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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marika Motta Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 321/2025 R.G., avente ad oggetto: “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
alla Via Belvedere n. 7, elettivamente domiciliata in AR al Corso Garibaldi n. 192, presso lo studio dell'Avv. Ennio Tambè (C.F. , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
pagina 1 di 6 -RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Enna, alla Via Aidone n. 43, presso lo studio dell'Avv. Massimo Sicurezza
(C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
-RESISTENTE-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 25.11.2025.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 04.04.2025, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a AR il Controparte_1
09.08.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 31, Parte II, Serie A,
Anno 2008.
La ricorrente ha rappresentato che dalla predetta unione coniugale sono nati figli (nata a [...]_1 il 09.09.2011) ed (nata a [...] il [...]). Persona_2
La ricorrente ha inoltre dedotto che con provvedimento di omologa n. 10239/2021 emesso in data
22.12.2021, nell'ambito del procedimento n. 1250/2021 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie;
quindi, ha chiesto di:
accertata e dichiarata la mancata riconciliazione, pronunciare in via principale la cessazione deli effetti civili del matrimonio contratto in AR il giorno 09/08/2008, regolarmente iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, al n. 32, parte 2, serie A, con ordine agli uffici dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
pagina 2 di 6 disporre l'affido congiunto dei figli minori, con diritto di visita e gestione degli stessi secondo il piano genitoriale, e collocamento degli stessi presso la madre in via Belvedere n. 7, alla quale andrà assegnata la casa coniugale;
disporre, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale con i mobili ivi presenti alla ricorrente, in ragione di quanto esposto in parte motiva;
dichiarare che ognuno dei coniugi non avrà diritto a percepire il contributo al mantenimento l'uno dall'altro, disponendo in capo al resistente solo l'obbligo del mantenimento dei Controparte_1 figli minori con assegno di euro 600,00 mensili, da aggiornare agli indici ISTAT, che lo stesso dovrà
versare in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
riconoscere, altresì, il
50% dell'assegno unico in favore della ricorrente e, in subordine, ove non dovesse essere disposto l'assegno per come richiesto assegnare alla stessa integralmente l'assegno unico per come esposto in parte motiva.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di divorzio e ha prospettato le seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
c) I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
d) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
e) I coniugi dichiarano che entrambe le figlie saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale verrà assegnata la casa coniugale,
-sita in AR, Via Belvedere n. 7, di cui i coniugi sono comproprietari -, con il diritto-dovere del padre di vederli e tenerli con sé; specificando che, in relazione alle festività, il padre sarà autorizzato a tenere con sé i figli per le festività natalizie per cinque giorni consecutivi, alternativamente o dal 24.12 al 29.12 e l'anno successivo dal 29.12 al 3.01, con diritto di pernotto.
Per quanto concerne le vacanze pasquali autorizzare il padre a tenere con sé i figli per tre giorni consecutivi, alternativamente coincidenti un anno con la domenica di Pasqua ed un anno con il pagina 3 di 6 Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi o anche non consecutivi.
f) Il sig. si obbliga a versare un assegno di mantenimento in favore delle figlie Controparte_1 Per_1
ed pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) da corrispondere entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese adeguato agli indici ISTAT, anche in considerazione dell'ampio diritto di visita che il padre chiede nell'interesse delle minori, provvedendo in proprio alle necessità delle stesse allorquando si trovino a stare con lui.
g) L'assegno unico dell'INPS sarà percepito unicamente dalla sig.ra . Parte_1
h) In ordine alle spese straordinarie per le figlie verranno divise al 50% tra i coniugi: si intendono quali spese straordinarie, a mero titolo esemplificativo, le rette scolastiche, le spese medico- dentistiche, nonché quelle per eventuali viaggi scolastici o per l'esercizio di eventuali attività sportive praticate dalle figlie.
All'udienza di comparizione del 17.09.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo, pertanto, fissarsi udienza per il deposito delle condizioni di divorzio concordate tra le stesse parti;
l'udienza veniva rinviata alla data del 30.09.2025.
