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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott. Andrea Ferraiuolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3555 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a diniego di rinnovo della carta di soggiorno quale familiare di cittadino italiano“ decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 5.3.25 vertente
Tra
nato in [...], il [...], di nazionalità Parte_1 marocchina;
genitore di cittadino italiano e residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Elvira Scannapieco (c.f. ); C.F._1
ricorrente
e
- in persona del Ministro p.t., CF domiciliato ex lege Controparte_1 P.IVA_1 istrettuale dello Stato di Salern ella Provincia di Salerno Convenuto contumace
CONCLUSIONI Come in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'odierno ricorrente con atto ritualmente notificato alla controparte deduce che aveva richiesto alla Questura di Salerno l'aggiornamento della carta di soggiorno quale padre di cittadino italiano, nato in [...] il [...], Persona_1 dall'unione more uxorio co ina italiana. Persona_2
L'incardinato procedimento si concludeva però con declaratoria di diniego Decreto n. 11 Cat. A12/Imm./2023 notificato a mani il 1.4.2023. 1.2 L'impugnato decreto veniva reso in quanto, secondo una nota dei Carabinieri di Angri, l'istante non avrebbe una buona condotta di vita per essere stato segnalato per fatti del novembre 2021, evidenziando altresì il decreto contestato che il ricorrente non sarebbe convivente con il figlio dal momento che quest'ultimo condividerebbe Per_1 la residenza con la madre. L'atto di diniego espone, inoltre, come l'istante non svolgerebbe attività lavorativa alcuna, risultando privo di fonti di reddito da lavoro dipendente, peraltro a monte risulta a suo carico la condanna a otto anni di reclusione, del 2009, per il reato di violenza sessuale di gruppo. Il ricorrente impugnava il diniego in oggetto, argomentando come la diversa residenza del figlio, cittadino italiano, è elemento squisitamente formale, mentre la convivenza potrebbe trovare luogo anche presso un luogo di domicilio o dimora. L'istante espone, altresì, l'assenza di ulteriori rilevanti sentenze di condanna per il ricorrente e recenti carichi pendenti. Da ultimo, viene dedotto che da almeno un triennio il ricorrente convive more uxorio con una cittadina italiana, nata in [...] il Persona_3
26.9.1959, è a sua volta proprietaria di n. 3 beni immobili (appartamenti ad uso abitativo) siti in Angri, inclusa l'abitazione adibita ad alloggio familiare. 2.1 Giova osservare che in tema di carta di soggiorno per motivi di coesione familiare, nel giudizio di impugnazione avverso il diniego di rilascio per mancata allegazione di documentazione ufficiale, attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, il diritto soggettivo al soggiorno può essere accertato dal giudice ordinario anche mediante la prova testimoniale, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza ed il legame familiare esistente ( c.f.r. Cassazione civile sez. I - 24/04/2024, n. 11033). In sintesi, il mero dato della formale diversa residenza del richiedente rispetto al familiare, richiamato nell'impugnato decreto, di per sé non esclude la fattuale ed effettiva convivenza o lo stretto legame familiare di frequentazione e relazione. 2.2 Ciò posto, il Tribunale rimarca come l'istruttoria probatoria espletata mediante escussione di nato in [...] il [...], cittadino Persona_1 italiano e figlio del ricorrente, il quale ha riferito di dimorare presso la madre in domicilio diverso da quello del ricorrente, tuttavia dichiara di avere un rapporto di intensa frequentazione con il padre, nel senso di vedersi quasi tutti i giorni per mangiare insieme presso il domicilio del padre, dove talvolta rimane anche a dormire presso il domicilio
2 del padre, mentre altre volte si incontrano per mangiare una pizza insieme o anche per caffè al bar ( c.f.r. verbale ud. 1.10.24). La richiamate qualificate evidenze, danno atto invero di una relazionalità non priva di pregio tra padre e figlio, caratterizzata da una frequentazione quasi quotidiana tra gli stessi, aspetto questo che consente di qualificare come neutro il dato evidenziato dall'impugnato provvedimento circa il difetto di stabile convivenza tra il ricorrente ed il figlio maggiorenne, il quale ha riferito comunque di aver sempre avuto uno stretto legame familiare con il padre. 3.1 Questo giudicante puntualizza, inoltre, come costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno. ( c.f.r. Cassazione civile sez. I - 27/06/2019, n. 17289) La valutazione della c.d. pericolosità sociale deve, peraltro, essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico ( c.f.r. Corte appello sez. I - Milano, 08/01/2020, n. 52 in redaz Giuffrè 2020). Il diniego dell'autorizzazione a permanere in Italia per accudire le figlie minorenni non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna del genitore extracomunitari per uno dei reati che la norma considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero nel Paese. Tuttavia, la condanna è destinata a rilevare, al pari di altre attività incompatibili con la permanenza in Italia solo se suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale ( c.f.r. Cassazione civile sez. VI - 22/02/2023, n. 5527; Cassazione civile sez. I - 03/03/2022, n. 7086; Cassazione civile sez. VI - 20/09/2021, n. 25310). In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità,
3 rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso ( c.f.r. Cassazione civile sez. II - 27/10/2021, n. 30342). 3.2 Ciò posto, questo giudicante espone come dopo la consumazione in data 23.6.06 della grave condotta delittuosa di cui all'art. 609 octies c.p. richiamata nell'impugnato decreto, l'esame del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti per tutto il territorio nazionale hanno dato atto della circostanza che dopo la consumazione del gravissimo reato consumato in data 23.6.06 e per cui è pena espiata nella fine dell'anno 2019, il ricorrente non ha tenuto alcuna altra condotta penalmente rilevante. La denuncia del 9.11.21 per i reati di cui agli artt. 334 e 335 c.p. richiamata nell'impugnato decreto, peraltro, dall'analisi del e dei carichi pendenti non Per_4 risulta aver dato luogo ad alcun procedimento penale a carico del ricorrente, il quale anzi ha riferito che il bene oggetto di sequestro poi smarrito, risultava essere bene mobile registrato intestato al medesimo ricorrente, vettura che posizionata in strada durante il periodo di carcerazione è stato oggetto di furto con denuncia formalizzata dal ricorrente una volta espiata la pena e preso atto della assenza della vettura nel luogo in cui era stata lasciata ( c.f.r.. dich. verbale ud. 19.3.24).
Premesse le considerazioni che precedono in punto di valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, giudizio da svolgersi in termini di stringente concretezza ed attualità e rispetto al quale i precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, valgono come indicatore della personalità dell'interessato, questo giudicante evidenzia come, dopo la consumazione della grave condotta criminosa consumata quasi venti anni fa, il ricorrente non ha commesso alcun altro reato. In ragione di quanto esposto, quindi, la assenza di condotte delittuose per quasi un ventennio da parte del ricorrente non consente di affermare, come invece rilevato nell'impugnato provvedimento, la concreta ed attuale pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, tento conto altresì della assenza di alcun precedente di polizia e carico pendente risultante dalla certificazione acquisita da questo giudicante ai sensi dell'art. 213 c.p.c. 3.4 Deve evidenziarsi, peraltro, che il ricorrente da oltre trenta anni non ha più contatti con il Paese di origine, inoltre la carta di soggiorno di cui il ricorrente era titolare era stata già aggiornata dalla Questura in data 24.1.12 sei anni dopo dopo la consumazione della condotta delittuosa di cui sopra. Il ricorrente espleta, inoltre, saltuaria attività lavorativa nel portare su commissione mobili in discarica ( c.f.r. dich. ud. 19.3.24) ed inoltre vive more uxorio da oltre tre anni con la cittadina italiana, nata in [...] il Persona_3
26.9.1959, a sua volta pro obili (appartamenti ad uso abitativo) siti in Angri, inclusa l'abitazione adibita ad alloggio familiare. 3.5 Ciò posto, la assenza di evidenze sintomatiche di attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente, la natura e la durata del vincolo familiare con il figlio cittadino italiano, oltre che la totale e duratura assenza di legami familiari e sociali con il Paese di origine, nonché la circostanza che il ricorrente è presente nel territorio nazionale da oltre trenta anni, integrano aspetti qualificanti la fondatezza della domanda.
4 4.1 Circa il governo delle spese, premesso l'accoglimento del ricorso in ragione sia della sopravvenuta produzione documentale da parte del ricorrente svolta successivamente alla presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre che dell'istruttoria svolta in sede procedimentale, il Tribunale stima equo decidere come da dispositivo che segue.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott. Andrea Ferraiuolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato diniego;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno il 5.3.25
IL GIUDICE
Dott. Andrea Ferraiuolo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott. Andrea Ferraiuolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3555 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a diniego di rinnovo della carta di soggiorno quale familiare di cittadino italiano“ decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 5.3.25 vertente
Tra
nato in [...], il [...], di nazionalità Parte_1 marocchina;
genitore di cittadino italiano e residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Elvira Scannapieco (c.f. ); C.F._1
ricorrente
e
- in persona del Ministro p.t., CF domiciliato ex lege Controparte_1 P.IVA_1 istrettuale dello Stato di Salern ella Provincia di Salerno Convenuto contumace
CONCLUSIONI Come in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'odierno ricorrente con atto ritualmente notificato alla controparte deduce che aveva richiesto alla Questura di Salerno l'aggiornamento della carta di soggiorno quale padre di cittadino italiano, nato in [...] il [...], Persona_1 dall'unione more uxorio co ina italiana. Persona_2
L'incardinato procedimento si concludeva però con declaratoria di diniego Decreto n. 11 Cat. A12/Imm./2023 notificato a mani il 1.4.2023. 1.2 L'impugnato decreto veniva reso in quanto, secondo una nota dei Carabinieri di Angri, l'istante non avrebbe una buona condotta di vita per essere stato segnalato per fatti del novembre 2021, evidenziando altresì il decreto contestato che il ricorrente non sarebbe convivente con il figlio dal momento che quest'ultimo condividerebbe Per_1 la residenza con la madre. L'atto di diniego espone, inoltre, come l'istante non svolgerebbe attività lavorativa alcuna, risultando privo di fonti di reddito da lavoro dipendente, peraltro a monte risulta a suo carico la condanna a otto anni di reclusione, del 2009, per il reato di violenza sessuale di gruppo. Il ricorrente impugnava il diniego in oggetto, argomentando come la diversa residenza del figlio, cittadino italiano, è elemento squisitamente formale, mentre la convivenza potrebbe trovare luogo anche presso un luogo di domicilio o dimora. L'istante espone, altresì, l'assenza di ulteriori rilevanti sentenze di condanna per il ricorrente e recenti carichi pendenti. Da ultimo, viene dedotto che da almeno un triennio il ricorrente convive more uxorio con una cittadina italiana, nata in [...] il Persona_3
26.9.1959, è a sua volta proprietaria di n. 3 beni immobili (appartamenti ad uso abitativo) siti in Angri, inclusa l'abitazione adibita ad alloggio familiare. 2.1 Giova osservare che in tema di carta di soggiorno per motivi di coesione familiare, nel giudizio di impugnazione avverso il diniego di rilascio per mancata allegazione di documentazione ufficiale, attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, il diritto soggettivo al soggiorno può essere accertato dal giudice ordinario anche mediante la prova testimoniale, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza ed il legame familiare esistente ( c.f.r. Cassazione civile sez. I - 24/04/2024, n. 11033). In sintesi, il mero dato della formale diversa residenza del richiedente rispetto al familiare, richiamato nell'impugnato decreto, di per sé non esclude la fattuale ed effettiva convivenza o lo stretto legame familiare di frequentazione e relazione. 2.2 Ciò posto, il Tribunale rimarca come l'istruttoria probatoria espletata mediante escussione di nato in [...] il [...], cittadino Persona_1 italiano e figlio del ricorrente, il quale ha riferito di dimorare presso la madre in domicilio diverso da quello del ricorrente, tuttavia dichiara di avere un rapporto di intensa frequentazione con il padre, nel senso di vedersi quasi tutti i giorni per mangiare insieme presso il domicilio del padre, dove talvolta rimane anche a dormire presso il domicilio
2 del padre, mentre altre volte si incontrano per mangiare una pizza insieme o anche per caffè al bar ( c.f.r. verbale ud. 1.10.24). La richiamate qualificate evidenze, danno atto invero di una relazionalità non priva di pregio tra padre e figlio, caratterizzata da una frequentazione quasi quotidiana tra gli stessi, aspetto questo che consente di qualificare come neutro il dato evidenziato dall'impugnato provvedimento circa il difetto di stabile convivenza tra il ricorrente ed il figlio maggiorenne, il quale ha riferito comunque di aver sempre avuto uno stretto legame familiare con il padre. 3.1 Questo giudicante puntualizza, inoltre, come costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno. ( c.f.r. Cassazione civile sez. I - 27/06/2019, n. 17289) La valutazione della c.d. pericolosità sociale deve, peraltro, essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico ( c.f.r. Corte appello sez. I - Milano, 08/01/2020, n. 52 in redaz Giuffrè 2020). Il diniego dell'autorizzazione a permanere in Italia per accudire le figlie minorenni non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna del genitore extracomunitari per uno dei reati che la norma considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero nel Paese. Tuttavia, la condanna è destinata a rilevare, al pari di altre attività incompatibili con la permanenza in Italia solo se suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale ( c.f.r. Cassazione civile sez. VI - 22/02/2023, n. 5527; Cassazione civile sez. I - 03/03/2022, n. 7086; Cassazione civile sez. VI - 20/09/2021, n. 25310). In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità,
3 rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso ( c.f.r. Cassazione civile sez. II - 27/10/2021, n. 30342). 3.2 Ciò posto, questo giudicante espone come dopo la consumazione in data 23.6.06 della grave condotta delittuosa di cui all'art. 609 octies c.p. richiamata nell'impugnato decreto, l'esame del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti per tutto il territorio nazionale hanno dato atto della circostanza che dopo la consumazione del gravissimo reato consumato in data 23.6.06 e per cui è pena espiata nella fine dell'anno 2019, il ricorrente non ha tenuto alcuna altra condotta penalmente rilevante. La denuncia del 9.11.21 per i reati di cui agli artt. 334 e 335 c.p. richiamata nell'impugnato decreto, peraltro, dall'analisi del e dei carichi pendenti non Per_4 risulta aver dato luogo ad alcun procedimento penale a carico del ricorrente, il quale anzi ha riferito che il bene oggetto di sequestro poi smarrito, risultava essere bene mobile registrato intestato al medesimo ricorrente, vettura che posizionata in strada durante il periodo di carcerazione è stato oggetto di furto con denuncia formalizzata dal ricorrente una volta espiata la pena e preso atto della assenza della vettura nel luogo in cui era stata lasciata ( c.f.r.. dich. verbale ud. 19.3.24).
Premesse le considerazioni che precedono in punto di valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, giudizio da svolgersi in termini di stringente concretezza ed attualità e rispetto al quale i precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, valgono come indicatore della personalità dell'interessato, questo giudicante evidenzia come, dopo la consumazione della grave condotta criminosa consumata quasi venti anni fa, il ricorrente non ha commesso alcun altro reato. In ragione di quanto esposto, quindi, la assenza di condotte delittuose per quasi un ventennio da parte del ricorrente non consente di affermare, come invece rilevato nell'impugnato provvedimento, la concreta ed attuale pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, tento conto altresì della assenza di alcun precedente di polizia e carico pendente risultante dalla certificazione acquisita da questo giudicante ai sensi dell'art. 213 c.p.c. 3.4 Deve evidenziarsi, peraltro, che il ricorrente da oltre trenta anni non ha più contatti con il Paese di origine, inoltre la carta di soggiorno di cui il ricorrente era titolare era stata già aggiornata dalla Questura in data 24.1.12 sei anni dopo dopo la consumazione della condotta delittuosa di cui sopra. Il ricorrente espleta, inoltre, saltuaria attività lavorativa nel portare su commissione mobili in discarica ( c.f.r. dich. ud. 19.3.24) ed inoltre vive more uxorio da oltre tre anni con la cittadina italiana, nata in [...] il Persona_3
26.9.1959, a sua volta pro obili (appartamenti ad uso abitativo) siti in Angri, inclusa l'abitazione adibita ad alloggio familiare. 3.5 Ciò posto, la assenza di evidenze sintomatiche di attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente, la natura e la durata del vincolo familiare con il figlio cittadino italiano, oltre che la totale e duratura assenza di legami familiari e sociali con il Paese di origine, nonché la circostanza che il ricorrente è presente nel territorio nazionale da oltre trenta anni, integrano aspetti qualificanti la fondatezza della domanda.
4 4.1 Circa il governo delle spese, premesso l'accoglimento del ricorso in ragione sia della sopravvenuta produzione documentale da parte del ricorrente svolta successivamente alla presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre che dell'istruttoria svolta in sede procedimentale, il Tribunale stima equo decidere come da dispositivo che segue.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott. Andrea Ferraiuolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato diniego;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno il 5.3.25
IL GIUDICE
Dott. Andrea Ferraiuolo
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