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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2942/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. - all'udienza del 27/05/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2942/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rossoli Tiziano, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viale della Vittoria n. 138 - 64011 Alba Adriatica, presso il difensore avv.
Rossoli Tiziano
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mucciante Sara, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Trieste n. 61 - 64018 Tortoreto, presso il difensore avv. Mucciante Sara
CONVENUTO nonché nei confronti di con sede legale corrente in Milano, Corso Como n° 17, (C. F. n. Controparte_2 P.IVA_2
- P. I.V.A. n. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Roma, Via Crescenzio n° 17/A, presso lo studio dell'Avv. Michele Clemente
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato in giudizio il Parte_1 di Martinsicuro, formulando le seguenti conclusioni: “1) accertato e dichiarato che l'incidente Controparte_1 de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva del in persona dell'amministratore p.t. Sig. Controparte_1 Pt_2 [
e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione e messa in sicurezza delle scale condominiali esterne cagionando
[...] così danni all'attrice, caduta a terra a causa della scivolosità delle stesse scale condominiali prive, peraltro, di zigrinature antiscivolo e corrimano laterali;
2) per l'effetto, condannare il in persona dell'Amministratore p.t Sig. Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di € 9.130,12 in favore della Sig.ra per tutti Controparte_3 Parte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla mede-sima subiti nell'evento per cui è causa, o di quelle somme minori che risulteranno di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni tutti peri motivi di cui in narrativa, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far tempo dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
- in data 22/06/2019, si trovava in Martinsicuro (TE), alla Via Filzi n. 58, presso il Controparte_1 ove è ubicata la propria abitazione;
dovendo recarsi al lavoro, alle ore 14:45 circa, usciva di casa in compagnia delle sig.re e Per_1 Parte_3 Parte_4
- mentre scendeva i gradini dell'ultima rampa delle scale condominiali esterne, cadeva rovinosamente a terra, a causa dell'insidioso stato in cui versava la pavimentazione della scalinata, resa scivolosa dalla pioggia caduta in precedenza;
la scalinata, peraltro, era priva di corrimano e fasce antiscivolo sulla pedana degli scalini;
- a causa del dolore intenso perdeva conoscenza, tanto che le amiche e Parte_3 Parte_4 chiamavano il 118 che la trasportava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Omero (TE), per essere sottoposta a tutti gli accertamenti medici necessari;
veniva dimessa con la diagnosi di “Fratture costali e contusione del rachide”, prognosi di giorni 25 s.c.; successivamente prorogata di 20 gg. dal medico curante, prorogata di ulteriori 30 gg. dall'ortopedico e, ancora, di ulteriori 30 gg. dal proprio medico curante;
- a guarigione avvenuta, si sottoponeva a visita medico legale, che stabiliva i postumi invalidanti in punti percentuali 4, la I.T.P. in gg. 60 al 75%, 30 gg. al 50%, e 30 al 25%, quantificando il danno fisico patito in complessivi euro 9.130,12, oltre spese mediche ammontanti a euro 248,14;
- in data 28/06/2019 veniva inoltrata richiesta di risarcimento danni al “ , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. Sig. medesima richiesta di risarcimento veniva inoltrata anche Parte_2 alla Compagnia di Ass.ni coprente per la RC il Rosa;
CP_2 CP_1
- in data 21/06/2022, il procuratore inviava a mezzo pec invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla quale però non si aveva riscontro alcuno.
Il costituitosi in giudizio, nel merito ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto Controparte_1 ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo da risarcire;
in rito, la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni perché la manlevasse da qualsivoglia condanna, anche in ordine alle spese di Controparte_4 lite. La compagnia costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda Controparte_4 attorea, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto;
in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice e, comunque, in caso di condanna del condominio, il contenimento del risarcimento del danno ai massimali di polizza, compresa la riduzione proporzionale (ex art. 22 CGA) e con applicazione delle franchigie e scoperti contrattualmente previsti.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, è pervenuta, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note, all'udienza odierna, dove è stata trattenuta in decisione.
°°°°°°°°°°°
La domanda è infondata e non merita di essere accolta.
In primo luogo, v'è incertezza circa l'esatto punto delle scale dove sarebbe avvenuta la caduta (circostanza non di poco momento, atteso che parte della rampa è di uso condominiale e parte di essa è di uso esclusivo dell'attrice), nonché in merito alle condizioni atmosferiche al momento del sinistro.
Sotto il primo profilo, invero, nell'atto di citazione l'attrice afferma di essere caduta nell'ultima rampa delle scale condominiali prive di corrimano e fasce antiscivolo, producendo, a tal riguardo, apposita immagine delle scale ove sarebbe avvenuta la caduta (doc. 11 prod. attrice). Tuttavia, il ha fatto rilevare CP_1 come il doc. 11 e le altre fotografie allegate alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice non raffigurino l'ultima rampa delle scale, che risulta, invece, visibile dal doc. 9 allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del , circostanza, quest'ultima, confermata dalla stessa in sede di CP_1 Pt_1 interrogatorio formale. A sugellare l'incertezza nell'individuazione dell'esatto punto della caduta sono gli stessi testi di parte attrice. La teste , nuora dell'attrice, infatti, ha dichiarato che la caduta è Testimone_1 avvenuta nell'ultima rampa di scale del condominio, precisando di conoscere la circostanza in quanto la stessa si trovava dietro l'attrice al momento della caduta e che la sig.ra è caduta nei primi gradini che Pt_1 si trovano a destra della foto, non raffigurati nella foto stessa, come dichiarato dall'attrice. Tale quadro, rende praticamente impossibile stabilire se la caduta si sia verificata in area condominiale, ovvero in area di uso esclusivo della Pt_1
Anche con riferimento all'aspetto relativo alle condizioni atmosferiche, si è riscontrata una certa contraddizione tra quanto dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale e la deposizione della sig.ra avendo la prima dichiarato che al momento della caduta era in corso una precipitazione Tes_1 piovosa che si protraeva sin dalle prime ore del mattino, mentre la teste, contrariamente a quanto dichiarato dall'attrice, ha riferito che “la mattina aveva piovuto, ma quando noi stavamo uscendo non pioveva”.
Non è dato di sapere neppure se nel luogo della caduta ci fosse o meno il corrimano, ovvero il tappeto antiscivolo, posto che la ha dichiarato che nella scalinata i corrimano c'erano, ma non nel lato destro Pt_1 nel punto della caduta, mentre la teste ha dichiarato che i corrimano, così come il tappeto antiscivolo, Tes_1 non c'erano proprio.
In tale contesto di incertezza, in punto di an va apprezzata a favore del condominio la presenza di presidi volti ad attenuare i rischi di cadute, considerato, in ogni caso, che trattasi di una scalinata esterna soggetta agli eventi atmosferici, circostanza nota a tutti i condomini, compresa l'attrice che ci abita do circa sette anni.
Ed invero, dall'istruttoria è emerso che le scale esterne condominiali, già in epoca precedente al sinistro, erano dotate di corrimano e di tappeti antiscivolo.
Sul punto, l'amministratore del sig. , in sede di interrogatorio, ha Controparte_1 Parte_2 dichiarato che “dalla sua costruzione la scalinata dell'ingresso, composta da 4 rampe, è dotata di passamano in metallo tubolare” e che “il pavimento è in marmo non levigato, quindi non è scivoloso”. La teste comune del condominio e della compagnia assicuratrice, sig.ra che si è occupata delle pulizie del nel Testimone_2 Controparte_1 periodo 2018/2023, poi, ha confermato che tutte le rampe di scale condominiali erano dotate di corrimano da ambo i lati e che detti corrimano erano presenti alla data del sinistro (22/06/2019), precisando che erano presenti anche le barre antiscivolo sui gradini delle scale. La stessa teste, inoltre, ha aggiunto che i gradini non erano scivolosi “… è difficile lavarli in quanto si tratta di materiale poroso”.
Trattandosi di scale esterne, infine, la prudenza richiesta nel percorrerle aumenta in caso di pioggia, atteso che il bagnato su dette scale non può certamente considerarsi imprevedibile e, dunque, definirsi un'insidia come invece dedotto dall'attrice.
È evidente, invece, come l'attrice, nel caso di specie, non abbia tenuto una condotta adeguata alla situazione, scendendo le scale con prudenza e poggiandosi al corrimano, connotandosi la sua condotta dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito il principio per cui il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. Civ.
SSUU 20943-2022).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2942/2022 RGAC, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la sig.ra alla rifusione in favore del convenuto e della terza Parte_1 CP_1 chiamata delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in euro Controparte_4
1.700,00 per compensi, oltre spese generali (15 % sui compensi) ed accessori di legge.
