Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5719/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza dell'01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5719/2021 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Giordano, elettivamente domiciliato in Torino, via Tofane n. 6, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo CP_1 P.IVA_1
Tosi e dall'avv. Maria Giovanna Conti, elettivamente domiciliata in Torino, via
Manzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Tosi;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione - ferie
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“- in via principale
- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 fino al mese di maggio 2021, ovvero all'importo di euro 444,49 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/scorta ed euro 4726,40 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza,oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
- in via subordinata, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente
1
- in via di ulteriore subordine, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di Marzo
2016, ovvero nei cinque anni anteriori alla interrotta prescrizione nel Marzo 2021, fino al mese di maggio 2021,ovvero all'importo di euro 268,05 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/scorta ed euro 2288,13 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto
Giudice in accoglimento della domanda proposta;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo unificato e ogni altra successiva occorrenda”.
Per parte convenuta:
“nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in subordine, ove codesto Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva
2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. TI Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli CP_3 artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; ancora in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
2 in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 13.3.2016”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. lavora alle dipendenze di in qualità di capotreno Parte_1 Controparte_1
e agisce in giudizio lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita nei giorni di ferie fruiti, in quanto non comprensiva del valore medio di indennità variabili percepite durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, il ricorrente, invocando la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di ferie, contesta la mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie del valore medio, calcolato nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale/scorta e del compenso per assenza dalla residenza, previsti la prima dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo FS, e il secondo dall'art. 77 dei CCNL Attività ferroviarie 2012 e 2016.
Il ricorrente quantifica le pretese in via graduata, in via principale in euro 5.170,89, per l'ipotesi in cui si ritengano prescritti i crediti in data antecedente al 18.7.2007 (ovvero nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della l. n. 92/2012) e, in via subordinata e graduata nei minori importi indicati nei conteggi allegati al ricorso per le ipotesi in cui si ritengano prescritti maturati anteriormente al 18.7.2012 e in cui si ritenga che la prescrizione decorra in costanza di rapporto, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 92/2012.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in generale Controparte_1
l'esistenza di una nozione comunitaria di retribuzione dei giorni di ferie, e affermando, per contro il potere in capo ai soggetti della contrattazione collettiva di escludere, da detta retribuzione, talune voci invece erogate per l'effettivo svolgimento della prestazione, laddove non si verifichi alcun concreto effetto dissuasivo per i lavoratori nella fruizione delle ferie;
evidenziando che una parte di indennità di utilizzazione professionale è già erogata ai lavoratori e la natura indennitaria (e quindi non retributiva) dell'indennità per assenza dalla residenza;
e, infine, contestando la quantificazione delle differenze retributive richieste, in quanto la media giornaliera è stata determinata sulla base delle presenze effettive e non sulla base del divisore di 26 giorni previsto dalla contrattazione collettiva per la determinazione del valore giornaliero delle singole voci retributive (art. 68 CCNL).
3 All'udienza del 15.6.2023, dato atto della pronuncia ex art. 420 bis c.p.c. da parte di questo Tribunale, il processo è stato sospeso in forza del combinato disposto degli artt.
146 bis disp. att. c.p.c. e 64 d.lgs. n. 165/2001.
Ritualmente riassunto il giudizio, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
La domanda svolta in via principale dal ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
1. Premessa. La retribuzione delle ferie. L'assenza dalla residenza
Il presente ricorso rientra in un contenzioso più ampio tra la società convenuta e i propri dipendenti con funzioni di macchinisti e capitreno, vertente sulla retribuzione dei giorni di ferie dei lavoratori subordinati.
Alla luce di un contrasto sorto nella giurisprudenza di merito sulla questione di diritto sottesa alle domande dei ricorrenti, se siano nulle le disposizioni del CCNL che escludono talune voci variabili della retribuzione aventi carattere retributivo dalla retribuzione dei giorni di ferie, il Tribunale di Torino ha pronunciato sentenza ex art. 420 bis c.p.c. 01/03/2023 n. 103, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la nullità dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane.
