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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1264/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. DONATELLA Parte_1 C.F._1
BOLOGNINI, presso il cui Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. DENISE SALE, presso Parte_2 C.F._2 il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23/09/2025, e Parte_1 Pt_2
, sposati con matrimonio civile in data 26/08/2012 in Prato (PO),
[...] regolarmente trascritto nel registro di Stato civile del predetto Comune al n. 264
P.1, Anno 2012, hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli il Per_1
26/10/2008, il 16/05/2014 ed il 1/03/2021; (2) che la comunione Per_2 Per_3 spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno per incompatibilità caratteriali;
(3) che sono comproprietari al 50% dell'abitazione familiare posta in Montemurlo
(PO), Via Popolesco n. 113; (4) che la moglie è socia accomandataria della
1 Idraltermica di Doni A. Sas di Prato, mentre il marito è dipendente con contratto a tempo indeterminato della medesima società.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e quindi rassegnato conclusioni congiunte insistendo nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano:
“1.- I coniugi, in considerazione del consenso espresso con la sottoscrizione del presente atto a porre in vendita a terzi l'abitazione coniugale secondo quanto verra' meglio specificato infra al punto n.10 del presente atto e della impossibilita' per gli stessi di reperire un diverso alloggio prima della vendita dell'immobile, nonche' per tutelare la serenita' dei figli, concordano espressamente che fino alla data della vendita della abitazione e, in ogni caso, entro e non oltre il termine massimo di 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, continueranno in via temporanea a vivere nella abitazione coniugale, posta in Montemurlo (PO), Via
Popolesco n. 113, senza che cio' possa valere quale riconciliazione. Qualora alla scadenza degli 8 (otto) mesi sopra indicati, i coniugi non siano ancora addivenuti alla vendita dell'abitazione coniugale, gli stessi, in considerazione del collocamento paritario dei figli di cui al successivo punto n. 4, concordano, fin
d'ora, che la casa familiare posta in Montemurlo (PO), Via Popolesco n. 113, sarà utilizzata dai coniugi in modo alternato, mentre i figli , e Per_1 Per_2 Per_3 continueranno a risiedervi stabilmente. Durante i giorni in cui un genitore starà presso l'abitazione coniugale con i figli, l'altro dimorerà presso i propri rispettivi genitori.
2. Con riferimento a quanto pattuito tra le parti al punto precedente, i coniugi stabiliscono altresi' che, fino alla vendita della abitazione coniugale, gli stessi provvederanno a sostenere le spese ordinarie e le spese delle utenze dell'abitazione, nella misura del 50% ciascuno: a tal fine i coniugi concordano che
l'attuale conto corrente cointestato tra loro n. 15978, acceso presso la Banca
Monte dei Paschi, verra' mantenuto esclusivamente per il pagamento di dette spese, nonche' come verra' specificato infra (punto n.10 e ss), per il pagamento della rata del mutuo cointestato (sempre da versarsi nella misura del 50% ciascuno) e ogni coniuge provvedera' quindi, sempre nella misura del 50% ciascuno, al versamento di quanto necessario a coprire sia la rata del mutuo che il costo delle utenze e delle spese ordinarie. 3.- I coniugi, una volta venduta la casa coniugale, si trasferiranno entrambi altrove, ed entrambi trasferiranno altrove la propria residenza. 4.- I figli
2 minori , ed , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori e, successivamente alla vendita della casa familiare, avranno la propria residenza anagrafica presso la madre. I figli minori, , e , Per_2 Per_3 Per_1 avranno collocamento paritario presso la madre ed il padre e per la precisione: dal giovedì all'uscita da scuola, oppure dalla mattina, all'orario che le parti concorderanno di volta in volta, nel periodo non scolastico, sino al mercoledì successivo con un genitore (che provvedera' a accompagnare i figli presso
l'abitazione dell'altro genitore dopo averli fatti cenare e comunque entro e non oltre le ore 21:30) e la settimana successiva con l'altro genitore. Nella settimana successiva, infatti, i giorni di permanenza presso i genitori si invertiranno, secondo
i medesimi orari ed incombenti sopra descritti. Resta inteso che i giorni e gli orari potranno essere modificati, previo accordo tra i genitori, nel rispetto e compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei figli minori, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, e che, per i week-end dovrà essere rispettata, salvo diverso accordo preso dai genitori di volta in volta, la regola dell'alternanza, in modo tale che entrambi i genitori, durante i fine settimana, possano stare parimenti con i figli minori. Nell'eventualità in cui il genitore cui spetta tenere in quella data
i figli minori (indifferentemente se nell'ambito del fine settimana, oppure in uno dei propri giorni infrasettimanali) non possa tenerli per motivi di lavoro o per impegni
e/o impedimenti di altra natura, detto genitore è tenuto ad interpellare prioritariamente, nel più breve tempo possibile dalla notizia, l'altro genitore, al fine di verificare la volontà e/o la possibilità di quest'ultimo a tenerli in sua vece.
