Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 5823/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5823/2018 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 10.06.2024, promossa
DA
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MICCOLIS Parte_1 C.F._1
DOMENICO, giusta mandato in calce all'atto di citazione
- Attore -
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. CARUCCI PAOLA, giusta CodiceFiscale_3 mandato in calce all'atto di costituzione del 21.5.2024;
- Convenute-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 30.07.2018, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio le sig.re e , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 espressamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: 1) Accertata la validità dell' esercizio del diritto di riscatto dell'attore, dichiarare trasferito in capo a , (CF ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.01.1958, la proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Comune di PA (TA)censito al
Catasto Terreni al foglio 26 particelle 265 e 266 sotto condizione sospensiva del pagamento in favore delle sig.re e della somma di € 15.000,00 (euro Controparte_2 Controparte_1 quindicimila/00) entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2)
Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza a favore di;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in Parte_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'attore rappresentava che, con atto pubblico in data 13/07/2017 n.1644 di Rep. Notaio Per_1 registrato e trascritto a Taranto in data 07/08/2017, il sig. vendeva
[...] Persona_2
a e la piena proprietà del terreno con destinazione agricola Controparte_2 Controparte_1
1
“Calzo” censito al Catasto terreni al foglio 26 particelle 265 e 266 al prezzo complessivo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00), confinante col terreno agricolo censito al Catasto terreni del
Comune di PA (TA) al foglio 26 particella 183 di are quindici centiare 80 (are 15.80) di cui è proprietario e coltivatore diretto.
Evidenziava che tale compravendita era avvenuta senza che lo stesso, confinante coltivatore diretto, fosse stato posto in condizione di esercitare la prelazione agraria prevista dalle L. n. 590 del 1965 e
L. n. 817 del 1971 non essendogli mai stata notificata alcuna comunicazione della proposta di alienazione del fondo ai fini della prelazione di cui all'art. 8 L. 590/65 e all'art. 7 L. 817/71.
Specificava, infatti, di essere in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, prescritti dalla normativa vigente in materia di prelazione agraria e intendeva, quindi, esercitare il diritto di riscatto del terreno compravenduto dichiarandosi pronto a versare il relativo prezzo nei termini e nella misura di legge.
Si costituivano in giudizio le sig.re e , Controparte_1 Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda sia perchè non era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatorio dinanzi l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Taranto, previsto per l'azione di retratto rientrante nelle materie agrarie disciplinate dalla legge del 1982 sia per la mancanza di titolo giustificativo dell'azione. Nel merito, deducevano che le modeste dimensioni del fondo confinante di proprietà dell'attore di are 15,80 dimensioni e dell'altro per cui è retratto della superficie di appena are 33,42, non consentivano di qualificarlo come "fondo", inteso come estensione di terreno avente una propria autonomia colturale e produttiva destinata all'esercizio diretto dell'attività di coltivazione agricola su cui esercitare il diritto di prelazione e riscatto agrario, oggetto dell'odierno giudizio e disciplinati dalla leggi n. 590 del 1965 e n. 817 del 1971.
Sottolineavano, inoltre, che l'attore era celibe e non aveva gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per poter spiegare il diritto di riscatto, in particolare non aveva la capacità lavorativa adeguata e proporzionata, posto che il presupposto del suindicato diritto è quello che il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione, in aggiunta agli altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, non superi il triplo della superficie, corrispondente alla capacità lavorativa del retraente, che si calcola escluse le giornate in cui nel corso di un anno ha lavorato alle dipendenze di terzi quale agricolo, rapportandola al tipo di coltivazione praticata nei fondi dei quali è proprietario, condotti ad agrumeto ed ortaggi.
Rappresentavano, infine, di possedere loro tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle suindicate leggi.
Pertanto concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.Le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così decidere: 1) dichiarare, preliminarmente, improcedibile la domanda attrice;
2) gradatamente, dichiararla inammissibile per insussistenza da parte dell'attore dei requisiti di legge, giustificativi del diritto di riscatto del fondo rustico, per cui è causa, fatto valere in giudizio;
3) ancora più gradatamente, rigettare la domanda attrice nel merito perchè infondata;
4) dichiarare, in ogni caso, prevalente nel merito il diritto di prelazione delle convenute nell'acquisto del fondo rustico, per cui è causa, rispetto a quello fatto valere dall'attore; 5) condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi di giudizio da distrarre.
All'esito della prima udienza, il Giudice allora titolare del procedimento assegnava alle parti un termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione e rinviava all'udienza del
2 28.05.2019 per verificarne l'esito. In questa data parte attrice depositava al fascicolo cartaceo verbale di mancato accordo in seguito ad instaurazione della mediazione del 14.3.2019.
Assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., le parti depositavano le proprie memorie nei termini stabiliti.
