla data di entrata in vigore della normativa. Ha altresì ribadito che la norma modificata non si applica in caso di soccombenza reciproca, come nel caso di specie. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/2024, n. 21995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21995
    Data del deposito : 5 agosto 2024

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