Con ordinanza resa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, il Giudice relatore, “dato atto che solo il procuratore della attrice ha ritualmente depositato le note scritte, nelle cui istanze e conclusioni ha insistito, allegando la produzione dell'accordo di divorzio raggiunto dalle parti, per cui si rende necessario disporre un rinvio al fine di valutare se anche il convenuto intende insistere per il recepimento dell'accordo raggiunto in sentenza, oltre che al fine di ottenere un chiarimento sulla portata dell'accordo medesimo, stante che emerge una apparente discrasia tra il contenuto dell'accordo e quanto insistito dal procuratore dell'attrice in seno alle note di trattazione scritta”; ha fissato, nuovamente, per la comparizione personale delle parti, l'udienza del giorno 25 novembre 2025.
All'udienza del giorno 25.11.2025, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nella richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio “alle condizioni di cui all'accordo depositato il
29.09.2025 per come integrato con l'atto integrativo, da intendersi trascritto e parte integrante del ricorso introduttivo”.
La pronuncia di divorzio è stata, conclusivamente, chiesta alle seguenti condizioni:
pagina 4 di 6 “- accertata e dichiarata la mancata riconciliazione, pronunciare in via principale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR il giorno 09/08/2008, regolarmente iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, al n. 32, parte 2, serie A, con ordine agli uffici dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
- disporre l'affido congiunto dei figli minori, con diritto di visita e gestione degli stessi secondo il piano genitoriale e l'accordo raggiunto, con collocamento dei minori presso la madre in via Belvedere n. 7, alla quale andrà assegnata la casa coniugale, con i mobili e arredi ivi presenti;
- dichiarare che ognuno dei coniugi non avrà diritto a percepire il contributo al mantenimento l'uno dall'altro, disponendo in capo al resistente solo l'obbligo del mantenimento dei figli Controparte_1 minori con assegno di euro 400,00 mensili, da aggiornare agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con il riconoscimento in favore della stessa, inoltre, del 100% dell'assegno unico;
- dare atto che il signor attualmente proprietario del 50% dell'immobile sopra Controparte_1
menzionato, censito al catasto del Comune di AR al Foglio 14 part. 2321 sub 3 piano T 1-2 cat.
A3 classe 2 di vani 3,5, si impegna e obbliga a trasferire, entro e non oltre giorni 60 dalla sottoscrizione della presente, ovvero entro il 31 gennaio 2026, con valore di termine essenziale per le parti, la sua quota del 50% alla signora , già proprietaria dell'altro 50%, a spese di quest'ultima, la quale Parte_1 diventerà unica intestataria dell'immobile. È inteso che ove il signor non dovesse rispettare CP_1
l'impegno del trasferimento o nel caso in cui tale trasferimento per qualsiasi motivo non potrà essere effettuato, la ex moglie potrà agire ai sensi dell'art. 2932 c.c. e comunque pretendere dallo stesso la somma complessiva di € 3.300,00, dovendo ritenersi privo di effetto quanto disciplinato al punto 7 dell'accordo di trasformazione depositato il 29.09.2025”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia decreto di omologa n.
10239/2021 reso dal Tribunale di Enna in data 22.12.2021 emessa all'esito del procedimento identificato al n. 1250/2021 R.G., oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 5 di 6 Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 29.09.2025 per come integrato con l'atto suppletivo depositato in atti (cfr. accordo depositato in seno alle note congiunte del
28.11.2025).
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio, esprimendo parere favorevole il
15.04.2025.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra nata a [...]
Mazzarino il 03.01.1990, C.F. , e nato a [...] il C.F._5 Controparte_1
19.01.1984, C.F. , in AR, il 09.08.2008, trascritto nel registro dello Stato C.F._3
Civile del Comune di AR, Numero 31, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni di cui all'accordo del 29.09.2025, perfezionato con l'atto integrativo depositato in seno alle note congiunte del
28.11.2025, da ritenersi parte integrante del ricorso introduttivo e per come riportato in parte motiva;
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marika Motta Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
dott. Davide Palazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 321/2025 R.G., avente ad oggetto: “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
alla Via Belvedere n. 7, elettivamente domiciliata in AR al Corso Garibaldi n. 192, presso lo studio dell'Avv. Ennio Tambè (C.F. , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
pagina 1 di 6 -RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Enna, alla Via Aidone n. 43, presso lo studio dell'Avv. Massimo Sicurezza
(C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
-RESISTENTE-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 25.11.2025.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 04.04.2025, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a AR il Controparte_1
09.08.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 31, Parte II, Serie A,
Anno 2008.
La ricorrente ha rappresentato che dalla predetta unione coniugale sono nati figli (nata a [...]_1 il 09.09.2011) ed (nata a [...] il [...]). Persona_2
La ricorrente ha inoltre dedotto che con provvedimento di omologa n. 10239/2021 emesso in data
22.12.2021, nell'ambito del procedimento n. 1250/2021 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie;
quindi, ha chiesto di:
accertata e dichiarata la mancata riconciliazione, pronunciare in via principale la cessazione deli effetti civili del matrimonio contratto in AR il giorno 09/08/2008, regolarmente iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, al n. 32, parte 2, serie A, con ordine agli uffici dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
pagina 2 di 6 disporre l'affido congiunto dei figli minori, con diritto di visita e gestione degli stessi secondo il piano genitoriale, e collocamento degli stessi presso la madre in via Belvedere n. 7, alla quale andrà assegnata la casa coniugale;
disporre, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale con i mobili ivi presenti alla ricorrente, in ragione di quanto esposto in parte motiva;
dichiarare che ognuno dei coniugi non avrà diritto a percepire il contributo al mantenimento l'uno dall'altro, disponendo in capo al resistente solo l'obbligo del mantenimento dei Controparte_1 figli minori con assegno di euro 600,00 mensili, da aggiornare agli indici ISTAT, che lo stesso dovrà
versare in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
riconoscere, altresì, il
50% dell'assegno unico in favore della ricorrente e, in subordine, ove non dovesse essere disposto l'assegno per come richiesto assegnare alla stessa integralmente l'assegno unico per come esposto in parte motiva.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di divorzio e ha prospettato le seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
c) I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
d) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
e) I coniugi dichiarano che entrambe le figlie saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale verrà assegnata la casa coniugale,
-sita in AR, Via Belvedere n. 7, di cui i coniugi sono comproprietari -, con il diritto-dovere del padre di vederli e tenerli con sé; specificando che, in relazione alle festività, il padre sarà autorizzato a tenere con sé i figli per le festività natalizie per cinque giorni consecutivi, alternativamente o dal 24.12 al 29.12 e l'anno successivo dal 29.12 al 3.01, con diritto di pernotto.
Per quanto concerne le vacanze pasquali autorizzare il padre a tenere con sé i figli per tre giorni consecutivi, alternativamente coincidenti un anno con la domenica di Pasqua ed un anno con il pagina 3 di 6 Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni consecutivi o anche non consecutivi.
f) Il sig. si obbliga a versare un assegno di mantenimento in favore delle figlie Controparte_1 Per_1
ed pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) da corrispondere entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese adeguato agli indici ISTAT, anche in considerazione dell'ampio diritto di visita che il padre chiede nell'interesse delle minori, provvedendo in proprio alle necessità delle stesse allorquando si trovino a stare con lui.
g) L'assegno unico dell'INPS sarà percepito unicamente dalla sig.ra . Parte_1
h) In ordine alle spese straordinarie per le figlie verranno divise al 50% tra i coniugi: si intendono quali spese straordinarie, a mero titolo esemplificativo, le rette scolastiche, le spese medico- dentistiche, nonché quelle per eventuali viaggi scolastici o per l'esercizio di eventuali attività sportive praticate dalle figlie.
All'udienza di comparizione del 17.09.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo, pertanto, fissarsi udienza per il deposito delle condizioni di divorzio concordate tra le stesse parti;
l'udienza veniva rinviata alla data del 30.09.2025.
