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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15/04/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 4183 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1 CP_2
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla discussione della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Sono comparsi: per parte attrice l'avv. VESENTINI PIERLUIGI il quale Parte_1
conclude e discute come da note conclusive depositate in data 3.4.25 ribadendo in ordine all'indennità di riportarsi alla determinazione equitativa del Giudice fermi gli elementi comunque sottoposti in funzione di tale valutazione;
per parte convenuta e , già contumaci, nessuno è CP_1 CP_2
comparso;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4183/2024 r.g. promossa da,
,C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VESENTINI PIERLUIGI,
ATTORE
Contro
, C.F. CP_1 C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTI contumaci
In punto a Comodato di immobile urbano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss.
c.p.c. depositato in data 1.7.24, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente,
, n.q. di comproprietario e comodante dell'immobile indicato in Parte_1
ricorso (e sito in San Pietro in Cariano, in via Rodano n. 13, e censito al Foglio 25 ai mapp. NN. 1294 sub 13, sub 14) di accertamento dell'intervenuta cessazione dell'efficacia del contratto di comodato orale precario stipulato con i resistenti,
e , n.q. di comodatari, per effetto dell'intervenuta CP_1 CP_2
disdetta e richiesta di restituzione alla data del 31.12.23;
- dato atto di come parte resistente, nonostante la ritualità delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione udienza (a mezzo pec a CP_1
perfezionatasi in data 23.9.24 e a mezzo posta per entrambi in data 24.9.24, cfr allegato al deposito di parte ricorrente del 21.10.24) sia rimasta contumace;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte ricorrente e nell'assunzione degli interpelli dei convenuti all'udienza del 14.2.25, non comparsi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., nonostante rituale ulteriore notifica a tal fine disposta;
- ritenuta, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda;
- ritenuto come risulti in fatto la stipula di valido contratto di comodato orale precario relativo all'immobile indicato in premessa, (cfr. interpello dei convenuti ex art. 116 e 232 c.p.c.) in favore degli odierni convenuti, seppur tardivamente registrato (cfr. doc. 1 parte attrice allegato al deposito del 14.2.25), cessato alla data del 31.12.23, ex art. 1810 c.c. per effetto della manifestata richiesta di riconsegna del bene e disdetta ricevuta da parte comodataria in data 14.11.23 (cfr. doc. 2 parte attrice);
- ritenuto che il consolidato e ormai pacifico orientamento giurisprudenziale riconosca in diritto positivo vigente il principio di diritto secondo cui la tardiva registrazione determini comunque l'efficacia sanante ex tunc del contratto non
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 registrato ma che tale sanatoria richieda comunque il verificarsi di tale adempimento successivo nel caso di specie nemmeno dedotto, allegato o comunque risultante in atti (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2018, n. 32934 secondo cui il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge
n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato.
- osservato pertanto al riguardo che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi ormai consolidato, va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ne determini l'efficacia retroattiva, il che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto
(v., in tema di locazione sia ad uso abitativo che ad uso diverso, Cass., sez. un.,
9/10/2017, n. 23601 e, in tema di locazione non abitativa, Cass., sez. un.,
17/09/2015, n. 18213 e successive conformi), atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione;
- considerato, in diritto, che nel comodato, come quello di specie, precario ex art. 1810 c.c., il comodante abbia la facoltà di recedere ad nutum dal contratto in tutti i casi in cui non sia stato convenuto un termine per la restituzione della res o questo non sia desumibile indirettamente sulla base dell'uso cui la cosa è destinata e in particolare di elementi obiettivi a essa correlati quali la sua natura, l'attività professionale del comodatario, gli interessi e le utilità perseguiti dai contraenti (cfr.
Cass. Civ. 15877/2013 e 704/2006) e che, la richiesta di restituzione formulata dal comodante determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 rifiuti la restituzione, viene ad assumere la posizione di detentore senza titolo del bene altrui, a meno che non dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto
(cfr. Cass. civ., n. 22001/2007 e Cass. Civ. 3168/2011);
- visti i principi di diritto in materia di danno figurativo in relazione alla mancata restituzione dell'immobile ed in particolare secondo cui (cfr ex multis Cass. civ.
