Articolo 2 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1310
Articolo 1
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15 gennaio 1956
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-1956.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1956