Articolo 3 della Legge 29 luglio 1981, n. 404
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 agosto 1981
Art. 3.
A carico dell'intero finanziamento oggetto della presente legge e' altresi' prevista, fino alla concorrenza del 5 per cento, la spesa per:
a) interventi scientifici, sperimentali e specialistici da eseguirsi in collaborazione con universita' italiane o straniere, agenzie specializzate, enti culturali o studiosi singoli;
b) iniziative didattiche o divulgative da condursi in collaborazione con i distretti scolastici o con gli enti locali;
c) pubblicazione di relazioni e rapporti su opere e interventi eseguiti col finanziamento di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 16 agosto 1981