Nella loro organizzazione i genitori potranno essere coadiuvati dai rispettivi genitori (nonni paterni e materni dei minori). Durante tali permanenze continuative, i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno ed i rispettivi recapiti telefonici, favorendo il quotidiano contatto dei figli con l'altro genitore. Al raggiungimento della maggiore eta' della figlia
, la stessa potrà vedere i genitori quando vorrà (sia per il tempo ordinario, Per_1 che per i periodi di vacanza), previ accordi tra gli stessi.
5. I figli minori trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ciascun anno. I minori, inoltre, trascorreranno con un genitore la settimana dal 23.12 al 30.12 e con l'altro genitore la settimana dal 31.12 al 06.01, con alternanza per gli anni successivi;
i minori, altresì, trascorreranno con un genitore due giorni durante le
3 vacanze pasquali, in modo tale che la festività pasquale sia alternata alla festività natalizia, salvo diversi accordi tra le parti;
le feste di compleanno dei figli saranno trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori.
6. Per quanto concerne il mantenimento ordinario dei figli minori, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto nei rispettivi periodi in cui i figli minori saranno collocati presso di loro.
7.- I genitori contribuiranno altresì alle spese di carattere straordinario per i minori nella misura del 50% ciascuno purche'previamente concordate;
per la individuazione di dette spese, anche per quanto concerne il consenso, le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo CNF del 29 Novembre 2017, che dichiarano di aver letto e compreso;
7.1- A tal fine, si intendono per spese straordinarie quelle di seguito specificate: a) sanitarie: spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets, con le ridette spese che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale dell'avente diritto su ciascun scontrino;
b) scolastiche: tasse di iscrizione e rette scolastiche, libri di testo, tablet e p.c. per uso scolastico, ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'ingresso nel mondo del lavoro, spese per studi universitari all'estero e/o per l'alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post-universitari (specializzazioni e/o master), viaggi di studio all'estero, scuole e università private;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (comprensive dell'abbigliamento di base, dell'attrezzatura, di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, delle spese di trasporto e deglistages), spese di acquisto e manutenzione (sia ordinaria che straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) dei mezzi di locomozione in uso al minore quali, ad esempio, bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo e mini-car, oltre alle relative spese connesse (casco, corso per il conseguimento della patente di guida, bollo e assicurazione), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, ivi comprese le attività ludico-ricreative (centri estivi), acquisto telefono cellulare, attività artistiche, culturali e ricreative (corsi di informatica, acquisto strumenti musicali non scolastici); spese per i festeggiamenti dedicati al figlio;
d) di custodia: spesa di custodia del minore (baby sitter), solo se resa necessaria per impegni
4 lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza alternative gratuite (quali, ad esempio, strutture pubbliche, scolastiche, genitore non collocatario, parenti disponibili).
7.2- Le spese straordinarie che precedono (fatta eccezione per quelle medico- sanitarie urgenti), dovranno appunto essere previamente concordate - precisandosi, a tale proposito, che il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio dovrà essere inteso come assenso alla spesa. Le suddette spese straordinarie dovranno essere documentate con le relative ricevute
(che, ove possibile, dovranno essere intestate al figlio), pena, in entrambi i casi, il venir meno dell'obbligo di rimborso nella misura pattuita posto a carico del genitore non anticipatario. 7.3- Il rimborso delle spese di cui al punto precedente dovrà avvenire al momento della richiesta da parte del genitore che ha sostenuto la spesa. 8.- Le deduzioni fiscali per oneri familiari, per le spese mediche relative ai figli e le altre spese fiscalmente detraibili verranno usufruite da ciascun genitore in ragione della metà ciascuno, ad eccezione dell'Assegno Unico Universale, che verrà percepito, in via esclusiva, nella misura del 100%, dal padre, sig. Pt_2
9.- Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri
[...] passaporti anche per tutto quello che concerne i figli minori. ALTRE
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 10- In relazione alla casa familiare, posta in
Montemurlo (PO), Via Popolesco n. 113, rappresentato al catasto fabbricati del
Comune di Montemurlo al foglio 20, particella 141 sub 516 cat A/3 e particella 141 sub 517, categoria area urbana, in comproprieta' tra i coniugi nella misura del
50%, si conviene tra le parti quanto segue: 10.1 I sigg.ri e Parte_1 [...] con la sottoscrizione del presente atto, esprimono reciprocamente il Pt_2 proprio consenso a porre in vendita a terzi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, il bene immobile sopra indicato. Le parti, al fine di tentare dalla vendita il massimo importo possibile, stabiliscono di porre in vendita l'abitazione al prezzo di euro 595.000,00
(cinquecentonovantacinquemilaeuro) tenendo fermo detto prezzo per la durata di
8 (otto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto. Decorso detto termine senza che
l'immobile sia stato venduto al prezzo come sopra concordato, le parti stabiliscono fin d'ora che l'immobile sarà posto in vendita ad un prezzo diverso ma non inferiore
5 ad euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro); 10.2 A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, le parti si danno fin d'ora reciproco mandato e consenso a conferire incarico alla agenzia immobiliare Parte_3 di UG (PO) al fine di reperire un acquirente, obbligandosi fin d'ora, nel caso in cui venga reperito l'acquirente a partecipare alla stipula sia dell'eventuale contratto preliminare sia dell'atto notarile definitivo di compravendita, pena il risarcimento del danno;
10.3 Quanto alla suddivisione del prezzo che verra' ricavato dalla vendita degli immobili di cui sopra, le parti stabiliscono concordemente che al momento della vendita', una volta estinto il mutuo e corrisposte le eventuali spese di agenzia immobiliare ed ogni altra eventuale spesa tecnica, il ricavato verra' diviso e ripartito tra i coniugi nella misura del 50%. 10.4
Le parti ribadiscono che fino alla data della vendita degli immobili di cui sopra, gli stessi si obbligano a continuare a corrispondere la rata del mutuo cointestato nella misura del 50% ciascuno, mediante versamento sul conto corrente cointestato tra le parti n. 15978 presso la Banca Monte dei Paschi che verra' mantenuto in essere a tal fine;
11. - Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. 12. Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte di cui all'art. 473- bis.51 comma
2 c.p.c.; dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi separare consensualmente alle condizioni ivi riportate.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51
c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
6 Affidamento, collocamento e mantenimento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento paritario ed alternato degli stessi e mantenimento diretto da parte dei genitori per il tempo in cui si trovano presso ciascuno di loro. Il
Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra , Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio civile il 26/08/2012 a PRATO (PO), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2012, Parte 1, atto n. 264;
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1.- I coniugi, in considerazione del consenso espresso con la sottoscrizione del presente atto a porre in vendita a terzi l'abitazione coniugale secondo quanto verrà meglio specificato infra al punto n.10 del presente atto e della impossibilità per gli stessi di reperire un diverso alloggio prima della vendita dell'immobile, nonché per tutelare la serenità dei figli, concordano espressamente che fino alla data della vendita della abitazione e, in ogni caso, entro e non oltre il termine massimo di 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione del
7 presente atto, continueranno in via temporanea a vivere nella abitazione coniugale, posta in Montemurlo (PO), Via Popolesco n. 113, senza che ciò possa valere quale riconciliazione. Qualora alla scadenza degli 8 (otto) mesi sopra indicati, i coniugi non siano ancora addivenuti alla vendita dell'abitazione coniugale, gli stessi, in considerazione del collocamento paritario dei figli di cui al successivo punto n. 4, concordano, fin d'ora, che la casa familiare posta in
Montemurlo (PO), Via Popolesco n. 113, sarà utilizzata dai coniugi in modo alternato, mentre i figli e continueranno a risiedervi Per_1 Per_2 Per_3 stabilmente. Durante i giorni in cui un genitore starà presso l'abitazione coniugale con i figli, l'altro dimorerà presso i propri rispettivi genitori.
