Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-1956.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-1956.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.