Con ordinanza del 3.3.2020 a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice allora titolare del procedimento riteneva che le odierne parti convenute non godono del diritto alla prelazione nell'acquisto del fondo rustico, oggetto del giudizio, poiché i diritti di prelazione e di riscatto agrario, stante la tassativa elencazione contenuta negli art. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non possono essere riconosciuti a coloro che coadiuvano il soggetto titolare degli stessi nella coltivazione del fondo che dà diritto alla prelazione (fondo confinante, di cui il prelazionante è proprietario), acquisiva la documentazione versata dalle parti e ammetteva le prove orali richieste, nei limiti di cui in motivazione e la C.T.U. tecnica richiesta da parte attrice. Si procedeva allora all'interrogatorio formale di entrambe le convenute e all'escussione dei testi ammessi. Si procedeva alla consulenza d'ufficio disposta, integrando i quesiti sottoposti al consulente come richiesto da parte convenuta, e in data 31.05.2023 il CTU nominato depositava la propria relazione peritale.
All'udienza del 25.09.2023, parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento e visto il deposito della relazione tecnica d'ufficio chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni;
parte convenuta sollevava eccezioni tecniche e di diritto sulla CTU depositata e chiedeva il rinnovo dell'indagine tecnica. Si rigettava la richiesta di declaratoria di nullità e rinnovo della consulenza tecnica e si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.6.2024.
In data 12.02.2024, l'avv. Domenico Miccolis depositava, per parte attrice, l'atto di riassunzione in seguito alla interruzione automatica, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., avvenuta per la morte del procuratore costituito avv. e la precedente rinuncia al mandato dell'Avv. DALENA Filomena, Persona_3 altro procuratore originario costituito. In data 21.05.2024 si costituiva in giudizio per le convenute nuovo difensore, contestando l'atto di riassunzione e l'atto di citazione ivi riportato. Deduceva altresì che le convenute erano succedute alla genitrice (cfr. dichiarazione di successione e il certificato di morte allegate alla comparsa) e che quindi erano loro a coltivare in maniera esclusiva il fondo finitimo di cui erano proprietarie.
Aggiungeva, inoltre, che “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, subentrando il retrattante nella posizione dell'acquirente con effetto ex tunc, sarebbe tenuto a rimborsare tutti i costi
e le imposte che per legge gravano sull'acquirente (v. Risoluzione n. 64/E dell'Agenzia delle Entrate
Roma, 12 giugno 2012, che si allega). Le sorelle , pertanto, dovrebbero essere rimborsate CP_1 oltre che del prezzo, anche delle spese dell'atto notarile e delle imposte, in totale € 3.400,00; cosa questa che non è mai loro stata offerta, nè nella comunicazione dell'intenzione di esercitare il riscatto, nè se ne fa menzione nell'atto di citazione”.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare preliminarmente improcedibile la domanda attrice;
2) gradatamente dichiararla inammissibile per insussistenza da parte del sig. Parte_1
dei requisiti di legge giustificativi del diritto di riscatto del fondo rustico per cui è causa, fatto
[...] valere in giudizio;
3) rigettare la domanda attrice nel merito perchè infondata;
4) in via subordinata, dichiarare prevalente nel merito il diritto di prelazione delle convenute nell'acquisto del fondo rustico per cui è causa rispetto a quello fatto valere dall'attore; 5) condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi di giudizio da distrarre”.
All'udienza del 10.06.2024, il difensore di parte attrice, osservando come allo stato in cui si trovava il processo fosse preclusa nuova produzione documentale e pertanto tutti i documenti prodotti dal neo
3 difensore delle convenute unitamente alla propria comparsa dovevano ritenersi tardive, chiedeva che gli stessi fossero espunti dal fascicolo o comunque non tenuti in considerazione;
si riportava alle conclusioni già rassegnate in atti e ne chiedeva l'integrale accoglimento, chiedeva, altresì, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Parte convenuta impugnava e contestava le avverse deduzioni ed eccezioni e si opponeva alla istanza di stralcio della documentazione depositata “sia perché è un diritto previsto dal codice di rito per la costituzione del convenuto a norma degli stessi articoli citati dall'attore in riassunzione, sia perché trattasi di fatti sopravvenuti”, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto costitutivo nonché di quelle rassegnate dalla precedente difesa e si associava alla richiesta della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
Questo Giudice, preso atto, riservava la decisione con assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
******
La domanda attorea di accertare la validità dell'esercizio del proprio diritto di riscatto e dichiarare trasferito in capo all'attore la proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Comune di PA (TA) censito al Catasto Terreni al foglio 26 particelle 265 e 266, sotto condizione sospensiva del pagamento in favore delle sig.re e della somma di € Controparte_2 Controparte_1
15.000,00, è fondata e pertanto merita accoglimento per le seguenti ragioni.
L'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 dispone che il diritto di prelazione previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, “spetta anche (…) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
Quindi affinché sia riconosciuto il diritto di prelazione, l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 in combinato disposto con l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 richiede a) la contiguità dei fondi (elemento oggettivo); b) il proprietario del fondo confinante lo coltivi direttamente (elemento soggettivo); c) sul fondo offerto in vendita non sia insediato un affittuario coltivatore diretto
(elemento di esclusione); d) il confinante deve coltivare il fondo da almeno due anni;
e) il confinante non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille (salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria); f) il fondo per il quale il confinante intende esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri da lui posseduti in proprietà od enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
L'avente diritto a prelazione agraria è tutelato con l'attribuzione del diritto di riscattare il terreno venduto entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita come previsto dall'art. 8 comma 4 legge n. 590/1965 (Cass. 4 giugno 2007, n. 12934; Cass. 24 maggio 2003, n. 8236).
In via preliminare, occorre esaminare i presupposti della domanda in termini di ammissibilità e di mancata possibilità di esercitare il diritto di prelazione.
Nella vicenda che ci occupa, l'attore sostiene che non gli è mai stata notificata alcuna comunicazione della proposta di alienazione del fondo ai fini della prelazione di cui all'art. 8 L. 590/65 e all'art. 7 L.
817/71. La circostanza non è stata tempestivamente contestata da parte avversa né in sede di costituzione né in sede di memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
4 La parte convenuta sostiene che sul punto la parte attrice non abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Si rigetta la deduzione, in quanto la denuntiatio deve essere fatta per iscritto (Cass. civ. 26079/05) e a fronte della allegazione di parte attrice della mancata denuntiatio nei suoi confronti (fatto negativo), era onere di parte convenuta, in primo luogo, contestare l'allegazione nei termini processuali e in secondo luogo dimostrare l'avvenuta denuncia di stipulazione del contratto da parte del venditore ex art. 2697 c.c., poiché la comunicazione può essere solo nella disponibilità del venditore ed è quindi onere dell'acquirente acquisire tale documentazione o aver dimostrato di fare il possibile per acquisirla. Non rileva neppure la circostanza, dedotta dalle convenute negli scritti conclusivi, che parte venditrice sia venuta a mancare prima della proposizione della domanda da parte del Pt_1 in quanto parte convenuta avrebbe potuto fare ricorso agli strumenti previsti dagli artt. 2725-2724
c.c. in caso di impossibilità di acquisire la prova scritta ma non ha mai avanzato richieste in tal senso.
Ed inoltre, la domanda di retratto si ritiene sia stata azionata nei termini decadenziali e/o prescrizionali di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita tra le sig.re e il sig. del CP_1 Per_2 fondo agricolo sito in PA (TA) alla C. da Calzo, stipulato in data 13/07/2017 n.1644 di Rep.
Notaio registrato e trascritto a Taranto in data 07/08/2017. Persona_1
Risulta, infatti, che l'atto di citazione è stato consegnato all' per la notifica in data 24.07.2018, Pt_2 notificato alle convenute il 27.07.2018 e successivamente iscritto a ruolo il 30.07.2018 pertanto entro l'anno dalla trascrizione del prefato atto di vendita, avvenuta il 07.08.2017.
NEL MERITO- REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI
PRELAZIONE
Passando al merito, occorre, quindi, compiere un'ulteriore indagine, ovvero se parte attrice possiede i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa sulla prelazione agraria, in quanto non può essere di certo sufficiente provare di non aver ricevuto quanto statuito dall'art. 8 comma 4 della legge n. 590/1965, per essere preferiti al terzo acquirente.
A tal fine, il processo è stato istruito attraverso i documenti prodotti dalle parti, le dichiarazioni testimoniali e una consulenza tecnica d'ufficio nel corso della quale il consulente ha verificato: 1) se il fondo agricolo di proprietà dell'attore sia confinante con quelle di proprietà delle convenute 2) la natura delle coltivazioni esistenti sul fondo dell'attore, qualora effettivamente esistenti, verificando altresì se le stesse esistono da almeno due anni rispetto al momento dell'acquisto del proprio fondo da parte delle convenute, avvalendosi a tal fine anche della documentazione versata in atti e delle risultanze e della espletata istruttoria;
3) accerti che la forza lavoro del sig. quale Pt_1 coltivatore diretto, non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la coltivazione complessiva di tutti terreni in proprietà del e di quello oggetto del giudizio, considerando la eventuale Pt_1 attività di bracciante agricolo da questi prestata alle dipendenze di terzi di due anni precedenti
l'acquisto del fondo da parte delle convenute;
4) accerti il ctu se il fondo oggetto di detratto, per le proprie dimensioni, abbia una propria autonomia colturale e produttiva”.
Ebbene, dalle indagini effettuate dal CTU è emerso che solo l'attore, e non anche le due germane convenute, possiede effettivamente i requisiti richiesti dalla legge sulla prelazione agraria.
a) ELEMENTO OGGETTIVO- CONTIGUITA' FONDI
In primo luogo, il consulente ha accertato che il fondo agricolo di proprietà del Sig. Parte_1 attore, sito in agro di PA (TA) censito a catasto al Foglio 26 Particella 183 (visura catastale in atti) è confinante con il fondo di proprietà delle germane Sig.re e , CP_2 Controparte_1
5 convenute, sito in agro di PA (TA) censito a catasto al Foglio 26 Particelle 265 e 266” (cfr. pag. 11 della perizia).
Parti convenute sostengono che per estensione il fondo del sig. non costituisce una unità Pt_1 colturale autonoma e che quindi non vi è ragione di riconoscere il diritto di prelazione.
Sul punto si osserva che, la dimensione del fondo coltivato dal confinante non è requisito che incide sulla sussistenza del diritto di prelazione, non essendo richiamato nell'art. 7 della legge citata, di talché, come chiaramente afferma la Suprema Corte di Cassazione, non può ritenersi consentito all'interprete integrare il testo normativo: collegando anzi il silenzio del legislatore sul punto agli obiettivi di politica economica e sociale, da esso perseguiti, deve ritenersi che lo stesso legislatore abbia considerato raggiunti tali obiettivi, in una situazione generale e notoria di estrema, ed economicamente negativa, parcellizzazione del fattore terra, dalla concessa possibilità di accorpamento, alle altre condizioni richieste, di fondi confinanti ancorché di ridotte dimensioni. L'obiettivo della prelazione agraria è quello di favorire l'ampliamento dell'impresa coltivatrice finitima e non già all'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore
(C. Cass. sent. 22 giugno 2001 n. 8595) e per raggiungere tale obiettivo allora non rileva la dimensione minima del fondo confinante, purché sia terreno agricolo, ciò che rileva è la dimensione massima, poiché bisogna garantire la coltivabilità del fondo e quindi il retrattario deve avere la capacità di coltivare la terra ex art. 31 della legge 31 primo comma legge n. 590 del 1965, come si dirà in seguito.
b) – d) ELEMENTO SOGGETTIVO- COLTIVAZIONE PERSONALE DEL FONDO DA DUE ANNI DALL'ACQUISTO – COLTIVATORE DIRETTO
È utile in primo luogo richiamare la giurisprudenza sul punto, ove afferma che “Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
28374 del 11/10/2023 (Rv. 669064 - 01) Cass., 3, n. 21621 del 16/10/2007; Cass., 3, n. 1712 del
27/1/2010).
Nel caso di specie, si ritiene provato tale requisito soggettivo.
L'attore ha introdotto diversi elementi indiziari, che unitamente considerati, portano ad affermare che il sig. assume la qualifica di coltivatore diretto e che ha coltivato il fondo confinante quello Pt_1 oggetto di retratto nei due anni antecedenti alla vendita.
In primo luogo, lo stesso è titolare dal 1997 di una impresa individuale avente ad oggetto la coltivazione di vite, agrumi e olivo (cfr. visura camerale in atti); è iscritto con qualifica di piccolo imprenditore, coltivatore diretto.
Nel libretto UMA per ottenere il carburante a prezzo agevolato presentato al Comune di PA, ha indicato nelle superfici anche il fondo in PA per cui chiede di esercitare il riscatto agrario.
Ha prodotto fatture di acquisito di carburante e piantine ante 2017.
6 I testi escussi hanno dichiarato che provvedeva alla coltivazione degli ortaggi e alla vendita diretta dei prodotti, non solo nel terreno in Contrada Calzo ma anche negli altri terreni in Palagiannello, più estesi.
La circostanza che il sia bracciante agricolo non esclude che lo stesso sia coltivatore diretto. Pt_1
L'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, prevede che, ai fini della prelazione e del riscatto agrari, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. La qualifica di coltivatore diretto, pertanto, può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente ovvero in modo tale che costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che sia abituale, intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2019 del 27/01/2011, Rv. 616324, confermata da
Cassazione n. 13792/2018).
Il CTU ha poi considerato che il è stato bracciante agricolo per calcolare la forza lavoro, Pt_1 come richiesto dal convenuto, nel momento della compravendita del bene, come si dirà in seguito.
Ed inoltre, risulta accertato all'esito dell'istruttoria svolta, che il coltivasse il terreno in Pt_1 contrada Calzo, confinante a quello per cui vi è retratto.
