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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/12/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3947/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3947/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto: danno da perdita del rapporto parentale
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Valerio Meo ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, giusta procura CP_1
speciale al medesimo rilasciata e depositata in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela
Ottomano, in virtù della procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla base delle Parte_1
argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la resistendo con le argomentazioni CP_1
in atti, sulla base delle quali deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attorea e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda stessa in quanto infondata e, quindi, la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali e anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché, in subordine, gli ulteriori provvedimenti precisati in atti.
Non si costituiva, invece, in giudizio nonostante la regolarità Controparte_2
dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti e, pertanto, all'udienza del
31.10.2019, ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, condivisibilmente, ritenuta non necessaria da questo Tribunale in diversa composizione l'assunzione dei mezzi istruttori, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza del 14.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, la causa è, quindi, stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. e, per la precisione, del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata.
Ebbene, carattere dirimente ed assorbente ai fini del rigetto della domanda dell'attore – in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la
2 definizione del giudizio, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre questioni, anche pregiudiziali (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 9936 del 08.05.2014) – riveste il difetto di titolarità del medesimo attore dell'allegato status familiare e, segnatamente, di congiunto (zio) della vittima.
Ed invero, lo status di congiunto di , quale trasportato sul veicolo Fiat Punto tg. Persona_1
CZ173LD assicurato per la responsabilità civile con deceduto a seguito del CP_1
sinistro stradale accaduto il 21.02.2017 in Somma Vesuviana (NA), allegato dall'attore e presupposto ineludibile del c.d. danno da perdita del rapporto parentale (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. 3, Ord. 29.09.2025, n. 26320, nonché Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25541 del
30.08.2022), non può ritenersi adeguatamente provato nel caso di specie.
Questo Giudicante aderisce, infatti, all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2951/2016.
Tale arresto, avente ad oggetto la portata della titolarità soggettiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che, per l'appunto, viene in rilievo nel caso in esame, ha affermato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, fatta valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, appunto, Cass. Civ., Sez.
Unite, Sent. 16.02.2016, n. 2951).
Più in particolare, le Sezioni Unite, con la succitata pronuncia, hanno precisato che, mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta, quale condizione dell'azione, a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e si fonda sulla prospettazione, ovvero sull'allegazione fatta nella domanda, la questione della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (che è cosa diversa), attiene al merito della causa. Pertanto, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del
3 diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare (cfr., di recente, anche Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 22.04.2025, n. 10435).
Ebbene, ciò che difetta nel caso di specie è la prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (i.e., diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale)
e, cioè, della qualità, da parte dell'attore, di zio di , deceduto in occasione del Persona_1
summenzionato sinistro stradale del 21.02.2017, accaduto in Somma Vesuviana (NA).
Infatti, per quanto la succitata qualità – ai fini della relativa legittimazione ad agire – sia stata prospettata ed allegata in citazione, l'unico documento versato in atti da parte attrice volto a dimostrare la relativa effettiva titolarità è, a ben vedere, la Sentenza N. 98/18 R.G.
Sentenze e N. 97/18 (R.G. G.I.P.) di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Nola nei confronti di , imputato per la morte di CP_3 Persona_1
nella qualità di conducente del veicolo Fiat Punto tg. CZ173LD.
Tuttavia, la suindicata emessa dal Tribunale di Nola, si limita, sotto il profilo che rileva in questa sede, nel suo dispositivo (si veda in particolare la pagina 3), a disporre: «Visto l'art.
444 co. 2 condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili , che liquida nella misura di CP_4 CP_5 Parte_1
euro 1200,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, nonché delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile che liquida nella misura di euro CP_6
1000,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge».
Ebbene, non è certamente la mera costituzione di parte civile nel processo penale dell'odierno attore a poter indurre il Tribunale a ritenere provata nel presente processo civile la precondizione della fondatezza della pretesa risarcitoria del danno da perdita parentale dal medesimo fatta valere in questa sede e, cioè, lo status di congiunto della vittima.
Ciò è vero, a maggior ragione, nel caso di specie, nel quale, come, d'altronde, evidenziato dalla difesa della società convenuta, viene in rilievo una sentenza penale pronunciata ai sensi
4 dell'art. 444 co. 2 c.p.p., la quale, ex art. 445 co.
1-bis c.p.p., “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili […]”.
