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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale dell'8.7.2025
Ruolo Generale n. 4360/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI ConSIliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO ConSIliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4360 /2018 R.G.A.C., vertente
TRA
quale Impresa deSInata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Parte_1
Vittime della DA (partita iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Renato Iaselli (c.f. ), con lui elett.te dom.ta in Napoli, piazza Nicola C.F._1
Amore, 10 presso lo studio dell'avv. Azzurra Lepre – pec: Email_1
APPELLANTE
E
1 ), , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
), nella loro qualità di eredi di rappresentati e CP_3 C.F._4 Persona_1 difesi dall'avv. Irene Di Santo ( ), domiciliataria in Napoli ai Gradoni S. Maria C.F._5
Apparente 20 – pec: Email_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1544.2018 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 1.6.2018, non notificata
FATTO E DIRITTO
Con citazione dell'01.08.2018 n.q. di Impresa deSInata per la Regione Campania Parte_1 alla gestione del FGVS, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da con atto notificato il 26.1.2015, e l'appellante è stata condannata Persona_1 al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro € 63.488,00 oltre accessori, a ristoro del danno patito in conseguenza del sinistro stradale occorso in San Marcellino in data 28.3.2013.
Nella prospettazione attorea, nelle condizioni di tempo e di luogo indicate, l'attrice, mentre percorreva a piedi la via Manica, diretta verso la propria abitazione, veniva investita da un'autovettura di colore scuro, la quale, proveniente ad alta velocità da via Libertà, non si avvedeva della donna, scaraventandola a terra e dileguandosi senza prestare soccorso e senza consentire l'identificazione del conducente.
A seguito del sinistro la , di anni 75, riportava lesioni con postumi permanenti, quantificati dal Per_1
c.t.u. nella misura del 20%, oltre 60 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%.
L'appellante ha censurato la sentenza deducendo l'erronea valutazione della credibilità dei testi escussi,
l'omessa considerazione della responsabilità esclusiva o concorrente della danneggiata, l'erronea valutazione di compatibilità delle lesioni con la prospettazione attorea.
Radicatasi la lite, si è costituita la con comparsa del 23.10.2018 (per l'udienza del 10/12/2018, Per_1 differita di ufficio al 22.1.2019), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa, interrotta e poi riassunta nei confronti degli eredi della parte appellata - nelle more deceduta -
è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in epigrafe indicata, dopo il mutamento della Sezione e del relatore, e previa concessione di termine per note conclusionali.
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve
2 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Si duole, in primo luogo, l'appellante della valutazione di attendibilità dei testi laconicamente espressa dal primo giudice (“dalle due deposizioni testimoniali raccolte, rese da persone indifferenti rispetto alle parti in lite, si ricava la puntuale conferma della dinamica del sinistro stradale descritta in citazione”: sentenza), evidenziando alcune incongruenze riscontrabili nelle deposizioni.
Segnatamente: la SInora , prima teste escussa, non menzionerebbe mai la presenza dell'altra Tes_1 teste (la nuora) sul luogo al momento del sinistro, indicherebbe come orario di accadimento le ore 13
(in citazione si parla di ore 15.30), non vedrebbe l'impatto tra l'auto, descritta come di colore grigio, e la SInora in quanto la precedeva, salvo poi genericamente parlare di dolori al fianco sinistro (è il femore ad Per_1 essere colpito); la SInora non avrebbe visto il sinistro in quanto richiamata dalle urla della Pt_2 danneggiata, e avrebbe visto un' auto di colore scuro allontanarsi, omettendo qualsiasi riferimento sull'orario.
Le doglianze non sono fondate.
Le deposizioni rese in data 27.10.2016 da e rispettivamente suocera Controparte_4 Controparte_5
e nuora, non paiono alla Corte connotate da incongruenze tali da poterne escludere l'attendibilità
Esse, nella sostanza, confermano che, in data 28.03.2013, la SI.ra veniva investita da un auto Per_1 pirata mentre si dirigeva verso la propria abitazione in compagnia di sue due amiche.