3.- I coniugi, una volta venduta la casa coniugale, si trasferiranno entrambi altrove, ed entrambi trasferiranno altrove la propria residenza.
4.- I figli minori ed , saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori e, successivamente alla vendita della casa familiare, avranno la propria residenza anagrafica presso la madre. I figli minori, Per_2
e avranno collocamento paritario presso la madre ed il padre Per_3 Per_1
e per la precisione: dal giovedì dall'uscita da scuola, oppure dalla mattina, all'orario che le parti concorderanno di volta in volta, nel periodo non scolastico, sino al mercoledì successivo con un genitore (che provvederà a accompagnare i figli presso l'abitazione dell'altro genitore dopo averli fatti cenare e comunque entro e non oltre le ore 21:30) e la settimana successiva con l'altro genitore. Nella settimana successiva, infatti, i giorni di permanenza presso i genitori si invertiranno, secondo i medesimi orari ed incombenti sopra descritti. Resta inteso che i giorni e gli orari potranno essere modificati, previo accordo tra i genitori, nel rispetto e compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei figli minori, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori,
e che, per i week-end dovrà essere rispettata, salvo diverso accordo preso dai genitori di volta in volta, la regola dell'alternanza, in modo tale che entrambi i genitori, durante i fine settimana, possano stare parimenti con i figli minori.
Nell'eventualità in cui il genitore cui spetta tenere in quella data i figli minori
(indifferentemente se nell'ambito del fine settimana, oppure in uno dei propri giorni infrasettimanali) non possa tenerli per motivi di lavoro o per impegni e/o impedimenti di altra natura, detto genitore è tenuto ad interpellare prioritariamente, nel più breve tempo possibile dalla notizia, l'altro genitore, al
8 fine di verificare la volontà e/o la possibilità di quest'ultimo a tenerli in sua vece. Nella loro organizzazione i genitori potranno essere coadiuvati dai rispettivi genitori (nonni paterni e materni dei minori). Durante tali permanenze continuative, i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno ed i rispettivi recapiti telefonici, favorendo il quotidiano contatto dei figli con l'altro genitore. Al raggiungimento della maggiore età della figlia la stessa potrà vedere i genitori quando vorrà (sia per il Per_1 tempo ordinario, che per i periodi di vacanza), previ accordi tra gli stessi.
5. I figli minori trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ciascun anno. I minori, inoltre, trascorreranno con un genitore la settimana dal 23.12 al 30.12 e con l'altro genitore la settimana dal 31.12 al
06.01, con alternanza per gli anni successivi;
i minori, altresì, trascorreranno con un genitore due giorni durante le vacanze pasquali, in modo tale che la festività pasquale sia alternata alla festività natalizia, salvo diversi accordi tra le parti;
le feste di compleanno dei figli saranno trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori.
6. Per quanto concerne il mantenimento ordinario dei figli minori, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto nei rispettivi periodi in cui i figli minori saranno collocati presso di loro.
7.- I genitori contribuiranno altresì alle spese di carattere straordinario per i minori nella misura del 50% ciascuno purché previamente concordate;
per la individuazione di dette spese, anche per quanto concerne il consenso, le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo CNF del 29 Novembre 2017, che dichiarano di aver letto e compreso;
7.1- A tal fine, si intendono per spese straordinarie quelle di seguito specificate: a) sanitarie: spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets, con le ridette spese che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale dell'avente diritto su ciascun scontrino;
b) scolastiche: tasse di iscrizione e rette scolastiche, libri di testo, tablet e p.c. per uso scolastico, ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o
9 per l'ingresso nel mondo del lavoro, spese per studi universitari all'estero e/o per l'alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post-universitari (specializzazioni e/o master), viaggi di studio all'estero, scuole e università private;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (comprensive dell'abbigliamento di base, dell'attrezzatura, di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, delle spese di trasporto e degli stages), spese di acquisto e manutenzione (sia ordinaria che straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) dei mezzi di locomozione in uso al minore quali, ad esempio, bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo e mini-car, oltre alle relative spese connesse (casco, corso per il conseguimento della patente di guida, bollo e assicurazione), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, ivi comprese le attività ludico- ricreative (centri estivi), acquisto telefono cellulare, attività artistiche, culturali e ricreative (corsi di informatica, acquisto strumenti musicali non scolastici); spese per i festeggiamenti dedicati al figlio;
d) di custodia: spesa di custodia del minore (baby sitter), solo se resa necessaria per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza alternative gratuite (quali, ad esempio, strutture pubbliche, scolastiche, genitore non collocatario, parenti disponibili). 7.2- Le spese straordinarie che precedono (fatta eccezione per quelle medico-sanitarie urgenti), dovranno appunto essere previamente concordate - precisandosi, a tale proposito, che il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio dovrà essere inteso come assenso alla spesa. Le suddette spese straordinarie dovranno essere documentate con le relative ricevute (che, ove possibile, dovranno essere intestate al figlio), pena, in entrambi i casi, il venir meno dell'obbligo di rimborso nella misura pattuita posto a carico del genitore non anticipatario.
