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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1235/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore BELLITTI VINCENZO
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in presso CP_1 C.F._2
il Difensore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'azione proposta mira, in via principale, alla declaratoria di nullità dei contratti di investimento fatti sottoscrivere dal convenuto all'attore, nonché degli atti presupposti e consequenziali (mandati etc.); in subordine, alla loro risoluzione per grave inadempimento;
in ulteriore subordine, al risarcimento del danno da mala gestio;
in ogni caso, al pagamento della somma di Euro 94.955,00 per danno patrimoniale e di ulteriori Euro 25.000,00 per danno non patrimoniale.
Non si costituiva l' contumace. CP_1
2. La domanda principale è fondata e ne discende l'assorbimento di quelle ulteriori. Giova premettere che la contumacia della parte convenuta, seppur di per sè
sola considerata non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore in quanto contegno neutro al pari del silenzio in campo negoziale
(cfr. Cass. 10554/1994), purtuttavia emerge come disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatigli al proprio indirizzo. Sicché, dovendosi tale contegno valutare in relazione agli elementi di prova forniti dalla parte ricorrente, emerge come con tale condotta il convenuto non abbia fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta (diversamente risolvendosi in un regime processuale più
favorevole rispetto a quello della parte costituita).
Ciò posto, devono valorizzarsi gli elementi di prova portati dall'attore: la pagina 2 di 4 natura apocrifa delle sottoscrizioni asseritamente apposte sui mandati e sugli ordini di acquisto titoli;
la falsità delle informazioni fornite circa gli oggetti degli investimenti, del tutto inadeguati rispetto al profilo dell'investitore (titoli ad altissimo rischio) e diversi da quelli per cui era stato informato;
le condotte omissive (omessa informativa, omessa attivazione presso gli intermediari) poste in essere dall' CP_1
compendiate nell'atto di citazione. Infine, la quantificazione del danno nella misura degli importi originariamente affidatigli (Euro 94.955,00, sul conto deposito titoli prima del trasferimento – su iniziativa dell'Astori – a Banca Zarattini, prima operazione della serie). In tal misura l' va condannato alla restituzione, con CP_1
interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, esposta laconicamente solo nelle conclusioni iniziali e in termini talmente generici da non essere neppure allegazione in senso proprio.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, anche in omaggio al criterio c.d.
della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016;
12002/2014), si liquidano le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la nullità dei contratti di investimento titoli per cui è causa, nonché
degli atti presupposti e consequenziali, formalmente facenti capo all'attore ed eziologicamente imputabili alla mala gestio del convenuto, per le ragioni di cui in motivazione;
e per l'effetto
Condanna al risarcimento, in favore dell'attore CP_1 [...]
, del danno patrimoniale liquidato per le ragioni di cui in motivazione nella Pt_1
pagina 3 di 4 misura di Euro 94.955,00, con interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
Condanna a rifondere a le spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano in Euro 7.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 13 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1235/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore BELLITTI VINCENZO
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in presso CP_1 C.F._2
il Difensore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'azione proposta mira, in via principale, alla declaratoria di nullità dei contratti di investimento fatti sottoscrivere dal convenuto all'attore, nonché degli atti presupposti e consequenziali (mandati etc.); in subordine, alla loro risoluzione per grave inadempimento;
in ulteriore subordine, al risarcimento del danno da mala gestio;
in ogni caso, al pagamento della somma di Euro 94.955,00 per danno patrimoniale e di ulteriori Euro 25.000,00 per danno non patrimoniale.
Non si costituiva l' contumace. CP_1
2. La domanda principale è fondata e ne discende l'assorbimento di quelle ulteriori. Giova premettere che la contumacia della parte convenuta, seppur di per sè
sola considerata non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore in quanto contegno neutro al pari del silenzio in campo negoziale
(cfr. Cass. 10554/1994), purtuttavia emerge come disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatigli al proprio indirizzo. Sicché, dovendosi tale contegno valutare in relazione agli elementi di prova forniti dalla parte ricorrente, emerge come con tale condotta il convenuto non abbia fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta (diversamente risolvendosi in un regime processuale più
favorevole rispetto a quello della parte costituita).
Ciò posto, devono valorizzarsi gli elementi di prova portati dall'attore: la pagina 2 di 4 natura apocrifa delle sottoscrizioni asseritamente apposte sui mandati e sugli ordini di acquisto titoli;
la falsità delle informazioni fornite circa gli oggetti degli investimenti, del tutto inadeguati rispetto al profilo dell'investitore (titoli ad altissimo rischio) e diversi da quelli per cui era stato informato;
le condotte omissive (omessa informativa, omessa attivazione presso gli intermediari) poste in essere dall' CP_1
compendiate nell'atto di citazione. Infine, la quantificazione del danno nella misura degli importi originariamente affidatigli (Euro 94.955,00, sul conto deposito titoli prima del trasferimento – su iniziativa dell'Astori – a Banca Zarattini, prima operazione della serie). In tal misura l' va condannato alla restituzione, con CP_1
interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, esposta laconicamente solo nelle conclusioni iniziali e in termini talmente generici da non essere neppure allegazione in senso proprio.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, anche in omaggio al criterio c.d.
della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016;
12002/2014), si liquidano le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la nullità dei contratti di investimento titoli per cui è causa, nonché
degli atti presupposti e consequenziali, formalmente facenti capo all'attore ed eziologicamente imputabili alla mala gestio del convenuto, per le ragioni di cui in motivazione;
e per l'effetto
Condanna al risarcimento, in favore dell'attore CP_1 [...]
, del danno patrimoniale liquidato per le ragioni di cui in motivazione nella Pt_1
pagina 3 di 4 misura di Euro 94.955,00, con interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
Condanna a rifondere a le spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano in Euro 7.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 13 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4