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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15077/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. SUSANNA GARGIONI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. DANIELA DI MONTE) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiunte rassegnate nelle note 17/02/2025 qui letteralmente trascritte:
1) le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
3) il sig. provvederà a versare alla sig.ra l'importo di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo Pt_1 CP_1 di assegno divorzile una tantum, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già fornite, secondo le seguenti modalità: € 1.000,00 già versati al 21.01.2025 ed € 1.000,00 entro la prima udienza fissata al 26.02.2025; 4) le proprietà ed il godimento degli attuali beni mobili ed immobili, nonché l'intestazione dei conti correnti personali, rimarranno invariati;
5) a fronte delle condizioni suesposte le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso;
6) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
7) spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio civile in Montichiari il 20/12/1981. Dal matrimonio nasceva il figlio
(2002). Con sentenze 14/09/2005 e 16/08/2007 n. 1064/07 il Tribunale di Mantova Persona_1
definiva la separazione dei coniugi.
L'odierno procedimento, diretto allo scioglimento del matrimonio, è stato introdotto in via contenziosa dallo Successivamente alla costituzione della le parti hanno rassegnato le Pt_1 CP_1
conclusioni congiunte sopra trascritte, dando atto dell'autonomia economica del figlio.
La comunione materiale e spirituale dei ricorrenti non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene, dunque, di accogliere la domanda in conformità all'accordo raggiunto, valutando come equa la corresponsione della somma di euro 2.000,00 “una tantum” dallo alla ex art. 5 l. n. Pt_1 CP_1
898/70.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Montichiari il 20/12/1981 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montichiari (anno 2002, numero 6, parte 1);
-dispone in conformità alle condizioni sopra trascritte;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla per le spese.
Brescia 13/03/2025
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15077/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. SUSANNA GARGIONI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. DANIELA DI MONTE) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiunte rassegnate nelle note 17/02/2025 qui letteralmente trascritte:
1) le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
3) il sig. provvederà a versare alla sig.ra l'importo di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo Pt_1 CP_1 di assegno divorzile una tantum, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già fornite, secondo le seguenti modalità: € 1.000,00 già versati al 21.01.2025 ed € 1.000,00 entro la prima udienza fissata al 26.02.2025; 4) le proprietà ed il godimento degli attuali beni mobili ed immobili, nonché l'intestazione dei conti correnti personali, rimarranno invariati;
5) a fronte delle condizioni suesposte le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso;
6) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
7) spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio civile in Montichiari il 20/12/1981. Dal matrimonio nasceva il figlio
(2002). Con sentenze 14/09/2005 e 16/08/2007 n. 1064/07 il Tribunale di Mantova Persona_1
definiva la separazione dei coniugi.
L'odierno procedimento, diretto allo scioglimento del matrimonio, è stato introdotto in via contenziosa dallo Successivamente alla costituzione della le parti hanno rassegnato le Pt_1 CP_1
conclusioni congiunte sopra trascritte, dando atto dell'autonomia economica del figlio.
La comunione materiale e spirituale dei ricorrenti non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene, dunque, di accogliere la domanda in conformità all'accordo raggiunto, valutando come equa la corresponsione della somma di euro 2.000,00 “una tantum” dallo alla ex art. 5 l. n. Pt_1 CP_1
898/70.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Montichiari il 20/12/1981 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montichiari (anno 2002, numero 6, parte 1);
-dispone in conformità alle condizioni sopra trascritte;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla per le spese.
Brescia 13/03/2025
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni