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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27049 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Falcione (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Salita Arenella n. 25; opponente
CONTRO affidataria del servizio, in house, di riscossione delle entrate tributarie ed Controparte_1 extratributarie del società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Controparte_2
Ravenna Holding S.p.A. - Socio Unico - in persona del Presidente del C.d.A. Arch. CP_3
C.F./P.IVA , in persona dell'Avv. Claudia Cocchi (CF: ) nella qualità P.IVA_1 C.F._3 di Amministratore Unico domiciliata per la carica a ap 48122) in Via Magazzini Anteriori 1, (P. CP_1
Iva , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec - domicilio digitale – dell'Avv. Antonio P.IVA_1
Lorito (C.F. ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._4 opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec il 14.11.2022,
[...] conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c. avverso l'esecuzione forzata promossa dalla concessionaria in suo danno nelle forme del pignoramento presso terzi di cui all'art. 72-bis D.P.R. n.
602/1973, identificato con il n. 202200846591000 e notificato ad essa opponente l'11.10.2022, sulla scorta delle ingiunzioni fiscali n. 20219970000001307 e n. 20229970000001161, emesse per la riscossione coattiva dell'importo di euro 1.370,16, dovuto al in forza dei verbali n. 4771/K/18 e n. Controparte_2
988/V/18, relativi a contravvenzioni al CdS, elevati dal Corpo di Polizia Municipale dell'Ente impositore, atteso l'eccesso di velocità dell'autovettura targata FK430EK di proprietà dell'istante. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione della . Pt_1
In ordine alla ingiunzione esattoriale n. 20219970000001307, deducendo l'avvenuto pagamento del verbale n. 4771/K/18, alla stessa sotteso, nella misura ridotta del 30% rispetto alla sanzione prevista, perché effettuato nei cinque giorni immediatamente successivi alla notifica dello stesso, parte attrice eccepiva il predetto effetto estintivo dell'oblazione coattivamente richiesta. (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente). Quanto alla ingiunzione esattoriale n. 20229970000001161, la ne deduceva la Pt_1 nullità per intervenuta decadenza alla riscossione del credito ivi contenuto, assumendo che la notifica del predetto atto impositivo fosse stata effettuata il 28.02.2022, dunque oltre il termine del 31 dicembre del
2021, quale terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, (anno 2018), attesa l'avvenuta notifica del verbale prodromico n. 988/V/18 in data 24.08.2018. Eccependo, infine, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la sussistenza di un addebito ingiustificato a titolo di interessi di mora in misura superiore al 10%, concludeva per la declaratoria di inesigibilità delle somme richieste, con la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, in ordine a tutte le questioni attinenti al merito della vicenda oggetto di causa, rivendicando il proprio ruolo di mero adiectus solutionis causa. Nel merito, deducendo la legittimità del proprio operato, stante la regolarità della notifica degli atti esattoriali presupposti alla intrapresa procedura esecutiva, contestava il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito richiesto. (cfr. all. nn. 3, 4, 5 e 6 della comparsa di costituzione della concessionaria). Sulla scorta di tali premesse, lamentava la tardività della domanda avanzata in funzione recuperatoria, non potendo la spiegata opposizione consentire di superare le preclusioni e le decadenze determinate dalla mancata impugnazione degli atti impositivi innanzi indicati entro il termine perentorio di legge. Concludeva, pertanto, come in atti, con vittoria di spese di lite.
Istruita documentalmente l'odierna controversia, con provvedimento fuori udienza del 31.10.2024, il giudice tratteneva la causa in decisone con assegnazione, alle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, questo Tribunale rileva che, nel caso che ci occupa, la preliminare trattazione di una questione pregiudiziale di rito consente di poter definire l'odierna controversia. Invero, occorre affrontare il problema della procedibilità della presente opposizione ex art. 615, comma II,
c.p.c.
Orbene, nel caso in esame, l'opponente ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c., avverso la procedura esecutiva in parola provvedendo ad iscrivere la domanda in data 21.11.2022, direttamente al
“Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi”, omettendo, così, la “fase cautelare” dinanzi al G.E.
Al riguardo mette conto evidenziare che la prima fase, dinanzi al G.E., delle opposizioni esecutive, deve ritenersi non meramente facoltativa, ma necessaria, considerato sia il tenore letterale degli artt. 615 e ss.
c.p.c., che il profilo funzionale.
La fase dinanzi al G.E., infatti, è volta non solo a tutelare l'interesse dell'opponente alla eventuale sospensione della procedura espropriativa, ma a garantire l'interesse pubblicistico al regolare andamento del processo esecutivo e la corretta informazione di tutte le parti, degli interessati e degli organi della procedura della pendenza dell'opposizione. E' necessario, infatti, che della proposizione dell'opposizione sia innanzitutto reso edotto il Giudice dell'Esecuzione, perché possa in tal sede esercitare i suoi poteri d'ufficio, di verifica e controllo della regolarità del processo esecutivo e i suoi poteri di direzione, che potrebbero anche rendere superflua l'instaurazione della fase dinanzi al giudice della cognizione dell'opposizione o, comunque, spingere le parti a raggiungere un accordo in relazione ad essa, con evidenti effetti deflattivi del contenzioso ordinario a cognizione piena. La conseguenza è che la fase di merito, a cognizione piena, non preceduta dalla fase a cognizione sommaria dinanzi al G.E., deve ritenersi improcedibile, per mancanza di una sua fase indefettibile, da svolgersi giustappunto dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (cfr. Cass. 11 ottobre 2018 n. 25170).
Sulla scorta delle considerazioni testè indicate, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive
(successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma II,
617, comma II e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo e deflazione del contenzioso ordinario.
La sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina, pertanto,
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
E' solo il caso di sottolineare che la descritta “struttura bifasica” delle opposizioni ex art. 615 e 617, comma
II, c.p.c., è applicabile anche al pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73 sebbene, in ragione dei connotati strutturali di tale tipo di procedimento, esso pervenga all'attenzione del Giudicante, solo in sede di opposizione all'esecuzione promossa del debitore esecutato.
Tale necessità è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia del n. 26830 del 14.11.2017, con la quale il Supremo Collegio ha affermato l'inderogabilità della struttura bifasica anche per l'opposizione endoesecutiva, avverso l'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73.
Il giudizio di opposizione, pertanto, deve indefettibilmente articolarsi sempre in due momenti: a) una “fase cautelare” deputata all'adozione dei provvedimenti indilazionabili o alla sospensione della procedura;
b) una “fase di cognizione”, da celebrarsi secondo le norme di cui agli artt. 180 e ss. c.p.c., che si conclude con sentenza.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione all'esecuzione, promossa dalla deve ritenersi Pt_1 improcedibile per omessa celebrazione della fase necessaria dinanzi al G.E.
L'esistenza di precedenti di merito contrastanti e l'intervenuta soluzione della questione relativa alla
“bifasicità” delle opposizioni esecutive, ex art. 615 e 617 c.p.c., da parte della Corte di Cassazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., formulata da , Parte_1 per l'omessa celebrazione della necessaria fase cautelare dinanzi al G.E., con tutte le conseguenze di legge;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 27 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27049 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Falcione (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Salita Arenella n. 25; opponente
CONTRO affidataria del servizio, in house, di riscossione delle entrate tributarie ed Controparte_1 extratributarie del società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Controparte_2
Ravenna Holding S.p.A. - Socio Unico - in persona del Presidente del C.d.A. Arch. CP_3
C.F./P.IVA , in persona dell'Avv. Claudia Cocchi (CF: ) nella qualità P.IVA_1 C.F._3 di Amministratore Unico domiciliata per la carica a ap 48122) in Via Magazzini Anteriori 1, (P. CP_1
Iva , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec - domicilio digitale – dell'Avv. Antonio P.IVA_1
Lorito (C.F. ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._4 opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec il 14.11.2022,
[...] conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c. avverso l'esecuzione forzata promossa dalla concessionaria in suo danno nelle forme del pignoramento presso terzi di cui all'art. 72-bis D.P.R. n.
602/1973, identificato con il n. 202200846591000 e notificato ad essa opponente l'11.10.2022, sulla scorta delle ingiunzioni fiscali n. 20219970000001307 e n. 20229970000001161, emesse per la riscossione coattiva dell'importo di euro 1.370,16, dovuto al in forza dei verbali n. 4771/K/18 e n. Controparte_2
988/V/18, relativi a contravvenzioni al CdS, elevati dal Corpo di Polizia Municipale dell'Ente impositore, atteso l'eccesso di velocità dell'autovettura targata FK430EK di proprietà dell'istante. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione della . Pt_1
In ordine alla ingiunzione esattoriale n. 20219970000001307, deducendo l'avvenuto pagamento del verbale n. 4771/K/18, alla stessa sotteso, nella misura ridotta del 30% rispetto alla sanzione prevista, perché effettuato nei cinque giorni immediatamente successivi alla notifica dello stesso, parte attrice eccepiva il predetto effetto estintivo dell'oblazione coattivamente richiesta. (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione dell'opponente). Quanto alla ingiunzione esattoriale n. 20229970000001161, la ne deduceva la Pt_1 nullità per intervenuta decadenza alla riscossione del credito ivi contenuto, assumendo che la notifica del predetto atto impositivo fosse stata effettuata il 28.02.2022, dunque oltre il termine del 31 dicembre del
2021, quale terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, (anno 2018), attesa l'avvenuta notifica del verbale prodromico n. 988/V/18 in data 24.08.2018. Eccependo, infine, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la sussistenza di un addebito ingiustificato a titolo di interessi di mora in misura superiore al 10%, concludeva per la declaratoria di inesigibilità delle somme richieste, con la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, in ordine a tutte le questioni attinenti al merito della vicenda oggetto di causa, rivendicando il proprio ruolo di mero adiectus solutionis causa. Nel merito, deducendo la legittimità del proprio operato, stante la regolarità della notifica degli atti esattoriali presupposti alla intrapresa procedura esecutiva, contestava il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito richiesto. (cfr. all. nn. 3, 4, 5 e 6 della comparsa di costituzione della concessionaria). Sulla scorta di tali premesse, lamentava la tardività della domanda avanzata in funzione recuperatoria, non potendo la spiegata opposizione consentire di superare le preclusioni e le decadenze determinate dalla mancata impugnazione degli atti impositivi innanzi indicati entro il termine perentorio di legge. Concludeva, pertanto, come in atti, con vittoria di spese di lite.
