Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 6644/2021
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6644/2021 Ruolo Generale promossa
D A
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Altri contratti d'opera SERALE ALDO per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to BOTTI STEFANIA per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in
favore del Tribunale di UN e quindi revocarsi il decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice incompetente;
IN VIA PRINCIPALE
- previo accertamento del grave inadempimento della ditta opposta per i
lavori effettuati non a regola d'arte avendo ricevuto l'opponente un macchinario
non funzionante, e ancora oggi non messo a punto nonché difettando di tutta una
serie di sicurezze elettriche e di paratie meccaniche per intercludere gli organi in
movimento e renderlo così conforme alle Direttive di Sicurezza Comunitarie;
- previo accertamento della carenza, nella macchina, della obbligatoria
e prescritta marchiatura CE;
- previo accertamento dell'insussistenza di un preventivo di spesa scritto
da parte della ditta opposta nonché del consenso da parte dell'opponente
all'esecuzione di lavorazioni onerose oltre il preventivo orale di € 10.000,00 –
12.000,00;
- previo accertamento dell'estremo ritardo nell'esecuzione delle opere e
nella consegna del bene al legittimo proprietario di cui responsabile la società
opposta;
- dichiararsi che nulla è dovuto dalla per i Parte_1
motivi meglio esposti in narrativa e quindi revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE
- previo accertamento e quantificazione in € 54.229,60 del danno
patrimoniale subito e subendo sino allì 29/04/2020 dalla società TO - 3 -
ovvero altra veriore somma accertanda in giudizio a seguito del Parte_1
grave inadempimento e del sopracitato ritardo nell'esecuzione dell'opera e nella
riconsegna del macchinario addebitabili all'opposta, con espressa riserva per i
danni successivi alla data dellì 29/04/2020:
condannare la società a pagare alla Controparte_1
società la somma di € 54.229,60, ovvero altra veriore Parte_1
somma meglio vista per le responsabilità sopra esposte;
sempre con espressa
riserva per i danni successivi alla data dellì 29/04/2020;
IN VIA SUBORDINATA
- previa regolare esecuzione sulla macchina, da parte della società
delle opere indicate nella relazione del CTU Controparte_1
Ing. (tra l'altro: messa a punto, esecuzione di tutta una serie di Persona_1
sicurezze elettriche e di paratie meccaniche per intercludere gli organi in
movimento e renderla così conforme alle Direttive di Sicurezza Comunitarie,
apposizione della marcatura CE obbligatoria e redazione del libretto di uso e
manutenzione):
limitare l'importo eventualmente ancora dovuto dalla società
[...]
alla società a quanto giusto e Parte_1 Controparte_1
provato in corso di causa e comunque nei limiti massimi di quanto preventivato –
da € 10.000,00 ad € 12.000,00.
In ogni caso previa la compensazione del credito risarcitorio vantato
dall'attrice in opposizione;
- 4 -
In ogni caso con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese, diritti
ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al
rimborso delle spese di CTU e di CT.”
Della convenuta - opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in parziale modifica
delle domande avanzate nella memoria ex art. 183 co.1 c.p.c.:
in via preliminare:
- respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale, siccome formulata
e pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bergamo adito per i motivi
esposti in atti;
in via principale e di merito:
- accertato e dichiarato l'adempimento di Controparte_1
in persona del legale rappresentante sig. alle obbligazioni
[...] CP_1
assunte, respingere integralmente le domande avversarie, perché infondate in
fatto e diritto, per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma accertata dal CTU Ing. Camera oltre iva (id est €29.660 + 22% =
€36.185,20);
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione e decadenza per la
denuncia di eventuali vizi e difetti dell'opera commissionata;
- respingersi le domande svolte in via riconvenzionale, in quanto
infondate in fatto ed in diritto (an e quantum); il danno asserito da controparte - 5 -
non è stato provato né sono state fornite rituali fonti di prova dello stesso;
- accertata la mala fede e/o colpa grave dell'opponente, attesa la
condotta di intransigente ed ingiustificata chiusura mantenuta da controparte
durante l'intero giudizio (resistendo alla domanda offrendo solo €5.000,00 e non
accettando la proposta del tutto equa formulata dalla deducente all'udienza del 27
giugno 2024 a fronte delle chiare conclusioni a cui è pervenuto il CTU Ing.
