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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Firenze In Nome del Popolo Italiano
Il Collegio, nella seguente composizione: dott.ssa Linda Pattonelli Presidente relatore dott. ssa Laura Maione giudice dott.ssa Stefania Grasselli giudice nella camera di consiglio del 22/08/25 SENTENZA nella causa n. 5920/2021 tra le parti:
(CF ), in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare con sede in Scandicci (FI), Via Barontini n. 26, con l'avv. Parte_2
NICCOLO' STEFANELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Rosolino Pilo, n. 7;
ATTORE
(CF , socio e amministratore unico di CP_1 C.F._1 Pt_1
[...]
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo Decisa a Firenze alla camera di consiglio del 22/8/25 sulle seguenti conclusioni: CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ritenuta la propria competenza, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari e disattesa ogni contraria eccezione, condannare il convenuto al pagamento a favore del dell'importo di Parte_1 euro 382.371,65, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, in ogni caso con applicazione al suddetto importo del calcolo di rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data di dichiarazione del fallimento, per le motivazioni tutte di cui in narrativa. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e della fase cautelare che lo ha preceduto”.
FATTO E PROCESSO La EL del (d'ora innanzi ), dichiarata fallita Parte_1 Pt_1 con Sentenza n. 117/20, emessa in data 19/09/20 dal Tribunale di Firenze, ha chiesto la condanna del convenuto socio unico e AU dalla costituzione della CP_1 società, avvenuta in data 16/01/17, sino al fallimento, al pagamento, in favore della procedura, dell'importo complessivo di euro 382.371,65, allegando:
- il mancato reperimento, al momento dell'apertura della procedura fallimentare, di denaro contabilizzato nella cassa contanti per un importo pari a euro 43.173,51;
1 - il rilevamento, nel conto “prelevamento soci”, di prelievi per l'importo complessivo di euro 339.198,14, quale saldo finale di tutti i prelievi eseguiti dal sig. per CP_1 esigenze personali estranee al perseguimento dell'oggetto sociale;
- la reticenza del convenuto, sentito dal Curatore, a fronte della richiesta di chiarimenti in merito a tali risultanze contabili;
- la già ottenuta concessione da parte della EL, nella contumacia del convenuto, di sequestro conservativo per euro 400.000, con ordinanza emessa da questo Tribunale in data 24/03/21, confermativa di decreto di sequestro già emesso inaudita altera parte.
In mancanza di costituzione del convenuto, esaurita l'istruttoria con le produzioni documentali, la causa, medio tempore trasmigrata ad altro giudice dal 20/09/22, è stata rimessa una prima volta al Collegio per la decisione in data 19/11/24, e quindi rimessa sul ruolo dal Collegio, con ordinanza del 30/11/24, a seguito del rilievo d'ufficio della mancata prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza del convenuto come risultante dal prodotto certificato di residenza emesso dall'Anagrafe, in mancanza della produzione della cartolina attestante il ricevimento della predetta comunicazione di avvenuto deposito. Disposta, quindi, la rinnovazione della notifica, a seguito della lettura della prima relata, attestante il mancato reperimento del convenuto all'indirizzo indicato nel certificato di residenza rilasciato dall'Anagrafe, e della cartolina relativa alla CAD, ritornata al mittente per irreperibilità del destinatario, all'udienza del 25/06/25, il GI, preso atto della rinnovata notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come documentata in atti, e della mancata costituzione del convenuto, ne ha quindi dichiarato la contumacia, invitando la parte attrice a nuova precisazione delle conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di comparse ai sensi dell'art. 190 c.p.c., e rimettendo, quindi, la causa nuovamente al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sui singoli addebiti Sgomberato il campo dalle questioni preliminari relative alla notifica dell'atto introduttivo alla luce delle decisioni già assunte dal GI in sede di prima rimessione sul ruolo, che il Collegio fa proprie e condivide, e procedendo, dunque, a esaminare i singoli addebiti mossi dalla EL attrice, osserva il Collegio come le doglianze attoree, se da un lato risultano accomunate dalla prospettazione di singoli atti di sottrazione che hanno determinato la fuoriuscita dal patrimonio sociale di somme pecuniarie determinate nel relativo ammontare, dall'altro risultino distinte nettamente tra:
- allegazioni aventi a oggetto prelievi effettuati dal convenuto sui conti sociali in assenza di titolo giustificativo;
- allegazioni aventi a oggetto la rilevata sussistenza, nelle annotazioni contabili, di prelevamenti soci.
1.1. Sull'addebito di prelievi diretti di denaro dalle casse sociali
2 Nessun dubbio sussistendo sulla qualificazione del primo ordine di addebiti in termini di condotta di mala gestio ascritta al convenuto nella sua qualità di ex AU della società fallita, rammenta il Collegio che, come noto, ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a) L. Fall., successivamente alla dichiarazione di fallimento, spetta al Curatore la legittimazione alla proposizione di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita (Cass. n. 25610/18: “Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di società”); e come in più occasioni ormai chiarito dalla giurisprudenza del S.C., tale azione di responsabilità deve ritenersi cumulare in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, configurandosi quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali (ex multis, Cass. n. 19340/16). Muovendo da tale premessa, osserva il Collegio come la domanda attorea, mentre nella parte in cui persegue gli interessi del ceto creditorio dovrebbe inquadrarsi, secondo la preferibile opinione, nel regime della responsabilità extracontrattuale, in quella in cui persegue gli interessi della società fallita soggiaccia, invece, al regime della responsabilità contrattuale (Cass. n. 2975/20): donde,
- se è pur vero che, quale rappresentante della massa creditoria, il Curatore risulterebbe gravato della prova della condotta degli amministratori asseritamente lesiva dell'integrità del patrimonio sociale,
- è altrettanto vero che, quale soggetto legittimato ad agire nell'interesse della società fallita, il medesimo soggiace al regime di riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell'attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l'inadempimento - incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l'allegazione dell'inadempimento ex adverso perpetrato (Cass. SSUU n. 13533/01), consistente, alternativamente o cumulativamente, nella violazione degli obblighi posti a carico dell'amministratore dalla legge o dallo Statuto;
con l'ulteriore precisazione per cui (Cass. SSUU n. 9100/15) l'onere di allegazione dell'inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati” (Cass. SSUU. n. 577/08), intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato - pena, altrimenti, l'incombenza, a carico del debitore convenuto, dell'onere della diabolica probatio dell'adempimento di tutti i possibili doveri sullo stesso potenzialmente gravanti. Ciò posto, nell'ipotesi di specie, la generale e preliminare allegazione in ordine alla violazione, da parte dell'amministratore, del generale dovere di diligenza nella gestione della società sub specie, in particolare, del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, è stata oggetto di ulteriore specificazione attraverso la denuncia, sin dall'atto introduttivo, di condotte inadempienti in effetti causalmente idonee rispetto al danno lamentato - salvo quanto è a dirsi infra in ordine alle condotte di natura non distrattiva: donde il ritenuto corretto adempimento, quantomeno a livello assertivo, degli oneri gravanti su parte attrice.
3
1.1.a Sull'an debeatur Scendendo nel dettaglio, la prima delle specifiche condotte allegate e poste a fondamento delle correlate domande di restituzione di importi, avente quale destinatario il convenuto nella qualità di ex AU, risulta connotata dalla configurabilità in termini di attività di distrazione del patrimonio sociale, per tale intendendosi ogni contegno di tipo commissivo consistente nell'impiego di beni e risorse del patrimonio della società amministrata che ne comporti la fuoriuscita da tale patrimonio, determinandone un mutamento di destinazione, in vista del soddisfacimento di uno scopo economico diverso da quello impressogli in ragione della sua disponibilità in capo alla società, ossia per finalità diverse da quelle inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società stessa (Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 07/03/17, Tribunale di Catanzaro, 23/02/23). Ragione per cui la formulata richiesta di condanna alla restituzione di somme, inquadrata nell'insieme delle allegazioni attoree, deve essere intesa quale richiesta di condanna al risarcimento in forma specifica di un danno direttamente consequenziale all'illecito contrattuale da violazione dei doveri gestori incombenti sull'amministratore, stante la valorizzazione, nelle stesse prospettazioni di parte, del profilo attivo della condotta depauperativa, e irrilevante essendo, invece, l'identità del destinatario delle somme oggetto della provocata fuoriuscita dal patrimonio sociale (per inciso, nel caso di specie coincidente con lo stesso socio unico e AU): ciò in quanto, a ben vedere, lo stesso ex amministratore risulta essere stato evocato in giudizio non già quale diretto accipiens di parte delle somme distratte (prospettazione comportante la diversa qualificazione della domanda restitutoria alla stregua della fattispecie della ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), bensì quale autore materiale della distrazione direttamente causativa dell'ammanco. In proposito, ritiene il Collegio di aderire all'opinione invalsa nella prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità per cui, a fronte dell'allegazione di un addebito di distrazione da parte dell'attore – purché dotata di un sufficiente grado di specificità - incombe sull'amministratore convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria del suo adempimento, consistente nella dimostrazione della destinazione dei beni e della liquidità già presenti nel patrimonio e non rinvenuti dall'organo gestorio o liquidatorio subentrato all'estinzione di debiti sociali o, comunque, a scopi coerenti con l'oggetto sociale e le finalità perseguite nell'esercizio dell'attività di impresa, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione potrà essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell'occultamento dei predetti beni (cfr., ex multis, Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, 12/06/23, Tribunale di Catanzaro, Sez. Imprese, 23/02/23 Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 06/04/22; Cass. SSUU n. 9100/15; nonché, in obiter dictum, Cass. n. 12567/21). Tanto premesso, applicando i suesposti criteri di riparto degli oneri probatori alla doglianza specificamente afferente all'indebito prelievo di denari dalle casse della Società fallita, per il complessivo importo di euro 43.173,51, deve ritenersi la piena ottemperanza, da parte della EL attrice, degli incombenti sulla stessa gravanti, atteso che:
4 - risulta, in effetti, adeguatamente documentata l'effettiva esecuzione di prelievi da parte del convenuto direttamente dai conti sociali, mediante la produzione, per ciascuno dei quattro esercizi in cui si è protratta l'attività della dalla sua Pt_1 costituzione al fallimento (2017/2020), del partitario del conto n. 1. 10. 2, “Cassa contanti”, le cui risultanze - costituenti dichiarazione contra se redatta dal medesimo ex AU - il convenuto non ha disconosciuto avanti al Curatore in sede di audizione in data 10/10/20 (cfr. verbale doc. 6);
- una volta fornita la prova degli ammanchi determinati dalla fuoriuscita di somme dal patrimonio sociale, sono state poi oggetto di allegazione, da parte attrice, la non pertinenza all'oggetto sociale e la mancanza di documentazione contabile o contrattuale attestante la corrispondenza dei singoli esborsi a spese sostenute nell'interesse della società o, comunque, la destinazione degli stessi a fini sociali;
- a fronte delle articolate e chiare allegazioni attoree, devono altresì ritenersi provati dalle emergenze documentali:
✓ l'esecuzione delle predette operazioni di prelievo da parte di soggetto dotato del potere di spendita del nome della società, come presumibile dalla stessa lettura del partitario del conto, in cui le voci in questione risultano genericamente annotate come “prelievo” senza alcuna ulteriore qualificazione, con ciò dovendosi presumere la relativa esecuzione da parte dell'AU, soggetto istituzionalmente titolare del potere del compimento di tale attività gestoria;
circostanza, questa, vieppiù, non negata dal medesimo convenuto, in sede di audizione avanti al Curatore, nel momento in cui, dopo avere egli stesso consegnato le scritture comprovanti detta circostanza e avere udito la contestazione a suo carico dell'avvenuta esecuzione di prelievi di cassa, non ha neppure tentato di fornire giustificazione ai prelievi medesimi, limitandosi a rimandare sine die il compimento di chiarimenti sul punto;
✓ l'investitura in capo al convenuto, all'epoca della relativa esecuzione, dell'ufficio di amministratore (come da visura storica della fallita);
✓ lo svolgimento del ruolo gestorio in via esclusiva da parte del medesimo, in particolare, per quanto qui occupa, sotto lo specifico profilo della gestione della cassa, nonché dell'accesso e della gestione dei conti correnti bancari intestati alla Società: circostanza, questa, che consente di ritenere il medesimo quantomeno puntualmente edotto, proprio in ragione dell'ufficio ricoperto in seno alla compagine, dell'esistenza dei conti, dei singoli prelievi, dei relativi ammontare e causali. Ciò posto, pertanto, una volta allegata e documentata la fuoriuscita dal patrimonio sociale delle somme, costituiva preciso onere del convenuto, onde evitare l'ascrizione dell'ammanco a sua responsabilità commissiva od omissiva, fornire la prova liberatoria:
- dell'inerenza e della funzionalizzazione delle spese sostenute con risorse sociali ad attività e interessi sociali;
- e/o dell'avvenuta corresponsione da parte sua, in favore della società, di somme quantomeno in misura atta a ripianare del tutto gli ammanchi documentati;
5 - o quantomeno della confluenza di tali prelievi in quelli contabilizzati come effettuati in favore di se stesso quale socio;
di talché, a fronte della condotta difensiva inerte data dalla sua mancata costituzione in giudizio, detto onere deve ritenersi rimasto inassolto e le conseguenze negative della mancanza di tale prova non possono che ridondare a carico del medesimo soggetto negligente nella relativa assoluzione, in nome del criterio di valutazione imposto dal principio di riparto di cui all'art. 2697 c.c..
1.1.b. Sul quantum debeatur Le comprovate condotte consistenti nella diretta appropriazione di denaro sociale o nella distrazione di somme dal patrimonio sociale, connotate da negligenza, quando non addirittura da dolo, configurano, di per sé, violazioni del dovere generale di conservazione del patrimonio sociale gravante sull'amministratore e integrano una fonte di responsabilità risarcitoria del danno emergente consequenziale arrecato alla società amministrata, consistente, nel caso di specie, in una deminutio patrimonii esattamente commisurata all'ammontare delle somme distratte. Ciò posto, l'importo che il convenuto è tenuto a rifondere alla società attrice corrisponde all'accertato ammanco nelle casse sociali direttamente consequenziale alla condotta distrattiva, complessivamente ammontante alla somma documentata di euro 43.173,51:
- su tale somma decorrono inoltre gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 2 c.c. dalla data dei singoli ammanchi sino alla domanda giudiziale (non necessaria essendo la costituzione in mora al cospetto di obbligazioni da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, rispetto alle quali la mora è ex re: art. 1219, comma 2, n. 1 c.c.), e al tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., dalla domanda al saldo;
interessi il cui dies a quo dovrà essere individuato con le date dei singoli ammanchi documentati e registrati: in particolare, nel caso di specie, detta decorrenza prenderà avvio dalla data dei singoli prelievi registrati e documentati nei prodotti partitari di conto 1.10. 2 “Cassa contanti” (tutti compresi tra gli anni 2017 e 2020);
- sul medesimo importo, peraltro, non potrà farsi applicazione della rivalutazione monetaria, coincidendo esattamente nel caso di specie il controvalore monetario del danno con la stessa somma liquida distratta, e idonea essendo già la mera restituzione di tale somma a compensare la perdita costituita dalla deminutio patrimonii: in altri termini,
✓ di norma, laddove, per il fatto imputabile all'autore della condotta dannosa, sia venuta a determinarsi una perdita consistente in un vulnus al patrimonio del danneggiato di natura diversa dalla mera sottrazione di una somma determinata, l'obbligazione insorgente in capo al responsabile del danno costituisce un debito di valore, mirando il risarcimento a porre il danneggiato nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se l'illecito (o l'inadempimento) non si fosse verificato, mediante la conversione in una somma liquida del valore economico della deminutio patrimonii di diverso genere: donde la necessità di rivalutazione
6 della somma pari all'equivalente monetario del danno dalla data della verificazione di quest'ultimo, sino alla sua liquidazione giudiziale (ferma, invece, l'applicazione dei soli interessi a far data dalla conversione del valore del danno in moneta liquida per effetto della pronuncia giudiziale);
✓ per contro, qualora il danno emergente consista esattamente nel provocato ammanco di una somma già determinata nel suo ammontare, in violazione di un obbligo contrattuale, così come del generale dovere di neminem laedere, non insorgendo la necessità di compiere l'operazione di liquidazione, consistente nella conversione del danno nel suo controvalore in denaro, l'obbligazione risarcitoria insorgente in capo al responsabile soggiace a un regime assimilabile a quello dei debiti di valuta, dacché il controvalore monetario del danno ingiusto consiste già in una somma liquida: donde all'importo dovuto a titolo risarcitorio saranno applicabili le norme di cui agli artt. 1224 e 1284 c.c., a tenore delle quali sono dovuti i soli interessi legali, ferma la prova, a carico del danneggiato, del maggior danno (Cass. n. 12567/21 in obiter dictum; n. 19769/03; Tribunale di Bologna, Sez. Imprese, 25/10/17, in obiter dictum); prova questa, incombente su parte attrice, nel caso di specie non fornita, essendo mancata, ancora prima, l'allegazione di ulteriori voci di danno-conseguenza, quali, ad esempio, un danno da lucro cessante per mancato proficuo impiego del denaro – ciò in quanto è stata anzitutto omessa l'allegazione delle modalità alternative di impiego delle somme di cui parte convenuta ha provocato la fuoriuscita dal patrimonio sociale e dell'importo aggiuntivo che le stesse, in conseguenza di tale impiego, avrebbero fruttato con certezza o elevata probabilità.
1.2. Sull'addebito relativo a prelevamenti soci
1.2.a. Sull'individuazione del titolo della pretesa attorea
Nella delineazione del secondo addebito, la EL attrice si duole, invece:
- da un lato, dell'avvenuta contabilizzazione, da parte del convenuto, quale AU, di prelevamenti verso soci recanti del tutto prive di portata indicativa di un'inerenza dei corrispondenti versamenti effettuati dalla società a interessi sociali;
- dall'altro lato, dell'avvenuto prelievo eseguito dal medesimo convenuto, quale socio unico, di somme per esigenze personali, con omissione della relativa restituzione.
Orbene, devono in effetti ritenersi provati tanto la circostanza degli avvenuti prelievi in favore del socio per l'ammontare richiesto e contabilizzato, quanto l'allegazione attorea della funzionalità di tali prelievi a esigenze meramente personali del socio accipiens:
- a sostegno della propria allegazione, invero, la EL attrice ha prodotto il partitario del conto n. 8. 18. 27 denominato “Soci c/prelevamenti”, da cui si evince, effettivamente, l'avvenuta annotazione di prelievi dal socio unico per la somma complessiva di euro 339.198,14 alla data del fallimento, e che ben può ritenersi quale dichiarazione contra se del medesimo convenuto (al contempo AU
7 dell'esecutrice del pagamento e suo beneficiario) attestante la relativa datio in favore di se stesso da parte della società fallita;
- inoltre, a fronte di causali annotate per ciascuno dei prelevamenti socio generiche (“pagamento a mezzo carta di credito”, “prelievo”, o “prelevamento”, “ricarica cellulare”, “storno pagamento POS”), o di per sé non indicative di una funzionalizzazione all'interesse sociale e/o di una destinazione all'oggetto sociale (“affitto Antonio”), o comunque palesemente non inerenti a tale oggetto (“affitto personale”, “spesa personale”, “pag. pers.”, “sp. familiare”), in nome del principio di vicinitas della prova (inteso come limite al principio di cui all'art. 2697 c.c. in un'ottica antiabusiva e riequilibratrice delle posizioni processuali delle parti: Cass. n. 13851/20), incombeva sul convenuto fornire la prova di tale inerenza, prova tuttavia non fornita in conseguenza della condotta processuale inerte della parte onerata.
Peraltro, dalla stessa lettura dell'atto introduttivo, la doglianza de qua non è rivolta a una condotta gestoria tenuta dal convenuto quale ex AU e configurante un inadempimento qualificato (nel senso suindicato: cfr. supra, §1.1.) siccome causalmente idoneo a produrre una deminutio patrimonii pari all'importo contabilizzato come prelievo:
- a ben vedere, infatti, già sotto un profilo oggettivo, l'inserimento di poste nel conto prelevamenti soci, lungi dal configurare un atto di distrazione, denota, semmai, l'ammissione dell'avvenuta elargizione dalla società al socio di somme – condotta ontologicamente distinta dall'atto distrattivo, configurabile, invece, al cospetto di prelievi non registrati in contabilità, ma risultanti indirettamente da riduzioni di cassa non altrimenti giustificabili, oppure da registrazioni di costi di esercizio o di passività rivelatisi insussistenti;
- del resto, a fronte di una contabilizzazione di versamenti della Società in favore dei soci, un illecito da mala gestio fonte di danno ingiusto risarcibile giammai potrebbe essere integrato solamente dall'avere l'AU consentito fuoriuscite di danaro di cassa, ancorché detta fuoriuscita sia avvenuta comprovatamente in assenza di finalità inerenti allo scopo sociale: ciò in quanto, a ben vedere, la stessa annotazione dei versamenti della Società in favore del socio quali poste corrispondenti ad altrettante partite di credito restitutorio della Società impone di ritenere l'uscita di cassa come in effetti controbilanciata dall'inserimento in attivo di un credito pecuniario pari al tantundem eiusdem generis (donde l'insussistenza di alcuna deminutio patrimonii, valendo, semmai, il credito insorto a compensare e ripianare la fuoriuscita di liquidità e a generare a carico del socio accipiens non già un'obbligazione risarcitoria, quanto, piuttosto, un obbligo restitutorio di fonte pattizia: cfr., amplius, infra);
- né, tantomeno, potrebbe in astratto assurgere a fonte di danno ingiusto la mera allegata omissione di attività dell'ex AU volte al recupero delle poste creditorie contabilizzate – allegazione, in effetti, nella specie neppure compiuta: come in più occasioni affermato anche da questo Tribunale, infatti, “un credito, finché è recuperabile e quand'anche acquisito attraverso una condotta inadempiente degli
8 obblighi di gestione, non rappresenta un danno, finché può essere soddisfatto con un'azione di adempimento o di ripetizione di indebito. Un'azione risarcitoria, invece, è esperibile allorché il credito si sia trasformato in un danno, il che avviene nel momento in cui esso si riveli non (o non più) recuperabile – per esempio per insolvenza del debitore o sua estinzione in assenza di successori, o per prescrizione del diritto, o per una contabilizzazione che non consente di individuare il debitore;
ma in tali casi, allora, la condotta fonte del danno, che l'attore deve necessariamente provare e, prima di tutto, allegare, non consiste nel solo fatto che l'amministratore abbia operato versamenti non inerenti all'interesse sociale, ma – per continuare negli esempi precedenti – nel fatto che egli abbia erogato finanziamenti non dovuti a soggetti palesemente impossidenti, magari senza alcuna garanzia, o lasciato prescrivere il credito con una condotta inerte successiva all'erogazione, o reso impossibile l'identificazione del debitore.” (Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Sent. n. 2451/25 del 10/07/25).
Nel caso in esame, invece (a differenza della fattispecie esaminata nel precedente testé citato):
- l'annotazione dei prelievi, unica condotta ascrivibile al convenuto nella sua qualità di AU, è indicata soltanto ai fini dell'attestazione e della documentazione della vera condotta oggetto di doglianza, ossia il prelievo posto in essere dal convenuto uti socio;
- il petitum risulta delineato non già in termini di risarcimento di un danno da mala gestio, bensì in quelli di restituzione del tantundem eiusdem generis, domandandosi in effetti il “pagamento”, anziché il risarcimento, in favore della società;
- detta domanda, così formulata e rivolta nei confronti del convenuto quale socio, risulta corredata dalla deduzione di una duplice causa petendi alternativa: restituzione di finanziamento infruttifero o ripetizione di indebito oggettivo;
- donde la necessità di valutare nella specie, a fronte di una condotta processuale qualificabile alla stregua di iniziativa di recupero dal socio di un credito spettante alla società fallita, la ricorrenza degli elementi costitutivi della duplice fattispecie alternativa, fonte di responsabilità restitutoria, dedotta dall'attrice.
1.2.b. Sull'an debeatur
Ciò posto, deve essere, anzitutto, esclusa la configurabilità nella specie di un'ipotesi di pagamento di indebito oggettivo fonte di credito restitutorio della solutio sine titulo:
- invero, sul punto, occorre rammentare come la fattispecie dell'indebito c.d.
“oggettivo” di cui all'art. 2033 c.c. poggi sul duplice presupposto costituito dall'avvenuta corresponsione di una somma di denaro da una parte in favore dell'altra e dall'assenza di una causa giustificativa del predetto trasferimento pecuniario, così come della ricezione e della ritenzione della medesima in capo all'accipiens; e come, altresì, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., gravi sulla parte attrice l'onere di allegare e provare la congiunta ricorrenza
9 degli elementi costitutivi della predetta fattispecie, ovvero (Cass. n. 7501/12), da un lato, il fatto materiale dell'avvenuto pagamento (datio), ossia l'avvenuta corresponsione di una somma di denaro da una parte in favore di un'altra, e dall'altro lato, l'assenza di una causa solvendi, ossia di un titolo giustificativo del pagamento, o il successivo venire meno di questa (ex multis Cass. n. 7027/97; n. 22872/10; n. 1734/11);
- sennonché, a ben vedere, una siffatta allegazione deve ritenersi insussistente nel caso di specie, atteso che, come rilevato nel precedente succitato:
✓ difetta, anzitutto, l'affermazione dell'esistenza di una prestazione (il versamento in favore del socio) non dovuta in base ad alcun titolo: se è pur vero, infatti, che non risulta attestata dalle causali delle annotazioni in conto la ricorrenza di alcuna ragione di debito della società verso il socio giustificativa delle elargizioni, altro è, nondimeno, il rilievo della mancanza di giustificazione del trasferimento di denaro in finalità inerenti all'esercizio dell'impresa sociale rispetto all'affermazione dell'insussistenza di qualsivoglia causa solutionis;
✓ inoltre, e soprattutto, la stessa contabilizzazione dei versamenti quali prelievi soci, e quindi quali poste di credito di rimborso verso il socio, vale di per sé quale attestazione della sussistenza di un rapporto di dare/avere di fonte convenzionale tra società creditrice e socio debitore, e dunque quale indice dell'esistenza di un titolo giustificativo della datio (cfr. la già citata Sent. n. 2451/25 del 10/07/25: “per una domanda di restituzione di un pagamento indebito occorrerebbe che fosse affermata l'esistenza di una prestazione (il pagamento) rivelatasi non dovuta per insussistenza del rapporto obbligatorio che ne costituirebbe il titolo;
nella fattispecie, invece, l'allegazione si arresta al rilievo di un trasferimento di denaro non giustificato dall'interesse della Società, cosa diversa da un pagamento indebito, con il quale, comunque, risulta incompatibile l'esistenza di una controprestazione (il rimborso) connaturata al credito restitutorio nascente dal rapporto di dare / avere tra Società e soci”.
Proprio sulla scorta di quest'ultima considerazione, ritiene, invece, il Collegio l'effettiva ricorrenza, nel caso concreto, di una causa solutionis dei singoli prelevamenti individuabile in una vicenda negoziale inquadrabile in un finanziamento indiretto infruttifero, integrante, al contempo, causa giustificativa della dazione dalla società in favore del socio e titolo fondante la pretesa restitutoria azionata dalla EL:
- com'è noto, l'esistenza di un contratto di mutuo, lungi dal potersi desumere dal mero fatto dell'avvenuta datio di denaro o assegni – potendo siffatta consegna avvenire per una pluralità di cause e non valendo, dunque, la stessa, di per sé, quale titolo fondante una domanda restitutoria – deve essere provata attraverso la contestuale dimostrazione, in una con la consegna, anche dell'assunzione dell'obbligo restitutorio, nonché del titolo fondante il diritto dell'attore e del correlato obbligo del convenuto alla restituzione del tantundem eiusdem generis (Cass. n. 24328/17 Cass. n. 6295/13; Cass. n. 12119/03); onere probatorio, questo, che, al cospetto della contestazione della datio o anche soltanto del titolo, graverà integralmente a carico dell'attore, in quanto prova del titolo negoziale della pretesa
10 creditoria, e che, in assenza di vincoli legali di forma, ben può essere assolto anche per testi e per presunzioni, nei limiti di cui all'art. 2721 c.c. e sinanco oltre i limiti di valore previsti da tale disposizione, allorquando il giudice ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo, ai sensi del comma 2 della citata norma codicistica, alla natura ed al contesto della pattuizione, alla qualità delle parti e agli eventuali rapporti tra le stesse intercorrenti (Cass. n. 1751/18; Cass. n. 14457/13);
- orbene, mentre, da un lato, come già osservato, la prova della datio risulta fornita per tabulas attraverso la produzione del conto “Soci c/prelevamenti”, d'altro canto, la prova della vicenda negoziale costituente fonte dell'obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis, pur a fronte della ficta contestatio opposta dal convenuto con il proprio contegno processuale inerte (Cass. n. 14623/09; n. 14372/23), deve ritenersi ricavabile per presunzioni da una serie di indici convergenti, costituiti da:
✓ la già rilevata mancanza di causali dei versamenti sintomatiche di “inerenza” all'oggetto sociale e, come tali, idonee a comprovare l'avvenuta destinazione dei versamenti al pagamento di debiti sociali, o al ripianamento di obblighi assunti (o di esborsi sostenuti) dal socio nell'interesse della società e generatrici di un debito restitutorio da parte della società debitrice accollata o delegante – difetto di prova che induce, dunque, a escludere la ricorrenza di una causa solutionis (individuabile in un rapporto di provvista tra Società debitrice e socio terzo adempiente in sua vece) sottesa ai prelievi ostativa all'insorgenza del relativo obbligo restitutorio;
✓ l'avvenuta e documentata contabilizzazione delle fuoriuscite di cassa alla stregua di prelievi del socio e, quindi, come fonte di debito restitutorio, per il medesimo beneficiario, di ammontare esattamente corrispondente a quello della posta annotata come oggetto di prelievi (donde la natura infruttifera del finanziamento, attesa la mancata prova di ulteriori pattuizioni a latere di corresponsione di interessi);
✓ la peculiare identità, nel caso in esame, di socio percipiente e AU contabilizzante, che vale a escludere ogni possibile unilateralità e a rendere in effetti superflua l'indagine sulla natura concordata dell'annotazione della posta creditoria in favore della Società.