Dalla lettura dei verbali di causa emerge che la prima testimone, SI.ra , indica il momento Tes_1 esatto in cui si è verificato il sinistro alle ore 15.00, in linea con quanto asserito in citazione (cfr verbale d'udienza).
La teste parla di un'auto di colore grigio;
la teste riferisce di un'auto scura. Tes_1 Pt_2
Le due descrizioni non sono incompatibili.
3 Entrambe le testimoni hanno riferito di un urto avvenuto sul fianco sinistro, e ciò non è incompatibile, trattandosi di dichiarazione atecnica, con la circostanza che il punto d'impatto fosse il femore anziché il fianco sinistro.
Le testimoni riferiscono di essere state presenti al momento del sinistro e di aver visto l'impatto del veicolo pirata con la SI.ra . La teste : “… ho sentito un rumore e ho visto che la mia Per_1 Tes_1 amica era stata investita al fianco sinistro da un'auto di colore grigio che proseguiva a tutta velocità. …
Nessun altro era presente al sinistro e nessuno si fermò tranne mia nuora”. La teste “... ho Pt_2 sentito un forte urlo e mi sono resa conto che la SI.ra era stata urtata sul fianco sinistro da Per_1 un'auto di colore scuro che era fuggito via … Ho prestato personalmente soccorso …”.
Conclusivamente, le deposizioni possono considerarsi dotate di un sufficiente grado di precisione e la concordanza, e, complessivamente attendibili.
Col secondo motivo si duole della mancata considerazione della possibile colpa attorea Pt_1 assorbente o concorrente ai sensi dell'art. 1227 I e II e dell'art. 190 C.d.S. (a tenore del quale “Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”).
Rileva che la strada era a doppio senso di circolazione e senza marciapiedi, e le lesioni lamentate riguardavano il lato sinistro ed erano state causate dall'impatto diretto.
Deduce che la donna circolava sulla strada nello stesso senso di marcia dell'automobile, in violazione del precetto di cui all'art. 190 citato, con quanto ne consegue in termini di superamento della presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 co. 1 c.c. e di applicazione dell'art. 1227 c.c., di cui chiede l'applicazione, nella previsione di cui al secondo comma (responsabilità esclusiva del danneggiato) o, gradatamente, nel senso della concorrente responsabilità cui al primo comma.
L'assunto è infondato.
Quand'anche ipotizzando che la procedesse nel medesimo senso di marcia dell'auto investitrice, Per_1 va osservato, da un lato, che il sinistro è avvenuto nel centro abitato e, dall'altro, che non può la descritta condotta del pedone assurgere a causa o concausa del sinistro, data l'elevata velocità del veicolo investitore, e la conseguente irrilevanza causale della condotta del danneggiato.
Con riguardo al comportamento che il conducente deve tenere nei confronti dei pedoni, va richiamato infatti l'art. 191 C.d.S., in correlazione al precedente art. 190 C.d.S., che, a sua volta, stabilisce le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.
4 In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'”obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius; i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S..
Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, ma occorrendo che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 33207 del
02/07/2013).
Sul piano civilistico, costituisce causa esclusiva dell'evento la condotta eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile del pedone, quale, ad esempio, la sua presenza, in piena notte, nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020), e, concausa, quella difficilmente evitabile, quale l'attraversamento "azzardato" del pedone nel mentre sopraggiungeva l'autoveicolo dell'investitore (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014).
Né l'una né l'altra ipotesi è assimilabile alla circostanza, nella specie verificatasi, del procedere, in un centro abitato, con i movimenti lenti tipici di una persona di 75 anni, nel medesimo senso di marcia dell'autovettura.
5 Il terzo motivo concerne la questione del riconosciuto nesso eziologico tra lesioni e dinamica del sinistro.
Sul punto lamenta l'appellante che il Tribunale si è limitato a far proprie le conclusioni del CTU, il quale, a sua volta, non avrebbe adeguatamente risposto alle osservazioni del CTP della compagnia in merito all'incongruenza tra un impatto descritto come violento, operato da un'automobile in velocità in danno di una pedone, e l'assenza di escoriazioni, ecchimosi o ematomi non solo sulla parte colpita dall'impatto diretto ma anche su quella inevitabilmente coinvolta nella caduta a terra, presumibilmente quella opposta.
