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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 5420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5420 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18408/2020 R.G. proposto da: DI OS SC, RICCI LIBERA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato OL PE ([...]) rappresentati e difesi dall'avvocato IMPAGNATIELLO GIANPAOLO ([...]) -ricorrente- contro ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI NC ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 5420 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 21/02/2023 2 di 6 avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 28023/2019 depositata il 01/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 31/10/2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da CO Di CO e IB CI avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari in data 9/10/2017 ad esito di un giudizio di responsabilità civile promosso da CO Di CO e IB CI nei confronti dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., ritenuta responsabile dei danni denunciati dagli attori a carico di un proprio immobile. 2. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva confermato l’avvenuto accertamento della responsabilità della società convenuta cui era pervenuto il primo giudice, procedendo, tuttavia, ad una quantificazione dei danni in misura significativamente inferiore rispetto a quanto valutato dal giudice di primo grado. 3. A sostegno della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la Corte di Cassazione ha rilevato l’inammissibilità del primo dei due motivi di ricorso per cassazione avanzati dal Di CO e dalla CI, avuto riguardo alla sostanziale genericità della prospettazione concernente la decisività della doglianza rispetto alle argomentazioni sostenute nella sentenza d’appello impugnata. 4. Avverso l'indicata sentenza della Corte di cassazione, CO Di CO e IB CI propongono ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 5. L’Acquedotto Pugliese s.p.a. resiste con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3 di 6 7. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 di-cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., denunciando l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di cassazione erroneamente affermato la mancata specificazione, da parte dei ricorrenti, delle criticità rinvenibili nel ragionamento del giudice d’appello alla luce delle osservazioni tecniche riprodotte in ricorso, ponendosi in aperto contrasto con la contestuale affermazione, contenuta nel medesimo ricorso, circa la contraddittoria quantificazione della percentuale di responsabilità addebitabile all’Acquedotto Pugliese rispetto al computo metrico analitico dei lavori da svolgere che il c.t.u. ha elaborato e incluso per la prima volta nelle controdeduzioni depositate il 6 marzo 2017: controdeduzioni che le parti non ebbero la possibilità di discutere. 3. Ciò posto, i ricorrenti evidenziano la totale obliterazione di tale specifica argomentazione contenuta nel ricorso, destinata a 4 di 6 racchiudere e sintetizzare i punti essenziali della controversia sfuggiti al contraddittorio e destinate incidere in modo decisivo sui contenuti della decisione impugnata. 4. Il ricorso è infondato. 5. Osserva il Collegio come, con il provvedimento impugnato in questa sede, la corte di legittimità abbia ritenuto che il motivo di ricorso avanzato dai ricorrenti in sede di legittimità si fosse rivelato sostanzialmente privo di decisività, essendosi i ricorrenti limitati a riprodurre talune osservazioni tecniche di una consulenza di parte senza evidenziare gli aspetti di criticità che, alla luce di tali osservazioni tecniche, sarebbero rinvenibili nella sentenza di merito impugnata. 6. L’odierna contestazione dei ricorrenti in sede di revocazione si limita a sottolineare l’erroneità di tale valutazione di genericità, dovendo ritenersi la stessa in tesi superata dai contenuti della successiva argomentazione riportata immediatamente a seguito delle osservazioni tecniche contenute nel ricorso per cassazione. 7. Ciò posto, è agevole osservare come, sotto il ‘travestimento’ di un supposto errore di percezione di una sezione argomentativa del motivo di ricorso per cassazione, gli odierni ricorrenti abbiano finito col censurare, in realtà, la valutazione (in diritto) che il giudice di legittimità ha operato in relazione al punto concernente l’adeguata illustrazione (sotto il profilo della puntuale specificazione) del motivo proposto, riguardato nella sua complessità, sì da giungere a negarne la concreta decisività rispetto all’articolazione argomentativa contenuta nella motivazione della sentenza di merito impugnata. 8. Corretta o meno che fosse detta valutazione del giudice di legittimità, deve in ogni caso escludersi che l’odierna doglianza si sia obiettivamente risolta nella contestazione di un errore revocatorio, essendosi gli odierni ricorrenti piuttosto limitati a 5 di 6 censurare una valutazione in diritto (processuale) operata dalla Corte di cassazione. 9. A tale riguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20635 del 31/08/2017, Rv. 645048 - 01). 10. Sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza della censura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso per revocazione. 11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 12. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. 6 di 6 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. 6 di 6 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza