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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.360/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto
“Assegno per il Nucleo Familiare”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Vincenzo Gaudio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli, Certomà, Battiato CP_1
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 14 settembre 2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 14 gennaio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna dell' a corrispondere l'assegno per il Nucleo Familiare (ANF) CP_1 spettante sulla pensione VO 100 92418 in relazione al coniuge inabile : il rigetto era Controparte_2 motivato dal non aver adeguatamente provato il ricorrente le condizioni reddituali previste dall'art. 2 comma 2° D.L. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988, dovendo ritenersi inidonea, ai fini richiesti, la dichiarazione contenuta nella domanda amministrativa. Si è costituito in questa sede di appello l' . CP_1 La causa, all'udienza dell'11 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- CP_ Lamenta parte appellante che la situazione reddituale era ben nota all' che, costituendosi, nessuna eccezione formulava nel senso indicato dal Tribunale il quale è andato oltre le facoltà che gli sono consentite dalla legge, essendosi oramai costituito il contraddittorio;
che, con riferimento alla mancata allegazione da parte dell' di quanto relativo alla posizione reddituale della , gli effetti della CP_1 CP_2 mancata allegazione hanno rilievo ancora maggiore allorché il convenuto sia un ente previdenziale atteso che su di esso, per la sua precipua funzione di assicurazione sociale – incombe l'obbligo – più che su ogni altro soggetto – di denunciare nel momento iniziale del processo previdenziale situazioni che siano ostative alla pretesa fatta valere dall'assicurato non essendo consentito far ricadere sullo stesso gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato allorché siano insorte situazioni ostative al diritto dell'assicurato” (v. Cass. sez. lav. n. 13924/2003).
Di talchè, secondo l'appellante, il Giudice, avendo preso posizione l' soltanto sul requisito sanitario CP_1 della signora e non su quello reddituale, avrebbe dovuto decidere tenendo conto soltanto delle CP_2 prospettazioni e documentazione prodotta dal ricorrente Pt_1
Afferma inoltre l'appellante di aver depositato in primo grado certificazione anagrafica di provenienza da parte dell'Agenzia delle Entrate attestante i redditi del ricorrente, essendo quelli della moglie stabiliti dalla legge.
---§§ooo§§---
Questa Corte ritiene l'appello infondato.
1 Non può infatti ritenersi che il Giudice di primo grado, in ragione della mancata presa di posizione dell' , pressochè automaticamente avrebbe dovuto riconoscere la prestazione richiesta dal ricorrente, CP_1 avendo il dovere di vagliare le componenti reddituali giustificative della erogazione degli ANF.
Inoltre, la certificazione reddituale proveniente dall'Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente il e non può affermarsi che null'altro occorresse essendo – come vuole parte appellante – stabilita Pt_1 dalla legge: occorreva documentazione reddituale relativa alla , e deve convenirsi con il Giudice di CP_2 prime cure che rileva l'omissione da parte del ricorrente di aver prodotto i certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o altra equipollente, in relazione ai redditi percepiti dal coniuge: tale produzione non è avvenuta, come la Corte ha verificato mediante l'accurato esame del fascicolo telematico d primo grado.
Condivisibile, e promanante da varie sentenze della Suprema Corte, e sintonica con la giurisprudenza citata dal Giudice di prime cure (Cass. 10.9.2003 n. 13279, Cass. SS.UU. n. 5167 ed altre), è il principio secondo cui “La dichiarazione sostitutiva di certificazione è idonea, secondo la Suprema Corte, a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, in forza dell'esplicita previsione, in tal senso, della disposizione normativa che ne reca l'istituzione e la disciplina (art. 24 legge 114/1977, art. 1, comma 1, lett. b del D.P.R n. 403/1998), ma non può costituire prova in ordine al possesso del requisito reddituale nell'ambito del giudizio civile, in tale ambito non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, evidenzia la Corte, la stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione può concorrere, con altre risultanze istruttorie, ad integrare il quadro probatorio (v. Cass. n. 2379/2007).
Non vi sono altre risultanze istruttorie – a dirla con la S.C. – che nel presente processo possano concorrere ad integrare il quadro probatorio.