E ciò a fronte di una frattura di per sé grave, dovuta necessariamente ad un impatto di SInificativa entità.
Insoddisfacente sarebbe la replica del CTU, che, facendo leva sull'età avanzata della danneggiata, aveva osservato come “fosse sufficiente un impatto modesto e che, comunque, nel referto si riferisce di contusione in regione anca-femore sx”.
Le doglianze sono infondate.
Nell'anamnesi del pronto soccorso, ripresa nella relazione di CTU, si legge chiaramente: “riferisce trauma della strada in seguito al quale riportava contusione all'anca e femore sinistro con conseguente dolore ed impotenza funzionale totale”.
Vi è prova, dunque, della contusione, e, pertanto, di ematomi e lividi, sul lato sinistro del corpo, attinto dall'automobile.
Che la donna dovesse cadere sul fianco destro dopo l'urto, e riportare contusioni anche su quel lato, è una mera congettura, la cui mancata evidenza nulla toglie alla verosimiglianza della dinamica riferita dall'attrice e ritenuta dal CTU compatibile con le lesioni riscontrate.
L'ausiliario del giudice ha dato, poi, ragionevole spiegazione del fatto che non è stata tanto la violenza dell'impatto tra l'auto e la vittima l'elemento essenziale della rottura del femore, quanto piuttosto l'impatto in sé, che, pur di modesta entità, ha causato le lesioni, poiché come riportato anche in letteratura,
… le fratture del collo di femore sono frequenti dopo i settanta anni anche in seguito a traumi di modesta entità in quanto
l'estremità prossimale del femore è osteoporotica (cfr. relazione pag. 5)
Può dunque concludersi nel senso che, nel caso specifico, il contatto con l'autoveicolo e la caduta al suolo hanno determinato la lesione (cfr. relazione ibidem).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
6 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, senza l'aumento di cui all'art. 4 co. 2 per l'identità delle posizioni,
e con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle parti appellate, che liquida in
€ 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Irene Di Santo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
Così deciso in Napoli, all'udienza dell'8.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
Ruolo Generale n. 4360/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI ConSIliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO ConSIliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4360 /2018 R.G.A.C., vertente
TRA
quale Impresa deSInata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Parte_1
Vittime della DA (partita iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Renato Iaselli (c.f. ), con lui elett.te dom.ta in Napoli, piazza Nicola C.F._1
Amore, 10 presso lo studio dell'avv. Azzurra Lepre – pec: Email_1
APPELLANTE
E
1 ), , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
), nella loro qualità di eredi di rappresentati e CP_3 C.F._4 Persona_1 difesi dall'avv. Irene Di Santo ( ), domiciliataria in Napoli ai Gradoni S. Maria C.F._5
Apparente 20 – pec: Email_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1544.2018 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 1.6.2018, non notificata
FATTO E DIRITTO
Con citazione dell'01.08.2018 n.q. di Impresa deSInata per la Regione Campania Parte_1 alla gestione del FGVS, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da con atto notificato il 26.1.2015, e l'appellante è stata condannata Persona_1 al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro € 63.488,00 oltre accessori, a ristoro del danno patito in conseguenza del sinistro stradale occorso in San Marcellino in data 28.3.2013.
Nella prospettazione attorea, nelle condizioni di tempo e di luogo indicate, l'attrice, mentre percorreva a piedi la via Manica, diretta verso la propria abitazione, veniva investita da un'autovettura di colore scuro, la quale, proveniente ad alta velocità da via Libertà, non si avvedeva della donna, scaraventandola a terra e dileguandosi senza prestare soccorso e senza consentire l'identificazione del conducente.
A seguito del sinistro la , di anni 75, riportava lesioni con postumi permanenti, quantificati dal Per_1
c.t.u. nella misura del 20%, oltre 60 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%.
L'appellante ha censurato la sentenza deducendo l'erronea valutazione della credibilità dei testi escussi,
l'omessa considerazione della responsabilità esclusiva o concorrente della danneggiata, l'erronea valutazione di compatibilità delle lesioni con la prospettazione attorea.
Radicatasi la lite, si è costituita la con comparsa del 23.10.2018 (per l'udienza del 10/12/2018, Per_1 differita di ufficio al 22.1.2019), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa, interrotta e poi riassunta nei confronti degli eredi della parte appellata - nelle more deceduta -
è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in epigrafe indicata, dopo il mutamento della Sezione e del relatore, e previa concessione di termine per note conclusionali.
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve
2 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Si duole, in primo luogo, l'appellante della valutazione di attendibilità dei testi laconicamente espressa dal primo giudice (“dalle due deposizioni testimoniali raccolte, rese da persone indifferenti rispetto alle parti in lite, si ricava la puntuale conferma della dinamica del sinistro stradale descritta in citazione”: sentenza), evidenziando alcune incongruenze riscontrabili nelle deposizioni.
Segnatamente: la SInora , prima teste escussa, non menzionerebbe mai la presenza dell'altra Tes_1 teste (la nuora) sul luogo al momento del sinistro, indicherebbe come orario di accadimento le ore 13
(in citazione si parla di ore 15.30), non vedrebbe l'impatto tra l'auto, descritta come di colore grigio, e la SInora in quanto la precedeva, salvo poi genericamente parlare di dolori al fianco sinistro (è il femore ad Per_1 essere colpito); la SInora non avrebbe visto il sinistro in quanto richiamata dalle urla della Pt_2 danneggiata, e avrebbe visto un' auto di colore scuro allontanarsi, omettendo qualsiasi riferimento sull'orario.
Le doglianze non sono fondate.
Le deposizioni rese in data 27.10.2016 da e rispettivamente suocera Controparte_4 Controparte_5
e nuora, non paiono alla Corte connotate da incongruenze tali da poterne escludere l'attendibilità
Esse, nella sostanza, confermano che, in data 28.03.2013, la SI.ra veniva investita da un auto Per_1 pirata mentre si dirigeva verso la propria abitazione in compagnia di sue due amiche.
Dalla lettura dei verbali di causa emerge che la prima testimone, SI.ra , indica il momento Tes_1 esatto in cui si è verificato il sinistro alle ore 15.00, in linea con quanto asserito in citazione (cfr verbale d'udienza).
La teste parla di un'auto di colore grigio;
la teste riferisce di un'auto scura. Tes_1 Pt_2
Le due descrizioni non sono incompatibili.
3 Entrambe le testimoni hanno riferito di un urto avvenuto sul fianco sinistro, e ciò non è incompatibile, trattandosi di dichiarazione atecnica, con la circostanza che il punto d'impatto fosse il femore anziché il fianco sinistro.
Le testimoni riferiscono di essere state presenti al momento del sinistro e di aver visto l'impatto del veicolo pirata con la SI.ra . La teste : “… ho sentito un rumore e ho visto che la mia Per_1 Tes_1 amica era stata investita al fianco sinistro da un'auto di colore grigio che proseguiva a tutta velocità. …
Nessun altro era presente al sinistro e nessuno si fermò tranne mia nuora”. La teste “... ho Pt_2 sentito un forte urlo e mi sono resa conto che la SI.ra era stata urtata sul fianco sinistro da Per_1 un'auto di colore scuro che era fuggito via … Ho prestato personalmente soccorso …”.
Conclusivamente, le deposizioni possono considerarsi dotate di un sufficiente grado di precisione e la concordanza, e, complessivamente attendibili.
Col secondo motivo si duole della mancata considerazione della possibile colpa attorea Pt_1 assorbente o concorrente ai sensi dell'art. 1227 I e II e dell'art. 190 C.d.S. (a tenore del quale “Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”).
Rileva che la strada era a doppio senso di circolazione e senza marciapiedi, e le lesioni lamentate riguardavano il lato sinistro ed erano state causate dall'impatto diretto.
Deduce che la donna circolava sulla strada nello stesso senso di marcia dell'automobile, in violazione del precetto di cui all'art. 190 citato, con quanto ne consegue in termini di superamento della presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 co. 1 c.c. e di applicazione dell'art. 1227 c.c., di cui chiede l'applicazione, nella previsione di cui al secondo comma (responsabilità esclusiva del danneggiato) o, gradatamente, nel senso della concorrente responsabilità cui al primo comma.
