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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 562/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE MARIA GALIANO, C.F._2
elettivamente domiciliati nel suo studio in Caltanissetta, via Libertà n. 136;
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
RICCARDO SCHININA', elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, corso Vittorio
Veneto n. 165;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 7/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla
, da e da mediante note Parte_1 Parte_1 Parte_2 scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4/2/2019 la (già Parte_1
, e proponevano Controparte_3 Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2284/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28-
29/11/2018, con cui era stato ingiunto alla ad Controparte_3
e a il pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 Controparte_2
della somma di euro 73.723,57 (oltre interessi e spese).
[...] Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 8/5/2019 la
[...] chiedeva: Controparte_2
- preliminarmente, di accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 24/5/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Con ordinanza del 25/10/2019, preso atto dell'esito negativo della mediazione e della procedibilità dell'opposizione, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 19/4/2021, disattesa la richiesta di CTU formulata dalla Parte_1
, da e da la causa veniva rinviata per la precisazione
[...] Parte_1 Parte_2 delle conclusioni.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza del 7/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla
, da e da mediante note Parte_1 Parte_1 Parte_2 scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, la oggi (opposta) ha Controparte_2 Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
L'eccezione è infondata, in quanto:
- l'art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”) richiede l'esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità, fra l'altro, con riguardo alle controversie in materia di contratti bancari;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010, qualora venga in rilievo (come nel caso di specie) una delle materie nelle quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;
il giudice, quando la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
- nel caso di specie, l'eccezione di improcedibilità è stata ritualmente sollevata dall'opposta con la comparsa di risposta;
- con ordinanza del 24/5/2019 è stato assegnato termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
- la mediazione è stata poi ritualmente esperita (cfr. verbale di mediazione del 9/7/2019, depositato in data 24/10/2019).
Nel merito, con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha dedotto: - di aver approvato in data 17/4/2008 il rilascio di garanzia in favore della Controparte_4
(oggi ), nell'ambito della convenzione in
[...] Parte_1 essere con la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, impegnandosi a garantire, in misura pari al
50% della sorte capitale, dei relativi interessi convenzionali e di mora e delle eventuali spese legali, il mutuo ipotecario rilasciato in favore della stessa società;
- che la linea di credito di cui sopra era stata garantita da e da Parte_1 Parte_2 giusta sottoscrizione di idonea fideiussione;
- che la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, stante l'anomalo andamento del rapporto, aveva proceduto all'escussione della garanzia rilasciata dall'opposta per l'importo di euro 73.723,57;
- di aver conseguentemente effettuato in data 27/5/2016 il pagamento della somma di euro
73.723,57 in favore della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno;
- di avere perciò il diritto di riscuotere dai debitori quanto già versato alla banca, nei cui diritti si era integralmente surrogata nel limite dell'importo di euro 73.723,57 (oltre interessi e spese).
Con il primo motivo di opposizione la , e Parte_1 Parte_1
(opponenti) hanno eccepito la nullità della fideiussione prestata dagli opponenti Parte_2
e per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, in quanto contenente le Parte_1 Parte_2 disposizioni dello schema negoziale ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/5/2005.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, per come affermato da Cass. Sez. Un. 41994/2021, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti (non allegata né provata dagli opponenti nel caso di specie).
Ma soprattutto, va evidenziato che:
- “il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr.
Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi” (cfr. Cass. 26847/2024);
- al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio “iura novit curia” (cfr. Cass.
19401/2024).
Nel caso di specie, la fideiussione prestata dagli opponenti e in Parte_1 Parte_2 base all'art. 9 del contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008 (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) non è qualificabile come fideiussione omnibus, trattandosi di fideiussione specifica, volta a garantire, fino alla concorrenza della somma di euro 150.000,00, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008.
Pertanto, gli opponenti, che hanno eccepito la nullità della predetta fideiussione specifica, non potevano giovarsi della prova privilegiata costituita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (relativo alle fideiussioni omnibus) e avevano piuttosto l'onere di dare prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica sottoscritta corrispondesse ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali.
Tuttavia, gli opponenti (pur avendone l'onere) non hanno fornito tale prova e, in ogni caso, non hanno neppure depositato il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, del quale non può dunque tenersi conto, non essendo invocabile (in base alla giurisprudenza citata) il principio “iura novit curia”, dato che non viene in rilievo un atto normativo, ma un provvedimento amministrativo sanzionatorio.
Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto che:
- nel 2013 la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno aveva depositato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 101/2013 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, azionando il credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008 (cioè quello di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) e indicando, quale somma richiesta in pagamento, l'intero ammontare del credito scaturente da detto titolo;
- l'eventuale pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto avrebbe comportato un'illegittima duplicazione di quello già ipoteticamente effettuato in esito alla vendita immobiliare.
Il motivo è infondato, in quanto:
- gli opponenti hanno formulato la doglianza in maniera meramente ipotetica ed eventuale (cfr. atto di citazione, p. 8: “laddove tali beni dovessero essere venduti, e l'importo corrispondente all'intero ammontare del credito vantato dalla del Nisseno dovesse quindi essere assegnato a CP_5 quest'ultima … l'eventuale pagamento delle somme indicate nel decreto monitorio oggi opposto non costituirebbe che una illegittima duplicazione di quello già ipoteticamente effettuato in esito alla vendita immobiliare”);
- inoltre, nel corso del giudizio gli opponenti non hanno allegato né provato che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 101/2013 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno avesse effettivamente ottenuto l'intero ammontare del credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008;
- peraltro, il momento del processo esecutivo in cui si determinano i crediti è quello della fase distributiva e in quella sede il giudice dell'esecuzione provvede, secondo quanto previsto dall'art. 512 c.p.c., a risolvere le controversie tra creditore e debitore circa la sussistenza o l'ammontare dei crediti;
- pertanto, spettava agli opponenti allegare e provare in sede distributiva, davanti al giudice dell'esecuzione, che la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, a seguito di escussione della garanzia prestata dall'opposta, aveva già ottenuto una somma pari al 50% del credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008, con conseguente impossibilità di ottenere in sede distributiva una somma superiore al 50% residuo.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato l'omessa prova del credito, deducendo che l'opposta aveva indicato il solo importo complessivo del credito ingiunto e non aveva provveduto a specificare le singole voci (sorte capitale, interessi, spese legali) delle quali lo stesso si componeva.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza di anomalie nel rapporto tra la e la Banca di Credito Cooperativo del Controparte_3
Nisseno.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- ai sensi dell'art. 1203, n. 3 c.c. (avente ad oggetto la “surrogazione legale”), “la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo”;
- corollario di questa norma è l'art. 1949 c.c., in base al quale “il fideiussore che ha pagato il debito
è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”;
- secondo l'art. 1204 c.c., “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli” (quindi sia legale che per volontà del creditore) “ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti:
- la propria delibera del 17/4/2008, con cui è stata accolta la richiesta di concessione di garanzia avanzata dal legale rappresentante della con riguardo Parte_1 Controparte_3 ad un finanziamento di euro 150.000,00 (cfr. all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008, per l'importo di euro 150.000,00, stipulato dalla con la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, nel Controparte_3 quale si dà atto dell'erogazione della somma (“la Banca … concede a mutuo ipotecario, con le modalità e con le garanzie di cui appresso, alla Controparte_6
come sopra rappresentata, che a tal titolo accetta, la somma di euro centocinquantamila”), del
[...] fatto che “a maggiore garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte mutuataria, si è costituito fideiussore al cinquanta per cento (50%) dell'importo finanziato il Controparte_7
” e che “si costituiscono fino alla concorrenza della somma di euro
[...] centocinquantamila … i signori e fidejussori per loro ed eredi o Parte_1 Parte_2 aventi causa a qualsiasi titolo e col vincolo della solidarietà e indivisibilità della Parte mutuataria”
(cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- lettera del 5/3/2014, con cui la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno ha comunicato all'opposta di voler escutere la garanzia fideiussoria rilasciata in favore della
[...] per l'importo di euro 73.723,57, pari al 50% dell'esposizione Controparte_3 debitoria (cfr. all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- lettera del 13/3/2018, con cui la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno ha comunicato all'opposta di aver provveduto ad escutere la garanzia consortile rilasciata con delibera del 17/4/2008 e di aver incamerato la somma di euro 73.723,57, dichiarando contestualmente che “nulla osta a che si surroghi al creditore principale nei limiti Controparte_8 della somma escussa pari ad € 73.723,57” (cfr. all. 6 al ricorso per decreto ingiuntivo).
L'opposta, effettuato il pagamento in favore della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, una volta surrogata nei diritti di quest'ultima verso la debitrice principale (oggi Parte_1 Parte_1
) e i suoi garanti ( e , aveva (allo stesso modo della
[...] Parte_1 Parte_2
Banca di Credito Cooperativo del Nisseno) l'onere di provare la fonte del diritto di credito azionato, mediante la produzione del contratto di mutuo, e di allegare l'inadempimento della debitrice principale e dei suoi garanti.
Ed infatti, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di mutuo deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente
(nei quali è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019,
20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Come si è detto, l'opposta ha prodotto il contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008 e ha allegato l'inadempimento degli opponenti. Conseguentemente, in base ai principi appena citati, gravava sugli opponenti l'onere di provare eventuali cause modificative o estintive del debito.
Tuttavia, ciò non è avvenuto, in quanto gli opponenti:
- per un verso, hanno lamentato che l'opposta avrebbe dovuto specificare le singole voci (sorte capitale, interessi, spese legali) delle quali si componeva il credito azionato (doglianza che, peraltro, risulta infondata, non essendo richiesta, a pena di nullità del decreto ingiuntivo, l'indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma ingiunta);
- per altro verso, hanno genericamente eccepito l'insussistenza di anomalie nel rapporto tra la e la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno Controparte_3 (laddove, piuttosto, avrebbero dovuto allegare e provare la sussistenza di specifiche cause modificative o estintive del diritto di credito azionato dall'opposta).
Con il quinto motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato l'eccessività del credito ingiunto, deducendo che, alla luce della delibera relativa alla garanzia prestata dall'opposta, quest'ultima avrebbe dovuto restituire i seguenti importi per complessivi euro 7.590,00:
- euro 2.300,00 per “Quota Fondo Rischi Integrativa”;
- euro 4.600,00 per “Deposito Cauzionale”;
- euro 690,00 per “Contributo Fondo Insolvenza”.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
In base allo statuto dell'opposta (all. 1 alla comparsa di risposta):
- “nel caso di perdita della qualità di Socio, recesso o esclusione, al Socio o, in caso di morte, ai suoi eredi, viene rimborsato il capitale sociale e la quota di partecipazione al fondo rischi versati in misura non superiore al loro valore nominale, eventualmente ridotti in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente, e alle obbligazioni non adempiute o da adempiere a carico del socio”
(cfr. art. 12.1);
- “le somme eventualmente corrisposte al momento di sottoscrizione della quota, non a titolo di capitale e non a titolo di partecipazione al fondo rischi, rimangono acquisite alla Società a titolo definitivo” (cfr. art. 12.2);
- “il pagamento al Socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si intenderà prescritto a favore della Società”
(cfr. art. 12.3).
Ciò premesso, in base all'art. 12.2 dello statuto dell'opposta, deve escludersi che l'opposta abbia l'obbligo di restituire somme, quali quelle per “Deposito Cauzionale” e per “Contributo Fondo Insolvenza”, corrisposte non a titolo di capitale o di partecipazione al fondo rischi e quindi acquisite dall'opposta a titolo definitivo.
Quanto, invece, alla somma corrisposta per “Quota Fondo Rischi Integrativa”, deve notarsi che:
- l'art. 12 dello statuto dell'opposta riconosce il diritto al rimborso della quota di partecipazione al fondo rischi in caso di “perdita della qualità di Socio, recesso o esclusione” ed inoltre prevede che il pagamento sia effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio (considerato che il rimborso della quota di partecipazione al fondo rischi deve essere effettuato in misura non superiore al suo valore nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio, e alle obbligazioni non adempiute o da adempiere a carico del socio);
- nel caso di specie, gli opponenti non hanno allegato né provato la perdita della qualità di socio, il recesso o l'esclusione della di;
Parte_1 Parte_1
- inoltre, gli opponenti non hanno allegato né provato che sia stato approvato il bilancio dell'opposta, circostanza rilevante in quanto solo a decorrere dall'approvazione del bilancio (ed entro 180 giorni) può essere effettuato il rimborso della quota di partecipazione al fondo rischi, eventualmente da ridursi in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio;
- pertanto, in mancanza di prova di quanto sopra, non può riconoscersi agli opponenti alcuna somma a titolo di rimborso della quota di partecipazione al fondo rischi.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico degli opponenti, con distrazione in favore del difensore dell'opposta, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta, p. 7).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 562/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla , da e Parte_1 Parte_1 da e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2284/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28-29/11/2018;
2) condanna la , e al Parte_1 Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore del difensore distrattario (avv. Riccardo Schininà) della Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 15 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 562/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE MARIA GALIANO, C.F._2
elettivamente domiciliati nel suo studio in Caltanissetta, via Libertà n. 136;
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
RICCARDO SCHININA', elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, corso Vittorio
Veneto n. 165;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 7/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla
, da e da mediante note Parte_1 Parte_1 Parte_2 scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4/2/2019 la (già Parte_1
, e proponevano Controparte_3 Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2284/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28-
29/11/2018, con cui era stato ingiunto alla ad Controparte_3
e a il pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 Controparte_2
della somma di euro 73.723,57 (oltre interessi e spese).
[...] Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 8/5/2019 la
[...] chiedeva: Controparte_2
- preliminarmente, di accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 24/5/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Con ordinanza del 25/10/2019, preso atto dell'esito negativo della mediazione e della procedibilità dell'opposizione, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 19/4/2021, disattesa la richiesta di CTU formulata dalla Parte_1
, da e da la causa veniva rinviata per la precisazione
[...] Parte_1 Parte_2 delle conclusioni.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza del 7/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla
, da e da mediante note Parte_1 Parte_1 Parte_2 scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, la oggi (opposta) ha Controparte_2 Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
L'eccezione è infondata, in quanto:
- l'art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”) richiede l'esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità, fra l'altro, con riguardo alle controversie in materia di contratti bancari;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010, qualora venga in rilievo (come nel caso di specie) una delle materie nelle quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;
il giudice, quando la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
- nel caso di specie, l'eccezione di improcedibilità è stata ritualmente sollevata dall'opposta con la comparsa di risposta;
- con ordinanza del 24/5/2019 è stato assegnato termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
- la mediazione è stata poi ritualmente esperita (cfr. verbale di mediazione del 9/7/2019, depositato in data 24/10/2019).
Nel merito, con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha dedotto: - di aver approvato in data 17/4/2008 il rilascio di garanzia in favore della Controparte_4
(oggi ), nell'ambito della convenzione in
[...] Parte_1 essere con la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, impegnandosi a garantire, in misura pari al
50% della sorte capitale, dei relativi interessi convenzionali e di mora e delle eventuali spese legali, il mutuo ipotecario rilasciato in favore della stessa società;
- che la linea di credito di cui sopra era stata garantita da e da Parte_1 Parte_2 giusta sottoscrizione di idonea fideiussione;
- che la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, stante l'anomalo andamento del rapporto, aveva proceduto all'escussione della garanzia rilasciata dall'opposta per l'importo di euro 73.723,57;
- di aver conseguentemente effettuato in data 27/5/2016 il pagamento della somma di euro
73.723,57 in favore della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno;
- di avere perciò il diritto di riscuotere dai debitori quanto già versato alla banca, nei cui diritti si era integralmente surrogata nel limite dell'importo di euro 73.723,57 (oltre interessi e spese).
Con il primo motivo di opposizione la , e Parte_1 Parte_1
(opponenti) hanno eccepito la nullità della fideiussione prestata dagli opponenti Parte_2
e per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, in quanto contenente le Parte_1 Parte_2 disposizioni dello schema negoziale ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/5/2005.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, per come affermato da Cass. Sez. Un. 41994/2021, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti (non allegata né provata dagli opponenti nel caso di specie).
Ma soprattutto, va evidenziato che:
- “il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr.
Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi” (cfr. Cass. 26847/2024);
- al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio “iura novit curia” (cfr. Cass.
19401/2024).
Nel caso di specie, la fideiussione prestata dagli opponenti e in Parte_1 Parte_2 base all'art. 9 del contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008 (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) non è qualificabile come fideiussione omnibus, trattandosi di fideiussione specifica, volta a garantire, fino alla concorrenza della somma di euro 150.000,00, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008.
Pertanto, gli opponenti, che hanno eccepito la nullità della predetta fideiussione specifica, non potevano giovarsi della prova privilegiata costituita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (relativo alle fideiussioni omnibus) e avevano piuttosto l'onere di dare prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica sottoscritta corrispondesse ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali.
Tuttavia, gli opponenti (pur avendone l'onere) non hanno fornito tale prova e, in ogni caso, non hanno neppure depositato il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, del quale non può dunque tenersi conto, non essendo invocabile (in base alla giurisprudenza citata) il principio “iura novit curia”, dato che non viene in rilievo un atto normativo, ma un provvedimento amministrativo sanzionatorio.
Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto che:
- nel 2013 la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno aveva depositato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 101/2013 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, azionando il credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008 (cioè quello di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) e indicando, quale somma richiesta in pagamento, l'intero ammontare del credito scaturente da detto titolo;
- l'eventuale pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto avrebbe comportato un'illegittima duplicazione di quello già ipoteticamente effettuato in esito alla vendita immobiliare.
Il motivo è infondato, in quanto:
- gli opponenti hanno formulato la doglianza in maniera meramente ipotetica ed eventuale (cfr. atto di citazione, p. 8: “laddove tali beni dovessero essere venduti, e l'importo corrispondente all'intero ammontare del credito vantato dalla del Nisseno dovesse quindi essere assegnato a CP_5 quest'ultima … l'eventuale pagamento delle somme indicate nel decreto monitorio oggi opposto non costituirebbe che una illegittima duplicazione di quello già ipoteticamente effettuato in esito alla vendita immobiliare”);
- inoltre, nel corso del giudizio gli opponenti non hanno allegato né provato che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 101/2013 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno avesse effettivamente ottenuto l'intero ammontare del credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008;
- peraltro, il momento del processo esecutivo in cui si determinano i crediti è quello della fase distributiva e in quella sede il giudice dell'esecuzione provvede, secondo quanto previsto dall'art. 512 c.p.c., a risolvere le controversie tra creditore e debitore circa la sussistenza o l'ammontare dei crediti;
- pertanto, spettava agli opponenti allegare e provare in sede distributiva, davanti al giudice dell'esecuzione, che la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, a seguito di escussione della garanzia prestata dall'opposta, aveva già ottenuto una somma pari al 50% del credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008, con conseguente impossibilità di ottenere in sede distributiva una somma superiore al 50% residuo.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato l'omessa prova del credito, deducendo che l'opposta aveva indicato il solo importo complessivo del credito ingiunto e non aveva provveduto a specificare le singole voci (sorte capitale, interessi, spese legali) delle quali lo stesso si componeva.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza di anomalie nel rapporto tra la e la Banca di Credito Cooperativo del Controparte_3
Nisseno.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che:
- ai sensi dell'art. 1203, n. 3 c.c. (avente ad oggetto la “surrogazione legale”), “la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo”;
- corollario di questa norma è l'art. 1949 c.c., in base al quale “il fideiussore che ha pagato il debito
è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”;
- secondo l'art. 1204 c.c., “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli” (quindi sia legale che per volontà del creditore) “ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti:
- la propria delibera del 17/4/2008, con cui è stata accolta la richiesta di concessione di garanzia avanzata dal legale rappresentante della con riguardo Parte_1 Controparte_3 ad un finanziamento di euro 150.000,00 (cfr. all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008, per l'importo di euro 150.000,00, stipulato dalla con la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, nel Controparte_3 quale si dà atto dell'erogazione della somma (“la Banca … concede a mutuo ipotecario, con le modalità e con le garanzie di cui appresso, alla Controparte_6
come sopra rappresentata, che a tal titolo accetta, la somma di euro centocinquantamila”), del
[...] fatto che “a maggiore garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte mutuataria, si è costituito fideiussore al cinquanta per cento (50%) dell'importo finanziato il Controparte_7
” e che “si costituiscono fino alla concorrenza della somma di euro
[...] centocinquantamila … i signori e fidejussori per loro ed eredi o Parte_1 Parte_2 aventi causa a qualsiasi titolo e col vincolo della solidarietà e indivisibilità della Parte mutuataria”
(cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- lettera del 5/3/2014, con cui la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno ha comunicato all'opposta di voler escutere la garanzia fideiussoria rilasciata in favore della
[...] per l'importo di euro 73.723,57, pari al 50% dell'esposizione Controparte_3 debitoria (cfr. all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- lettera del 13/3/2018, con cui la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno ha comunicato all'opposta di aver provveduto ad escutere la garanzia consortile rilasciata con delibera del 17/4/2008 e di aver incamerato la somma di euro 73.723,57, dichiarando contestualmente che “nulla osta a che si surroghi al creditore principale nei limiti Controparte_8 della somma escussa pari ad € 73.723,57” (cfr. all. 6 al ricorso per decreto ingiuntivo).
L'opposta, effettuato il pagamento in favore della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, una volta surrogata nei diritti di quest'ultima verso la debitrice principale (oggi Parte_1 Parte_1
) e i suoi garanti ( e , aveva (allo stesso modo della
[...] Parte_1 Parte_2
Banca di Credito Cooperativo del Nisseno) l'onere di provare la fonte del diritto di credito azionato, mediante la produzione del contratto di mutuo, e di allegare l'inadempimento della debitrice principale e dei suoi garanti.