7.3- Il rimborso delle spese di cui al punto precedente dovrà avvenire al momento della richiesta da parte del genitore che ha sostenuto la spesa.
8.- Le deduzioni fiscali per oneri familiari, per le spese mediche relative ai figli e le altre spese fiscalmente detraibili verranno usufruite da ciascun genitore in ragione della metà ciascuno, ad eccezione dell'Assegno Unico Universale, che
10 verrà percepito, in via esclusiva, nella misura del 100%, dal padre, sig. Pt_2
[...]
- Prende atto dell'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
2. Con riferimento a quanto pattuito tra le parti al punto precedente, i coniugi stabiliscono altresì che, fino alla vendita della abitazione coniugale, gli stessi provvederanno a sostenere le spese ordinarie e le spese delle utenze dell'abitazione, nella misura del 50% ciascuno: a tal fine i coniugi concordano che l'attuale conto corrente cointestato tra loro n. 15978, acceso presso la Banca
Monte dei Paschi, verrà mantenuto esclusivamente per il pagamento di dette spese, nonché' come verrà specificato infra (punto n.10 e ss), per il pagamento della rata del mutuo cointestato (sempre da versarsi nella misura del 50% ciascuno) e ogni coniuge provvederà quindi, sempre nella misura del 50% ciascuno, al versamento di quanto necessario a coprire sia la rata del mutuo che il costo delle utenze e delle spese ordinarie.
9.- Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri passaporti anche per tutto quello che concerne i figli minori.
10- In relazione alla casa familiare, posta in Montemurlo (PO), Via Popolesco
n. 113, rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Montemurlo al foglio
20, particella 141 sub 516 cat A/3 e particella 141 sub 517, categoria area urbana, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50%, si conviene tra le parti quanto segue:
10.1 I sigg.ri e con la sottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2 atto, esprimono reciprocamente il proprio consenso a porre in vendita a terzi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, il bene immobile sopra indicato. Le parti, al fine di tentare dalla vendita il massimo importo possibile, stabiliscono di porre in vendita l'abitazione al prezzo di euro
595.000,00 (cinquecentonovantacinquemilaeuro) tenendo fermo detto prezzo per la durata di 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto. Decorso detto termine senza che l'immobile sia stato venduto al prezzo come sopra concordato, le parti stabiliscono fin d'ora che l'immobile sarà posto in vendita ad un prezzo diverso ma non inferiore ad euro 500.000,00
(cinquecentomilaeuro);
10.2 A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, le parti si danno fin d'ora reciproco mandato e consenso a conferire incarico alla agenzia immobiliare
11 di UG (PO) al fine di reperire un Parte_3 acquirente, obbligandosi fin d'ora, nel caso in cui venga reperito l'acquirente a partecipare alla stipula sia dell'eventuale contratto preliminare sia dell'atto notarile definitivo di compravendita, pena il risarcimento del danno;
10.3 Quanto alla suddivisione del prezzo che verrà ricavato dalla vendita degli immobili di cui sopra, le parti stabiliscono concordemente che al momento della vendita, una volta estinto il mutuo e corrisposte le eventuali spese di agenzia immobiliare ed ogni altra eventuale spesa tecnica, il ricavato verrà diviso e ripartito tra i coniugi nella misura del 50%.
10.4 Le parti ribadiscono che fino alla data della vendita degli immobili di cui sopra, gli stessi si obbligano a continuare a corrispondere la rata del mutuo cointestato nella misura del 50% ciascuno, mediante versamento sul conto corrente cointestato tra le parti n. 15978 presso la Banca Monte dei Paschi che verrà mantenuto in essere a tal fine;
11.- Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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