Con ordinanza resa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, il Giudice relatore, “dato atto che solo il procuratore della attrice ha ritualmente depositato le note scritte, nelle cui istanze e conclusioni ha insistito, allegando la produzione dell'accordo di divorzio raggiunto dalle parti, per cui si rende necessario disporre un rinvio al fine di valutare se anche il convenuto intende insistere per il recepimento dell'accordo raggiunto in sentenza, oltre che al fine di ottenere un chiarimento sulla portata dell'accordo medesimo, stante che emerge una apparente discrasia tra il contenuto dell'accordo e quanto insistito dal procuratore dell'attrice in seno alle note di trattazione scritta”; ha fissato, nuovamente, per la comparizione personale delle parti, l'udienza del giorno 25 novembre 2025.
All'udienza del giorno 25.11.2025, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nella richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio “alle condizioni di cui all'accordo depositato il
29.09.2025 per come integrato con l'atto integrativo, da intendersi trascritto e parte integrante del ricorso introduttivo”.
La pronuncia di divorzio è stata, conclusivamente, chiesta alle seguenti condizioni:
pagina 4 di 6 “- accertata e dichiarata la mancata riconciliazione, pronunciare in via principale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR il giorno 09/08/2008, regolarmente iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, al n. 32, parte 2, serie A, con ordine agli uffici dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
- disporre l'affido congiunto dei figli minori, con diritto di visita e gestione degli stessi secondo il piano genitoriale e l'accordo raggiunto, con collocamento dei minori presso la madre in via Belvedere n. 7, alla quale andrà assegnata la casa coniugale, con i mobili e arredi ivi presenti;
- dichiarare che ognuno dei coniugi non avrà diritto a percepire il contributo al mantenimento l'uno dall'altro, disponendo in capo al resistente solo l'obbligo del mantenimento dei figli Controparte_1 minori con assegno di euro 400,00 mensili, da aggiornare agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con il riconoscimento in favore della stessa, inoltre, del 100% dell'assegno unico;
- dare atto che il signor attualmente proprietario del 50% dell'immobile sopra Controparte_1
menzionato, censito al catasto del Comune di AR al Foglio 14 part. 2321 sub 3 piano T 1-2 cat.
A3 classe 2 di vani 3,5, si impegna e obbliga a trasferire, entro e non oltre giorni 60 dalla sottoscrizione della presente, ovvero entro il 31 gennaio 2026, con valore di termine essenziale per le parti, la sua quota del 50% alla signora , già proprietaria dell'altro 50%, a spese di quest'ultima, la quale Parte_1 diventerà unica intestataria dell'immobile. È inteso che ove il signor non dovesse rispettare CP_1
l'impegno del trasferimento o nel caso in cui tale trasferimento per qualsiasi motivo non potrà essere effettuato, la ex moglie potrà agire ai sensi dell'art. 2932 c.c. e comunque pretendere dallo stesso la somma complessiva di € 3.300,00, dovendo ritenersi privo di effetto quanto disciplinato al punto 7 dell'accordo di trasformazione depositato il 29.09.2025”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia decreto di omologa n.
10239/2021 reso dal Tribunale di Enna in data 22.12.2021 emessa all'esito del procedimento identificato al n. 1250/2021 R.G., oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 5 di 6 Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 29.09.2025 per come integrato con l'atto suppletivo depositato in atti (cfr. accordo depositato in seno alle note congiunte del
28.11.2025).
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio, esprimendo parere favorevole il
15.04.2025.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra nata a [...]
Mazzarino il 03.01.1990, C.F. , e nato a [...] il C.F._5 Controparte_1
19.01.1984, C.F. , in AR, il 09.08.2008, trascritto nel registro dello Stato C.F._3
Civile del Comune di AR, Numero 31, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni di cui all'accordo del 29.09.2025, perfezionato con l'atto integrativo depositato in seno alle note congiunte del
28.11.2025, da ritenersi parte integrante del ricorso introduttivo e per come riportato in parte motiva;
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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