L'appello va pertanto rigettato. Quanto al regolamento delle spese di lite, manca la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. cp.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd: infatti, pur presente un file denominato “dichiarazione ex art. 152”, tale file contiene solo parte del ricorso in appello. La spese seguono dunque la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato , oltre accessori di legge. CP_1
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto
“Assegno per il Nucleo Familiare”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Vincenzo Gaudio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli, Certomà, Battiato CP_1
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 14 settembre 2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 14 gennaio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna dell' a corrispondere l'assegno per il Nucleo Familiare (ANF) CP_1 spettante sulla pensione VO 100 92418 in relazione al coniuge inabile : il rigetto era Controparte_2 motivato dal non aver adeguatamente provato il ricorrente le condizioni reddituali previste dall'art. 2 comma 2° D.L. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988, dovendo ritenersi inidonea, ai fini richiesti, la dichiarazione contenuta nella domanda amministrativa. Si è costituito in questa sede di appello l' . CP_1 La causa, all'udienza dell'11 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- CP_ Lamenta parte appellante che la situazione reddituale era ben nota all' che, costituendosi, nessuna eccezione formulava nel senso indicato dal Tribunale il quale è andato oltre le facoltà che gli sono consentite dalla legge, essendosi oramai costituito il contraddittorio;
che, con riferimento alla mancata allegazione da parte dell' di quanto relativo alla posizione reddituale della , gli effetti della CP_1 CP_2 mancata allegazione hanno rilievo ancora maggiore allorché il convenuto sia un ente previdenziale atteso che su di esso, per la sua precipua funzione di assicurazione sociale – incombe l'obbligo – più che su ogni altro soggetto – di denunciare nel momento iniziale del processo previdenziale situazioni che siano ostative alla pretesa fatta valere dall'assicurato non essendo consentito far ricadere sullo stesso gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato allorché siano insorte situazioni ostative al diritto dell'assicurato” (v. Cass. sez. lav. n. 13924/2003).
Di talchè, secondo l'appellante, il Giudice, avendo preso posizione l' soltanto sul requisito sanitario CP_1 della signora e non su quello reddituale, avrebbe dovuto decidere tenendo conto soltanto delle CP_2 prospettazioni e documentazione prodotta dal ricorrente Pt_1
Afferma inoltre l'appellante di aver depositato in primo grado certificazione anagrafica di provenienza da parte dell'Agenzia delle Entrate attestante i redditi del ricorrente, essendo quelli della moglie stabiliti dalla legge.
---§§ooo§§---
Questa Corte ritiene l'appello infondato.
1 Non può infatti ritenersi che il Giudice di primo grado, in ragione della mancata presa di posizione dell' , pressochè automaticamente avrebbe dovuto riconoscere la prestazione richiesta dal ricorrente, CP_1 avendo il dovere di vagliare le componenti reddituali giustificative della erogazione degli ANF.
Inoltre, la certificazione reddituale proveniente dall'Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente il e non può affermarsi che null'altro occorresse essendo – come vuole parte appellante – stabilita Pt_1 dalla legge: occorreva documentazione reddituale relativa alla , e deve convenirsi con il Giudice di CP_2 prime cure che rileva l'omissione da parte del ricorrente di aver prodotto i certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o altra equipollente, in relazione ai redditi percepiti dal coniuge: tale produzione non è avvenuta, come la Corte ha verificato mediante l'accurato esame del fascicolo telematico d primo grado.
Condivisibile, e promanante da varie sentenze della Suprema Corte, e sintonica con la giurisprudenza citata dal Giudice di prime cure (Cass. 10.9.2003 n. 13279, Cass. SS.UU. n. 5167 ed altre), è il principio secondo cui “La dichiarazione sostitutiva di certificazione è idonea, secondo la Suprema Corte, a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, in forza dell'esplicita previsione, in tal senso, della disposizione normativa che ne reca l'istituzione e la disciplina (art. 24 legge 114/1977, art. 1, comma 1, lett. b del D.P.R n. 403/1998), ma non può costituire prova in ordine al possesso del requisito reddituale nell'ambito del giudizio civile, in tale ambito non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, evidenzia la Corte, la stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione può concorrere, con altre risultanze istruttorie, ad integrare il quadro probatorio (v. Cass. n. 2379/2007).
Non vi sono altre risultanze istruttorie – a dirla con la S.C. – che nel presente processo possano concorrere ad integrare il quadro probatorio.
L'appello va pertanto rigettato. Quanto al regolamento delle spese di lite, manca la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. cp.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd: infatti, pur presente un file denominato “dichiarazione ex art. 152”, tale file contiene solo parte del ricorso in appello. La spese seguono dunque la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato , oltre accessori di legge. CP_1
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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