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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1780/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR ON IA Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1780/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA ARTURO e dall'avv. Parte_1
NO NZ ed elettivamente domiciliata in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 00195
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
, appresentati e difesi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dall'Avv. BRUSCHI FLAVIA e dall'avv. MARA PARPAGLIONI ed elettivamente domiciliati in
Piazzale Clodio n. 56 00195 Roma;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 58 del 10 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma , nella sentenza impugnata , accertava e dichiarava la nullità del combinato disposto degli articoli 31.5 , 31.6 del contratti collettivi 2012 - 2016 nella parte in cui limitavano l'indennità di utilizzazione per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di euro 12,80 per i macchinisti e di 4,50 per i capotreno , nonché dell'articolo 77 nella parte in cui escludeva la debenza del compenso per l'assenza della residenza della retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Il tribunale dichiarava per l'effetto il diritto dei ricorrenti all'inserimento nel calcolo delle ferie annuali negli anni al gennaio 2016 dell'indennità di utilizzazione personale e dell'indennità di assenza in quanto rientranti nella normale retribuzione e condannava ai conseguenti pagamenti Parte_1
contestava la sentenza in oggetto riportata deducendo , con il primo motivo, la illogicità Parte_1 della motivazione in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 8 Aprile 2003 numero 66 e all'articolo 7 della direttiva 2003 /88 CE del Parlamento europeo e del consiglio del 4 novembre 2003.
Assumeva che secondo la sentenza impugnata , i ricorrenti avrebbero diritto a un trattamento economico per il periodo feriale del tutto equivalente a quello spettante per i periodi di lavoro effettivo laddove la direttiva europea non è mai intervenuta in materia di quantificazione dei trattamenti retributivi . Assumeva pertanto che gli elementi della retribuzione complessiva diretti a coprire le spese occasionali o accessorie sopravvenute in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Con il secondo motivo di appello si contesta la modalità di quantificazione dell'indennità di utilizzazione professionale per tutte le giornate lavorative in servizio , in riserva , in disponibilità non attiva , in attività di traghettamento , per la partecipazione al corso per la formazione e l'aggiornamento professionale e per il conseguimento dell'abilitazione nonché nelle giornate di assenza per ferie;
allo stesso modo si contestano le condizioni di maturazione del compenso di assenza dalla residenza per assenze di durata inferiore a tre ore , nelle giornate di riserva etc. e si reitera la denuncia di violazione del decreto legislativo 66 /2003 e dell'articolo 7 della direttiva.
Assume cioè che nella regolamentazione dell'indennità di utilizzazione professionale e Parte_1 dell'indennità di assenza le parti contrattuali non avevano inteso definire un regime retributivo precipuamente ed esclusivamente penalizzante con riferimento ai periodi di ferie , ma avevano regolato le due voci retributive in discussione stabilendo l'entità del loro importo e le loro condizioni di maturazione in relazione alle diverse modalità di assolvimento dell'obbligazione lavorativa. Per tale ragione , si dice, esemplificativamente l'indennità di assenza della residenza non è corrisposta laddove l'assenza è di durata inferiore alle tre ore, ovvero se il macchinista o il capotreno svolgono l'attività lavorativa senza lasciare la sede amministrativa nelle giornate di riserva in impianto, oppure durante un corso di aggiornamento professionale , o quando si effettua un servizio di traghettamento tra scali della medesima località
Con il terzo motivo di appello assume che l'inderogabilità delle disposizioni legislative in Parte_1 materia di diritto alle ferie e la sanzionabilità della loro violazione costituisce nel sistema ordinamentale italiano già un garanzia sufficiente in merito alla loro fruizione da parte dei lavoratori dipendenti sicché il pagamento di una retribuzione inferiore rispetto a quella ordinariamente spettante non potrebbe costituire un deterrente in quanto il godimento delle ferie è comunque garantito
Con il quarto motivo di appello contesta l'accoglimento della domanda attorea con Parte_1 riferimento a periodi feriali superiori al minimo legale di quattro settimane annue e si costituivano in giudizio contestando le Controparte_1 CP_2 Controparte_4 avverse deduzioni e formulando appello incidentale avverso la statuizione della sentenza del tribunale che , pur riconoscendo il diritto al computo delle indennità di cui si controverte ai fini della determinazione del compenso per ferie , limitava la condanna al quinquennio precedente la formulazione della domanda giudiziaria.
Il primi due motivi dell'appello principale possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi . Reputa il Collegio, in adesione ai numerosi pronunciamenti della Corte di legittimità sul tema ( da ultimo Casss. 13932/24 e 13972/24 sulle specifiche indennità di cui si controverte e in relazione alle figure professionali prese in considerazione nel presente giudizio) che entrambi i motivi di appello siano infondati. La Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE
20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n.20216/2022). . I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, Parte_2 che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie
è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr.in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20,DS c. .. Conseguentemente, è stato ribadito Per_1 che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.13425/2019, n. 37589/2021).16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). Atteso che, per giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, non può prescindersi dall'interpretazione data dalla
Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti . di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come,per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n.37589/2021). Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza . La Corte di Cassazione si è reiteratamente pronunciata sulla computabilità di dette indennità nelle ferie dei dipendenti e nell'analoga situazione dei dipendenti della Parte_1 società RE con orientamento ormai granitico (oltre alle sentenze citate, tra le altre : Cass. nn.
2963, 2682, 2680, 2431, 1141 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 , 19992 , 19991 , 25840 , 14089 del 2024 e 6282, 6412,6415,9744 , 13405 del 2025). Questo Collegio reputa convintamente di aderire alle argomentazioni della Suprema Corte nelle plurime e univoche pronunce. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta dalla Corte di legittimità come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio
(collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque ntrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo,poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Parte_2 tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che
l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit.,
§ 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. . Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).A questi principi si è attenuto il Tribunale che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie ai lavoratori ricorrenti non erano erogati dalla società compensi ( indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi di appello devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono è infondato anche il motivo che riterrebbe inoperante la direttiva sul diritto ad una retribuzione feriale identica a quella spettante nei periodi lavorativi, in ragione dell'obbligatorietà del godimento delle ferie nel sistema ordinamentale nazionale.
L'argomentazione prova troppo. Se la garanzia dell'obbligatorietà del godimento delle ferie fosse strumento sufficiente per ritenere attuati i principi delle direttive si perverrebbe all'assurdo che pure il riconoscimento di una retribuzione meramente simbolica e violativa dei minimi costituzionali dovrebbe ritenersi da un punto di vista comunitario legittima per il sol fatto che il dipendente è obbligato a godere del periodo di riposo. Ma così non è. Il godimento delle ferie, per essere effettivo ai sensi dei parametri comunitari , deve essere garantito dal riconoscimento al lavoratore in ferie di un compenso corrispondente a quello dallo stesso lavoratore ottenuto in costanza di espletamento dell'attività lavorativa ordinaria, per il mantenimento suo e della sua famiglia in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato
Con il quarto motivo contesta che il periodo di ferie garantito dalla disciplina comunitaria Parte_1 con il principio dell'equivalenza retributiva è limitato a quattro settimane , dovendosi escludere invece i periodi ulteriori.
Il motivo è inammissibile poiché la contestazione viene sollevata per la prima volta in grado di appello e non può essere utilmente valutata. In ogni caso il motivo sarebbe altresì infondato perché costituiva onere di dimostrare che la pretesa perequativa esorbitasse il limite delle quattro settimane Parte_1
l'anno considerato che il numero di giorni di ferie riconosciuto ai dipendenti , a seconda Parte_1 dell'anzianità di servizio , varia dai 20 ai 25 giorni l'anno e negli anni in cui le ferie sono state riconosciute in eccesso rispetto a questi tetti si è trattato di recupero di ferie pregresse non godute tempestivamente
E' invece fondato l'appello incidentale . In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023,
n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso. In conclusione, l'appello incidentale va accolto. I lavoratori hanno tuttavia chiesto nelle conclusioni (non già la condanna ) ma la declaratoria del solo diritto “all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali, delle indennità di utilizzazione professionale di cui all'art.31.4, Tabella B del ccal e all'art. 77 punti 2.1 e 2.2 del ccnl, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma del 10 gennaio 2022, n. 58, non si è prescritto per il periodo antecedente al gennaio 2016 ed a partire da luglio 2007, con ogni conseguenza di legge”.
L'appello incidentale deve essere accolto entro i limiti delle conclusioni formulate, ferma la condanna già disposta con la sentenza impugnata per le indennità ritenute non prescritte. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c. e sono da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza , confermata per il resto , dichiara che il diritto di Controparte_1 [...]
e all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie CP_2 Controparte_3 annuali, delle indennità di utilizzazione professionale di cui all'art.31.4, Tabella B del ccal e all'art. 77 punti 2.1 e 2.2 del ccnl, non si è prescritto per il periodo antecedente al gennaio 2016 ed a partire dal 18 luglio 2007, con ogni conseguenza di legge. Condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 6800,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% ; dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante principale.
