Sentenza 7 maggio 1968
Massime • 5
Il codicillo aggiunto ad un testamento olografo se e anch'esso autografo, datato e sottoscritto dal testatore rientra nell'ampio concetto di testamento olografo e la sua validita dal punto di vista formale non e compromessa dall'eventuale nullita dell'altro testamento cui si riferisce. ( V. 1517-66, massima n.323018, massima n.323019).*
La revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volonta unilaterale e non recettizia diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti Disposizioni testamentarie dello stesso revocante o deve essere contenuta o in un testamento posteriore - tale anche soltanto formalmente - o in un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni. La revoca del testamento, pero, quale Esercizio dell'irrinunciabile ius poenitendi del testatore puo essere manifestata anche in modo tacito. La revoca in Forma tacita non e ammessa in via generale, ma soltanto attraverso il compimento di determinati Atti o fatti tassativi,che implicano necessariamente ed in modo inequivoco (facta concludentia) la volonta del testatore di revocare sue Disposizioni testamentarie precedenti.*
L'art. 681 cod.civ., prevedendo la possibilita di revocare la revoca espressa di disposizione testamentaria con la Forma prevista dall'art. 680 cod.civ. per la revoca espressa, non ha precluso al testatore la possibilita di revocare una sua precedente disposizione revocatoria in modo tacito, redigendo, cioe, un nuovo testamento. ( V. N.1517-66, massima n.323017, 323016, 323015).*
E valida ed efficace la revoca di un precedente testamento (contenente Disposizioni patrimoniali) espressa in un atto che del testamento ha soltanto i requisiti formali e non pure i sostanziali. ( Conf. 1600-61, 3540-55).*
Se l'art. 681 cod.civ., a differenza dell'art. 919 cod.civ. 1865, non esige per la revoca espressa della revoca espressa la la ripetizione testuale delle Disposizioni revocate, tuttavia la volonta del de cuius deve essere riconoscibile unicamente dal contenuto e dalle espressioni usate nella scheda,non essendo consentita in tema di revoca espressa la ricerca di un'effettiva diversa mens testantis attraverso il sussidio di elementi estrinseci alla scheda stessa o delle norme di ermeneutica. ( nella specie e stato escluso che potesse valere come revoca espressa di una precedente revoca un testamento redatto nel 1962, con cui il de cuius si limitava a confermare quanto disposto con un precedente testamento del 1950 (con cui aveva unicamente annullato ogni precedente disposizione testamentaria) e con un codicillo aggiunto ad altro testamento del 1953, senza revocare anche altro testamento del 1958 con cui aveva annullato ogni precedente disposizione).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1968, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1968 |
Testo completo
E valida ed efficace la revoca di un precedente testamento (contenente Disposizioni patrimoniali) espressa in un atto che del testamento ha soltanto i requisiti formali e non pure i sostanziali. ( Conf. 1600-61, 3540-55).*