Il CTU ha dichiarato che: “alla luce dei rilievi in campo svolti in data 24 marzo 2023, inizio operazioni peritali, il fondo dell'attore Sig. sito in agro di PA (TA) censito a Parte_1 catasto al Foglio 26 Particella 183 di estensione are 15, ca 80, classe uliveto, caratterizzato per tutto il perimetro da una recinzione in conci di tufo di spessore ca. 25 cm ed h ca. 2 mt è coltivato ad ortaggi, nello specifico . Parte_3
Da una attenta analisi dei luoghi ed alla luce dei rilievi svolti, tenuto conto della documentazione versata in atti, si evince che il Sig. negli anni antecedenti il 2017, anno di acquisto Parte_1 da parte delle germane del fondo oggetto di retratto in agro di PA (TA) – Foglio 26 CP_1
Particella 265 e Particella 266 - coltiva i propri fondi ad ortaggi ma non si può essere certi che i prodotti acquistati (piantine, fitofarmaci, gasolio, etc.) siano stati utilizzati per la coltivazione del fondo in agro di PA e/o del fondo in agro di Palagianello. Ad ogni buon modo, alla luce dell'esperienza dello scrivente C.T.U. nella filiera dei controlli in agricoltura, in qualità di rilevatore/ispettore (Organismo governativo-Azienda per gli interventi sul mercato agricolo) CP_3 prima ed A.G.E.A. (Organismo governativo-Agenzia per le erogazioni in agricoltura) dopo, dalla lettura delle ortofoto anni 2015/2016 (All. D/E) ricavate dal portale della regione Puglia - http://www.sit.puglia.it, si evince chiaramente che il fondo di proprietà del Sig. in Parte_1 agro di PA (TA) risulta essere curato ovvero, non è un seminativo incolto/abbandonato, nell'ortofoto del 2015 sono distintamente visibili le file colturali, ma evidentemente a riposo tra una coltura ortiva e l'altra. Le stesse foto in atti dimostrano ciò” (cfr. pag. 11 della perizia).
Il consulente quindi sulla base dello stato dei luoghi accertato nel 2023 e delle ortofoto del 2015 e
2016, ove sono ben visibili le linee colturali, deduce che il terreno era coltivato.
Tale conclusione del consulente d'ufficio è corroborata dalle testimonianze in atti.
7 In particolare, i testi di parte attrice, con dichiarazioni precise e concordanti, hanno affermato che i terreni erano coltivati dal sig. secondo le colture stagionali e che si recavo sui terreni per Pt_1 acquistare gli ortaggi o che venivano offerti ortaggi dal sig. che veniva rinvenuto sul terreno. Pt_1
E segnatamente, il sig. ha affermato “…Confermo la circostanza sub a). Di Parte_4 tanto sono a conoscenza, in quanto periodicamente, almeno una volta al mese, mi reco presso questo terreno per acquistare ortaggi e verdura stagionale”. Quanto alla circostanza sub b), posso dire di aver visto il utilizzare il trattore, seminare, mettere a dimora le piantine, irrigare il terreno Pt_1 indicato da almeno vent'anni” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2021).
Il teste ha fatto chiaro riferimento al fondo in contrada Calzo, confinante con quello per cui si chiede retratto.
Ha dichiarato altresì che il è proprietario di altri terreni in Palagianello a due o tre km distante Pt_1 da quello in contrada Calzo e di aver visto anche il provvedere alla coltivazione anche di tali Pt_1 terreni. Ha dichiarato altresì che, come osservano le parti convenute negli scritti conclusivi, di aver visto quel terreno incolto precisando di averlo visto negli anni sia colto che incolto a seconda dei periodi.
Ora, tale risposta non pare contraddittoria ma coerente con il fatto che le colture di ortaggi sono stagionali.
La stagionalità delle colture non incide poi sulla valutazione della avvenuta coltivazione.
Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 2664/1980) la quale, ha affermato che “In ordine alla prelazione agraria, ai fini del riconoscimento, nell'affittuario del fondo, della qualità di coltivatore diretto e irrilevante che la coltivazione personale del fondo si svolga nei soli mesi estivi e si riferisca unicamente all'irrigazione delle piante, mentre e decisivo il normale e usuale svolgimento di determinati lavori agricoli da parte dell'interessato personalmente, senza che abbia importanza il carattere solo periodico e stagionale di tali lavori, quando essi vengano effettuati ogni anno con continuità. (nella specie trattavasi di coltivazione di un piccolo agrumeto che richiedeva un'attività limitata, concretantesi soprattutto nella irrigazione da maggio a ottobre e nella potatura)”.
Le dichiarazioni dei testi escussi che fanno riferimento all'aratura del terreno e le dichiarazioni del CTU che rileva dalle foto i solchi delle colture, corroborano dunque che il sig. effettuava i Pt_1 normali lavori agricoli per coltivare la terra stagionalmente.
Ed inoltre, il sig. ha dichiarato che “So che coltiva il terreno Testimone_1 Parte_1 ad ortaggi, in quanto quando passavo di lì mi regalava un po' di ortaggi freschi”. Quanto alla circostanza sub b), posso dire di sapere che il coltiva il terreno di cui alla circostanza sub Pt_1
a), perché quando passavo di lì lo vedevo spesso coltivare la terra… Posso dire di avere visto il
coltivare con la zappa quel terreno almeno dal 1988, anno in cui ho acquistato il Parte_1 terreno su indicato sito in C. da Canocchiella” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2021).
Non si ritiene che il teste si riferisca al terreno del in contrada Canocchiella perché Tes_1 Pt_1 ha precisato, in diverse risposte, di riferirsi al terreno del in Contrada Calzo ed invero tanto
Pt_1 afferma “posso dire che il vende gli ortaggi prodotti nel terreno in contrada Calzo…” ed
Pt_1 ancora “posso dire di aver visto il utilizzare macchine agricole e trattori nel terreno in
Pt_1 contrada Calzo”. Non si dubita della attendibilità del teste poichè lo stesso ha dichiarato Tes_1 che il non svolgeva l'attività di bracciante agricolo che risulta documentata in atti, in quanto
Pt_1 ha dedotto quella circostanza da una sua diretta percezione dei fatti (vedendolo ogni giorno sul
8 terreno) mentre l'attività lavorativa espletata alle dipendenze di terzi o l'inquadramento giuridico della stessa non è fatto direttamente percepibile dal dichiarante, che riferisce di aver visto ogni giorno il sul terreno non indicando, peraltro, per quanto tempo né in quale parte della giornata. Pt_1
Si sottolinea, inoltre, che le convenute costituendosi in giudizio non hanno mai contestato specificatamente, come impone l'art. 115 c.p.c. che il sig. coltivasse abitualmente il Parte_1 terreno confinante, come da lui affermato in citazione, ma hanno solo contestato la sussistenza dei requisiti per la prelazione e l'attività di bracciante agricolo dell'attore, incompatibile, secondo la loro prospettazione, con quella di coltivatore diretto.
Quanto ai testi di parte convenuta si ritiene che le loro dichiarazioni non siano idonee a superare quelle dei testimoni di parte attrice e le risultanze del consulente, in quanto il teste ha Testimone_2 solo provveduto a stampare la foto consegnata ma non ha fotografato lo stato dei luoghi.
Il teste dichiara che: “…il fondo negli anni è stato sempre incolto” (cfr. verbale 7.02.2022) Tes_3 precisando su richiesta di questo Giudice che è incolto dal 2015 ma la dichiarazione è smentita dalle considerazioni del consulente, basate su rilievi fotografici oggettivi del 2015 e del 2016 da cui sono visibili secondo il consulente le filiere colturali. Allo stesso modo il teste dichiara Testimone_4 che il terreno era incolto nel 2017, senza indicazioni di tempo e luogo né del motivo per cui si è recato su quel fondo.
La circostanza che il fondo sia stato coltivato emerge altresì dalla presenza, rilevabile dalle foto allegate da parte attrice e mai contestate da parte attrice, di un impianto di irrigazione non certo compatibile con l'abbandono del fondo.
c) ELEMENTO DI ESCLUSIONE- FONDO OFFERTO IN VENDITA NO AFFITTUARIO-
COLTIVATORE DIRETTO
La circostanza, che pure è necessario accertare per riconoscere il diritto di prelazione, che sul fondo oggetto di retratto agrario al momento dell'acquisto da parte delle odierne convenute non fossero insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti è stata dedotta da parte attrice nel punto sub h) dell'atto di citazione e mai stata oggetto di contestazione da parte convenuta. Le stesse hanno confermato, poi, tale circostanza in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 17.11.2020).
e) MANCATA VENDITA DI ALTRI FONDI NEL BIENNIO ANTECDENTE
Parte attrice ha provato, attraverso idonea documentazione (in tema, Cass. 23 giugno 1999, n. 6402;
Cass. 25 febbraio 1994, n. 1932), anche la circostanza (mai contestata) di non aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille. La prova di tale elemento è stata fornita mediante la produzione con le seconde memorie ex art. 183, comma 6, n.2 cpc di una “dichiarazione notarile ipocatastale” a firma del dottor notaio in Persona_4
Taranto, il quale ha dichiarato che “al fine dell'esclusione della condizione ostativa prevista dell'art. 8 L. 590/65, che attraverso l'esame ipotecario effettuato attraverso i pubblici registri su tutto il territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 2015 sino al tutto il 10 dicembre 2018, il sig. Parte_1
, nato a [...] il [...] ( ), non ha proceduto ad atti di
[...] CodiceFiscale_4 vendita soggetti a trascrizione presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare”.
f) FORZA LAVORO
9 Il CTU nominato ha rilevato che: “alla luce del calcolo delle ULA/Unità lavorative annue elaborate moltiplicando i dati tabellari (in allegato al DGR n°6191 del 28/07/1997/Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ordinamento produttivo aziendale e parametri ettaro/coltura) alle superfici dei fondi oggetto di studio e retratto, tenuto conto che la disponibilità lavorativa massima annua uomo (ULU) convenzionale per i coltivatori diretti è di 287 gg., si può affermare che la forza lavoro del Sig. 163,6 gg., non è inferiore ad un terzo di quella occorrente per la Pt_1 coltivazione complessiva di tutti i fondi compresi quelli oggetto del retratto. Considerando, inoltre, le giornate annue teoricamente residue pari a 123,4 gg., il Sig. avrebbe avuto a disposizione, Pt_1 nei due anni antecedenti al 2017, giornate lavorative anche per eventuali attività di bracciante agricolo alle dipendenze di terzi” (cfr. pag. 12 della perizia).
Si ritiene sussistente allora anche tale requisito.
Quanto alle contestazioni delle convenute, si osserva che dalla documentazione allegata da parte convenuta solo in sede di costituzione di nuovo difensore dopo la riassunzione del processo, in seguito alla morte del difensore originario, comunque prodotta dopo la scadenza dei termini per le produzioni documentali, consistente in un estratto contributivo, si rileva che nel 2015 non sono stati iscritti contributi per bracciante agricolo e che nel 2016 e 2017 le giornate di lavoro sono inferiori a quelle residue indicate dal consulente (123,4).
All'esito dell'istruttoria quindi si è accertata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalle leggi citate.
Il sig. ha quindi il diritto di prelazione sul fondo venduto alle convenute e quindi era Pt_1 legittimato ad esercitare tale diritto con la missiva del 4.6.2018, inviata alle parti e non contestata in sede extra-giudiziale.
Le convenute, al fine di paralizzare la pretesa attrice sostengono di avere anche loro diritto di prelazione, in quanto la madre è coltivatrice del fondo confinante con quello da loro acquistato.
La deduzione è stata già rigettata con ordinanza del 3.3.2020, la cui motivazione qui si richiama, rilevando ancora una volta che l'elencazione prevista dall'art. 7 citato è tassativa e non contempla i soggetti che coadiuvano il coltivatore diretto del fondo confinante.
La circostanza che nelle more del processo, la madre delle convenute sia deceduta e che le stesse siano succedute nella proprietà del terreno confinante quello oggetto di retratto non rilevano, dovendosi fare riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della compravendita.
La Corte di Cassazione afferma invero che “In materia di contratti agrari, l'esistenza del diritto di prelazione e del successivo diritto di riscatto va accertata ordinariamente con riferimento al momento della cosiddetta denuntiatio della proposta di vendita del fondo e, in difetto della comunicazione di tale proposta, deve essere verificata con riguardo al momento della stipula del negozio traslativo, giacché, in tal ultimo caso, è questo il momento in cui sorge il diritto di riscatto e in cui vanno riscontrate e valutate le condizioni soggettive ed oggettive che legittimano il coltivatore diretto confinante a riscattare il fondo (In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 6 aprile 2006, n. 8090)”
(Cass. Sez. III 29 luglio 2016, n. 15757).
Peraltro, il consulente ha verificato che le 11,7 giornate lavorative annue calcolate per i fondi rustici oggetto di retratto di proprietà delle germane Sig.re non sono sufficienti al dato minimo, CP_1
104 giornate lavorative annue convenzionali, per l'ottenimento della qualifica di Coltivatore Diretto e, pertanto, l'uliveto censito al Foglio 26 Particelle 265 e 266 per le proprie dimensioni non ha una propria autonomia colturale e produttiva” (cfr. pag. 12 della perizia).
10 Ed ancora, le convenute non hanno dimostrato né richiesto di dimostrare di possedere tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 8 della legge 590 richiamata.
