Sentenza 23 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2004, n. 7782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7782 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
0 7782 /04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CNSAZIONE - RICORjo- -IHA N (881BILITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - R.G.N. 6375/01 Cron.15057 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 1855 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Emilio MALPICA Consigliere Ud. 10/12/03 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE - ha pronunciato la seguente 5 SENTENZA 2 sul ricorso proposto da: LA AR TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO CRISTINI, difesa dall'avvocato RODOLFO MELONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA MI, domiciliata in ROMA elettivamente P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato FAUSTO SERRA, giusta delega in atti;
- controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 12/00 della Corte d'Appello di 1718 CAGLIARI, depositata il 13/01/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto. И 5 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23.4.1998 ON CA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di AG OM CA esponendo di aver posseduto da oltre 35 anni il terreno di proprietà di sua madre NT CI sito in agro di Ossemini reg. S.Andrea distinto in catasto al foglio 25 mappale 167 e di averlo in particolare coltivato ad uliveto sino a quando il fondo era stato ricompreso dal Comune di Ossemini in un piano di lottizzazione per il quale era stata stipulata una convenzione con il suddetto Comune;
l'attore aggiungeva che nondimeno, alla morte della CI, sua sorella OM CA aveva ricompreso il suddetto terreno nell'asse ereditario e nella denuncia di successione, affermando di essere l'unica proprietaria dell'immobile. L'attore, rilevato di avere per volontà della CI presentato la domanda di lottizzazione e di avere corrisposto alla CA la relativa quota della imposta di successione, chiedeva accertarsi il suo diritto di proprietà sull'immobile per intervenuta usucapione, condannarsi la convenuta al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la CA contestando 3 il fondamento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto;
sosteneva in proposito che il fondo in questione era rimasto in possesso della CI sino al suo decesso avvenuto il 5.1.1983, e che successivamente sulla base delle disposizioni testamentarie in suo favore il possesso e la proprietà erano passati in capo all'esponente, come riconosciuto dall'attore con la dichiarazione prodotta in giudizio. Con sentenza del 18.2.1997 il Tribunale di AG rigettava la domanda. A seguito di gravame da parte di ON CA si costituiva in giudizio OM CA chiedendo il rigetto della impugnazione;
dopo la morte dell'appellante e dopo la riassunzione del processo а cura dell'appellata con ricorso notificato agli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, si costituiva in giudizio soltanto MA NT CA in qualità di erede dell'appellante richiamandosi alle conclusioni già formulate da quest'ultimo. Con sentenza del 18.1.2000 la Corte di Appello RITENENDO di AG rigettava l'impugnazione, (riteneva che dalla documentazione in atti non risultava inequivocabilmente la intervenuta usucapione del terreno di cui al mappale 167 del foglio 25 da parte di ON CA;
in proposito la sentenza impugnata, premesso che NT CI con atto pubblico del 15.1.1982 per notaio NI aveva venduto a ON ed a NF CA un'area distinta al foglio 25 mappale 160 sub A di are 16,20, assumeva che con atto senza data certamente successivo al 5.1.1980 ON CA e ME AN avevano sottoscritto una dichiarazione con la quale, dato atto che il 5.1.1980 NT CI aveva stipulato in loro favore un atto di vendita di terreni in Assemini totalmente simulato, dovendosi invece intendere come una donazione in conto di legittima, essi si ritenevano "tacitati e soddisfatti della loro porzione sulla futura successione dei genitori" e consentivano in ordine alla cessione del restante patrimonio materno in favore di OM CA. Il giudice di appello, rilevato che la richiesta di lottizzazione e la successiva convenzione avevano riguardato tra gli altri i mappali di cui al foglio 25, 160/a e 167 e che a ON CA erano stati attribuiti i lotti 28- 31-34, che inoltre il lotto 3 sulla base delle prospettazioni delle parti corrispondeva al terreno 5 in contestazione, riteneva non provata la pretesa cessione anche del mappale 167 dalla CI al figlio fin dall'anno 1953 come da quest'ultimo sostenuto, considerato che invece risultavano trasferiti altri terreni pur ricompresi nella lottizzazione, circostanza idonea a spiegare la sottoscrizione della richiesta di lottizzazione anche da parte dello CA che aveva seguito la pratica anche dopo la morte della madre, avvenuta prima della sottoscrizione della relativa convenzione. La Corte territoriale evidenziava che pertanto 10 CA avrebbe dovuto provare il possesso ininterrotto e pacifico ultraventennale, antecedente la morte della madre, del fondo in questione, mentre in realtà ciò non era accaduto, atteso che l'attore era decaduto dalla prova dedotta ed ammessa ma non espletata. Per la cassazione di tale sentenza MA NT CA ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui OM CA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla Controricorrente di 6 " nullità del ricorso in quanto sottoscritto dall'avvocato Rodolfo Meloni al quale non risulta essere stata conferita la procura apposta a margine del ricorso stesso. L'eccezione è fondata. Premesso che nella intestazione del ricorso in esame si dichiara che la ricorrente MA NT CA è rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Meloni ed è elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n.396, presso l'avvocato Edoardo Cristini in forza di procura speciale a margine del ricorso medesimo, si rileva Procura che tale processo è stata in realtà conferitA soltanto all'avvocato Edoardo Cristini, e che invece il ricorso risulta sottoscritto dall'avvocato Rodolfo Meloni,esclusivamente sprovvisto di procura speciale. Nella fattispecie non stato pertanto osservato l'art.365 c.p.c., che prescrive, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare 7 + interamente tra le parti le spese di giudizio. Р.О.М. inammissibile il ricorso edichiara La Corte interamente tra le parti le spese di compensa giudizio. неури Елег Cosi deciso in Roma il 10.12.2003. Чийски Милески елит Pres. IL CANCELLIERE C1 Dott.asa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma_ 23. APR. 2004 IL CANCELLIERE C1 8