Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4449/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4449/2019 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione all'udienza del
9/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 6/03/2025,
TRA
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Monticelli Salvatore;
- ATTRICE
E
(c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
) e (c.f.: C.F._2 Controparte_3
), con il patrocinio degli Avv.ti Montecalvo Antonio e Caruso Maria C.F._3
Gaetana;
- CONVENUTI
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali);
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione consegnato per la notifica il 21/06/2019, la Parte_1
ha convenuto in giudizio gli ex soci della
[...] Controparte_4
- cancellata dal Registro delle Imprese il 7/01/2019 -
[...] CP_4
[...]
[...]
[...]
e , domandando, ai sensi dell'art. 2043
[...] Controparte_3 Controparte_2
c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni all'immagine provocati dallo spoglio nel possesso della servitù di passaggio esercitata sull'arenile antistante il cancello della struttura turistica “Marina Bay”, di proprietà della società attrice, posto in essere dai titolari e dai dipendenti del villaggio turistico durante le stagioni estive 2017 e Controparte_4
2018, mediante apposizione, dinanzi al cancello, di bidoni di raccolta dei rifiuti e mediante altri elementi ostativi al passaggio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/12/2019, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 9/12/2019 il processo è stato dichiarato interrotto, ai sensi dell'art. 299
c.p.c., a causa del decesso del convenuto . Controparte_4
La causa è stata ritualmente riassunta nei confronti di CP_1 CP_2
e , in qualità di eredi di e, gli ultimi due,
[...] Controparte_3 Controparte_4
anche quali ex soci della Controparte_5
attraverso prove testimoniali e documentali, la causa è stata trattenuta in
[...] decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 9/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata, per i motivi che seguono.
In virtù del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. -, che consente al giudice di esaminare previamente una questione di più celere e semplice accertamento, in deroga al normale iter di esame delle questioni previsto dall'art. 276 c.p.c. e con precedenza rispetto ad altra questione, seppure logicamente preliminare (Cass. S.U. n.
9936/2014), si procede direttamente all'esame dell'elemento costitutivo del diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. azionato dalla società attrice rappresentato dall'esistenza e dall'entità del danno, inteso come pregiudizio sofferto a causa del fatto illecito.
La Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di chiarire che lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito (Cass. n. 31642/2021). Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni (Cass. n. 2203/1975). Principio, questo, che risulta essere stato ribadito in epoca più recente, essendosi affermato che non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un
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immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'an debeatur, non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno (Cass. nn.
8854/2012 e 7871/2019).
Ne' l'asserita lesione di diritti, in assenza dell'esistenza del danno, può giustificare condanna risarcitoria, la quale assumerebbe l'improprio valore di sanzione (Cass. nn.
21865/2013, 23194/2013, 18812/2014 e 24474/2014).
Vale la pena soggiungere che non può confondersi la prova del danno, cioè la procurata lesione patrimoniale, con la illiceità della condotta di spossessamento, pertanto, la valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) in tanto può invocarsi in quanto il danno risulti dimostrato, potendo supplire esclusivamente all'impossibilità di provare il danno "nel suo preciso ammontare".
2.1. Nel caso di specie, la società attrice ha dedotto, innanzitutto, un danno patrimoniale, consistente nell'impossibilità di offrire e pubblicizzare per le stagioni estive
2017 e 2018 per gli ospiti del proprio villaggio turistico l'accesso diretto al mare.
Impedimento che avrebbe determinato che la struttura turistica fosse “poco appetibile” per la clientela (che avrebbe recensito sui portali turistici negativamente la struttura proprio per questa ragione), con un “vero e proprio tracollo delle prenotazioni e delle relative presenze nella struttura”, che si sarebbe risolto in una “sostanziale inoperatività” della struttura.
Ebbene, nessuna prova è stata fornita in ordine alla diminuzione delle prenotazioni e delle presenze nelle stagioni estive 2017 e 2018.
Come condivisibilmente eccepito dai convenuti, infatti, nulla è stato dedotto o documentato con riferimento alle prenotazioni e ai ricavi delle stagioni estive precedenti.
Gli unici documenti prodotti dalla società attrice relativamente alla gestione e all'andamento contabile del Marina Bay sono i bilanci degli anni 2017, 2018, 2019, 2020.
Da tali bilanci risulta che, nonostante - secondo la società attrice - i titolari e i dipendenti della iniziarono ad ostacolare l'accesso diretto alla spiaggia nel Controparte_4
giugno-luglio del 2017, nel 2018 - anno in cui secondo gli attori sarebbero proseguite le molestie nel possesso - i ricavi dell'attività turistica addirittura aumentarono rispetto all'anno precedente;
alla stessa stregua di quanto accaduto nei due anni successivi - 2019 e 2020 - allorquando - dopo due anni di disturbo nell'esercizio della servitù di passaggio sull'arenile -
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avrebbe dovuto invece avvertirsi con maggiore intensità la diminuita attrattività della struttura da parte delle clientela.
I proventi dell'anno 2017 e dell'anno 2018 (rispettivamente euro 35.360,00 ed euro
39.627,00), escludono inoltre che la struttura turistica sia stata costretta - come allegato dalla società attrice - alla “sostanziale inoperatività”.
Depongono, del resto, nello stesso senso, le numerosissime recensioni di clienti ospiti della struttura nelle estati 2017 e 2018, prodotte sia dall'attrice che dai convenuti.
2.2. Quanto al danno all'immagine, la società attrice ha dedotto - del tutto genericamente - che esso deriverebbe dalla pubblicità negativa subita dalla struttura.
Va premesso che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. nn. 19551/2023, 11446/2017 e
20643/2016),
Ciò detto, sul punto, la società attrice si è limitata a produrre diverse recensioni di clienti che furono ospiti del Marina Bay nelle stagioni estive 2017 e 2018, solo in quattro delle quali, tra gli aspetti negativi della struttura, veniva indicata la modalità di accesso al mare.
Considerato che, relativamente alle stesse stagioni, i convenuti hanno invece depositato numerose recensioni in cui non si evidenzia l'analogo problema e che, anzi, in molti casi, sottolineano come aspetto positivo della struttura proprio la sua posizione e la sua vicinanza al mare e alla spiaggia privata, non si ravvisano i presupposti per ritenere che in concreto si sia verificato un danno alla reputazione del Marina Bay, stante la scarsa diffusione della notizia e la ridotta rilevanza del disservizio, peraltro verificatosi per due sole stagioni, nell'ambito dei giudizi complessivi dei clienti.
2.3. Non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento di un danno patrimoniale da perdita di chance, domandato in via subordinata dalla società attrice per la ridotta attrattività turistica della struttura e per lesione dell'aspettativa alla piena utilizzazione degli alloggi turistici del Marina Bay e per la conseguente “perdita di occasioni certe di guadagno atteso”.
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Sul punto, giova osservare che, per la costante giurisprudenza di legittimità, la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza;
ed ha anche affermato che tale perdita implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Cass. nn.
5231/2022, 19604/2016, 24295/2016, 11353/2010).
Le carenze probatorie evidenziate e gli scarsi elementi istruttori forniti dalla società attrice sopra illustrati, non consentono di affermare che il Marina Bay abbia subito una rilevante riduzione della propria attrattività turistica, né vi è prova della percentuale di utilizzazione degli alloggi turistici del complesso nelle stagioni 2017-2018 e in quelle immediatamente precedenti e successive, con conseguente impossibilità di valutare l'esistenza di una chance di maggiore sfruttamento commerciale della struttura ricettiva.
Mancano, in sostanza, elementi oggettivi, specifici e concreti da cui poter desumere, in termini di elevata probabilità o addirittura di certezza, la perdita di una reale aspettativa di un vantaggio economico apprezzabile per la società attrice.
Si rimarca ancora una volta che anche la liquidazione equitativa del danno patrimoniale ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. - sollecitata nel caso in esame dalla società attrice - richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (Cass. n. 17677/2009 e n. 4052/2009).
3. Alla luce di quanto esposto, la c.t.u. richiesta dalla società attrice avrebbero assunto natura del tutto esplorativa (v. Cass. S.U. n. 3086/2022 e n. 6500/2022). E' noto infatti che la
Consulenza Tecnica d'Ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
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necessitino di specifiche conoscenze, e non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così
Cass. nn. 8498/2025, 30218/2017 e 3130/2011). In tal senso, la c.t.u. può essere disposta esclusivamente per la conoscenza di fatti che, richiedendo una particolare e specifica preparazione specialistica, richiedono l'intervento di un tecnico a condizione, però, che si tratti di fatti debitamente allegati, poiché questo mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'allegazione e dalla prova delle circostanze che assume (così
Cass. nn. 9522/2012 e 3191/2006).
4. La domanda proposta dalla società attrice, pertanto, va rigettata, con assorbimento di ogni questione riguardante l'an debeatur.
5. Venendo, infine, alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e di quelli minimi per la fase decisionale - ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vista la soccombenza della società attrice, esse vanno poste a suo carico e andranno pagate in favore dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la al pagamento in favore di Parte_1
e delle spese di lite, che si CP_1 Controparte_2 Controparte_3
liquidano in euro 6.164,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, il 22/05/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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