L'assunto è infondato.
Quand'anche ipotizzando che la procedesse nel medesimo senso di marcia dell'auto investitrice, Per_1 va osservato, da un lato, che il sinistro è avvenuto nel centro abitato e, dall'altro, che non può la descritta condotta del pedone assurgere a causa o concausa del sinistro, data l'elevata velocità del veicolo investitore, e la conseguente irrilevanza causale della condotta del danneggiato.
Con riguardo al comportamento che il conducente deve tenere nei confronti dei pedoni, va richiamato infatti l'art. 191 C.d.S., in correlazione al precedente art. 190 C.d.S., che, a sua volta, stabilisce le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.
4 In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'”obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius; i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S..
Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, ma occorrendo che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 33207 del
02/07/2013).
Sul piano civilistico, costituisce causa esclusiva dell'evento la condotta eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile del pedone, quale, ad esempio, la sua presenza, in piena notte, nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020), e, concausa, quella difficilmente evitabile, quale l'attraversamento "azzardato" del pedone nel mentre sopraggiungeva l'autoveicolo dell'investitore (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014).
Né l'una né l'altra ipotesi è assimilabile alla circostanza, nella specie verificatasi, del procedere, in un centro abitato, con i movimenti lenti tipici di una persona di 75 anni, nel medesimo senso di marcia dell'autovettura.
5 Il terzo motivo concerne la questione del riconosciuto nesso eziologico tra lesioni e dinamica del sinistro.
Sul punto lamenta l'appellante che il Tribunale si è limitato a far proprie le conclusioni del CTU, il quale, a sua volta, non avrebbe adeguatamente risposto alle osservazioni del CTP della compagnia in merito all'incongruenza tra un impatto descritto come violento, operato da un'automobile in velocità in danno di una pedone, e l'assenza di escoriazioni, ecchimosi o ematomi non solo sulla parte colpita dall'impatto diretto ma anche su quella inevitabilmente coinvolta nella caduta a terra, presumibilmente quella opposta.
E ciò a fronte di una frattura di per sé grave, dovuta necessariamente ad un impatto di SInificativa entità.
Insoddisfacente sarebbe la replica del CTU, che, facendo leva sull'età avanzata della danneggiata, aveva osservato come “fosse sufficiente un impatto modesto e che, comunque, nel referto si riferisce di contusione in regione anca-femore sx”.
Le doglianze sono infondate.
Nell'anamnesi del pronto soccorso, ripresa nella relazione di CTU, si legge chiaramente: “riferisce trauma della strada in seguito al quale riportava contusione all'anca e femore sinistro con conseguente dolore ed impotenza funzionale totale”.
Vi è prova, dunque, della contusione, e, pertanto, di ematomi e lividi, sul lato sinistro del corpo, attinto dall'automobile.
Che la donna dovesse cadere sul fianco destro dopo l'urto, e riportare contusioni anche su quel lato, è una mera congettura, la cui mancata evidenza nulla toglie alla verosimiglianza della dinamica riferita dall'attrice e ritenuta dal CTU compatibile con le lesioni riscontrate.
L'ausiliario del giudice ha dato, poi, ragionevole spiegazione del fatto che non è stata tanto la violenza dell'impatto tra l'auto e la vittima l'elemento essenziale della rottura del femore, quanto piuttosto l'impatto in sé, che, pur di modesta entità, ha causato le lesioni, poiché come riportato anche in letteratura,
… le fratture del collo di femore sono frequenti dopo i settanta anni anche in seguito a traumi di modesta entità in quanto
l'estremità prossimale del femore è osteoporotica (cfr. relazione pag. 5)
Può dunque concludersi nel senso che, nel caso specifico, il contatto con l'autoveicolo e la caduta al suolo hanno determinato la lesione (cfr. relazione ibidem).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
6 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, senza l'aumento di cui all'art. 4 co. 2 per l'identità delle posizioni,
e con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle parti appellate, che liquida in
€ 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Irene Di Santo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
Così deciso in Napoli, all'udienza dell'8.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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