Istruita documentalmente l'odierna controversia, con provvedimento fuori udienza del 31.10.2024, il giudice tratteneva la causa in decisone con assegnazione, alle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, questo Tribunale rileva che, nel caso che ci occupa, la preliminare trattazione di una questione pregiudiziale di rito consente di poter definire l'odierna controversia. Invero, occorre affrontare il problema della procedibilità della presente opposizione ex art. 615, comma II,
c.p.c.
Orbene, nel caso in esame, l'opponente ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c., avverso la procedura esecutiva in parola provvedendo ad iscrivere la domanda in data 21.11.2022, direttamente al
“Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi”, omettendo, così, la “fase cautelare” dinanzi al G.E.
Al riguardo mette conto evidenziare che la prima fase, dinanzi al G.E., delle opposizioni esecutive, deve ritenersi non meramente facoltativa, ma necessaria, considerato sia il tenore letterale degli artt. 615 e ss.
c.p.c., che il profilo funzionale.
La fase dinanzi al G.E., infatti, è volta non solo a tutelare l'interesse dell'opponente alla eventuale sospensione della procedura espropriativa, ma a garantire l'interesse pubblicistico al regolare andamento del processo esecutivo e la corretta informazione di tutte le parti, degli interessati e degli organi della procedura della pendenza dell'opposizione. E' necessario, infatti, che della proposizione dell'opposizione sia innanzitutto reso edotto il Giudice dell'Esecuzione, perché possa in tal sede esercitare i suoi poteri d'ufficio, di verifica e controllo della regolarità del processo esecutivo e i suoi poteri di direzione, che potrebbero anche rendere superflua l'instaurazione della fase dinanzi al giudice della cognizione dell'opposizione o, comunque, spingere le parti a raggiungere un accordo in relazione ad essa, con evidenti effetti deflattivi del contenzioso ordinario a cognizione piena. La conseguenza è che la fase di merito, a cognizione piena, non preceduta dalla fase a cognizione sommaria dinanzi al G.E., deve ritenersi improcedibile, per mancanza di una sua fase indefettibile, da svolgersi giustappunto dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (cfr. Cass. 11 ottobre 2018 n. 25170).
Sulla scorta delle considerazioni testè indicate, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive
(successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma II,
617, comma II e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo e deflazione del contenzioso ordinario.
La sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina, pertanto,
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
E' solo il caso di sottolineare che la descritta “struttura bifasica” delle opposizioni ex art. 615 e 617, comma
II, c.p.c., è applicabile anche al pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73 sebbene, in ragione dei connotati strutturali di tale tipo di procedimento, esso pervenga all'attenzione del Giudicante, solo in sede di opposizione all'esecuzione promossa del debitore esecutato.
Tale necessità è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia del n. 26830 del 14.11.2017, con la quale il Supremo Collegio ha affermato l'inderogabilità della struttura bifasica anche per l'opposizione endoesecutiva, avverso l'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73.
Il giudizio di opposizione, pertanto, deve indefettibilmente articolarsi sempre in due momenti: a) una “fase cautelare” deputata all'adozione dei provvedimenti indilazionabili o alla sospensione della procedura;
b) una “fase di cognizione”, da celebrarsi secondo le norme di cui agli artt. 180 e ss. c.p.c., che si conclude con sentenza.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione all'esecuzione, promossa dalla deve ritenersi Pt_1 improcedibile per omessa celebrazione della fase necessaria dinanzi al G.E.
L'esistenza di precedenti di merito contrastanti e l'intervenuta soluzione della questione relativa alla
“bifasicità” delle opposizioni esecutive, ex art. 615 e 617 c.p.c., da parte della Corte di Cassazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., formulata da , Parte_1 per l'omessa celebrazione della necessaria fase cautelare dinanzi al G.E., con tutte le conseguenze di legge;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 27 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale