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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6097 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
__________
In nome del Popolo Italiano
Il G.O. Tiziana G. Falsaperla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 345/2024 R.G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
, nato a [...] – SP - Brasile il 24/07/1968, residente in Parte_1
Rua Florania 437 Sao Paulo – SP – Brasile;
nato a [...] Controparte_1
Paulo – SP - Brasile il 17/12/1999, residente in [...]437 Sao Paulo – SP
- Brasile;
nata a [...] – SP - Brasile il 26/06/1964, Parte_2 residente in [...]543 Apto 22, Sao Bernardo Do Campo SP Brasile;
nato a [...] - SP - Brasile il 25/07/1978, Controparte_2 residente in [...]69 – Sao Bernardo Do Campo SP Brasile, in proprio e n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
nato a [...] - SP - Brasile il 30/09/2015, nato Per_1 Persona_2
a Sao Paulo - SP - Brasile il 30/09/2015 e nato a [...] Parte_3
- SP - Brasile il 30/09/2015, rappresentati anche dalla madre signora
[...]
nata Sao Bernardo Do Campo Persona_3 Controparte_3
SP Brasile l'11/04/2003, residente in [...]69 Sao Bernardo Do Campo SP Brasile;
nata a [...] - SP - Brasile il Controparte_4
21/06/2001, residente in [...]317 Apto 22B, Sao Caetano Do Sul SP Brasile;
nato a [...] il CP_5
19/06/1998, residente in [...]69 Sao Bernardo Do Campo SP Brasile;
nata a [...] - SP - Brasile il 10/05/1963, residente in CP_6
Rua Doutor Malta Cardoso 141 Sao Bernardo Do Campo SP Brasile;
[...]
nata a [...] - SP - Brasile il 27/12/1963 residente in [...]CP_7
GO SÉ ER 44 Sao Paulo - SP - Brasile;
CP_8
, nata a [...] - SP - Brasile il 06/08/1988, residente in [...]
[...]
Dermeval Cunha Brito 135 Sao Paulo - SP – Brasile;
Controparte_9 nata a [...] - SP - Brasile il 29/10/1961, residente in [...]44 Sao Paulo - SP - Brasile;
, nato a [...] Persona_4 Paulo - SP - Brasile il 02/01/1982, residente in [...]44 Sao Paulo - SP – Brasile, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...]è Dos Persona_5
Campos SP Brasile il 10/08/22, rappresentata anche dalla madre signora
[...]
nata a [...] - SP - Persona_6 Parte_4
Brasile il 09/05/1968, residente in Rua Bortolo Basso 370 Sao Bernardo Do Campo SP Brasile e , nata a [...] - SP - Brasile Parte_5 il 20/02/94, residente in Rua Doutor Malta Cardoso 75 Sao Paulo - SP – Brasile, tutti elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore (SA) via Matteotti n. 21 B presso lo studio dall'avv. Enrico Valcalcer, che li rappresenta e difende insieme all'advogado Luciano Leitao come da procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(CF ), in persona del Controparte_10 P.IVA_1 CP_11 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di , cittadino italiano, nato a Castiglione di Sicilia (CT), in [...] Persona_7
30.07.1904, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il si è costituito in giudizio: Controparte_10
- non contestando nel merito la domanda giudiziale avanzata dalla controparte, precisando di non avere ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo;
- chiedendo disporsi la compensazione delle spese del giudizio, risultando fisiologici i ritardi degli tenuto conto dell'abnorme Controparte_12 quantità di domande gravanti sugli uffici a causa dell'eccezionale numero di richieste di cittadinanza e dei necessari accertamenti circa l'assenza di cause di perdita, la non rinuncia alla cittadinanza italiana dei richiedenti e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo.
Il P.M. nulla osservava.
Il procuratore dei ricorrenti insisteva nelle conclusioni già formulate e chiedeva la decisione della causa.
Va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo dei ricorrenti è nato a [...], con conseguente competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Deve, altresì, affermarsi la legittimazione passiva del posto Controparte_10 che in tutte le ipotesi diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia Controparte_10 dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di essere stati impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa destinata al riconoscimento, non consentendo il sistema di effettuare la prenotazione (all.to n. 26).
Risulta, peraltro, notorio che le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno un tempo di attesa di diversi anni ai fini dell'evasione. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Devesi, altresì, rilevare che, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il Principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo all'art. 1, che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce nel territorio nazionale, confermando il principio cardine dello ius sanguinis e, in via residuale, dello ius soli.
La legge del 1992 ha, altresì, rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
. Tuttavia, la Corte di Cassazione, a S.U., con la sentenza n. Controparte_10
4466 del 25/02/2009, ha statuito che : “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'articolo 219 della legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1^ gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (articolo 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1^ gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Va, altresì, osservato, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25317/2022 ha stabilito i seguenti principi: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”;
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione dimessa agli atti, tradotta e apostillata.
Risultano depositati, invero:
- estratto atto di nascita - rilasciato dal Servizio dello Stato Civile del Comune di Castiglione di Sicilia (CT) - di , cittadino italiano, nato a Persona_7
Castiglione di Sicilia (CT), in data 30.07.1904, figlio di e Per_8 Persona_9
(all.to 1);
- certificato negativo di naturalizzazione relativo a , che pur Persona_7 avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso (all.to 1).
