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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1765/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 26.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Aversa. attrice-opponente
contro
CF: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 232/2022, emesso su istanza della cessionaria dal Tribunale di Controparte_1
Castrovillari in data 12.5.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 26.818,76, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento n. 4610232 stipulato in data 14.7.2011 con la Prestitempo - Gruppo Deutsche Bank S.p.A. Ha eccepito: -il difetto di legittimazione attiva della società opposta per assenza di prova della titolarità del credito e della sua riconducibilità al blocco oggetto di cessione;
-l'assenza di prova sulla circostanza che la cessione sia stata regolarmente notificata e/o comunicata nei modi e nei termini di legge;
-l'inidoneità della
documentazione posta alla base del monitorio a fungere da prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c.; -l'omesso invio degli estratti conto relativi all'operazione finanziaria. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvedere: a) Revocare ovvero dichiarare nullo o inammissibile il decreto ingiuntivo della presente opposizione e, in via preliminare, disattendere l'eventuale richiesta avversa di concessione della provvisoria esecuzione dello stesso;
b) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'azione nei confronti di da parte di Parte_1 in riferimento ai superiori punti 1) e 2) di questo atto;
c) In subordine, dichiarare Controparte_1 inopponibili all'opponente gli estratti conto ex art. 50 TUB ed ogni altro estratto conto ex adverso prodotto;
dichiarare in ogni caso inesigibili gli importi richiesti da controparte e riportati in detti documenti;
d) In ulteriore subordine, dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento qualora dovesse essere necessario ricalcolare gli interessi e) Condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenza in favore dell'Erario”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha, preliminarmente, eccepito Controparte_1 il proprio difetto di legittimazione in ordine alle eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale originario. Nel merito ha contestato e chiesto l'integrale rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione.
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3. Ai fini della decisione assume rilievo dirimente il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, D. Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 24798/2020; si veda anche Cass. Civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”). Quanto all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58 comma 2 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (d'ora in poi
“TUB”), per come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di
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un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58, comma 1, TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cassazione Civile, sez. I, 28.02.2020, n. 5617). Detto indirizzo, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, può trovare un temperamento laddove l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 20.02.2020, n. 4334; Cassazione Civile, sez. I, 26.06.2019, n. 17110; Cass. n. 31188/2017). In definitiva, dunque, l'onere di fornire la prova che il credito azionato rientri nel contratto di cessione grava su colui che asserisce essere il cessionario. Non essendo previsti particolari requisiti di forma per la cessione, la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni e può desumersi dalla comunicazione in G.U. laddove il testo di tale comunicazione sia idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui si agisce nel contratto di cessione.
3.1. Venendo alla disamina del caso specifico si rileva che esaminando la documentazione prodotta in sede monitoria è stato rinvenuto sia il deposito dell'avviso pubblicato in G.U. sia la comunicazione della cessione che la convenuta si è adoperata ad eseguire direttamente verso il debitore in adempimento dell'art. 1264 c.c. mediante l'invio di lettera raccomandata (doc. n. 6 fascicolo monitorio). Pur tuttavia, trattasi di documentazione inerente la cessione intercorsa tra Banca Ifis S.p.A. e la in data 16.1.2017, mentre il rapporto in questione, da cui Controparte_1 sorge il decreto ingiuntivo opposto, è il contratto di finanziamento n. 4610232 sottoscritto in data 14.7.2011 tra la sig.ra e la Prestitempo - Parte_1
Gruppo Deutsche Bank S.p.A., quest'ultima soggetto giuridico differente dalla cedente indicata nella Banca Ifis S.p.A.. Pertanto, manca agli atti il titolo a riprova della cessione tra la Prestitempo - Gruppo Deutsche Bank S.p.A., originaria titolare del credito per cui è causa, e la Banca Ifis S.p.A.. Sicché non vi è agli atti alcuna documentazione idonea a fornire contezza di come il credito per cui è causa sia pervenuto nella titolarità della cedente Banca Ifis S.p.A. Né può ritenersi che il contratto di cessione intercorso tra quest'ultima e l'odierna opposta sia idoneo, da solo, a fornire la prova della prima originaria cessione. Inoltre, dai relativi allegati al contratto di cessione (doc. n. 7 fasc. monitorio), contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non è possibile verificare se il credito per cui è causa rientri, effettivamente, tra quelli acquisiti dalla parte opposta, atteso che nel testo viene semplicemente dichiarato che sono oggetto di cessione crediti in precedenza acquistati da Banca Ifis S.p.A. mediante contratti di cessione sottoscritti, tra le altre, anche con la Deutsche Bank S.p.A..
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Di tali contratti viene semplicemente indicata quella che presumibilmente è la data della relativa conclusione. Nondimeno, ciò non appare sufficiente a dimostrare che il credito in esame fosse effettivamente tra quelli acquistati da Banca Ifis S.p.A. in occasione delle menzionate operazioni. In definitiva, può affermarsi che non sussistono elementi in grado di attestare con sufficiente grado di certezza che il credito azionato sia effettivamente compreso tra quelli ceduti da Banca Ifis S.p.A. a Controparte_1
A fronte della specifica contestazione svolta dall'opponente sarebbe stato onere dell'opposta fornire la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco di cui si discute. C Pur tuttavia, la non ha prodotto alcuna documentazione afferente CP_2 alla prima originaria cessione, né, in generale, ha fornito alcun elemento capace di fornire l'adeguata dimostrazione del concreto passaggio del credito azionato in sede monitoria dall'originaria finanziaria Prestitempo - Gruppo Deutsche Bank S.p.A. alla Banca Ifis S.p.A.. Alla luce di quanto esposto, in difetto di prova certa della titolarità del credito in capo all'opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, rimanendo assorbite le ulteriori questioni.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, tenuto conto dell'esigua complessità della controversia, che giustifica la riduzione dei valori medi di cui alla tariffa applicabile. Stante l'ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cassazione Civile, sez. II, 11.09.2018, n. 22017; Cassazione Civile, sez. VI, 03.05.2019, n. 11590; Cassazione Civile, sez. II, 08.01.2020, n. 136; Cassazione Civile, sez. II, 03.01.2020, n. 19; Cassazione Civile, sez. II, 19.01.2021, n. 777; Cassazione Civile, sez. VI, 19.02.2021, n. 4590).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
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ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 232/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 12.5.2022;
CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario Controparte_1 ex art. 133 d.p.r. 115/2002 liquidate in complessivi € 2.600,00, di cui € 286,00 per esborsi prenotati a debito, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 26/06/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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