I relativi motivi di ricorso per Cassazione proposti dalla società convenuta sono stati disattesi dalla Corte di legittimità che, sul punto, ha così motivato:
“4.2. Il quarto motivo non merita, invece, accoglimento. Esso censura quella parte di motivazione in cui il primo giudice ha ritenuto di "prendere posizione sull'eccezione di nullità, dedotta da con eccezione riconvenzionale in via subordinata, delle CP_1 clausole del CCNL istitutive di indennità, in ragione della ritenuta inscindibilità delle clausole del CCNL". Ciò il giudicante ha fatto esplicitamente "in via preliminare, a giustificazione della questione interpretativa decisa nelle forme di cui all'art. 420 bis c.p.c.".
Si tratta, dunque, dell'ipotesi in cui il giudice di primo grado, nell'adottare la decisione ex art. 420 bis c.p.c., affronti e prenda posizione, allo stato degli atti, su di una questione preliminare, ma tale delibazione riguarda solo il profilo della rilevanza della questione interpretativa decisa, quale presupposto di ammissibilità del ricorso alla sentenza interpretativa, dovendo invece escludersi che il giudice si sia pronunciato definitivamente su tale questione;
è quindi una delibazione sommaria, che è inidonea a formare un
4 giudicato interno sulla medesima, facendo venire meno l'interesse della società ricorrente al gravame sul punto.
Quanto al sindacato di questa Corte è sufficiente che il giudice a quo abbia offerto della questione preliminare una soluzione plausibile - come nella specie - con l'esclusivo fine di verificare l'ammissibilità della questione interpretativa sotto il profilo della rilevanza
(cfr. Cass. n. 14356 del 2014, che argomenta analogamente al canone processuale che governa l'ordinanza di rimessione, da parte del giudice comune alla Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23).
4.3. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono infondati per le ragioni diffusamente espresse in copiosi precedenti di questa Corte in analoghi contenziosi che si sono formati prima con la (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e, poi, Controparte_4 sono stati ribaditi anche con l'odierna ricorrente, avuto specifico riguardo alla indennità di assenza dalla residenza oggetto del presente procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n.
19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024).
In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro".
A tali precedenti il Collegio rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per respingere i motivi di ricorso in esame, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si
è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del
5 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è
l'esigenza "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU.
n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la
"conoscenza" delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022)” (Cass. civ. sez. lav., 23/12/2024, n. 34088).
In ordine alla dedotta inscindibilità delle cause, deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, in un caso analogo ha così motivato:
“I giudici milanesi, con motivazione corretta ed esente di vizi logici e giuridici, hanno rigettato la proposta (dalla Ciga Hotels s.p.a.) domanda riconvenzionale sul preminente rilievo - condiviso da questa Corte - che la pattuizione di inscindibilità delle clausole contrattuali collettive diventa contra legem, allorché sia intesa a sottrarre i singoli istituti (o clausola) contrattuali al controllo di legalità rispetto alle norme imperative dell'ordinamento.
L'opinione del giudice di merito è, peraltro, conforme all'insegnamento di questa Corte, la quale ha stabilito che, quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola del sistema del codice civile,
l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. n. 5675-87)” (Cass. civ. sez. lav., 16/11/1996, n. 10050).
6 Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 34088/2024).
Per il resto, con riferimento:
- alla nozione comunitaria della retribuzione dei giorni di ferie,
- alla natura retributiva del compenso per assenza dalla residenza;
- alla necessità di una verifica ex ante della natura dissuasiva al godimento delle ferie della riduzione della retribuzione nei giorni di ferie (tramite rinvio alla giurisprudenza già pronunciatasi sul punto); si ritengono pertanto esaustive e dirimenti le argomentazioni sopra richiamate contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 34088/2024, unitamente a quelle contenute nei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati.
