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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/07/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20038/2015
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Oggi, 16.07.2025, all'udienza innanzi al Giudice, GOT Francesco Mon-
tera, nel giudizio iscritto al n. RG 20038/2015, alle ore 09.15 circa sono presenti:
L'avvocato Mariatommasa Maio per delega dell'avvocato Ficarra
dell'interesse del signor , la quale precisa le conclusioni Parte_1
riportandosi agli atti verbali di causa, note e, da ultimo, anche alla memoria conclusionale depositata in data 6/11/2023 da intendersi in-
tegralmente richiamata e trascritta. Si ribadisce in ogni caso che con-
troparte ha depositato documentazione non autorizzata di cui si è
chiesto più volte che venisse espulsa dal fascicolo telematico. Si insiste pertanto nell'accoglimento delle proprie domande con il rigetto di quanto formulato ex adverso dedotto, con condanna alle spese di lite.
È altresì presente l'avvocato Correnti per delega dell'avvocato Longo,
la quale chiede rinvio per esame della documentazione depositata da controparte. In via subordinata si dà atto che il decreto ingiuntivo po-
sto è stato pagato nelle more del presente giudizio a seguito di pigno-
ramento presso terzi. Si chiede rigetto dell'opposizione con la confer-
ma del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente irripetibilità
delle somme versate e la condanna controparte delle spese di lite.
L'avvocato Maio contesta e fa presente che quando è stato introdotto il giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo non era esecutivo e dopo il pagamento totale della somma nel 2020, controparte ha continuato a non dichiarare di aver riavuto le somme insistendo nelle proprie posi-
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20038/2015
zioni.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integral-
mente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20038/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera,
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 20038/2015 promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(Cod. Fisc. ) residente in [...]
Giorgio n. 12, agli effetti del presente atto elettivamente domici- liato in Lipari-Canneto (Me) Via Cesare Battisti n. 245, presso lo studio dell'avv. Maria Caterina Ficarra che lo rappresenta e di- fende per procura in atti;
Attore opponente
CONTRO
, nata a [...], il [...] ed Controparte_1
ivi residente in [...], (c. f. ), CodiceFiscale_2
quale unica erede di , nato a [...] il [...], Persona_1
elett.te dom.to in Lipari - ME, via prof. E. Carnevale, 63, presso lo studio dell'avv. Antonella Longo, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in atti convenuta opposta, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 64/2014 di questo tribunale.-
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PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con ricorso del 20.05.2014, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 64/2014 emesso da questo tribunale ad istanza di a seguito della “... ordinanza di convalida in data 10 Persona_1
marzo 2014;
ritenuto che
la presente ingiunzione di pagamento possa essere emessa con esclusivo riferimento alla morosità – pari ad €.
2.160,00 accumulata da nel corso dell'anno 2013...”. Parte_1
Riteneva l'opponente però che ciò fosse errato per la mancanza
“...dei presupposti atti alla sua emissione...” e ciò in forza anche di accordi con cui “...verbalmente e documentalmente ...” si dava inca- rico al di ristrutturare il locale locato a fronte del prezzo Pt_1
“...stabilito di €.
1.000.00 annui da pagarsi a fine anno a partire dal
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31.12.2008 e sino al 31.12.2008”.
Chiedeva quindi che fosse riconosciuto “… che le somme per le quali è stato richiesto, ed ottenuto, il decreto ingiuntivo n. 64/2014 non sono dovute;
2) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal geom. Pt_1
al sig. 3) annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Per_1
in quanto nullo, errato ed illegittimo …”, disponendo i mezzi istrut- tori necessarie conducenti e con condanna di parte opposta al pagamento delle spese.
Con comparsa depositata il 14.07.2014 parte opposta si costituiva contestando innanzitutto la inammissibilità della proposta oppo- sizione perché “incoata con ricorso -e non con citazione-e sia perché tardiva”.
Nel merito chiedeva il rigetto della opposizione anche perché in- fondato nel merito, confermando il D. I. opposto “…e dando atto dell'ulteriore tenutezza dell'importo di €. 900,00 per l'avvenuto rilascio dell'immobile in data 12.6.14…”.
Concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa, alla udienza del 3/11/2016 era poi rimessa alla udienza 22.06.2017 per la discussione con termine per depositare note.
Poi la causa subiva una serie di rinvii sia per carico di ruolo sia per favorire una conciliazione anche in sede giudiziale, fino alla udienza del 5.06.2025, svoltasi con modalità scritta all'esito della quale era ordinato “... a parte opponente di depositare ricevuta di ver-
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samento a dimostrazione della circostanza affermata dell'intervenuto pagamento del dovuto entro le ore 07.00 del 15.07.2025...”, e fissata
“...la udienza del 16.07.2025 ore 09.15 per la discussione, che si svolge- rà nelle forme ordinarie, quindi in presenza”.
Va premesso che in materia locatizia, l'opposizione a decreto in- giuntivo si propone con ricorso, da depositare in cancelleria entro
40 giorni dalla notifica del decreto, seguendo il rito speciale del lavoro e locazioni previsto dall'art. 447-bis c.p.c.
Ne consegue che il rito corretto sarebbe quello speciale locatizio seppur di recente la C. C. abbia affermato con l'ordinanza n.
13693 del 16 maggio 2024 che l'emissione di un decreto ingiunti- vo in materia locatizia da parte di un giudice civile ordinario non comporta automaticamente l'applicazione del rito speciale locati- zio. In altre parole, il semplice fatto che il decreto ingiuntivo ri- guardi una controversia locatizia non determina l'adozione del rito accelerato previsto per tale tipologia di contenzioso.
Pertanto, la eccezione di tardività della opposizione formulata dalla parte opposta appare assolutamente infondata posto che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 2.05.2014 ed il ricorso in opposizione depositato il 4/06/2014 risultando altresì errata –per quanto sopra premesso- la affermazione dell'opposto secondo cui “...l'opposizione proposta è inammissibile sia perché incoata con ri- corso – e non con citazione- e sia perché tardiva...”.
È bene però precisare, sul punto, che il rito non è requisito di va-
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lidità della domanda giudiziale: l'errore sul rito, infatti, non de- termina la conclusione del processo con un provvedimento di ri- getto per motivi di mera forma, ma solo causa di rilievo d'ufficio.
Ciò non significa però che l'errore sul rito sia irrilevante: stante la differenza tra rito ordinario e rito speciale specie per quanto ri- guarda preclusioni, prove ma, nel caso di specie, visto lo svolgi- mento del processo e la sua definizione con il presente provve- dimento, è ininfluente disporne il suo mutamento.
Nel merito.
Vanno premesse le deduzioni da ultimo svolte dalle parti.
In particolare il riferimento è alla dichiarazione resa oggi dalla parte opposta che, fra l'altro, ha dichiarato che “...il decreto ingiun- tivo opposto è stato pagato nelle more del presente giudizio a seguito di pignoramento presso terzi...”, confermando quanto reiteratamente affermato –ma non documentato- dalla parte opponente che, sempre nel corso della odierna udienza ha affermato – riscontrando tale dichiarazione- che “...quando è stato introdotto il giudizio di opposizione il D. I. non era esecutivo ...”. Posto che ciò è errato poiché il D. I. opposto era “... immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 664 III cpc “, parte opponente ha altresì aggiunto che
“...dopo il pagamento totale delle somme nel 2020 controparte ha conti- nuato a non dichiarare di avere riavuto le somme insistendo nella pro- pria posizione”; prendendo atto che parte opponente abbia dichia- rato per la prima volta l'intervenuto pagamento già con le note
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scritte depositate il 10.02.2021 (Si insiste in tutte le conclusioni e ne- gli atti e verbali di causa cui ci si riporta chiedendo comunque, di tener conto dell'avvenuto pagamento...), affermazione reiterata nei succes- sivi atti ma non documentata, a fronte di un comportamento as- solutamente omissivo ed indifferente –come peraltro evidenziato nella ordinanza di remissione della causa alla udienza odierna- di parte opposta. Atteggiamento, quest'ultimo, al quale si è con- trapposto quello dell'opponente che non ha documentato l'intervenuto pagamento e che solo su sollecitazione dello scri- vente magistrato –e ciò malgrado tardivamente- ha provveduto in tal senso;
adempimento però reso vano dalla dichiarazione odierna di parte opposta.
