CASS
Sentenza 15 novembre 2022
Sentenza 15 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2022, n. 43395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43395 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43395 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 04/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. 1. Il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a DO FI con sentenza irrevocabile in data 20 luglio 2008, avendo lo stesso riportato altra condanna, con sentenza irrevocabile il 27 aprile 2016, per i reati di cui agli artt. 610 e 635, secondo comma, cod. pen., nonché di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, con la recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen., commessi il 5 maggio 2010. Con lo stesso provvedimento il Giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta avanzata dal difensore del condannato, nel corso dell'udienza camerale, di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena inflitta con la suddetta sentenza divenuta irrevocabile il 27 aprile 2016. 2. Propone ricorso per cassazione DO FI, tramite il proprio difensore, denunciando violazione di legge, laddove la decisione ha negato l'estinzione della pena per decorso del tempo. Rileva che il rigetto della relativa richiesta si è fondato sull'erroneo assunto secondo cui detto termine, nel caso di pena condizionalmente sospesa, dovrebbe decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio e non invece dalla data di commissione del reato per il quale è stata emessa detta sentenza condanna. Espone, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione ha errato nel rilevare ulteriormente che sussisterebbero i presupposti dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen., poiché non è intervenuto in sede di cognizione l'accertamento della stessa indole del reato di cui alla nuova sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (fra le altre, Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Rv. 267095). Nella specie, ci si è attenuti a tale principio posto che la sentenza di cui sopra è divenuta irrevocabile il 20 luglio2008 e il fatto che di cui alla successiva sentenza che ha dato luogo alla revoca risulta commesso in data 5 maggio 2010. 2 3. La difesa, ribadendo l'eccezione di estinzione della pena per prescrizione, svolge rilievi che si fondano su una ricostruzione della previsione di cui all'art. 172, comma settimo, cod. pen., in contrasto con il consolidato e condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione nel caso della pena condizionalmente sospesa decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio (fra le altre, Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280330). Termine anch'esso che non risulta decorso nel caso di cui trattasi. 4. La citazione nel ricorso della sentenza Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, non risulta pertinente, riguardando tale pronuncia non l'accertamento giudiziale del reato che dà luogo alla revoca, ma l'inadempimento dell'obbligo cui era stato subordinato il beneficio nel particolare caso della demolizione di opere abusive. 5. Infine, la difesa, nel negare le condizioni ostative alla prescrizione previste dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., enuncia rilievi che, riguardando le condizioni del riconoscimento della recidiva, neppure si attagliano all'ipotesi della condanna per un delitto della stessa indole precisamente descritta nell'ordinanza. 6. Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 maggio 2022.
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43395 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 04/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. 1. Il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a DO FI con sentenza irrevocabile in data 20 luglio 2008, avendo lo stesso riportato altra condanna, con sentenza irrevocabile il 27 aprile 2016, per i reati di cui agli artt. 610 e 635, secondo comma, cod. pen., nonché di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, con la recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen., commessi il 5 maggio 2010. Con lo stesso provvedimento il Giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta avanzata dal difensore del condannato, nel corso dell'udienza camerale, di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena inflitta con la suddetta sentenza divenuta irrevocabile il 27 aprile 2016. 2. Propone ricorso per cassazione DO FI, tramite il proprio difensore, denunciando violazione di legge, laddove la decisione ha negato l'estinzione della pena per decorso del tempo. Rileva che il rigetto della relativa richiesta si è fondato sull'erroneo assunto secondo cui detto termine, nel caso di pena condizionalmente sospesa, dovrebbe decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio e non invece dalla data di commissione del reato per il quale è stata emessa detta sentenza condanna. Espone, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione ha errato nel rilevare ulteriormente che sussisterebbero i presupposti dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen., poiché non è intervenuto in sede di cognizione l'accertamento della stessa indole del reato di cui alla nuova sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (fra le altre, Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Rv. 267095). Nella specie, ci si è attenuti a tale principio posto che la sentenza di cui sopra è divenuta irrevocabile il 20 luglio2008 e il fatto che di cui alla successiva sentenza che ha dato luogo alla revoca risulta commesso in data 5 maggio 2010. 2 3. La difesa, ribadendo l'eccezione di estinzione della pena per prescrizione, svolge rilievi che si fondano su una ricostruzione della previsione di cui all'art. 172, comma settimo, cod. pen., in contrasto con il consolidato e condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione nel caso della pena condizionalmente sospesa decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio (fra le altre, Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280330). Termine anch'esso che non risulta decorso nel caso di cui trattasi. 4. La citazione nel ricorso della sentenza Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, non risulta pertinente, riguardando tale pronuncia non l'accertamento giudiziale del reato che dà luogo alla revoca, ma l'inadempimento dell'obbligo cui era stato subordinato il beneficio nel particolare caso della demolizione di opere abusive. 5. Infine, la difesa, nel negare le condizioni ostative alla prescrizione previste dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., enuncia rilievi che, riguardando le condizioni del riconoscimento della recidiva, neppure si attagliano all'ipotesi della condanna per un delitto della stessa indole precisamente descritta nell'ordinanza. 6. Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 maggio 2022.