In merito all'effetto dissuasivo della mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie delle componenti variabili della retribuzione, si osserva dai conteggi di parte ricorrente che, nei 20 giorni lavorativi di ferie obbligatori1 il ricorrente ha percepito un importo medio inferiore di circa 379,002 euro rispetto all'importo che avrebbe percepito, ove avesse prestato l'attività lavorativa negli stessi giorni3, importo tutt'altro che irrisorio e dunque astrattamente idoneo a produrre l'effetto dissuasivo cui fa riferimento la giurisprudenza comunitaria.
In continuità, pertanto, con la giurisprudenza richiamata:
- deve accertarsi la nullità dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- resta da decidere (avendo la Corte di legittimità con la sent. n. 34088/2024, invece accolto il ricorso per Cassazione proposto dalla Società sul punto avverso la sentenza ex art. 420 bis c.p.c.) in merito al diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie del valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale, indennità prevista dalla contrattazione aziendale.
2. L'indennità di utilizzazione professionale
Anche con riferimento all'indennità di utilizzazione professionale, appare sufficiente il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: “In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (Cass. civ. sez. lav., 20/05/2024, n. 13932).
Anche l'indennità in parola, pertanto, nel suo valore medio, deve essere compresa nella retribuzione dei giorni di ferie, dovendosi ritenere la nullità parziale del CCNL, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include detta indennità (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente al periodo di quattro settimane.
3. La prescrizione
La stessa pronuncia da ultimo citata si è altresì pronunciata su analoga eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente che pertanto viene richiamata anche sul punto:
8 “Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).
33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità;
a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. civ. sez. lav.,
20/05/2024, n. 13932).
È pertanto corretta la domanda proposta in via principale che considera prescritti i crediti maturati anteriormente al 18.7.2007 (ovvero nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della l. n. 92/2012).
9 4. Il quantum
Anche in riferimento alla quantificazione della pretesa, deve darsi atto che la questione in merito al divisore da applicare per la determinazione del valore medio delle voci variabili della retribuzione è già stata decisa dalla Corte d'Appello di Torino con motivazione che si condivide e si riporta di seguito: ribadisce poi la propria contestazione dei conteggi attorei, sostenendo Controparte_1 che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie.
La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità” (App. Torino, 09/12/2024, n. 463; nello stesso senso, più recentemente App. Milano, 17/03/2025 n. 51; App. Venezia, 03/02/2025 n. 26).
5. La condanna per il futuro
Con riferimento alla richiesta condanna per il futuro, giova rilevare che tale tipologia di provvedimento è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (si v. ad es. art. 657 co. 1
c.p.c.).
10 Va tuttavia rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro.
Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass.,
Sez. un., n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018;
Cass. n. 5555/2018).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, la domanda di parte ricorrente deve essere intesa (in quanto l'accertamento è sempre presupposto della condanna) quale domanda di accertamento, con gli effetti sopra indicati, e accolta.
Segnatamente, deve essere affermato il diritto del ricorrente di percepire, nei giorni di ferie a partire dal mese di giugno 2021, limitatamente al periodo non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con la distrazione richiesta all'odierna udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto del ricorrente di percepire, nei giorni di ferie, limitatamente al periodo non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al ricorrente l'importo di euro 5.170,89, per i titoli di cui in
11 motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto;
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 49,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Giordano, antistatario.
Torino, 01/04/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In merito ai criteri di raffronto delle retribuzioni, la Corte di Cassazione ha così motivato: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. civ. sez. lav., 21/05/2024, n. 14089). 2 Si tratta del valore medio calcolato su tutti gli anni oggetto di ricorso, partendo dal valore orario medio delle indennità riportato anno per anno nel conteggio allegato al ricorso e moltiplicato per i 20 giorni di ferie obbligatori spettanti per ciascun anno. 3 Considerando anche l'indennità di utilizzazione professionale, stante quanto si dirà nel paragrafo che segue.
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