Devesi, quindi, considerare provato, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis. La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
- atto di matrimonio contratto in Brasile, in data 07.06.1930, tra Persona_7
e (all. 1); Persona_10
- atti di nascita di nato in [...] in data [...], Per_11 Persona_12 nato in [...] il [...], nato in [...] il [...] e Parte_6
nata in [...] l'[...], tutti dall'unione tra Parte_7 Persona_7
e (All.ti 2, 9, 14 e 23); Persona_10
- atto di matrimonio contratto in data 22.09.1960 tra e Per_11 Parte_8
(All.2);
- atti di nascita dei ricorrenti nata in Brasile, in [...] Controparte_9
29.10.1961, nata in [...] il [...] e Parte_9 Parte_1
, nato in [...] il [...], tutti dall'unione tra e
[...] Per_11 [...]
(All.ti 3, 6 e 7); Pt_10
- atto di matrimonio contratto il 26.05.1960 tra e Persona_12 Controparte_13
(All. 9);
[...]
- atti di nascita della ricorrente nata in [...] il [...] e di CP_6
nato in [...] il [...], entrambi dall'unione Parte_11 tra e (all.ti 10 e 12); Persona_12 Controparte_13
- atto di matrimonio contratto l'08.10.1959 tra (all. Parte_6 CP_14
14);
- atti di nascita dei ricorrenti nata in [...] il [...], Parte_2
nata in [...] il [...] e Parte_4 Controparte_2 nato in [...] il [...], tutti dall'unione tra e
[...] Parte_6 CP_14
(all.ti 15, 16 e 17);
[...]
- atto di matrimonio contratto il 25.05.1950 tra e Parte_7 Persona_13
(all. 23);
- atto di nascita di nato in [...] il [...] dall'unione tra Persona_14
e (all. 24); Parte_7 Persona_13
- atto di matrimonio contratto il 13.12.1985 tra e Persona_14 [...]
(all. 24); Controparte_15
- atto di nascita della ricorrente nata in [...] il Parte_5
20.02.1994 dall'unione tra e (all. Persona_14 Controparte_15
25);
- atto di matrimonio contratto il 06.04.2002 tra e Controparte_2
(all. 17); Persona_3
- atti di nascita dei ricorrenti nato in [...] il [...], nato CP_5 dall'unione tra e (all. 18); Controparte_2 Persona_15
nata in [...] l'[...], nato in CP_3 Per_1 Persona_1
Brasile il 30.09.2015, nato in [...] il [...] e Persona_2 [...] nato in [...] il [...], questi ultimi quattro dall'unione tra Parte_3
(all.ti 19, 20, 21 e 22); Controparte_2 Persona_3
- atto di matrimonio contratto il 12.05.1983 tra e CP_6 Controparte_16
(all. 10);
- atto di nascita della ricorrente nata in [...] Controparte_8 il 06.08.1988 dall'unione tra e (all. 11); CP_6 Controparte_16
- atto di matrimonio contratto l'11.01.1997 tra e Parte_11
(all. 12); CP_17 Parte_12
- atto di nascita della ricorrente nata in [...] il Controparte_4
21.06.2001 dall'unione tra e (all. Parte_11 Parte_13
13)
- atto di matrimonio contratto in data 20.12.1980 tra e Controparte_9
AR CH PE LH (All. 3);
- atto di nascita del ricorrente , nato in Brasile in [...] Persona_4
02.01.1982 dall'unione tra e AR CH PE Controparte_9
LH (All.4);
- atto di matrimonio contratto il 28.02.1998 tra e Parte_1 CP_18
(All. 7); Parte_14
- atto di nascita del ricorrente nato in [...] il [...] Controparte_1 dall'unione tra e (all. 8) Parte_1 Parte_15
- atto di matrimonio contratto in data 26.08.2023 tra Persona_4
e (All. 4); Persona_6
- atti di nascita della minore ricorrente nata in [...] Persona_5 il 10.08.2022 dall'unione tra e Persona_4 Persona_6
(all.5);
[...]
Risultando, dunque, provata la discendenza diretta da cittadino italiano, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_10
Il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto CP_10 dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:
, nato a [...] – SP - Brasile il 24/07/1968 Parte_1
nato a [...] – SP - Brasile il 17/12/1999 Controparte_1 nata a [...] – SP - Brasile il 26/06/1964 Parte_2
nato a [...] - SP - Brasile il 25/07/1978 Controparte_2
nato a [...] - SP - Brasile il 30/09/2015 Persona_1
nato a [...] - SP - Brasile il 30/09/2015 Persona_2
nato a [...] - SP - Brasile il 30/09/2015 Parte_3
nata a [...] - SP - Brasile l'11/04/2003 Controparte_3
nata a [...] - SP - Brasile il 21/06/2001 Controparte_4
nato a [...] il [...] CP_5
nata a [...] - SP - Brasile il 10/05/1963 CP_6
nata a [...] - SP - Brasile il 27/12/1963 Controparte_7
, nata a [...] - SP - Brasile il 06/08/1988 Controparte_8
nata a [...] - SP - Brasile il 29/10/1961 Controparte_9
, nato a [...] - SP - Brasile il 02/01/1982 Persona_4
nata a [...]è Dos Campos SP Brasile il Persona_5
10/08/2022
nata a [...] - SP - Brasile il 09/05/1968 Parte_4
, nata a [...] - SP - Brasile il 20/02/1994 Parte_5
sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_10 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Nulla sulle spese.
Catania, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana G. Falsaperla