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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1179/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1179/2024 R.G. promossa da
Parte_1 Controparte_1
;
[...] Controparte_2 [...]
; Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_5
; ; Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
;
[...] Controparte_10 Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13
;
[...] Controparte_4 [...]
Controparte_14
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO N. 3,
[...]
presso lo studio dell'avv. FIORENTINO RA e dell'avv. RA VIVANTI, che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_15 P.IVA_1
del tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_16
DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE
PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLATA
e
Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza n. 3208/24, emessa dal Tribunale Civile di
Genova, Sezione XI, Giudice Dott. Bucarelli, nell'ambito del giudizio n.
R.G. 4466/2024 e per l'effetto accogliere le domande proposte in primo grado. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e CPA.” per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa declaratoria di inammissibilità ovvero reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande. Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
pag. 2/15 1.1. Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_15
alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di figlio di e Persona_1 Controparte_17 [...]
, nato a [...], (GE) il 25/11/1817 cittadino italiano Parte_2
emigrato in Uruguay dalla Liguria.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di Controparte_15
valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837). Chiedeva, comunque, in subordine,
pag. 3/15 un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 3208/2024, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava nel merito il ricorso.
Il Tribunale, difatti, confermata l'applicabilità al caso di specie dell'Art. 34 de Codice Civile Albertino, rilevava la presenza di una pluralità di indici ed elementi che consentivano di comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato. In particolare evidenziava che “Aver affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver avuto figli e nipoti addirittura prima dell'Unità d'Italia e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno
Stato che ancora nemmeno esisteva (al momento della filiazione, infatti, al più poteva trasmettere, se avesse avuto l'animo di ritornare, quella sabauda del Regno di Sardegna), non essere rientrato in Italia (forse anche per ragioni anagrafiche) nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino”.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
pag. 4/15 Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza per “errata e parziale applicazione degli articoli del Codice Albertino
(errata interpretazione dell'art. 34)”.
In particolare, a loro giudizio, l'art. 34 (in combinato disposto con l'art. 36) del c.c. albertino del 1837 imporrebbe di ritenere compiuto l'effetto di perdita della cittadinanza conseguente alla stabile emigrazione in paese estero solo a fronte di un'intimazione del RA del rientro;
in difetto, invece, avrebbe comportato solo la perdita del godimento dei diritti civili.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “sulla prova dell'animo di non più ritornare e sulla inapplicabilità delle presunzioni ai giudizi di cittadinanza”.
In particolare, impugnano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, ha sostenuto che l'animo di non più tornare può essere provato sulla base di sole presunzioni.
Con il terzo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “sulla erronea applicazione del meccanismo presuntivo”.
In particolare, impugnano la sentenza nella parte in cui ha comunque erroneamente valutato gli elementi idonei a dimostrare l'animo di non più tornare.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per
“inammissibilità della decisione assunta sull'assenza di prova circa la perdita della cittadinanza”. In particolare, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha sostenuto che i principi affermati dalla Corte di Cassazione sulla inapplicabilità della prova per presunzioni al fine di dimostrare la perdita della cittadinanza sarebbero applicabili solo nelle pag. 5/15 ipotesi regolamentate dal codice del 1865 e dalla legge del 1912 e non dal
Codice Albertino.
Con il quinto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite. Difatti, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'accoglimento dell'appello dovrà comportare la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di CP_15
giudizio.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_15
di primo grado.
Sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , difatti, si CP_15
tratterebbe di una norma processuale.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente riguardando l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva pag. 6/15 anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Controparte_15
Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità di suddito del
Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con
“l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Uruguay.
Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto pag. 7/15 medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di
Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Controparte_15
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel CP_15
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
pag. 8/15 3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del RA di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
RA , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole
pag. 9/15 stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_2
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai CP_15
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
pag. 10/15 3.5. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter CP_15
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
3.6 Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_15
varrebbe il principio tempus regit actum.
3.7 La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
pag. 11/15 domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.8 L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
4.1 Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- Accoglie l'appello proposto da Parte_1 Controparte_1
;
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
; Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
;
[...] Controparte_8 Controparte_9
;
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] Controparte_13 Controparte_4
Controparte_14
pag. 12/15 CP_1 contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 3208/2024 e per l'effetto
- dichiara che (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
il 03/03/1937 a Montevideo, Uruguay;
Controparte_1
(C.F. ), nato il [...] a
[...] C.F._2
Montevideo, Uruguay;
, (C.F. Controparte_2
), nato il [...] a [...], Uruguay;
C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
nata il [...] a [...], Uruguay;
[...]
(C.F. ), nato il Controparte_4 C.F._5
18/02/2003 a Montevideo, Uruguay tutti domiciliati in Roque
Graseras 688, Montivideo, Uruguay;
Controparte_5
(C.F. ), nata il [...] a [...], C.F._6
Uruguay, domiciliata in Calle Echeverria 1200, Talar del Lago,1,
Lote 518, General Pacheco, Partido de Tigre, Provincia di Buenos
Aires, Argentina;
(C.F. Controparte_6
), nato il [...] a [...], Uruguay C.F._7
domiciliato in Boulevard de Todos Los Santos 4500,Barrio San
Gabriel,Partido de Tigre,Provincia di Buenos Aires, Argentina in proprio e nella qualità di mandatario della figlia Controparte_7
(C.F. ), nata il [...] a
[...] C.F._8
Buenos Aires, Argentina e domiciliata in Calle Echeverria 1200,
Talar del Lago, Lote 573, General Pacheco, Partido de Tigre,
Provincia di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_8
(C.F. ), nato il [...] a
[...] C.F._9
Montevideo, Uruguay domiciliato in Avenida de Los Costituyennes
pag. 13/15 7245, Country Club Newman, Benavidez, partido de Tigre,
Provincia di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_9
(C.F. ), nato il [...] a [...]
[...] C.F._10
Isidro, Buenos Aires, Argentina domiciliato in Boulevard de Todos
Los Santos 4500,Barrio San Gabriel, Partido de Tigre, Provincia di
Buenos Aires, Argentina.; (C.F. Controparte_10
), nata il [...] a [...], C.F._11
Argentina domiciliata in Presidente Juan Domingo Peron 7245,
Country Club Newman, Benavidez, Partido de Tigre, Provincia di
Buenos Aires, Argentina;
, (C.F. Controparte_11
), nato il [...] a [...], C.F._12
Argentina, domiciliato in Avenida de Los Costituyennes 7245,
Country Club Newman, Benavidez, Partido de Tigre, Provincia di
Buenos Aires, Argentina, (C.F. Controparte_12
), nata il [...] a [...], C.F._13
Argentina, domiciliata in Avenida de Los Costituyennes 7245,
Country Club Newman, Benavidez, partido de Tigre, Provincia di
Buenos Aires, Argentina;
, (C.F. Controparte_13
), nato il [...] a [...], Uruguay;
C.F._14
(C.F. ), nato il Controparte_4 C.F._15
24/10/1959 a Montevideo, Uruguay;
Controparte_14
(C.F. ), nato il [...] a
[...] C.F._16
Montevideo, Uruguay;
Controparte_14
(C.F. ), nata il [...] a [...], C.F._17
Uruguay tutti residenti in [...]688, Montivideo,
Uruguay, sono cittadini italiani;
pag. 14/15 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_15
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese del grado di appello compensate.
Genova, 05/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1179/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1179/2024 R.G. promossa da
Parte_1 Controparte_1
;
[...] Controparte_2 [...]
; Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_5
; ; Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
;
[...] Controparte_10 Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13
;
[...] Controparte_4 [...]
Controparte_14
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO N. 3,
[...]
presso lo studio dell'avv. FIORENTINO RA e dell'avv. RA VIVANTI, che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_15 P.IVA_1
del tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_16
DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE
PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLATA
e
Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza n. 3208/24, emessa dal Tribunale Civile di
Genova, Sezione XI, Giudice Dott. Bucarelli, nell'ambito del giudizio n.
R.G. 4466/2024 e per l'effetto accogliere le domande proposte in primo grado. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e CPA.” per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa declaratoria di inammissibilità ovvero reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande. Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
pag. 2/15 1.1. Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_15
alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di figlio di e Persona_1 Controparte_17 [...]
, nato a [...], (GE) il 25/11/1817 cittadino italiano Parte_2
emigrato in Uruguay dalla Liguria.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di Controparte_15
valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837). Chiedeva, comunque, in subordine,
pag. 3/15 un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 3208/2024, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava nel merito il ricorso.
Il Tribunale, difatti, confermata l'applicabilità al caso di specie dell'Art. 34 de Codice Civile Albertino, rilevava la presenza di una pluralità di indici ed elementi che consentivano di comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato. In particolare evidenziava che “Aver affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver avuto figli e nipoti addirittura prima dell'Unità d'Italia e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno
Stato che ancora nemmeno esisteva (al momento della filiazione, infatti, al più poteva trasmettere, se avesse avuto l'animo di ritornare, quella sabauda del Regno di Sardegna), non essere rientrato in Italia (forse anche per ragioni anagrafiche) nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino”.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
pag. 4/15 Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza per “errata e parziale applicazione degli articoli del Codice Albertino
(errata interpretazione dell'art. 34)”.
In particolare, a loro giudizio, l'art. 34 (in combinato disposto con l'art. 36) del c.c. albertino del 1837 imporrebbe di ritenere compiuto l'effetto di perdita della cittadinanza conseguente alla stabile emigrazione in paese estero solo a fronte di un'intimazione del RA del rientro;
in difetto, invece, avrebbe comportato solo la perdita del godimento dei diritti civili.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “sulla prova dell'animo di non più ritornare e sulla inapplicabilità delle presunzioni ai giudizi di cittadinanza”.
In particolare, impugnano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, ha sostenuto che l'animo di non più tornare può essere provato sulla base di sole presunzioni.
Con il terzo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “sulla erronea applicazione del meccanismo presuntivo”.
In particolare, impugnano la sentenza nella parte in cui ha comunque erroneamente valutato gli elementi idonei a dimostrare l'animo di non più tornare.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per
“inammissibilità della decisione assunta sull'assenza di prova circa la perdita della cittadinanza”. In particolare, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha sostenuto che i principi affermati dalla Corte di Cassazione sulla inapplicabilità della prova per presunzioni al fine di dimostrare la perdita della cittadinanza sarebbero applicabili solo nelle pag. 5/15 ipotesi regolamentate dal codice del 1865 e dalla legge del 1912 e non dal
Codice Albertino.
Con il quinto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite. Difatti, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'accoglimento dell'appello dovrà comportare la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di CP_15
giudizio.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_15
di primo grado.
Sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , difatti, si CP_15
tratterebbe di una norma processuale.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente riguardando l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva pag. 6/15 anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna
(e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della
Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Controparte_15
Tribunale è che l'avo in questione aveva perso la qualità di suddito del
Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con
“l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Uruguay.
Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto pag. 7/15 medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di
Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare Controparte_15
la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel CP_15
senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in
Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
pag. 8/15 3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del RA di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
RA , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole
pag. 9/15 stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_2
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai CP_15
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
pag. 10/15 3.5. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter CP_15
del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n.
74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
3.6 Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_15
varrebbe il principio tempus regit actum.
3.7 La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
pag. 11/15 domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.8 L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
4.1 Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- Accoglie l'appello proposto da Parte_1 Controparte_1
;
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
; Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
;
[...] Controparte_8 Controparte_9
;
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] Controparte_13 Controparte_4
Controparte_14
pag. 12/15 CP_1 contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 3208/2024 e per l'effetto
- dichiara che (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
il 03/03/1937 a Montevideo, Uruguay;
Controparte_1
(C.F. ), nato il [...] a
[...] C.F._2
Montevideo, Uruguay;
, (C.F. Controparte_2
), nato il [...] a [...], Uruguay;
C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
nata il [...] a [...], Uruguay;
[...]
(C.F. ), nato il Controparte_4 C.F._5
18/02/2003 a Montevideo, Uruguay tutti domiciliati in Roque
Graseras 688, Montivideo, Uruguay;
Controparte_5
(C.F. ), nata il [...] a [...], C.F._6
Uruguay, domiciliata in Calle Echeverria 1200, Talar del Lago,1,
Lote 518, General Pacheco, Partido de Tigre, Provincia di Buenos
Aires, Argentina;
(C.F. Controparte_6
), nato il [...] a [...], Uruguay C.F._7
domiciliato in Boulevard de Todos Los Santos 4500,Barrio San
Gabriel,Partido de Tigre,Provincia di Buenos Aires, Argentina in proprio e nella qualità di mandatario della figlia Controparte_7
(C.F. ), nata il [...] a
[...] C.F._8
Buenos Aires, Argentina e domiciliata in Calle Echeverria 1200,
Talar del Lago, Lote 573, General Pacheco, Partido de Tigre,
Provincia di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_8
(C.F. ), nato il [...] a
[...] C.F._9
Montevideo, Uruguay domiciliato in Avenida de Los Costituyennes
pag. 13/15 7245, Country Club Newman, Benavidez, partido de Tigre,
Provincia di Buenos Aires, Argentina;
Controparte_9
(C.F. ), nato il [...] a [...]
[...] C.F._10
Isidro, Buenos Aires, Argentina domiciliato in Boulevard de Todos
Los Santos 4500,Barrio San Gabriel, Partido de Tigre, Provincia di
Buenos Aires, Argentina.; (C.F. Controparte_10
), nata il [...] a [...], C.F._11
Argentina domiciliata in Presidente Juan Domingo Peron 7245,
Country Club Newman, Benavidez, Partido de Tigre, Provincia di
Buenos Aires, Argentina;
, (C.F. Controparte_11
), nato il [...] a [...], C.F._12
Argentina, domiciliato in Avenida de Los Costituyennes 7245,
Country Club Newman, Benavidez, Partido de Tigre, Provincia di
Buenos Aires, Argentina, (C.F. Controparte_12
), nata il [...] a [...], C.F._13
Argentina, domiciliata in Avenida de Los Costituyennes 7245,
Country Club Newman, Benavidez, partido de Tigre, Provincia di
Buenos Aires, Argentina;
, (C.F. Controparte_13
), nato il [...] a [...], Uruguay;
C.F._14
(C.F. ), nato il Controparte_4 C.F._15
24/10/1959 a Montevideo, Uruguay;
Controparte_14
(C.F. ), nato il [...] a
[...] C.F._16
Montevideo, Uruguay;
Controparte_14
(C.F. ), nata il [...] a [...], C.F._17
Uruguay tutti residenti in [...]688, Montivideo,
Uruguay, sono cittadini italiani;
pag. 14/15 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_15
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese del grado di appello compensate.
Genova, 05/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 15/15