Tali considerazioni determinano, quindi, le seguenti decisioni.
Va anzitutto richiamato l'orientamento della prevalente giuri- sprudenza, condiviso da questo Tribunale, per il quale la pro- nuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al ri- guardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a diffe- renza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispe- cie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla defini- zione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del
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giudizio stesso.
In particolare si osserva che l'intervenuto pagamento delle som- me ingiunte determina sostanzialmente la cessazione della mate- ria del contendere -che costituisce il riflesso processuale del mu- tamento della situazione sostanziale- poiché è venuta meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto (pagamento del “decreto ingiuntivo opposto”) che determina il disinteresse alla pronuncia di merito, comportando la conse- quenziale adozione di quella di cessazione della materia del con- tendere determinata dal venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio;
ciò peraltro senza incidere sul princi- pio che il processo civile debba concludersi in una delle forme previste dal codice di rito (cfr. Tribunale di Foggia, Sentenza n.
975/2023 del 17-03-2023).
Né giova la pretesa di parte opposta oggi formulata con la quale con il rigetto dell'opposizione chiede “...la conferma del decreto in- giuntivo opposto ...”.
Insegna al riguardo la C. C. che “... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto al- la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stes- so, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fat- to esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto,
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dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l'opponente che eccepi- sca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giu- dizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora ricono- sca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare “in toto” il decreto opposto, che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sosti- tuendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass., Sez. Lav., sent. n.
21432 del 17.10.2011; ex multis Cass., Sez. III, sent. n.
21840/2013)”.
Nel caso di specie, è vero che l'opponente ha omesso di produrre la adeguata documentazione a dimostrazione dell'affermato pa- gamento (il deposito da ultimo effettuato è tardivo), ma è pur ve- ro che la mancata contestazione di tale fatto (dell'intervenuto pa- gamento) ad opera dell'opposto –rilevante ex art. 115 comma 1 cpc- e la dichiarazione odierna non possono che fare ritenere di- mostrato tale evento, accaduto nel corso del giudizio con conse- guente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese.
Sul punto vanno fatte due distinte considerazioni.
La prima, in diritto che richiede il richiamo –anche in tal caso- degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del de- creto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione
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di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va re- vocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (Cass. 27/08/2020, n. 17854; Cass.
21/07/2017, n. 18125)”.
Ciò indurrebbe a procedere in tal senso ma su tale questione ap- pare assorbente quella relativa alla seconda considerazione sopra accennata che riguarda il comportamento processuale delle parti.
Ed infatti l'atteggiamento tenuto nel corso del processo dalle par- ti in causa concretizzatosi sia nella mancata produzione della documentazione dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente, da un lato;
mentre dall'altro, la mancata conside- razione di tale dichiarazione ad opera dell'opposto che –nel tem- po- ha solo continuato ad insistere nelle proprie posizioni senza nulla dire al riguardo determinando, in tal modo, non solo l'inutile protrarsi del giudizio ma anche la ulteriore udienza odierna fissata in quanto dalle “... note di trattazione scritta deposi- tate dalle parti e rilevato che parte opponente sostiene in diversi atti (ex multis note depositate per la udienza del 3.11.2022) “… di tener conto dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto e di tutto quanto rap- presentato alla precedente udienza celebrata alla presenza delle parti…” circostanza che non appare documentata e che, sebbene non contestata
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dalla controparte -anzi assolutamente ignorata- merita un approfondi- mento”, inducono a ritenere al limite con i doveri di lealtà e pro- bità delle parti ex art. 88 cpc, tali condotte ed inducendo –per l'effetto- lo scrivente ad applicare, conseguentemente ad entram- be, il disposto dell'art. 92 cpc comma 1, compensando così le spe- se.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20038/2015 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provve- de:
1. Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 64/2014 emesso da questo Tri- bunale il 10.03.2014, originariamente opposto;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
Pag. 12 a 12
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Oggi, 16.07.2025, all'udienza innanzi al Giudice, GOT Francesco Mon-
tera, nel giudizio iscritto al n. RG 20038/2015, alle ore 09.15 circa sono presenti:
L'avvocato Mariatommasa Maio per delega dell'avvocato Ficarra
dell'interesse del signor , la quale precisa le conclusioni Parte_1
riportandosi agli atti verbali di causa, note e, da ultimo, anche alla memoria conclusionale depositata in data 6/11/2023 da intendersi in-
tegralmente richiamata e trascritta. Si ribadisce in ogni caso che con-
troparte ha depositato documentazione non autorizzata di cui si è
chiesto più volte che venisse espulsa dal fascicolo telematico. Si insiste pertanto nell'accoglimento delle proprie domande con il rigetto di quanto formulato ex adverso dedotto, con condanna alle spese di lite.