Sez. II Ord., 23/11/2018, n. 30472) “nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”);
- ritenuta pertanto certamente sussistente l'esistenza di tale danno figurativo dalla data di intervenuta cessazione del rapporto (31.12.23) sino ad oggi per un valore pari ad almeno 500 € mensili, corrispondenti al valore locativo dell'immobile come desumibile dalle attestazioni del Osservatorio del Mercato Immobiliare prodotte ritualmente in giudizio da parte attrice (cfr. allegato n. 2 al deposito del
14.2.25) e pertanto pari ad oggi ad almeno 500 x 16 =) 8000,00 €, oltre interessi dalle singole mensilità al saldo all'interesso legale;
- ritenuto come le spese, pur tenuto conto della natura contumaciale e della semplicità delle difese svolte e dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza di parte convenuta e debbano essere liquidate a carico della stessa come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
4183/2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara che i coniugi , nato a San Pietro in [...] il CP_1
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 2.10.1953 e nata a [...] in CodiceFiscale_4 CP_2
Cariano il 22.6.1955 c.f. dal gennaio 2024, per le C.F._5 causali di cui in narrativa, occupano sine titulo, l'unità immobiliare in San
Pietro in Cariano via Rodano 13, posta al piano primo e secondo, distinta al
Catasto Urbano del comune di San Pietro in Cariano al foglio 25 m.n.1294 sub
13 via Rodano n.13 -Piano1-2 Cat.A2 cl 3 vani 8 sup.cat mq180 Rendita euro
619,75;mn. 1264 sub 14 via Rodano 13 Pieno S1 cat C6 cl 4 mq 40 sup.cat.mq
46 Rendita Euro 123,95,
2. Dichiara tenuti e condanna gli stessi a rilasciare immediatamente detta unità libera e sgombera da persone e cose anche interposte nella piena disponibilità del proprietario ricorrente.
3. Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di 500 € mensili per ogni mese di occupazione dell'immobile indicato in premessa e ad oggi pari all'importo di € 8000;
4. Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 387,50 per esborsi ed in € 2900 per compensi difensivi, oltre IVA e CPA oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso in Verona il 15/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15/04/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 4183 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1 CP_2
Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti, invita le parti alla discussione della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Sono comparsi: per parte attrice l'avv. VESENTINI PIERLUIGI il quale Parte_1
conclude e discute come da note conclusive depositate in data 3.4.25 ribadendo in ordine all'indennità di riportarsi alla determinazione equitativa del Giudice fermi gli elementi comunque sottoposti in funzione di tale valutazione;
per parte convenuta e , già contumaci, nessuno è CP_1 CP_2
comparso;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4183/2024 r.g. promossa da,
,C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VESENTINI PIERLUIGI,
ATTORE
Contro
, C.F. CP_1 C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTI contumaci
In punto a Comodato di immobile urbano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza viene data contestuale lettura in udienza da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss.
c.p.c. depositato in data 1.7.24, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente,
, n.q. di comproprietario e comodante dell'immobile indicato in Parte_1
ricorso (e sito in San Pietro in Cariano, in via Rodano n. 13, e censito al Foglio 25 ai mapp. NN. 1294 sub 13, sub 14) di accertamento dell'intervenuta cessazione dell'efficacia del contratto di comodato orale precario stipulato con i resistenti,
e , n.q. di comodatari, per effetto dell'intervenuta CP_1 CP_2
disdetta e richiesta di restituzione alla data del 31.12.23;
- dato atto di come parte resistente, nonostante la ritualità delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione udienza (a mezzo pec a CP_1
perfezionatasi in data 23.9.24 e a mezzo posta per entrambi in data 24.9.24, cfr allegato al deposito di parte ricorrente del 21.10.24) sia rimasta contumace;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte ricorrente e nell'assunzione degli interpelli dei convenuti all'udienza del 14.2.25, non comparsi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., nonostante rituale ulteriore notifica a tal fine disposta;
- ritenuta, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda;
- ritenuto come risulti in fatto la stipula di valido contratto di comodato orale precario relativo all'immobile indicato in premessa, (cfr. interpello dei convenuti ex art. 116 e 232 c.p.c.) in favore degli odierni convenuti, seppur tardivamente registrato (cfr. doc. 1 parte attrice allegato al deposito del 14.2.25), cessato alla data del 31.12.23, ex art. 1810 c.c. per effetto della manifestata richiesta di riconsegna del bene e disdetta ricevuta da parte comodataria in data 14.11.23 (cfr. doc. 2 parte attrice);
- ritenuto che il consolidato e ormai pacifico orientamento giurisprudenziale riconosca in diritto positivo vigente il principio di diritto secondo cui la tardiva registrazione determini comunque l'efficacia sanante ex tunc del contratto non
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 registrato ma che tale sanatoria richieda comunque il verificarsi di tale adempimento successivo nel caso di specie nemmeno dedotto, allegato o comunque risultante in atti (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2018, n. 32934 secondo cui il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge
n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato.