La Presidente
AR ON IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR ON IA Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1780/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA ARTURO e dall'avv. Parte_1
NO NZ ed elettivamente domiciliata in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 00195
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
, appresentati e difesi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dall'Avv. BRUSCHI FLAVIA e dall'avv. MARA PARPAGLIONI ed elettivamente domiciliati in
Piazzale Clodio n. 56 00195 Roma;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 58 del 10 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma , nella sentenza impugnata , accertava e dichiarava la nullità del combinato disposto degli articoli 31.5 , 31.6 del contratti collettivi 2012 - 2016 nella parte in cui limitavano l'indennità di utilizzazione per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di euro 12,80 per i macchinisti e di 4,50 per i capotreno , nonché dell'articolo 77 nella parte in cui escludeva la debenza del compenso per l'assenza della residenza della retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Il tribunale dichiarava per l'effetto il diritto dei ricorrenti all'inserimento nel calcolo delle ferie annuali negli anni al gennaio 2016 dell'indennità di utilizzazione personale e dell'indennità di assenza in quanto rientranti nella normale retribuzione e condannava ai conseguenti pagamenti Parte_1
contestava la sentenza in oggetto riportata deducendo , con il primo motivo, la illogicità Parte_1 della motivazione in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 8 Aprile 2003 numero 66 e all'articolo 7 della direttiva 2003 /88 CE del Parlamento europeo e del consiglio del 4 novembre 2003.
Assumeva che secondo la sentenza impugnata , i ricorrenti avrebbero diritto a un trattamento economico per il periodo feriale del tutto equivalente a quello spettante per i periodi di lavoro effettivo laddove la direttiva europea non è mai intervenuta in materia di quantificazione dei trattamenti retributivi . Assumeva pertanto che gli elementi della retribuzione complessiva diretti a coprire le spese occasionali o accessorie sopravvenute in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Con il secondo motivo di appello si contesta la modalità di quantificazione dell'indennità di utilizzazione professionale per tutte le giornate lavorative in servizio , in riserva , in disponibilità non attiva , in attività di traghettamento , per la partecipazione al corso per la formazione e l'aggiornamento professionale e per il conseguimento dell'abilitazione nonché nelle giornate di assenza per ferie;
allo stesso modo si contestano le condizioni di maturazione del compenso di assenza dalla residenza per assenze di durata inferiore a tre ore , nelle giornate di riserva etc. e si reitera la denuncia di violazione del decreto legislativo 66 /2003 e dell'articolo 7 della direttiva.
Assume cioè che nella regolamentazione dell'indennità di utilizzazione professionale e Parte_1 dell'indennità di assenza le parti contrattuali non avevano inteso definire un regime retributivo precipuamente ed esclusivamente penalizzante con riferimento ai periodi di ferie , ma avevano regolato le due voci retributive in discussione stabilendo l'entità del loro importo e le loro condizioni di maturazione in relazione alle diverse modalità di assolvimento dell'obbligazione lavorativa. Per tale ragione , si dice, esemplificativamente l'indennità di assenza della residenza non è corrisposta laddove l'assenza è di durata inferiore alle tre ore, ovvero se il macchinista o il capotreno svolgono l'attività lavorativa senza lasciare la sede amministrativa nelle giornate di riserva in impianto, oppure durante un corso di aggiornamento professionale , o quando si effettua un servizio di traghettamento tra scali della medesima località
Con il terzo motivo di appello assume che l'inderogabilità delle disposizioni legislative in Parte_1 materia di diritto alle ferie e la sanzionabilità della loro violazione costituisce nel sistema ordinamentale italiano già un garanzia sufficiente in merito alla loro fruizione da parte dei lavoratori dipendenti sicché il pagamento di una retribuzione inferiore rispetto a quella ordinariamente spettante non potrebbe costituire un deterrente in quanto il godimento delle ferie è comunque garantito
Con il quarto motivo di appello contesta l'accoglimento della domanda attorea con Parte_1 riferimento a periodi feriali superiori al minimo legale di quattro settimane annue e si costituivano in giudizio contestando le Controparte_1 CP_2 Controparte_4 avverse deduzioni e formulando appello incidentale avverso la statuizione della sentenza del tribunale che , pur riconoscendo il diritto al computo delle indennità di cui si controverte ai fini della determinazione del compenso per ferie , limitava la condanna al quinquennio precedente la formulazione della domanda giudiziaria.