Infine, priva di rilievo è la circostanza relativa alla interclusione del fondo oggetto d retratto e alla esistenza di una strada interpoderale tra il fondo per cui è retratto ed altro confinante ora in proprietà delle convenute per successione dalla madre . Per_5
Quanto alla ulteriore deduzione difensiva di parte convenuta contenuta nelle repliche in ordine alla invalidità dell'offerta del sig. poiché non riportante le spese notarili si osserva che la Pt_1 dichiarazione del del 4.6.2018 di voler riscattare il fondo al medesimo prezzo indicato Pt_1 nell'atto di compravendita contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge per considerarla valida.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, invero, “L'esercizio del diritto di riscatto del fondo da parte dell'avente diritto alla prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, produce la sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo e, conseguentemente, l'acquisto diretto, da parte del retraente, dell'immobile dal proprietario venditore, prescindendo dal consenso del compratore retrattato, il quale subisce, così, passivamente la situazione determinatasi con la dichiarazione del retrattante, che si pone come atto unilaterale recettizio e realizza i suoi effetti ipso iure, indipendentemente dalla pronuncia del giudice, il cui eventuale intervento ha solo funzione di accertamento. Ma, perché tale effetto si produca, occorre, anzitutto, che la dichiarazione di riscatto, tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge n. 590 del 1965, contenga l'offerta del prezzo con i requisiti di determinatezza, completezza e determinabilità e faccia, quindi, riferimento al prezzo della contestata compravendita
o, nel caso in cui sia dedotta la simulazione del prezzo, a quello che il retrattante deduca di dovere pagare in luogo del prezzo indicato nell'atto, ed, in secondo luogo, che si avveri la condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo o, nel caso di rifiuto, anche pretestuoso, del venditore, della offerta reale e del deposito liberatorio della relativa somma nei termini stabiliti dall'art. 8 della legge n. 590/65, decorrenti dalla dichiarazione di riscatto o dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto, salvo che il rifiuto pretestuoso non sia avvenuto nella imminenza del predetto termine di scadenza ed il ritardo del deposito, con la fictio iuris del pagamento che esso produce, non possa essere, pertanto, addebitato al retraente”(Cassazione Civile, sez. III, 26-10-1994, n. 8789).
Ciò che rileva è dunque la indicazione chiara della volontà di riscattare al prezzo pattuito in contratto senza alcuna rilevanza degli ulteriori esborsi.
Tutto ciò premesso, questo Giudice ritiene che il sig. abbia dimostrato di Parte_1 essere in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, prescritti dalla normativa vigente in materia di prelazione agraria al fine esercitare il diritto di riscatto del terreno con destinazione agricola sito nel Comune di PA (TA) in contrada “Calzo” censito al Catasto terreni al foglio 26 particelle 265 e 266 acquistato dalle convenute dal sig. , con atto di vendita Persona_2 del 13/07/2017 n.1644 di Rep. Notaio registrato e trascritto a Taranto in data Persona_1
07/08/2017.
La domanda di accertamento può trovare accoglimento così come quella di trasferimento del bene in favore del sig. fermo restando che l'efficacia del trasferimento di proprietà è condizionata Pt_1 dal pagamento del prezzo in favore delle convenute di euro 15.000, oltre ogni altro CP_1 importo versato per la stipula, quantificato da parte convenuta in euro 3.400,00, da pagarsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ex lege del 08/01/1979 - n. 2 (Cassazione civile sez.
III, 13/03/2023, n.7249).
11 La sentenza è titolo idoneo per la trascrizione ex art. 2643 n. 14 c.c., avvenuto il pagamento del prezzo.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico delle convenute. Le stesse si liquidano in euro € 4.238,00 considerato il valore della causa e i parametri tra minimi e medi da applicarsi (minimi per fase introduttiva e studio e medi per istruttoria e decisionale), secondo il D.M. 55/2014 e successive modifiche e devono essere distratte in favore del difensore dell'attore che ne ha fatto istanza, dichiarandosi antistatario. Le esborsi di mediazione e di iscrizione a ruolo della causa, documentati per euro 556,80 (euro 292,80 per mediazione e euro 264 per iscrizione a ruolo) sono a carico di parte convenuta soccombente.
Le spese di consulenza già liquidate con decreto del 12.09.2023 sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in quanto soccombenti.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in persona del Giudice Federica Rotondo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, rigettata ogni altra contraria istanza, così provvede: CP_2
- ACCERTA il valido esercizio del diritto di riscatto da parte del sig. e Parte_1 DICHIARA TRASFERITA in favore dell'attore la proprietà del terreno sito Parte_1 nel Comune di PA, censito in catasto Terreni al foglio 26 particelle 265 e 266, già oggetto del contratto di compravendita intervenuto in data 13/07/2017 n.1644 di Rep. Notaio Persona_1 registrato e trascritto a Taranto in data 07/08/2017, sotto CONDIZIONE SOSPENSIVA del pagamento da parte dell'attore e in favore delle convenute e terze acquirenti Parte_1
e del prezzo pari a € 15.000,00 Controparte_1 Controparte_2
(quindicimila euro), oltre agli oneri accessori sostenuti dal compratore, come da parte motiva, da corrispondersi entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2) DICHIARA la presente statuizione titolo idoneo ai sensi degli artt. 2643 n. 14 c.c. per ottenere la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Taranto;
3) CONDANNA le convenute e , in Controparte_1 Controparte_2 solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, che liquida in euro 4.238,00, oltre spese generali 15%, I.V.A. e Cassa professionale nelle misure di legge e al rimborso degli esborsi documentati in euro 556,80, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4) PONE le spese di consulenza già liquidate con decreto del 12.09.2023 definitivamente a carico delle parti convenute.
Così deciso in Taranto, 29.01.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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