Camera), condannarla al risarcimento dei danni ex art.96 co.1 c.p.c. oltre al
pagamento in favore dell'opposta di una somma di danaro equitativamente
determinata a titolo di danno punitivo ex art.96 co.3 c.p.c.; il tutto nella misura
che il Giudice riterrà equa e/o di giustizia;
in via istruttoria:
- in caso di rimessione della causa in istruttoria per qualsiasi motivo,
ammettersi prove per testi dedotte e non ammesse;
In ogni caso:
con vittoria di spese, anche di CTU e di CTP, nonché di competenze
professionali del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle
stesse nella misura del 15%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 settembre
2021 (di seguito, per comodità, TO) ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dall'intestato
Tribunale, in favore di per il Controparte_1 - 6 -
complessivo importo di euro 46.340,00, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto della fattura n. 51/E del 14.4.2021, emessa per le riparazioni effettuate sulla macchina segnalibro, nr. serie
Polo/TC/0714.
A fondamento della propria opposizione, ha eccepito in Parte_1
via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale
in favore del Tribunale di UN, quale foro competente per l'esecuzione del contratto, ed in ogni caso dovendo prevalere il foro del debitore quale
forum destinatae solutionis. Nel merito, ha eccepito la carenza di prova del credito azionato, atteso che appaiono eccessive le ore di lavorazione indicate nella fattura n. 51/E, e comunque l'inadempimento della società
opposta, che non ha effettuato a regola d'arte le lavorazioni richieste e,
successivamente alla prima riconsegna avvenuta in data 27 ottobre 2018,
non ha mai eseguito le riparazioni necessarie per far funzionare la macchina, giungendo a trattenerla indebitamente.
Conseguentemente, TO ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale ha chiesto di condannare l'odierna parte opposta al risarcimento dei danni tutti patiti, quantificati in euro 54.229,60.
Costituendosi in giudizio ha Controparte_1
contestato sia in fatto che in diritto l'avversa opposizione, ed ha evidenziato come le parti avessero convenuto un corrispettivo orario pari ad euro 60,00 - 7 -
oltre i.v.a. ed euro 40,00 oltre i.v.a. per la pura progettazione, oltre al costo del materiale utilizzato, senza predeterminare le prestazioni da svolgere,
che venivano invece concordate al termine di ogni settimana lavorativa presso lo stabilimento della stessa CP_1
Per quanto attiene alle opere di cui viene lamentato l'omesso completamento, ha evidenziato come TO, dopo che le era CP_1
stato rappresentato un problema alle pinze ed alla frizione elettromagnetica,
avesse deciso di porvi rimedio con proprio personale tecnico, e che l'impianto elettrico non era di sua competenza, in quanto società
specializzata nel settore meccanico.
ha dunque concluso chiedendo il rigetto di ogni avversa CP_1
eccezione e domanda, stante l'infondatezza sia nell'an che nel quantum
della domanda risarcitoria, aggiungendo di aver esercitato un legittimo diritto di ritenzione della macchina in assenza di spontaneo pagamento.
La causa, istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta e con la nomina di un consulente tecnico, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di incompetenza territoriale
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da in favore del Tribunale di UN. Parte_1
In specie, l'eccezione pregiudiziale di rito è stata sollevata - 8 -
dall'attrice opponente in questi termini:
“In primo luogo, la prestazione che la O.M.G avrebbe dovuto
adempiere prevedeva l'esecuzione di lavorazioni sul macchinario SERIE
POLO/TC/0714 di proprietà della e la riconsegna Parte_1
presso il capannone della medesima sito in Il foro competente è Pt_1
pertanto quello di esecuzione del contratto, e quindi UN (il luogo ove
doveva essere adempiuta dalla la prestazione richiesta è Mondovì CP_1
(CN)).
In secondo luogo, non essendo stato stipulato tra le parti alcun
contratto scritto, e nulla avendo previsto sulle modalità del pagamento,
prevarrebbe in ogni caso il foro del debitore, e quindi UN (sede della
debitrice è ”. Pt_1
La prestazione dedotta in giudizio è in realtà quella di pagamento di un'obbligazione pecuniaria e nel caso concreto viene eccepito quale forum
destinatae solutionis quello del debitore, stante la natura non liquida del credito;
nulla è stato invece dedotto con riguardo al forum contractus ed al foro generale delle persone giuridiche.
Conseguentemente, l'eccezione è stata formulata in modo errato, in quanto l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata a pena di inammissibilità in modo completo ed esaustivo,
individuando sia il giudice incompetente, sia il giudice ritenuto competente,
nonché tutti i fori alternativi previsti dalla legge, indicando altresì le ragioni - 9 -
per le quali questi sarebbero inapplicabili, e l'eventuale incompletezza può
essere rilevata anche d'ufficio.
In applicazione del superiore principio di diritto, la Suprema Corte
di Cassazione recentemente ha affermato che “in caso di eccezione di
incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica,
la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del
criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.
(cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno
stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con
riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza
dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di
competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con
radicamento della competenza del giudice adito” (cfr. Cass., 31121/2024).
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con conseguente affermazione della competenza territoriale dell'intestato Tribunale.
2. Eccezione di mancanza di liquidità del credito azionato
In sede monitoria ha azionato la fattura n. 51E del CP_1
19.4.2021 per il complessivo importo di euro 46.360,00, a titolo di corrispettivo insoluto per le prestazioni d'opera svolte sulla macchina segnalibro di proprietà di , meglio dettagliate nella stessa fattura Parte_1
con l'indicazione del costo orario e delle ore di lavorazione. - 10 -
Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il macchinario di causa è una macchina segnalibro Polo mod TC 0714, acquistata usata dalla il 13.08.2014 e consegnata presso la Controparte_2 Parte_1
l 25.11.2014 (giusto DDT 123/2014).
[...]
È incontestato e, in ogni caso, accertato in causa come il macchinario sia stato consegnato a per l'esecuzione di opere CP_1
migliorative e che le parti non si siano scambiate un preventivo scritto per la quantificazione delle opere commissionate.
Non è stata invece raggiunta la prova sulla tesi di parte opponente,
secondo cui l'opposta avrebbe quantificato l'importo totale degli interventi per il complessivo importo di euro 10.000,00/12.000,00.
In argomento risulta dirimente la deposizione testimoniale di il quale ha dichiarato che: Testimone_1
- era un mio cliente per le macchine di Parte_1
Contr legatoria;
io gli ho fatto il nome di perché sulla macchina segnalibro
avevano un problema, perché non produceva in modo adeguato aveva
parecchi fermi e non andava in velocità e non riusciva ad alimentare con la
giusta frequenza la macchina a valle (la confezionatrice)”;
- mi aveva chiesto quanto potesse costare l'intervento di Per_2
miglioramento della macchina ed io ho risposto che su una macchina
similare (non era uguale, era dello stesso marchio ma diversa, più vecchia
e più piccola, quindi modello diverso) un altro cliente aveva fatto due - 11 -
lavorazioni specifiche che gli ho indicato espressamente e sapevo che
aveva speso circa 10.000/12.000 euro. Aggiungo che ho detto all' Per_2
che non sapevo che tipo di interventi necessitava la sua macchina e quindi
non sapevo quanto avrebbe speso”;
- “le due lavorazioni fatte sulla macchina del precedente cliente
erano: il rifacimento delle spade divisorie e la sistemazione del sistema di
apertura e chiusura del formato”;
- aveva problemi di funzionamento, fermi e la velocità; Per_2
aggiungo che le lavorazioni indicate per il cliente precedente erano idonee
anche a sistemare parzialmente i problemi dell' ”, aggiungendo che Per_2
“la macchina di però aveva bisogno anche di altro”. Per_2
Trattasi di deposizione testimoniale giudicata attendibile da questo
Tribunale, stante il riscontro delle dichiarazioni rese dal teste da parte del nominato consulente tecnico d'ufficio, ed in ragione dell'indifferenza del teste rispetto ad entrambe le odierne parti in causa. Tes_1
In questo contesto probatorio il decreto ingiuntivo opposto deve allora essere revocato, in quanto il credito azionato è mancante del requisito della certezza, come si ricava dalla consulenza tecnica (su cui si ritornerà
meglio dopo) che ha ritenuto eccessive le ore quantificate da O.M.G..
D'altro verso, è stata la stessa convenuta opposta a non chiedere la conferma del decreto ingiuntivo, ed anzi nel precisare le conclusioni ha chiesto al Tribunale, previo accertamento dell'adempimento di CP_1 - 12 -
in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 [...]
alle obbligazioni assunte, di “respingere integralmente le domande CP_1
avversarie, perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti e,
per l'effetto, condannare al pagamento in favore Parte_1
di della somma accertata dal CTU Ing. Controparte_1
oltre iva (id est €29.660 + 22% = €36.185,20)”. Per_1
3. Domanda di condanna svolta da CP_1
La domanda di fondata e merita accoglimento nei termini CP_1
e per le ragioni che seguono.
Dall'istruttoria orale svolta è emerso come il macchinario di causa presentasse diversi blocchi ed avesse una velocità non adeguata alle esigenze di TO;
O.M.G., come riferito nella deposizione sopra riportata del teste in precedenza era intervenuta su una macchina Tes_1
simile e questo è il motivo per cui le due società vengono messe in contatto.
Da come si sono sviluppati i rapporti tra le parti e dalle risultanze istruttorie acquisite è verosimile ritenere che i fratelli di O.M.G. CP_1
avessero riferito ad di TO che nel precedente intervento le Per_2
opere dagli stessi eseguite erano state valorizzate in euro
10.000,00/12.000,00, senza tuttavia essere in grado di effettuare una quantificazione precisa per la macchina di causa, essendo necessario procedere prima al relativo smontaggio per comprendere ed individuare i precisi interventi di cui la stessa necessitava. - 13 -
Se così non fosse stato si faticherebbe, infatti, a comprendere il motivo per cui al termine di ogni settimana lavorativa si Controparte_3
recasse presso la sede di se non per verificare lo stato delle opere CP_1
eseguite e per comprendere quali interventi necessitasse ulteriormente la macchina.
D'altro verso, la mancanza di una certa e sicura progettualità da parte di così come l'assenza di un preventivo non possono essere CP_1
imputati unicamente all'odierna opposta, in quanto è stata la stessa committente ad accettare una tale modalità operativa e ad avvallarla, dal momento in cui ha consentito all'appaltatore di svolgere le opere,
nonostante l'incertezza del corrispettivo dovuto.
Il consulente tecnico ing. nel contraddittorio con i Persona_1
consulenti di parte, con motivazione ampia ed immune da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini, ha riconosciuto le opere eseguite da
O.M.G. ed ha accertato che la macchina attualmente è funzionante ed ha una cadenza produttiva oraria di 1.800 unità/ora, a dispetto delle 1.000
unità orarie precedenti.
Ancorché il consulente abbia accertato che la macchina non è stata ancora messa a punto, le carenze riscontrate attengono alla mancanza di una serie di sicurezze elettriche, che non competevano ad essendo CP_1
incontestato in causa che l'impianto elettrico non è stato realizzato dalla - 14 -
stessa.
All'elaborato del consulente si può quindi fare rinvio in questa sede per quanto attiene alla quantificazione delle ore necessarie per lo svolgimento delle opere, di cui il consulente ha riscontrato l'effettiva esecuzione da parte di nonché per la valorizzazione delle stesse, CP_1
avendo il consulente ritenuto congruo il costo orario di euro 60,00 e di euro
40,00 per la progettazione.
Per l'effetto, si condanna TO a versare in favore di a CP_1
minor somma di euro 29.660,00.
Non essendo stata emessa alcuna fattura per l'indicata somma non può essere riconosciuta l'i.v.a. reclamata dalla convenuta opposta, alla quale vanno invece riconosciuti gli interessi al saggio previsto dal d.lgs.
231/2002 a decorrere dal 14 aprile 2021 (data di emissione della fattura azionata) sino al saldo.
4. Domanda riconvenzionale risarcitoria promossa da Parte_1
ha lamentato il ritardo della controparte nella riconsegna
[...]
del macchinario funzionante e ciò le avrebbe causato ingenti danni,
quantificati in euro 54.229,60, in ragione:
- delle riparazioni eseguite sulla macchina;
- dell'applicazione a mano dei nastrini nelle agende nel periodo di indisponibilità della macchina, applicando un costo orario di euro 200,00
per 7 dipendenti;
- 15 -
- dei danni da ritardo reclamati dai propri clienti.
Osserva il Tribunale come non sussiste l'inadempimento allegato, in quanto difetta la prova di un termine essenziale per la consegna del macchinario a carico di d'altro canto, quand'anche si volesse CP_1
diversamente opinare, è emerso che dopo essere emersi problemi sulle pinze e sulla frizione elettromagnetica, TO, ancorché inizialmente avesse dichiarato che avrebbe provveduto alla relativa riparazione, in seguito incaricava la stessa on conseguente rientro della macchina CP_1
presso l'officina dei , i quali hanno poi legittimamente invocato il CP_1
diritto di ritenzione stante l'omesso versamento di alcun pagamento.
Ciò posto quanto all'an della pretesa, si fa rilevare che il costo per le lavorazioni elettriche non sono in ogni caso imputabili alla convenuta opposta, atteso che dall'istruttoria è emerso come alla stessa fossero state commissionate unicamente le lavorazioni meccaniche.
Del pari mancante risulta la prova del presunto ritardo nella consegna delle agende ai clienti di , stante l'omessa produzione di Parte_1
documentazione (id est contratti, ordini, comunicazioni) che attesti l'esistenza di specifici termini di consegna e il loro mancato rispetto.
Nessun danno può essere invocato anche per quanto attiene ai presunti maggiori costi affrontati per l'utilizzo dei propri dipendenti ai fini dell'inserimento manuale dei listini nelle agende;
era, infatti, onere dell'attrice dimostrare le ore di straordinario pagate ai propri dipendenti, - 16 -
l'eventuale assunzione di dipendenti a tempo determinato per questa specifica incombenza, nonché l'impossibilità di utilizzare i dipendenti per altre attività con conseguente necessità di allegazione e prova dei danni derivanti.
In un tale contesto probatorio, la domanda risarcitoria formulata da
TO in via riconvenzionale non risulta dunque meritevole di accoglimento.
5. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione promossa, vengono poste a carico di nella Parte_1
misura del 75%, mentre per la restante parte devono essere compensate.
La liquidazione delle spese viene effettuata nel rispetto del d.m.
55/2014, assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00.
Non si ravvedono infine i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., non ricorrendo una soccombenza integrale di . Parte_1
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
2. in parziale accoglimento dell'opposizione promossa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 17 -
3. condanna a versare in CP_1 Controparte_1
favore di la somma di euro 29.660,00, oltre agli Parte_1
interessi al saggio previsto dal d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 14 aprile
2021 sino al saldo;
4. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da
[...]
Parte_1
5. condanna a rimborsare le spese di lite a Parte_1
favore di nella misura del 75%, Controparte_1
liquidandone l'ammontare per l'intero in euro 7.616,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15
% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con decreto assunto in data 5 giugno 2024, definitivamente a carico di nella misura del 75% e di Parte_1 [...]
nella misura del 25%. Controparte_1
Così deciso in Bergamo, il giorno 11 aprile 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)