Una volta fornita la prova della sussistenza del titolo negoziale della pretesa azionata e allegato il relativo inadempimento da parte del soggetto individuato correttamente quale obbligato e destinatario passivo della domanda di adempimento (il convenuto uti socio), incombeva, dunque, sul convenuto la prova liberatoria dell'avvenuto pagamento o di altro fatto estintivo della posta creditoria attorea, in ossequio ai già citati criteri di riparto in tema di azioni contrattuali (Cass. SSUU. n. 13533/01); sennonché, detto onere, in conseguenza della condotta processuale inerte del medesimo onerato, è rimasto inassolto.
1.2.c. Sul quantum debeatur
11 La già rilevata natura infruttifera del finanziamento erogato attraverso la concessione dei prelievi al socio impone di ritenere esclusa la debenza sull'importo dovuto a titolo di rimborso, pari a quello annotato nel conto quale saldo di chiusura alla data del fallimento, di accessori ulteriori e diversi dagli interessi legali, decorrenti dalla data della domanda giudiziale, in assenza della prova del precedente inoltro di diffide di pagamento stragiudiziali;
laddove, invece, l'esclusione dell'avvenuta insorgenza di un titolo di natura risarcitoria azionabile contro il convenuto quale AU e la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria invece correttamente azionato contro il socio valgono di per sé a escludere la debenza della rivalutazione monetaria sugli importi oggetto del richiesto pagamento.
2. Sulle spese di lite
Preso atto dell'attestazione, da parte del difensore, dell'intervenuta revoca dell'ammissione al PSS già disposta dal GD in conseguenza dell'avvenuto superamento del limite reddituale di accesso al beneficio in ragione del recupero di crediti documentato al doc. 20 allegato alla seconda memoria istruttoria, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo:
- quanto alla causa di merito, ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di valore individuato dalla somma oggetto del decisum per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi ulteriormente dimidiati, come oggetto di richiesta in nota spese, per le restanti fasi, stanti la natura documentale e contumaciale della causa;
- quanto al procedimento di sequestro conservativo ante causam, in ossequio al divieto di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), nella misura richiesta come da nota spese, inferiore a quella risultante dalla – invece dovuta - applicazione dei parametri ministeriali vigenti al momento in cui la condotta professionale è stata portata a termine, senza considerazione delle modificazioni eventualmente sopravvenute e in vigore al tempo della liquidazione giudiziale (Cass. n. 8804/00).
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
- condanna il sig. al pagamento, in favore della CP_1 [...]
della somma di euro 43.173,51, oltre interessi, al tasso Parte_3 legale di cui all'art. 1284, comma 2 c.c., dalla data dei singoli prelievi (tutti compresi tra gli anni 2017 e 2020) sino alla domanda giudiziale, e al tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna il sig. al pagamento, in favore della CP_1 [...]
della somma di euro 339.198,14, oltre interessi legali di Parte_4 cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale;
- condanna il sig. alla rifusione, in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite, che liquida, per la fase cautelare, in Parte_3 euro 294 a titolo di spese e in euro 3.570 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie e, per la fase di merito, in euro
12 9.982, a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.
Firenze, camera di consiglio del 22/08/25
Il giudice dott.ssa Linda Pattonelli
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