Di conseguenza, trovano piena applicazione nel presente giudizio le regole proprie del processo civile, tra cui, in primis, quella dell'onere della prova che, ex art. 2697 c.c., impone a chi vuol far valere un diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (onus probandi incumbit ei qui dicit).
Ciò posto, ribadita, quindi, l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale, occorre considerare che, nel presente giudizio, l'attore, pur a fronte delle reiterate difese svolte dalla al fine di contestare lo status di zio del defunto da parte CP_1 Persona_1
dell'attore (si vedano, in particolare, le pagine 8, 21 e 23 della comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, nonché il, peraltro, incontestato certificato di stato di famiglia «storico» relativo al defunto , rilasciato dal Comune di Mariglianella e Persona_1
depositato sub allegato 1 della comparsa di costituzione e risposta della società convenuta, dal quale non risulta la presenza di nel nucleo familiare cui apparteneva Parte_1 Per_1
, non ha offerto, nei termini all'uopo fissati dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.,
[...]
documentazione dalla quale potesse dedursi la titolarità (così come prospettata ed allegata) da parte dell'istante del diritto azionato in giudizio.
Tale carenza sul piano probatorio induce, pertanto, il Tribunale a ritenere che non possa reputarsi provata con la necessaria tranquillizzante certezza la titolarità del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in capo a , mancando la Parte_1
prova del suo status di congiunto della vittima . Persona_1
Alla luce di tutto quanto evidenziato, dunque , come sopra anticipato, la domanda attorea deve essere rigettata, essendo infondata.
Deve essere poi rigettata anche la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, non emergendo CP_1
5 dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dello stesso attore sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. (v. Tribunale di Busto Arsizio, 12/06/2012 – Redazione
Giuffrè 2012).
Ora, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce di per sé una condotta rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (v. Tribunale di Catanzaro, Sez. II, 21/05/2012, n. 1734 –
Redazione Giuffrè 2012).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la soccombenza reciproca – insita, da un lato, nel rigetto della domanda attorea e, dall'altro, nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. della società convenuta – nonché la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione, in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da ; Parte_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dichiara assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Nola, lì 06.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3947/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto: danno da perdita del rapporto parentale
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Valerio Meo ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, giusta procura CP_1
speciale al medesimo rilasciata e depositata in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela
Ottomano, in virtù della procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla base delle Parte_1
argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la resistendo con le argomentazioni CP_1
in atti, sulla base delle quali deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attorea e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda stessa in quanto infondata e, quindi, la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali e anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché, in subordine, gli ulteriori provvedimenti precisati in atti.
Non si costituiva, invece, in giudizio nonostante la regolarità Controparte_2
dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti e, pertanto, all'udienza del
31.10.2019, ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, condivisibilmente, ritenuta non necessaria da questo Tribunale in diversa composizione l'assunzione dei mezzi istruttori, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza del 14.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, la causa è, quindi, stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. e, per la precisione, del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata.
Ebbene, carattere dirimente ed assorbente ai fini del rigetto della domanda dell'attore – in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la
2 definizione del giudizio, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre questioni, anche pregiudiziali (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 9936 del 08.05.2014) – riveste il difetto di titolarità del medesimo attore dell'allegato status familiare e, segnatamente, di congiunto (zio) della vittima.
Ed invero, lo status di congiunto di , quale trasportato sul veicolo Fiat Punto tg. Persona_1
CZ173LD assicurato per la responsabilità civile con deceduto a seguito del CP_1
sinistro stradale accaduto il 21.02.2017 in Somma Vesuviana (NA), allegato dall'attore e presupposto ineludibile del c.d. danno da perdita del rapporto parentale (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. 3, Ord. 29.09.2025, n. 26320, nonché Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25541 del
30.08.2022), non può ritenersi adeguatamente provato nel caso di specie.
Questo Giudicante aderisce, infatti, all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2951/2016.
Tale arresto, avente ad oggetto la portata della titolarità soggettiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che, per l'appunto, viene in rilievo nel caso in esame, ha affermato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, fatta valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, appunto, Cass. Civ., Sez.
Unite, Sent. 16.02.2016, n. 2951).
