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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2607 /2023 vertente
TRA
, nato a [...]-DUCENTA (CE) il 24/06/1948, Parte_1 rappresentato e difeso SAGLIOCCO BIAGIO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva: Che a far data da Luglio/2019 a tutt'oggi, il Sig. sta subendo una trattenuta Pt_1 pari ad €50,00 (cinquanta,00) dalla sua pensione;
Che in data 10/06/2022, veniva trasmesso –a mezzo pec- Ricorso in Autotutela alle sedi di Roma, Caserta ed Aversa, privo di riscontro. CP_1
Che, a seguiti di diffida, in data 27.09.2022, perveniva risposta da parte della Sede
di Aversa, la quale comunicava testualmente: “Dalla ricerca in banca dati si CP_1
è rilevato che: Con la campagna RED del 2007 (redditi anno 2006) fu chiesto all'assistito di dichiarare eventuali redditi percepiti oltre la pensione in godimento. L'assistito, in data 25/09/2007, dichiarava (con modello red/2007) di aver percepito, nell'anno 2006, €13.805,00 derivante da lavoro autonomo (CO.CO.CO), stessi redditi dichiarati con modello 730/2007. Da quella dichiarazione, per l'anno 2006, è scaturito un indebito, per incumulabilità di redditi da lavoro autonomo con i redditi da pensione, di € 4.141,44)”; Che dunque, l'Ente, ha proceduto ad una trattenuta per la somma mensile pari ad
€50,00 (cinquanta,00) in modo del tutto arbitrario. 1 Tanto premesso eccepiva la prescrizione e la decadenza, nonché la mancata indicazione delle ragioni a sostegno dell'indebito. Concludeva per l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e l'annullamento degli atti presupposti.
Il thema decidendum è l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale derivante dall'erogazione del RED in misura superiore all'importo spettante, a seguito di verifica dei redditi percepiti. Parte ricorrente eccepisce in via preliminare la prescrizione. Si osserva tuttavia che la stessa non risulta maturata, dal momento che l' ha CP_1 provato di aver regolarmente notificato al pensionato il 16/9/2011 ( vedi ricevuta di ritorno allegata firmata dal coniuge ) l'atto di accertamento Persona_1 dell'indebito. Parte ricorrente nel ricorso chiedeva che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto di credito vantato dall'ente nonché in ogni caso l'irripetibilità dell'indebito per la sua natura assistenziale e per il decorso dell'anno previsto dal citato articolo 13 della legge 412 /1991. Sul punto giurisprudenza di legittimità si è espressa definendo il principio di diritto in materia di ripetibilità degli indebiti previdenziali ed assistenziali affermando: “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”( Cass. Sez. Un. N. 18046/2010). Il riparto dell'onere della prova prevede, inoltre, che grava sul ricorrente richiedente l'accertamento negativo della pretesa creditoria il dovere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione, nonché gli eventuali titoli che possano integrare ragione di adempimento della prestazione da parte dell'ente. Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art 52 L. 88/89 “ 1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
2 Successivamente, la L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. " Nel caso in esame parte resistente ha dedotto la variazione della condizione reddituale
Nel caso di specie, si rileva che il ricorrente è titolare di pensione di anzianità dec.10/2005 del fondo telefonici. L'indebito oggetto di causa è stato generato dalla ricostituzione reddituale effettuata il 16/3/2009 a seguito della comunicazione del reddito dell'anno 2006, con cui il ricorrente dichiarava per tale anno il possesso di redditi provenienti da rapporti lavorativi di collaborazione coordinata e continuativa per 13805,00€. Per lo stesso anno è quindi scaturito l'indebito di 4141,44€, che fu regolarmente notificato al pensionato il 16/9/2011 ( vedi ricevuta di ritorno allegata firmata dal coniuge ). Il recupero di tale somma è poi iniziato a partire Persona_1 dalla rata di agosto 2019 (vedi cedolino allegato ) con trattenuta mensile di 50,00€, e sta proseguendo tuttora. Ciò posto, non si rilevano difettosità o superamento dei limiti temporali previsti dalle norme vigenti, con riferimento all'art.13 della legge 412/91 e al regime della prescrizione ordinaria decennale che si applica alla fattispecie in esame.
L'accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale, infatti, deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (richiamato dalla L. n. 118 del 1971 all' art. 12), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da autocertificazioni contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità (Cass. 04/04/2014 n.
8046, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167). Risulta dunque pacifico che non possono essere accolti i motivi di doglianze, posto che il pensionato comunicava i redditi e l' provvedeva al ricalcolo, nei limiti CP_2 del termine prescrizionale. La sussistenza del requisito reddituale ben può dunque essere verificata autonomamente dall'amministrazione erogante la prestazione sulla base dell'esercizio delle funzioni nel rispetto della normale diligenza richiesta, a condizione però che gli elementi reddituali rilevanti siano quanto meno propriamente dichiarati all'amministrazione finanziaria, diversamente dal caso di specie. Dunque, l'ente ha proceduto correttamente ad un ricalcolo della maggiorazione erogata sulla base del nuovo requisito reddituale determinato.
3 Quanto, poi, alla possibilità dell'ente convenuto di procedere al recupero delle somme, avvenuto – secondo l'interpretazione offerta in ricorso – in ritardo, va osservato che l'art 13, comma 2, L. 412/1991 dispone che “L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibilmente che non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, CP_2 comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato (cfr. Cass.
1228/2011; 953/2012).
Si osserva, infine, la Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022, n.1097) ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema del recupero delle somme al netto, nel senso di ritenere che le somme da ripetere dal lavoratore o dal pensionato vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre anche Cass. n. 1464 del 2012, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021). Dunque, questo Giudice conferma che l'obbligo di ripetizione debba intendersi riferito a quanto effettivamente percepito dalla pensionata, al netto delle ritenute fiscali le quali, versate dall' all'erario nella sua veste di sostituto d'imposta, non CP_1 sono mai entrate di fatto nella sfera patrimoniale della ricorrente. Tuttavia, non è stato allegato in concreto che l' abbia richiesto la somma al lordo delle CP_1 ritenute fiscali, limitandosi parte ricorrente ad una allegazione estremamente generica ed apodittica.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato,
Nulla per le spese state idonea certificazione reddituale ex. art 152 disp. att. c.p.c allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese;
Si comunichi Aversa, 04/06/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
4
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2607 /2023 vertente
TRA
, nato a [...]-DUCENTA (CE) il 24/06/1948, Parte_1 rappresentato e difeso SAGLIOCCO BIAGIO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva: Che a far data da Luglio/2019 a tutt'oggi, il Sig. sta subendo una trattenuta Pt_1 pari ad €50,00 (cinquanta,00) dalla sua pensione;
Che in data 10/06/2022, veniva trasmesso –a mezzo pec- Ricorso in Autotutela alle sedi di Roma, Caserta ed Aversa, privo di riscontro. CP_1
Che, a seguiti di diffida, in data 27.09.2022, perveniva risposta da parte della Sede
di Aversa, la quale comunicava testualmente: “Dalla ricerca in banca dati si CP_1
è rilevato che: Con la campagna RED del 2007 (redditi anno 2006) fu chiesto all'assistito di dichiarare eventuali redditi percepiti oltre la pensione in godimento. L'assistito, in data 25/09/2007, dichiarava (con modello red/2007) di aver percepito, nell'anno 2006, €13.805,00 derivante da lavoro autonomo (CO.CO.CO), stessi redditi dichiarati con modello 730/2007. Da quella dichiarazione, per l'anno 2006, è scaturito un indebito, per incumulabilità di redditi da lavoro autonomo con i redditi da pensione, di € 4.141,44)”; Che dunque, l'Ente, ha proceduto ad una trattenuta per la somma mensile pari ad
€50,00 (cinquanta,00) in modo del tutto arbitrario. 1 Tanto premesso eccepiva la prescrizione e la decadenza, nonché la mancata indicazione delle ragioni a sostegno dell'indebito. Concludeva per l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e l'annullamento degli atti presupposti.
Il thema decidendum è l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale derivante dall'erogazione del RED in misura superiore all'importo spettante, a seguito di verifica dei redditi percepiti. Parte ricorrente eccepisce in via preliminare la prescrizione. Si osserva tuttavia che la stessa non risulta maturata, dal momento che l' ha CP_1 provato di aver regolarmente notificato al pensionato il 16/9/2011 ( vedi ricevuta di ritorno allegata firmata dal coniuge ) l'atto di accertamento Persona_1 dell'indebito. Parte ricorrente nel ricorso chiedeva che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto di credito vantato dall'ente nonché in ogni caso l'irripetibilità dell'indebito per la sua natura assistenziale e per il decorso dell'anno previsto dal citato articolo 13 della legge 412 /1991. Sul punto giurisprudenza di legittimità si è espressa definendo il principio di diritto in materia di ripetibilità degli indebiti previdenziali ed assistenziali affermando: “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”( Cass. Sez. Un. N. 18046/2010). Il riparto dell'onere della prova prevede, inoltre, che grava sul ricorrente richiedente l'accertamento negativo della pretesa creditoria il dovere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione, nonché gli eventuali titoli che possano integrare ragione di adempimento della prestazione da parte dell'ente. Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art 52 L. 88/89 “ 1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
2 Successivamente, la L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. " Nel caso in esame parte resistente ha dedotto la variazione della condizione reddituale
Nel caso di specie, si rileva che il ricorrente è titolare di pensione di anzianità dec.10/2005 del fondo telefonici. L'indebito oggetto di causa è stato generato dalla ricostituzione reddituale effettuata il 16/3/2009 a seguito della comunicazione del reddito dell'anno 2006, con cui il ricorrente dichiarava per tale anno il possesso di redditi provenienti da rapporti lavorativi di collaborazione coordinata e continuativa per 13805,00€. Per lo stesso anno è quindi scaturito l'indebito di 4141,44€, che fu regolarmente notificato al pensionato il 16/9/2011 ( vedi ricevuta di ritorno allegata firmata dal coniuge ). Il recupero di tale somma è poi iniziato a partire Persona_1 dalla rata di agosto 2019 (vedi cedolino allegato ) con trattenuta mensile di 50,00€, e sta proseguendo tuttora. Ciò posto, non si rilevano difettosità o superamento dei limiti temporali previsti dalle norme vigenti, con riferimento all'art.13 della legge 412/91 e al regime della prescrizione ordinaria decennale che si applica alla fattispecie in esame.
L'accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale, infatti, deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (richiamato dalla L. n. 118 del 1971 all' art. 12), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da autocertificazioni contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità (Cass. 04/04/2014 n.
8046, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167). Risulta dunque pacifico che non possono essere accolti i motivi di doglianze, posto che il pensionato comunicava i redditi e l' provvedeva al ricalcolo, nei limiti CP_2 del termine prescrizionale. La sussistenza del requisito reddituale ben può dunque essere verificata autonomamente dall'amministrazione erogante la prestazione sulla base dell'esercizio delle funzioni nel rispetto della normale diligenza richiesta, a condizione però che gli elementi reddituali rilevanti siano quanto meno propriamente dichiarati all'amministrazione finanziaria, diversamente dal caso di specie. Dunque, l'ente ha proceduto correttamente ad un ricalcolo della maggiorazione erogata sulla base del nuovo requisito reddituale determinato.
3 Quanto, poi, alla possibilità dell'ente convenuto di procedere al recupero delle somme, avvenuto – secondo l'interpretazione offerta in ricorso – in ritardo, va osservato che l'art 13, comma 2, L. 412/1991 dispone che “L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibilmente che non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, CP_2 comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato (cfr. Cass.
1228/2011; 953/2012).
Si osserva, infine, la Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022, n.1097) ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema del recupero delle somme al netto, nel senso di ritenere che le somme da ripetere dal lavoratore o dal pensionato vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre anche Cass. n. 1464 del 2012, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021). Dunque, questo Giudice conferma che l'obbligo di ripetizione debba intendersi riferito a quanto effettivamente percepito dalla pensionata, al netto delle ritenute fiscali le quali, versate dall' all'erario nella sua veste di sostituto d'imposta, non CP_1 sono mai entrate di fatto nella sfera patrimoniale della ricorrente. Tuttavia, non è stato allegato in concreto che l' abbia richiesto la somma al lordo delle CP_1 ritenute fiscali, limitandosi parte ricorrente ad una allegazione estremamente generica ed apodittica.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato,
Nulla per le spese state idonea certificazione reddituale ex. art 152 disp. att. c.p.c allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese;
Si comunichi Aversa, 04/06/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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