Ed infatti, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di mutuo deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente
(nei quali è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019,
20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Come si è detto, l'opposta ha prodotto il contratto di mutuo ipotecario del 26/8/2008 e ha allegato l'inadempimento degli opponenti. Conseguentemente, in base ai principi appena citati, gravava sugli opponenti l'onere di provare eventuali cause modificative o estintive del debito.
Tuttavia, ciò non è avvenuto, in quanto gli opponenti:
- per un verso, hanno lamentato che l'opposta avrebbe dovuto specificare le singole voci (sorte capitale, interessi, spese legali) delle quali si componeva il credito azionato (doglianza che, peraltro, risulta infondata, non essendo richiesta, a pena di nullità del decreto ingiuntivo, l'indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma ingiunta);
- per altro verso, hanno genericamente eccepito l'insussistenza di anomalie nel rapporto tra la e la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno Controparte_3 (laddove, piuttosto, avrebbero dovuto allegare e provare la sussistenza di specifiche cause modificative o estintive del diritto di credito azionato dall'opposta).
Con il quinto motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato l'eccessività del credito ingiunto, deducendo che, alla luce della delibera relativa alla garanzia prestata dall'opposta, quest'ultima avrebbe dovuto restituire i seguenti importi per complessivi euro 7.590,00:
- euro 2.300,00 per “Quota Fondo Rischi Integrativa”;
- euro 4.600,00 per “Deposito Cauzionale”;
- euro 690,00 per “Contributo Fondo Insolvenza”.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
In base allo statuto dell'opposta (all. 1 alla comparsa di risposta):
- “nel caso di perdita della qualità di Socio, recesso o esclusione, al Socio o, in caso di morte, ai suoi eredi, viene rimborsato il capitale sociale e la quota di partecipazione al fondo rischi versati in misura non superiore al loro valore nominale, eventualmente ridotti in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente, e alle obbligazioni non adempiute o da adempiere a carico del socio”
(cfr. art. 12.1);
- “le somme eventualmente corrisposte al momento di sottoscrizione della quota, non a titolo di capitale e non a titolo di partecipazione al fondo rischi, rimangono acquisite alla Società a titolo definitivo” (cfr. art. 12.2);
- “il pagamento al Socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si intenderà prescritto a favore della Società”
(cfr. art. 12.3).
Ciò premesso, in base all'art. 12.2 dello statuto dell'opposta, deve escludersi che l'opposta abbia l'obbligo di restituire somme, quali quelle per “Deposito Cauzionale” e per “Contributo Fondo Insolvenza”, corrisposte non a titolo di capitale o di partecipazione al fondo rischi e quindi acquisite dall'opposta a titolo definitivo.
Quanto, invece, alla somma corrisposta per “Quota Fondo Rischi Integrativa”, deve notarsi che:
- l'art. 12 dello statuto dell'opposta riconosce il diritto al rimborso della quota di partecipazione al fondo rischi in caso di “perdita della qualità di Socio, recesso o esclusione” ed inoltre prevede che il pagamento sia effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio (considerato che il rimborso della quota di partecipazione al fondo rischi deve essere effettuato in misura non superiore al suo valore nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio, e alle obbligazioni non adempiute o da adempiere a carico del socio);
- nel caso di specie, gli opponenti non hanno allegato né provato la perdita della qualità di socio, il recesso o l'esclusione della di;
Parte_1 Parte_1
- inoltre, gli opponenti non hanno allegato né provato che sia stato approvato il bilancio dell'opposta, circostanza rilevante in quanto solo a decorrere dall'approvazione del bilancio (ed entro 180 giorni) può essere effettuato il rimborso della quota di partecipazione al fondo rischi, eventualmente da ridursi in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio;
- pertanto, in mancanza di prova di quanto sopra, non può riconoscersi agli opponenti alcuna somma a titolo di rimborso della quota di partecipazione al fondo rischi.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico degli opponenti, con distrazione in favore del difensore dell'opposta, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta, p. 7).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 562/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla , da e Parte_1 Parte_1 da e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2284/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28-29/11/2018;
2) condanna la , e al Parte_1 Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore del difensore distrattario (avv. Riccardo Schininà) della Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 15 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo