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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3530/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3530/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ANDREA COLLETTI, elettivamente domiciliata in via Parte_1
Raffaello Sanzio 113, Pescara, presso lo studio del difensore Avv. ANDREA COLLETTI
ATTRICE contro con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO GIANSANTE, elettivamente Controparte_1 domiciliata in via Raffaele Caverni 16, Roma, presso lo studio del difensore Avv. ROBERTO GIANSANTE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare che la società , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., è responsabile dei danni subiti dalla stessa in conseguenza del sinistro dedotto in giudizio e per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice, CP_1 quantificati in complessivi € 9.526,58, ovvero nella somma maggiore o minore – ed in tale secondo caso con riserva di gravame – ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dal giorno dell'evento sino all'effettivo saldo, condannando altresì la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo”
La convenuta ha richiesto al Tribunale di:
“1- rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2- In subordine, escludere o limitare il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227 II e I comma c.c. Con vittoria di spese”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 22/09/2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio sponendo che in data 23.08.2021, mentre percorreva Controparte_1
a piedi lo spazio antistante l'ufficio postale di Penne, era caduta a causa della presenza di ghiaia e detriti depositati sul terreno, riportando lesioni personali.
Ritenendo il sinistro causato dalle inadeguate condizioni della pavimentazione adiacente all'ufficio postale di Penne, ha chiesto la condanna di x art. 2051 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni da lei subiti, quantificati nel complessivo importo di € 9.526,58, oltre accessori
2. Con comparsa depositata in data 21/11/2022, si è costituita contestando Controparte_1
la fondatezza della domanda.
In subordine ha chiesto di valutare il concorso colposo della danneggiata, che abita nelle vicinanze del luogo del sinistro, con liquidazione da effettuarsi considerando il danno effettivamente subito dall'attrice.
3. Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa ed assunta la prova testimoniale capitolata da parte attrice e, ritenuto opportuno, prima di disporre CTU medico legale, decidere con sentenza sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.09.2024 nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiamati nell'art. 190 c.p.c.
******
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia, rappresentata dall'art 2051 c.c, recita
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
B. Sulla prova fornita dall'attrice in relazione alla sussistenza dell'evento lesivo
pagina 2 di 4 b1. A sostegno della domanda formulata, l'attrice ha dedotto che la caduta era avvenuta nel corso del pomeriggio del 23/08/2021, mentre percorreva a piedi lo spazio antistante l'ufficio postale di Penne, di proprietà di cfr. doc 3 parte attrice, mappa catastale) a causa della presenza Controparte_1
di ghiaia sulla pavimentazione pedonale.
b2. Con riguardo alla vicinanza tra il luogo di residenza dell'attrice e il luogo di verificazione del sinistro, va precisato che se la buca è posta nelle vicinanze dell'abitazione del danneggiato ciò può costituire indizio, o elemento utile a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità ed evitabilità del danno (cfr Cass. Civ. 11526/ 2017).
Va comunque precisato che la vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (cfr Cass. Civ. 14908/2019).
b3. Il luogo esatto della caduta è stato identificato dai testi, e , escusse Tes_1 Tes_2 nell'udienza del 14/02/2024, entrambe presenti al momento del sinistro.
Esaminando la fotografia n. 3, depositata da parte attrice in data 3.7.2023 con la seconda memoria ex art. 183 cpc (cfr. foto dell'ingresso ufficio postale) le testi hanno confermato che, all'epoca dei fatti, a causa delle misure restrittive adottate per il contenimento della pandemia di Covid-19, l'area adiacente all'ufficio postale, dove è presente il tombino cerchiato di nero nella fotografia, costituiva non solo luogo di passaggio, ma anche di attesa, per chiunque volesse accedere all'ufficio postale.
Entrambe le testi hanno precisato che l'attrice era caduta nei pressi del tombino e che sul luogo, che erano solite frequentare, era presente della brecciolina simile a sabbia lasciata dai lavori effettuati sul manto stradale da poco conclusi.
La teste ha precisato che la presenza della sabbia non era segnalata da apposita Tes_2
cartellonistica e che, nel soccorrere la , aveva rischiato di scivolare anche lei a causa della Pt_1 sabbia presente sull'asfalto.
b4. Considerato che l'attrice ha dimostrato che la presenza di sabbia fine, presente sul luogo della caduta, a seguito dei lavori recentemente eseguiti sul manto stradale, costituiva insidia per i pedoni in attesa di entrare all'interno dell'Ufficio Postale, che nessuna prova di una colpa concorrente dell'infortunata, nella causazione dell'evento lesivo dedotto in giudizio, è stata fornita dalla convenuta, si può quindi concludere che il sinistro, avvenuto nel corso della mattinata del 23/08/2021, si è verificato per responsabilità esclusiva di tenuta alla corretta manutenzione Controparte_1
di quel tratto di strada.
C. Sulla necessità di disporre ulteriore istruttoria
pagina 3 di 4 Accertata la sussistenza dell'an, la causa va rimessa in istruttoria, per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attrice, a seguito del sinistro.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al CTU, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c. determinata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate al 2024:
• riconoscimento all'attrice da parte della convenuta di un danno alla salute temporaneo quantificato in
€ 4.370,00 (giorni 70 di cui 3 al 100%, 23 al 75% e 27 al 50% e 17 al 25% danno da liquidarsi prendendo a riferimento la somma di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea);
• riconoscimento all'attrice da parte della convenuta di un danno alla salute permanente quantificato nella misura del 5 % e determinato in € 7.456,00, comprensivo del danno per sofferenza soggettiva;
• riconoscimento all'attrice, da parte della convenuta, del diritto al rimborso della somma di € 470,12 a titolo di spese mediche sostenute (cfr. all.7 parte attrice);
• riconoscimento all'attrice degli interessi legali sulla somma come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 3/11/2021 (data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, oltre interessi dovuti nella misura legale dall'approvazione della proposta conciliativa al saldo;
• compensazione delle spese di lite nella misura del 20% con obbligo, a carico di parte convenuta, di rifondere all'attrice la percentuale residua.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo al n. RG3530/2022.
ACCERTATA la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro avvenuto in data Controparte_1
23/08/2021.
RIMETTE la causa in istruttoria per le casuali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Alla Cancelleria per quanto di competenza
Pescara, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3530/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ANDREA COLLETTI, elettivamente domiciliata in via Parte_1
Raffaello Sanzio 113, Pescara, presso lo studio del difensore Avv. ANDREA COLLETTI
ATTRICE contro con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO GIANSANTE, elettivamente Controparte_1 domiciliata in via Raffaele Caverni 16, Roma, presso lo studio del difensore Avv. ROBERTO GIANSANTE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare che la società , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., è responsabile dei danni subiti dalla stessa in conseguenza del sinistro dedotto in giudizio e per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice, CP_1 quantificati in complessivi € 9.526,58, ovvero nella somma maggiore o minore – ed in tale secondo caso con riserva di gravame – ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dal giorno dell'evento sino all'effettivo saldo, condannando altresì la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo”
La convenuta ha richiesto al Tribunale di:
“1- rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2- In subordine, escludere o limitare il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227 II e I comma c.c. Con vittoria di spese”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 22/09/2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio sponendo che in data 23.08.2021, mentre percorreva Controparte_1
a piedi lo spazio antistante l'ufficio postale di Penne, era caduta a causa della presenza di ghiaia e detriti depositati sul terreno, riportando lesioni personali.
Ritenendo il sinistro causato dalle inadeguate condizioni della pavimentazione adiacente all'ufficio postale di Penne, ha chiesto la condanna di x art. 2051 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni da lei subiti, quantificati nel complessivo importo di € 9.526,58, oltre accessori
2. Con comparsa depositata in data 21/11/2022, si è costituita contestando Controparte_1
la fondatezza della domanda.
In subordine ha chiesto di valutare il concorso colposo della danneggiata, che abita nelle vicinanze del luogo del sinistro, con liquidazione da effettuarsi considerando il danno effettivamente subito dall'attrice.
3. Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa ed assunta la prova testimoniale capitolata da parte attrice e, ritenuto opportuno, prima di disporre CTU medico legale, decidere con sentenza sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.09.2024 nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiamati nell'art. 190 c.p.c.