Il primi due motivi dell'appello principale possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi . Reputa il Collegio, in adesione ai numerosi pronunciamenti della Corte di legittimità sul tema ( da ultimo Casss. 13932/24 e 13972/24 sulle specifiche indennità di cui si controverte e in relazione alle figure professionali prese in considerazione nel presente giudizio) che entrambi i motivi di appello siano infondati. La Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE
20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n.20216/2022). . I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, Parte_2 che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie
è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr.in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20,DS c. .. Conseguentemente, è stato ribadito Per_1 che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.13425/2019, n. 37589/2021).16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). Atteso che, per giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, non può prescindersi dall'interpretazione data dalla
Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti . di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come,per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n.37589/2021). Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza . La Corte di Cassazione si è reiteratamente pronunciata sulla computabilità di dette indennità nelle ferie dei dipendenti e nell'analoga situazione dei dipendenti della Parte_1 società RE con orientamento ormai granitico (oltre alle sentenze citate, tra le altre : Cass. nn.
2963, 2682, 2680, 2431, 1141 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 , 19992 , 19991 , 25840 , 14089 del 2024 e 6282, 6412,6415,9744 , 13405 del 2025). Questo Collegio reputa convintamente di aderire alle argomentazioni della Suprema Corte nelle plurime e univoche pronunce. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta dalla Corte di legittimità come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio
(collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque ntrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo,poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Parte_2 tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che
l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit.,
§ 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. . Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).A questi principi si è attenuto il Tribunale che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie ai lavoratori ricorrenti non erano erogati dalla società compensi ( indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi di appello devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono è infondato anche il motivo che riterrebbe inoperante la direttiva sul diritto ad una retribuzione feriale identica a quella spettante nei periodi lavorativi, in ragione dell'obbligatorietà del godimento delle ferie nel sistema ordinamentale nazionale.
L'argomentazione prova troppo. Se la garanzia dell'obbligatorietà del godimento delle ferie fosse strumento sufficiente per ritenere attuati i principi delle direttive si perverrebbe all'assurdo che pure il riconoscimento di una retribuzione meramente simbolica e violativa dei minimi costituzionali dovrebbe ritenersi da un punto di vista comunitario legittima per il sol fatto che il dipendente è obbligato a godere del periodo di riposo. Ma così non è. Il godimento delle ferie, per essere effettivo ai sensi dei parametri comunitari , deve essere garantito dal riconoscimento al lavoratore in ferie di un compenso corrispondente a quello dallo stesso lavoratore ottenuto in costanza di espletamento dell'attività lavorativa ordinaria, per il mantenimento suo e della sua famiglia in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato
Con il quarto motivo contesta che il periodo di ferie garantito dalla disciplina comunitaria Parte_1 con il principio dell'equivalenza retributiva è limitato a quattro settimane , dovendosi escludere invece i periodi ulteriori.
Il motivo è inammissibile poiché la contestazione viene sollevata per la prima volta in grado di appello e non può essere utilmente valutata. In ogni caso il motivo sarebbe altresì infondato perché costituiva onere di dimostrare che la pretesa perequativa esorbitasse il limite delle quattro settimane Parte_1
l'anno considerato che il numero di giorni di ferie riconosciuto ai dipendenti , a seconda Parte_1 dell'anzianità di servizio , varia dai 20 ai 25 giorni l'anno e negli anni in cui le ferie sono state riconosciute in eccesso rispetto a questi tetti si è trattato di recupero di ferie pregresse non godute tempestivamente
E' invece fondato l'appello incidentale . In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023,
n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso. In conclusione, l'appello incidentale va accolto. I lavoratori hanno tuttavia chiesto nelle conclusioni (non già la condanna ) ma la declaratoria del solo diritto “all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali, delle indennità di utilizzazione professionale di cui all'art.31.4, Tabella B del ccal e all'art. 77 punti 2.1 e 2.2 del ccnl, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma del 10 gennaio 2022, n. 58, non si è prescritto per il periodo antecedente al gennaio 2016 ed a partire da luglio 2007, con ogni conseguenza di legge”.
L'appello incidentale deve essere accolto entro i limiti delle conclusioni formulate, ferma la condanna già disposta con la sentenza impugnata per le indennità ritenute non prescritte. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c. e sono da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza , confermata per il resto , dichiara che il diritto di Controparte_1 [...]
e all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie CP_2 Controparte_3 annuali, delle indennità di utilizzazione professionale di cui all'art.31.4, Tabella B del ccal e all'art. 77 punti 2.1 e 2.2 del ccnl, non si è prescritto per il periodo antecedente al gennaio 2016 ed a partire dal 18 luglio 2007, con ogni conseguenza di legge. Condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 6800,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% ; dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante principale.
La Presidente
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