Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 482/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
residente in [...];
, nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
nato a [...] il [...], c.f.: , CP_2 C.F._3
residente in [...];
nato a [...] il [...], c.f.: , CP_3 C.F._4
residente in [...]; rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Massimo Zaccarini e Giancarlo Zaccarini
-appellanti-
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_4
elettivamente domiciliata in Bagheria, via Dante n.71; C.F._5
rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira La Rosa;
n. 482/2022 r.g.
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trapani, pronunciando sulla domanda proposta da CP_4
nei confronti di e , diretta, tra l'altro, ad
[...] Parte_1 Controparte_1
accertare che sul tetto del fabbricato attoreo, sito in Favignana, in catasto al foglio
29, particella 211, sub 6, non gravava alcuna servitù di passaggio in favore dell'immobile censito al fg. 29, part. 211, sub 1 e 2, di proprietà dei convenuti e di e poi evocati nel giudizio a integrazione del CP_2 CP_3
contraddittorio, con sentenza n. 101 del 25.01.2022, ha dichiarato che l'immobile di proprietà dell'attrice è libero da servitù in favore del limitrofo immobile (oggi di proprietà di;
ha ordinato ai convenuti di astenersi Controparte_1
dall'esercitare qualsivoglia attività sull'immobile di proprietà attorea;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione proposta da
[...]
e ; ha compensato le spese di giudizio nella misura del Pt_1 Controparte_1
50% e condannato e , in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_1
rifusione della restante metà.
e hanno Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2
proposto appello, del quale la controparte, costituitasi, ha chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 20.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si critica la sentenza per non aver riconosciuto che il
“terrazzino” è di pertinenza dell'appartamento dei convenuti.
Si ascrive al giudice l'errata valutazione dei titoli di proprietà e delle risultanze peritali. I titoli di proprietà prodotti dalle parti non sarebbero sufficienti a provare la titolarità del bene in favore di taluna di esse, ragion per cui il primo giudice avrebbe dovuto valutare la situazione di fatto degli immobili e ricavarne il nesso pertinenziale tra il fabbricato dei convenuti e il “terrazzino” in contestazione.
n. 482/2022 r.g. 3
La tesi è infondata.
Dai titoli documentali di acquisto prodotti dall'attrice si trae l'appartenenza a quest'ultima dell'antico forno di cui il “terrazzino” in questione costituisce la copertura e il completamento;
e la naturale espansività connessa al principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., comporta l'appartenenza al proprietario del suolo di ogni costruzione edificata sulla relativa verticale.
Ne consegue che il pieno ed esclusivo godimento del “terrazzino”, attributo del diritto di proprietà, è da riconoscere in capo all'attrice in mancanza della prova dell'acquisto della superficie in favore di altri su base negoziale o ad altro titolo. E sotto tale profilo l'esistenza di una finestra con affaccio sul “terrazzino”, in seguito modificata al fine di consentire l'accesso al lastrico limitrofo, è idonea a dimostrare tutt'al più, ma la questione è estranea al presente giudizio, il diritto di veduta dei convenuti sull'immobile dell'attrice.
Né hanno maggior valore le deposizioni testimoniali. La presenza dei convenuti e della badante riferita dal teste non è collocata temporalmente e sarebbe in Tes_1
ogni caso, di per sé, insufficiente ai fini della prova del possesso ad usucapionem, stante la sua compatibilità con un atteggiamento di tolleranza della proprietaria in ragione del legame parentale tra le parti. Lo stesso è a dirsi per le dichiarazioni dei testi e , figli di i quali hanno Testimone_2 Testimone_3 Parte_1
riferito che da piccoli salivano col nonno sul “terrazzino” attraverso una scala amovibile utilizzata anche dalla badante dell'anziano congiunto per stendere i panni, e che successivamente alla divisione dei beni lo zio aveva CP_1
eseguito modificazioni della finestra, senza altro aggiungere da cui desumere la volontà di quest'ultimo di estromettere la proprietaria dall'esercizio del suo diritto.
La badante poi, sentita a sua volta, ha riconosciuto nelle foto Persona_1
esibitele il “terrazzino” al quale accedeva a mezzo di una scala in legno amovibile e ha significativamente precisato che era stata “la signora a dirle “di CP_4
n. 482/2022 r.g. 4
stendere sul balcone, perché non poteva più accedere al cortile”, in tal modo confermando che l'accesso dei convenuti al “terrazzino” non era libero negli anni tra il 2011 e il 2015, in cui la dichiarante ha collocato la sua prestazione alle dipendenze del dante causa di e , e che, quando CP_1 Parte_1
effettuato, avveniva su autorizzazione di , e non contro la sua CP_4
volontà espressa o presumibile.
Il Tribunale ha respinto la domanda ravvisando un'incertezza probatoria in ordine al fondamentale assunto del possesso ultraventennale dell'immobile, che si sarebbe dovuto protrarre ininterrottamente sin dal 1996.
Ritiene la Corte, per quanto anzidetto, che manchi non solo il requisito temporale ma anche il presupposto fattuale di quel requisito, ossia la situazione possessoria utile all'usucapione.
Per quanto concerne il motivo di appello inerente alla mancata estromissione di dal processo in conseguenza della divisione intervenuta nel Parte_1
corso del giudizio, a dimostrazione della sua infondatezza basterà richiamare il disposto dell'art. 111 c.p.c., a mente del quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” (Cass. 3842/1980) salvo il caso, qui tuttavia insussistente, di consenso prestato da tutte le altre parti (art. 111, co. 3, c.p.c.), in cui l'estromissione “può” (e non “deve”) essere disposta.
L'esito della lite comporta la condanna degli appellanti, in solido, alle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 1.923,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Controparte_1 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 101 del 25.1.2022; CP_2
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condanna gli appellanti, in solido, alle spese di lite, che liquida nella complessiva misura di euro 1.923,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA
e all'IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 19.12.2024, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice est. Il Presidente
Maruzza Pino Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 482/2022 r.g.