******
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia, rappresentata dall'art 2051 c.c, recita
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
B. Sulla prova fornita dall'attrice in relazione alla sussistenza dell'evento lesivo
pagina 2 di 4 b1. A sostegno della domanda formulata, l'attrice ha dedotto che la caduta era avvenuta nel corso del pomeriggio del 23/08/2021, mentre percorreva a piedi lo spazio antistante l'ufficio postale di Penne, di proprietà di cfr. doc 3 parte attrice, mappa catastale) a causa della presenza Controparte_1
di ghiaia sulla pavimentazione pedonale.
b2. Con riguardo alla vicinanza tra il luogo di residenza dell'attrice e il luogo di verificazione del sinistro, va precisato che se la buca è posta nelle vicinanze dell'abitazione del danneggiato ciò può costituire indizio, o elemento utile a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità ed evitabilità del danno (cfr Cass. Civ. 11526/ 2017).
Va comunque precisato che la vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (cfr Cass. Civ. 14908/2019).
b3. Il luogo esatto della caduta è stato identificato dai testi, e , escusse Tes_1 Tes_2 nell'udienza del 14/02/2024, entrambe presenti al momento del sinistro.
Esaminando la fotografia n. 3, depositata da parte attrice in data 3.7.2023 con la seconda memoria ex art. 183 cpc (cfr. foto dell'ingresso ufficio postale) le testi hanno confermato che, all'epoca dei fatti, a causa delle misure restrittive adottate per il contenimento della pandemia di Covid-19, l'area adiacente all'ufficio postale, dove è presente il tombino cerchiato di nero nella fotografia, costituiva non solo luogo di passaggio, ma anche di attesa, per chiunque volesse accedere all'ufficio postale.
Entrambe le testi hanno precisato che l'attrice era caduta nei pressi del tombino e che sul luogo, che erano solite frequentare, era presente della brecciolina simile a sabbia lasciata dai lavori effettuati sul manto stradale da poco conclusi.
La teste ha precisato che la presenza della sabbia non era segnalata da apposita Tes_2
cartellonistica e che, nel soccorrere la , aveva rischiato di scivolare anche lei a causa della Pt_1 sabbia presente sull'asfalto.
b4. Considerato che l'attrice ha dimostrato che la presenza di sabbia fine, presente sul luogo della caduta, a seguito dei lavori recentemente eseguiti sul manto stradale, costituiva insidia per i pedoni in attesa di entrare all'interno dell'Ufficio Postale, che nessuna prova di una colpa concorrente dell'infortunata, nella causazione dell'evento lesivo dedotto in giudizio, è stata fornita dalla convenuta, si può quindi concludere che il sinistro, avvenuto nel corso della mattinata del 23/08/2021, si è verificato per responsabilità esclusiva di tenuta alla corretta manutenzione Controparte_1
di quel tratto di strada.
C. Sulla necessità di disporre ulteriore istruttoria
pagina 3 di 4 Accertata la sussistenza dell'an, la causa va rimessa in istruttoria, per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attrice, a seguito del sinistro.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al CTU, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c. determinata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate al 2024:
• riconoscimento all'attrice da parte della convenuta di un danno alla salute temporaneo quantificato in
€ 4.370,00 (giorni 70 di cui 3 al 100%, 23 al 75% e 27 al 50% e 17 al 25% danno da liquidarsi prendendo a riferimento la somma di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea);
• riconoscimento all'attrice da parte della convenuta di un danno alla salute permanente quantificato nella misura del 5 % e determinato in € 7.456,00, comprensivo del danno per sofferenza soggettiva;
• riconoscimento all'attrice, da parte della convenuta, del diritto al rimborso della somma di € 470,12 a titolo di spese mediche sostenute (cfr. all.7 parte attrice);
• riconoscimento all'attrice degli interessi legali sulla somma come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 3/11/2021 (data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, oltre interessi dovuti nella misura legale dall'approvazione della proposta conciliativa al saldo;
• compensazione delle spese di lite nella misura del 20% con obbligo, a carico di parte convenuta, di rifondere all'attrice la percentuale residua.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo al n. RG3530/2022.
ACCERTATA la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro avvenuto in data Controparte_1
23/08/2021.
RIMETTE la causa in istruttoria per le casuali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Alla Cancelleria per quanto di competenza
Pescara, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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