È altresì presente l'avvocato Correnti per delega dell'avvocato Longo,
la quale chiede rinvio per esame della documentazione depositata da controparte. In via subordinata si dà atto che il decreto ingiuntivo po-
sto è stato pagato nelle more del presente giudizio a seguito di pigno-
ramento presso terzi. Si chiede rigetto dell'opposizione con la confer-
ma del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente irripetibilità
delle somme versate e la condanna controparte delle spese di lite.
L'avvocato Maio contesta e fa presente che quando è stato introdotto il giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo non era esecutivo e dopo il pagamento totale della somma nel 2020, controparte ha continuato a non dichiarare di aver riavuto le somme insistendo nelle proprie posi-
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20038/2015
zioni.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integral-
mente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20038/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera,
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 20038/2015 promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(Cod. Fisc. ) residente in [...]
Giorgio n. 12, agli effetti del presente atto elettivamente domici- liato in Lipari-Canneto (Me) Via Cesare Battisti n. 245, presso lo studio dell'avv. Maria Caterina Ficarra che lo rappresenta e di- fende per procura in atti;
Attore opponente
CONTRO
, nata a [...], il [...] ed Controparte_1
ivi residente in [...], (c. f. ), CodiceFiscale_2
quale unica erede di , nato a [...] il [...], Persona_1
elett.te dom.to in Lipari - ME, via prof. E. Carnevale, 63, presso lo studio dell'avv. Antonella Longo, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in atti convenuta opposta, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 64/2014 di questo tribunale.-
Pag. 3 a 12 R. G. n. 20038/2015
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con ricorso del 20.05.2014, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 64/2014 emesso da questo tribunale ad istanza di a seguito della “... ordinanza di convalida in data 10 Persona_1
marzo 2014;
ritenuto che
la presente ingiunzione di pagamento possa essere emessa con esclusivo riferimento alla morosità – pari ad €.
2.160,00 accumulata da nel corso dell'anno 2013...”. Parte_1
Riteneva l'opponente però che ciò fosse errato per la mancanza
“...dei presupposti atti alla sua emissione...” e ciò in forza anche di accordi con cui “...verbalmente e documentalmente ...” si dava inca- rico al di ristrutturare il locale locato a fronte del prezzo Pt_1
“...stabilito di €.
1.000.00 annui da pagarsi a fine anno a partire dal
Pag. 4 a 12 R. G. n. 20038/2015
31.12.2008 e sino al 31.12.2008”.
Chiedeva quindi che fosse riconosciuto “… che le somme per le quali è stato richiesto, ed ottenuto, il decreto ingiuntivo n. 64/2014 non sono dovute;
2) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal geom. Pt_1
al sig. 3) annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Per_1
in quanto nullo, errato ed illegittimo …”, disponendo i mezzi istrut- tori necessarie conducenti e con condanna di parte opposta al pagamento delle spese.
Con comparsa depositata il 14.07.2014 parte opposta si costituiva contestando innanzitutto la inammissibilità della proposta oppo- sizione perché “incoata con ricorso -e non con citazione-e sia perché tardiva”.
Nel merito chiedeva il rigetto della opposizione anche perché in- fondato nel merito, confermando il D. I. opposto “…e dando atto dell'ulteriore tenutezza dell'importo di €. 900,00 per l'avvenuto rilascio dell'immobile in data 12.6.14…”.
Concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa, alla udienza del 3/11/2016 era poi rimessa alla udienza 22.06.2017 per la discussione con termine per depositare note.
Poi la causa subiva una serie di rinvii sia per carico di ruolo sia per favorire una conciliazione anche in sede giudiziale, fino alla udienza del 5.06.2025, svoltasi con modalità scritta all'esito della quale era ordinato “... a parte opponente di depositare ricevuta di ver-
Pag. 5 a 12 R. G. n. 20038/2015
samento a dimostrazione della circostanza affermata dell'intervenuto pagamento del dovuto entro le ore 07.00 del 15.07.2025...”, e fissata
“...la udienza del 16.07.2025 ore 09.15 per la discussione, che si svolge- rà nelle forme ordinarie, quindi in presenza”.
Va premesso che in materia locatizia, l'opposizione a decreto in- giuntivo si propone con ricorso, da depositare in cancelleria entro
40 giorni dalla notifica del decreto, seguendo il rito speciale del lavoro e locazioni previsto dall'art. 447-bis c.p.c.
Ne consegue che il rito corretto sarebbe quello speciale locatizio seppur di recente la C. C. abbia affermato con l'ordinanza n.
13693 del 16 maggio 2024 che l'emissione di un decreto ingiunti- vo in materia locatizia da parte di un giudice civile ordinario non comporta automaticamente l'applicazione del rito speciale locati- zio. In altre parole, il semplice fatto che il decreto ingiuntivo ri- guardi una controversia locatizia non determina l'adozione del rito accelerato previsto per tale tipologia di contenzioso.
Pertanto, la eccezione di tardività della opposizione formulata dalla parte opposta appare assolutamente infondata posto che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 2.05.2014 ed il ricorso in opposizione depositato il 4/06/2014 risultando altresì errata –per quanto sopra premesso- la affermazione dell'opposto secondo cui “...l'opposizione proposta è inammissibile sia perché incoata con ri- corso – e non con citazione- e sia perché tardiva...”.
È bene però precisare, sul punto, che il rito non è requisito di va-
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lidità della domanda giudiziale: l'errore sul rito, infatti, non de- termina la conclusione del processo con un provvedimento di ri- getto per motivi di mera forma, ma solo causa di rilievo d'ufficio.
Ciò non significa però che l'errore sul rito sia irrilevante: stante la differenza tra rito ordinario e rito speciale specie per quanto ri- guarda preclusioni, prove ma, nel caso di specie, visto lo svolgi- mento del processo e la sua definizione con il presente provve- dimento, è ininfluente disporne il suo mutamento.
Nel merito.
Vanno premesse le deduzioni da ultimo svolte dalle parti.
In particolare il riferimento è alla dichiarazione resa oggi dalla parte opposta che, fra l'altro, ha dichiarato che “...il decreto ingiun- tivo opposto è stato pagato nelle more del presente giudizio a seguito di pignoramento presso terzi...”, confermando quanto reiteratamente affermato –ma non documentato- dalla parte opponente che, sempre nel corso della odierna udienza ha affermato – riscontrando tale dichiarazione- che “...quando è stato introdotto il giudizio di opposizione il D. I. non era esecutivo ...”. Posto che ciò è errato poiché il D. I. opposto era “... immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 664 III cpc “, parte opponente ha altresì aggiunto che
“...dopo il pagamento totale delle somme nel 2020 controparte ha conti- nuato a non dichiarare di avere riavuto le somme insistendo nella pro- pria posizione”; prendendo atto che parte opponente abbia dichia- rato per la prima volta l'intervenuto pagamento già con le note
Pag. 7 a 12 R. G. n. 20038/2015
scritte depositate il 10.02.2021 (Si insiste in tutte le conclusioni e ne- gli atti e verbali di causa cui ci si riporta chiedendo comunque, di tener conto dell'avvenuto pagamento...), affermazione reiterata nei succes- sivi atti ma non documentata, a fronte di un comportamento as- solutamente omissivo ed indifferente –come peraltro evidenziato nella ordinanza di remissione della causa alla udienza odierna- di parte opposta. Atteggiamento, quest'ultimo, al quale si è con- trapposto quello dell'opponente che non ha documentato l'intervenuto pagamento e che solo su sollecitazione dello scri- vente magistrato –e ciò malgrado tardivamente- ha provveduto in tal senso;
adempimento però reso vano dalla dichiarazione odierna di parte opposta.