Teramo lì 27 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. - all'udienza del 27/05/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2942/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rossoli Tiziano, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viale della Vittoria n. 138 - 64011 Alba Adriatica, presso il difensore avv.
Rossoli Tiziano
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mucciante Sara, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Trieste n. 61 - 64018 Tortoreto, presso il difensore avv. Mucciante Sara
CONVENUTO nonché nei confronti di con sede legale corrente in Milano, Corso Como n° 17, (C. F. n. Controparte_2 P.IVA_2
- P. I.V.A. n. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Roma, Via Crescenzio n° 17/A, presso lo studio dell'Avv. Michele Clemente
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato in giudizio il Parte_1 di Martinsicuro, formulando le seguenti conclusioni: “1) accertato e dichiarato che l'incidente Controparte_1 de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva del in persona dell'amministratore p.t. Sig. Controparte_1 Pt_2 [
e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione e messa in sicurezza delle scale condominiali esterne cagionando
[...] così danni all'attrice, caduta a terra a causa della scivolosità delle stesse scale condominiali prive, peraltro, di zigrinature antiscivolo e corrimano laterali;
2) per l'effetto, condannare il in persona dell'Amministratore p.t Sig. Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di € 9.130,12 in favore della Sig.ra per tutti Controparte_3 Parte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla mede-sima subiti nell'evento per cui è causa, o di quelle somme minori che risulteranno di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni tutti peri motivi di cui in narrativa, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far tempo dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
- in data 22/06/2019, si trovava in Martinsicuro (TE), alla Via Filzi n. 58, presso il Controparte_1 ove è ubicata la propria abitazione;
dovendo recarsi al lavoro, alle ore 14:45 circa, usciva di casa in compagnia delle sig.re e Per_1 Parte_3 Parte_4
- mentre scendeva i gradini dell'ultima rampa delle scale condominiali esterne, cadeva rovinosamente a terra, a causa dell'insidioso stato in cui versava la pavimentazione della scalinata, resa scivolosa dalla pioggia caduta in precedenza;
la scalinata, peraltro, era priva di corrimano e fasce antiscivolo sulla pedana degli scalini;
- a causa del dolore intenso perdeva conoscenza, tanto che le amiche e Parte_3 Parte_4 chiamavano il 118 che la trasportava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Omero (TE), per essere sottoposta a tutti gli accertamenti medici necessari;
veniva dimessa con la diagnosi di “Fratture costali e contusione del rachide”, prognosi di giorni 25 s.c.; successivamente prorogata di 20 gg. dal medico curante, prorogata di ulteriori 30 gg. dall'ortopedico e, ancora, di ulteriori 30 gg. dal proprio medico curante;
- a guarigione avvenuta, si sottoponeva a visita medico legale, che stabiliva i postumi invalidanti in punti percentuali 4, la I.T.P. in gg. 60 al 75%, 30 gg. al 50%, e 30 al 25%, quantificando il danno fisico patito in complessivi euro 9.130,12, oltre spese mediche ammontanti a euro 248,14;
- in data 28/06/2019 veniva inoltrata richiesta di risarcimento danni al “ , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. Sig. medesima richiesta di risarcimento veniva inoltrata anche Parte_2 alla Compagnia di Ass.ni coprente per la RC il Rosa;
CP_2 CP_1
- in data 21/06/2022, il procuratore inviava a mezzo pec invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla quale però non si aveva riscontro alcuno.
Il costituitosi in giudizio, nel merito ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto Controparte_1 ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo da risarcire;
in rito, la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni perché la manlevasse da qualsivoglia condanna, anche in ordine alle spese di Controparte_4 lite. La compagnia costituitasi in giudizio, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda Controparte_4 attorea, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto;
in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice e, comunque, in caso di condanna del condominio, il contenimento del risarcimento del danno ai massimali di polizza, compresa la riduzione proporzionale (ex art. 22 CGA) e con applicazione delle franchigie e scoperti contrattualmente previsti.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, è pervenuta, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note, all'udienza odierna, dove è stata trattenuta in decisione.
°°°°°°°°°°°
La domanda è infondata e non merita di essere accolta.
In primo luogo, v'è incertezza circa l'esatto punto delle scale dove sarebbe avvenuta la caduta (circostanza non di poco momento, atteso che parte della rampa è di uso condominiale e parte di essa è di uso esclusivo dell'attrice), nonché in merito alle condizioni atmosferiche al momento del sinistro.
Sotto il primo profilo, invero, nell'atto di citazione l'attrice afferma di essere caduta nell'ultima rampa delle scale condominiali prive di corrimano e fasce antiscivolo, producendo, a tal riguardo, apposita immagine delle scale ove sarebbe avvenuta la caduta (doc. 11 prod. attrice). Tuttavia, il ha fatto rilevare CP_1 come il doc. 11 e le altre fotografie allegate alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice non raffigurino l'ultima rampa delle scale, che risulta, invece, visibile dal doc. 9 allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del , circostanza, quest'ultima, confermata dalla stessa in sede di CP_1 Pt_1 interrogatorio formale. A sugellare l'incertezza nell'individuazione dell'esatto punto della caduta sono gli stessi testi di parte attrice. La teste , nuora dell'attrice, infatti, ha dichiarato che la caduta è Testimone_1 avvenuta nell'ultima rampa di scale del condominio, precisando di conoscere la circostanza in quanto la stessa si trovava dietro l'attrice al momento della caduta e che la sig.ra è caduta nei primi gradini che Pt_1 si trovano a destra della foto, non raffigurati nella foto stessa, come dichiarato dall'attrice. Tale quadro, rende praticamente impossibile stabilire se la caduta si sia verificata in area condominiale, ovvero in area di uso esclusivo della Pt_1
Anche con riferimento all'aspetto relativo alle condizioni atmosferiche, si è riscontrata una certa contraddizione tra quanto dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale e la deposizione della sig.ra avendo la prima dichiarato che al momento della caduta era in corso una precipitazione Tes_1 piovosa che si protraeva sin dalle prime ore del mattino, mentre la teste, contrariamente a quanto dichiarato dall'attrice, ha riferito che “la mattina aveva piovuto, ma quando noi stavamo uscendo non pioveva”.
Non è dato di sapere neppure se nel luogo della caduta ci fosse o meno il corrimano, ovvero il tappeto antiscivolo, posto che la ha dichiarato che nella scalinata i corrimano c'erano, ma non nel lato destro Pt_1 nel punto della caduta, mentre la teste ha dichiarato che i corrimano, così come il tappeto antiscivolo, Tes_1 non c'erano proprio.
In tale contesto di incertezza, in punto di an va apprezzata a favore del condominio la presenza di presidi volti ad attenuare i rischi di cadute, considerato, in ogni caso, che trattasi di una scalinata esterna soggetta agli eventi atmosferici, circostanza nota a tutti i condomini, compresa l'attrice che ci abita do circa sette anni.
Ed invero, dall'istruttoria è emerso che le scale esterne condominiali, già in epoca precedente al sinistro, erano dotate di corrimano e di tappeti antiscivolo.
Sul punto, l'amministratore del sig. , in sede di interrogatorio, ha Controparte_1 Parte_2 dichiarato che “dalla sua costruzione la scalinata dell'ingresso, composta da 4 rampe, è dotata di passamano in metallo tubolare” e che “il pavimento è in marmo non levigato, quindi non è scivoloso”. La teste comune del condominio e della compagnia assicuratrice, sig.ra che si è occupata delle pulizie del nel Testimone_2 Controparte_1 periodo 2018/2023, poi, ha confermato che tutte le rampe di scale condominiali erano dotate di corrimano da ambo i lati e che detti corrimano erano presenti alla data del sinistro (22/06/2019), precisando che erano presenti anche le barre antiscivolo sui gradini delle scale. La stessa teste, inoltre, ha aggiunto che i gradini non erano scivolosi “… è difficile lavarli in quanto si tratta di materiale poroso”.
Trattandosi di scale esterne, infine, la prudenza richiesta nel percorrerle aumenta in caso di pioggia, atteso che il bagnato su dette scale non può certamente considerarsi imprevedibile e, dunque, definirsi un'insidia come invece dedotto dall'attrice.
È evidente, invece, come l'attrice, nel caso di specie, non abbia tenuto una condotta adeguata alla situazione, scendendo le scale con prudenza e poggiandosi al corrimano, connotandosi la sua condotta dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito il principio per cui il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. Civ.
SSUU 20943-2022).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2942/2022 RGAC, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la sig.ra alla rifusione in favore del convenuto e della terza Parte_1 CP_1 chiamata delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in euro Controparte_4
1.700,00 per compensi, oltre spese generali (15 % sui compensi) ed accessori di legge.
Teramo lì 27 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)