- osservato pertanto al riguardo che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi ormai consolidato, va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile e tale effetto sanante ne determini l'efficacia retroattiva, il che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto
(v., in tema di locazione sia ad uso abitativo che ad uso diverso, Cass., sez. un.,
9/10/2017, n. 23601 e, in tema di locazione non abitativa, Cass., sez. un.,
17/09/2015, n. 18213 e successive conformi), atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione;
- considerato, in diritto, che nel comodato, come quello di specie, precario ex art. 1810 c.c., il comodante abbia la facoltà di recedere ad nutum dal contratto in tutti i casi in cui non sia stato convenuto un termine per la restituzione della res o questo non sia desumibile indirettamente sulla base dell'uso cui la cosa è destinata e in particolare di elementi obiettivi a essa correlati quali la sua natura, l'attività professionale del comodatario, gli interessi e le utilità perseguiti dai contraenti (cfr.
Cass. Civ. 15877/2013 e 704/2006) e che, la richiesta di restituzione formulata dal comodante determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 rifiuti la restituzione, viene ad assumere la posizione di detentore senza titolo del bene altrui, a meno che non dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto
(cfr. Cass. civ., n. 22001/2007 e Cass. Civ. 3168/2011);
- visti i principi di diritto in materia di danno figurativo in relazione alla mancata restituzione dell'immobile ed in particolare secondo cui (cfr ex multis Cass. civ.
Sez. II Ord., 23/11/2018, n. 30472) “nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”);
- ritenuta pertanto certamente sussistente l'esistenza di tale danno figurativo dalla data di intervenuta cessazione del rapporto (31.12.23) sino ad oggi per un valore pari ad almeno 500 € mensili, corrispondenti al valore locativo dell'immobile come desumibile dalle attestazioni del Osservatorio del Mercato Immobiliare prodotte ritualmente in giudizio da parte attrice (cfr. allegato n. 2 al deposito del
14.2.25) e pertanto pari ad oggi ad almeno 500 x 16 =) 8000,00 €, oltre interessi dalle singole mensilità al saldo all'interesso legale;
- ritenuto come le spese, pur tenuto conto della natura contumaciale e della semplicità delle difese svolte e dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza di parte convenuta e debbano essere liquidate a carico della stessa come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
4183/2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara che i coniugi , nato a San Pietro in [...] il CP_1
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4183/24 2.10.1953 e nata a [...] in CodiceFiscale_4 CP_2
Cariano il 22.6.1955 c.f. dal gennaio 2024, per le C.F._5 causali di cui in narrativa, occupano sine titulo, l'unità immobiliare in San
Pietro in Cariano via Rodano 13, posta al piano primo e secondo, distinta al
Catasto Urbano del comune di San Pietro in Cariano al foglio 25 m.n.1294 sub
13 via Rodano n.13 -Piano1-2 Cat.A2 cl 3 vani 8 sup.cat mq180 Rendita euro
619,75;mn. 1264 sub 14 via Rodano 13 Pieno S1 cat C6 cl 4 mq 40 sup.cat.mq
46 Rendita Euro 123,95,
2. Dichiara tenuti e condanna gli stessi a rilasciare immediatamente detta unità libera e sgombera da persone e cose anche interposte nella piena disponibilità del proprietario ricorrente.
3. Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di 500 € mensili per ogni mese di occupazione dell'immobile indicato in premessa e ad oggi pari all'importo di € 8000;
4. Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 387,50 per esborsi ed in € 2900 per compensi difensivi, oltre IVA e CPA oltre contributo spese generali al 15%
Così deciso in Verona il 15/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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