Tali considerazioni determinano, quindi, le seguenti decisioni.
Va anzitutto richiamato l'orientamento della prevalente giuri- sprudenza, condiviso da questo Tribunale, per il quale la pro- nuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al ri- guardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a diffe- renza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispe- cie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla defini- zione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del
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giudizio stesso.
In particolare si osserva che l'intervenuto pagamento delle som- me ingiunte determina sostanzialmente la cessazione della mate- ria del contendere -che costituisce il riflesso processuale del mu- tamento della situazione sostanziale- poiché è venuta meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto (pagamento del “decreto ingiuntivo opposto”) che determina il disinteresse alla pronuncia di merito, comportando la conse- quenziale adozione di quella di cessazione della materia del con- tendere determinata dal venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio;
ciò peraltro senza incidere sul princi- pio che il processo civile debba concludersi in una delle forme previste dal codice di rito (cfr. Tribunale di Foggia, Sentenza n.
975/2023 del 17-03-2023).
Né giova la pretesa di parte opposta oggi formulata con la quale con il rigetto dell'opposizione chiede “...la conferma del decreto in- giuntivo opposto ...”.
Insegna al riguardo la C. C. che “... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto al- la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stes- so, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fat- to esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto,
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dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l'opponente che eccepi- sca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giu- dizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora ricono- sca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare “in toto” il decreto opposto, che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sosti- tuendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass., Sez. Lav., sent. n.
21432 del 17.10.2011; ex multis Cass., Sez. III, sent. n.
21840/2013)”.
Nel caso di specie, è vero che l'opponente ha omesso di produrre la adeguata documentazione a dimostrazione dell'affermato pa- gamento (il deposito da ultimo effettuato è tardivo), ma è pur ve- ro che la mancata contestazione di tale fatto (dell'intervenuto pa- gamento) ad opera dell'opposto –rilevante ex art. 115 comma 1 cpc- e la dichiarazione odierna non possono che fare ritenere di- mostrato tale evento, accaduto nel corso del giudizio con conse- guente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese.
Sul punto vanno fatte due distinte considerazioni.
La prima, in diritto che richiede il richiamo –anche in tal caso- degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del de- creto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione
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di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va re- vocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (Cass. 27/08/2020, n. 17854; Cass.
21/07/2017, n. 18125)”.
Ciò indurrebbe a procedere in tal senso ma su tale questione ap- pare assorbente quella relativa alla seconda considerazione sopra accennata che riguarda il comportamento processuale delle parti.
Ed infatti l'atteggiamento tenuto nel corso del processo dalle par- ti in causa concretizzatosi sia nella mancata produzione della documentazione dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente, da un lato;
mentre dall'altro, la mancata conside- razione di tale dichiarazione ad opera dell'opposto che –nel tem- po- ha solo continuato ad insistere nelle proprie posizioni senza nulla dire al riguardo determinando, in tal modo, non solo l'inutile protrarsi del giudizio ma anche la ulteriore udienza odierna fissata in quanto dalle “... note di trattazione scritta deposi- tate dalle parti e rilevato che parte opponente sostiene in diversi atti (ex multis note depositate per la udienza del 3.11.2022) “… di tener conto dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto e di tutto quanto rap- presentato alla precedente udienza celebrata alla presenza delle parti…” circostanza che non appare documentata e che, sebbene non contestata
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dalla controparte -anzi assolutamente ignorata- merita un approfondi- mento”, inducono a ritenere al limite con i doveri di lealtà e pro- bità delle parti ex art. 88 cpc, tali condotte ed inducendo –per l'effetto- lo scrivente ad applicare, conseguentemente ad entram- be, il disposto dell'art. 92 cpc comma 1, compensando così le spe- se.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20038/2015 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provve- de:
1. Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 64/2014 emesso da questo Tri- bunale il 10.03.2014, originariamente opposto;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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