Più in particolare, le Sezioni Unite, con la succitata pronuncia, hanno precisato che, mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta, quale condizione dell'azione, a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e si fonda sulla prospettazione, ovvero sull'allegazione fatta nella domanda, la questione della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (che è cosa diversa), attiene al merito della causa. Pertanto, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del
3 diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare (cfr., di recente, anche Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 22.04.2025, n. 10435).
Ebbene, ciò che difetta nel caso di specie è la prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (i.e., diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale)
e, cioè, della qualità, da parte dell'attore, di zio di , deceduto in occasione del Persona_1
summenzionato sinistro stradale del 21.02.2017, accaduto in Somma Vesuviana (NA).
Infatti, per quanto la succitata qualità – ai fini della relativa legittimazione ad agire – sia stata prospettata ed allegata in citazione, l'unico documento versato in atti da parte attrice volto a dimostrare la relativa effettiva titolarità è, a ben vedere, la Sentenza N. 98/18 R.G.
Sentenze e N. 97/18 (R.G. G.I.P.) di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Nola nei confronti di , imputato per la morte di CP_3 Persona_1
nella qualità di conducente del veicolo Fiat Punto tg. CZ173LD.
Tuttavia, la suindicata emessa dal Tribunale di Nola, si limita, sotto il profilo che rileva in questa sede, nel suo dispositivo (si veda in particolare la pagina 3), a disporre: «Visto l'art.
444 co. 2 condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili , che liquida nella misura di CP_4 CP_5 Parte_1
euro 1200,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, nonché delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile che liquida nella misura di euro CP_6
1000,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge».
Ebbene, non è certamente la mera costituzione di parte civile nel processo penale dell'odierno attore a poter indurre il Tribunale a ritenere provata nel presente processo civile la precondizione della fondatezza della pretesa risarcitoria del danno da perdita parentale dal medesimo fatta valere in questa sede e, cioè, lo status di congiunto della vittima.
Ciò è vero, a maggior ragione, nel caso di specie, nel quale, come, d'altronde, evidenziato dalla difesa della società convenuta, viene in rilievo una sentenza penale pronunciata ai sensi
4 dell'art. 444 co. 2 c.p.p., la quale, ex art. 445 co.
1-bis c.p.p., “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili […]”.
Di conseguenza, trovano piena applicazione nel presente giudizio le regole proprie del processo civile, tra cui, in primis, quella dell'onere della prova che, ex art. 2697 c.c., impone a chi vuol far valere un diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (onus probandi incumbit ei qui dicit).
Ciò posto, ribadita, quindi, l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale, occorre considerare che, nel presente giudizio, l'attore, pur a fronte delle reiterate difese svolte dalla al fine di contestare lo status di zio del defunto da parte CP_1 Persona_1
dell'attore (si vedano, in particolare, le pagine 8, 21 e 23 della comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, nonché il, peraltro, incontestato certificato di stato di famiglia «storico» relativo al defunto , rilasciato dal Comune di Mariglianella e Persona_1
depositato sub allegato 1 della comparsa di costituzione e risposta della società convenuta, dal quale non risulta la presenza di nel nucleo familiare cui apparteneva Parte_1 Per_1
, non ha offerto, nei termini all'uopo fissati dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.,
[...]
documentazione dalla quale potesse dedursi la titolarità (così come prospettata ed allegata) da parte dell'istante del diritto azionato in giudizio.
Tale carenza sul piano probatorio induce, pertanto, il Tribunale a ritenere che non possa reputarsi provata con la necessaria tranquillizzante certezza la titolarità del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in capo a , mancando la Parte_1
prova del suo status di congiunto della vittima . Persona_1
Alla luce di tutto quanto evidenziato, dunque , come sopra anticipato, la domanda attorea deve essere rigettata, essendo infondata.
Deve essere poi rigettata anche la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, non emergendo CP_1
5 dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dello stesso attore sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ed invero, la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente, come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. (v. Tribunale di Busto Arsizio, 12/06/2012 – Redazione
Giuffrè 2012).
Ora, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce di per sé una condotta rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (v. Tribunale di Catanzaro, Sez. II, 21/05/2012, n. 1734 –
Redazione Giuffrè 2012).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la soccombenza reciproca – insita, da un lato, nel rigetto della domanda attorea e, dall'altro, nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. della società convenuta – nonché la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione, in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da ; Parte_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dichiara assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Nola, lì 06.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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