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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2024, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Giulio
Cataldi , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13657/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2'
comma c.p.c.) immobiliare, e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, via dell'Epomeo, 481, nello studio dell'avv.
SCHIANO LOMORIELLO MASSIMO (c.f. ), che la C.F._2
rappresenta e difende per mandato in atti
E
c. f. ) e, Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale mandataria, (c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, via P. Mascagni, 64, nello studio dell'avv. SANTORO PAOLA (c.f. ), rappresentata e C.F._3
difesa dall'Avv. PESENTI MARCO (c.f. ), per C.F._4
procura in atti Conclusioni per l'opponente: 1) Preliminarmente, in ragione di tutto quanto sopra
esposto, ricorrendo più che gravi motivi, chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia sospendere
l'esecuzione fino all'esito del giudizio di opposizione a precetto;
2) In accoglimento della spiegata opposizione, chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia revocare
e/o dichiarare nullo l'atto opposto perché inammissibile in fatto ed in diritto, nonché per
l'infondatezza delle pretese;
3) In ogni caso chiede che l'Ill.mo Giudice adito condanni l'opposta società al pagamento di
spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generale, c.p.a. ed IVA come per legge.
Conclusioni per l'opposta: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare la propria
incompetenza per materia e la competenza del Giudice dell'esecuzione;
- In subordine: rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
NEL MERITO: - rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per tutte le
ragioni indicate in narrativa;
- per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto di pignoramento notificato oggetto di
opposizione;
Con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso che la , Parte_1 Organizzazione_1
tramite la procuratrice e, per essa, la CP_3 [...]
aveva notificato, a lei ed al coniuge, Controparte_4 CP_5
, in data 10.10.2019, atto di precetto per il pagamento della
[...]
complessiva somma di € 138.419,15, asseritamente dovuta in forza di contratto di mutuo stipulato con la in Organizzazione_1
data 10.09.2010; che tale precetto era stato opposto ed il giudizio era pendente innanzi al tribunale di Napoli;
che la
[...]
Controparte_6 [...]
[...]
– e, per essa, quale mandataria, la
[...] [...]
aveva acquisito, per effetto di atto di scissione, il credito in CP_2
oggetto e, malgrado la pendenza del giudizio di opposizione a precetto,
le aveva notificato un atto di pignoramento immobiliare;
premesso,
ancora, che il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute era dovuto al comportamento della , dal momento Organizzazione_1
che i mutuatari avevano comunicato alla banca di volersi avvalere della sospensione delle proprie rate di mutuo per 18 mesi ai sensi dell'art. 2,
comma 475, della l. 244 del 2007; che, alla ripresa dei pagamenti,
funzionari della banca avevano evidenziato loro che le rate impagate risultavano essere 21, anziché 18, e che, pertanto, sarebbe stato necessario il pagamento di tali tre rate in eccesso per poter poi ricominciare a pagare normalmente il mutuo;
che, malgrado tale pagamento, la situazione contabile non si era mai normalizzata, non avendo provveduto la banca a prelevare l'occorrente per il pagamento delle rate dal conto corrente;
che,
successivamente, la banca aveva ceduto il credito e, contestualmente,
aveva anche bloccato l'operatività del conto corrente, così impedendo ulteriormente il pagamento del dovuto;
che senza esito erano rimaste anche varie segnalazioni alla ed che la aveva Org_2 CP_1
notificato il pignoramento immobiliare, senza attendere l'esito del giudizio di opposizione a precetto;
tutto ciò premesso, ha chiesto che il giudice adito, previa sospensione dell'esecuzione sino all'esito del giudizio di opposizione a precetto, revocasse o dichiarasse nullo l'atto di pignoramento, condannando la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite.
3 Costituitasi in giudizio, la – Controparte_6
e, per essa, la sua mandataria ha contestato le Controparte_2
avverse domande. Dopo aver ricostruito i vari passaggi e cessioni del credito, la convenuta ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, dal momento che la richiesta di sospensione dell'esecuzione pendente andava proposta innanzi al giudice dell'esecuzione mediante lo strumento dell'opposizione ex art. 615,
secondo comma, c.p.c. Nel merito, comunque, ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, sostenendo la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, stante anche il rigetto dell'opposizione a precetto precedentemente proposta dalla debitrice opponente.
Con decreto in data 6.8.2022, il Giudice, in persona di diverso magistrato,
ha invitato l'opponente a valutare la sussistenza dell'interesse alla trattazione della presente causa così come proposta, non essendo stata espletata la fase innanzi al G.E. da introdursi mediante ricorso ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c.
Nel prosieguo del giudizio, del tutto assente l'opponente, la causa è stata differita per la precisazione delle conclusioni;
quindi, mutato l'istruttore,
all'udienza del 16.11.2023, la causa è stata posta in decisione, con la fissazione di un termine di 20 gg. per le conclusionali e 20 per le repliche.
Va dichiarata l'improponibilità della domanda.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 25170/2018) ha chiarito che la struttura bifasica dell'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c. è inderogabile, in quanto posta a presidio non soltanto di interessi delle parti, ma anche di esigenze
4 pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione.
Da ciò la conseguenza che l'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata,
vada affermata “a più forte ragione … anche nell'ipotesi in cui la fase
sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del
tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del
giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda
improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la
necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo
giudizio davanti al giudice dell'esecuzione”.
Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la opponente,
, ha instaurato direttamente il presente giudizio Parte_1
contenzioso senza coinvolgere, preliminarmente, il giudice dell'esecuzione, al quale soltanto andava rivolta l'istanza di sospensione,
per le ragioni tutte indicate nella citata pronuncia della Cassazione che devono qui intendersi richiamate;
in assenza di tale indefettibile passaggio, anche la domanda di merito risulta conseguentemente improponibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive in concreto svolte,
5 con esclusione della fase istruttoria ed applicando i valori minimi in ragione della semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-a) dichiara improponibile la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_6
- b) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di liquidate in complessivi € 4.849,55, di cui € CP_6
4.217,00 per compensi ed € 632,55 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2024
Il Giudice
Giulio Cataldi
Firma digitale
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Giulio
Cataldi , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13657/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2'
comma c.p.c.) immobiliare, e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, via dell'Epomeo, 481, nello studio dell'avv.
SCHIANO LOMORIELLO MASSIMO (c.f. ), che la C.F._2
rappresenta e difende per mandato in atti
E
c. f. ) e, Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale mandataria, (c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, via P. Mascagni, 64, nello studio dell'avv. SANTORO PAOLA (c.f. ), rappresentata e C.F._3
difesa dall'Avv. PESENTI MARCO (c.f. ), per C.F._4
procura in atti Conclusioni per l'opponente: 1) Preliminarmente, in ragione di tutto quanto sopra
esposto, ricorrendo più che gravi motivi, chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia sospendere
l'esecuzione fino all'esito del giudizio di opposizione a precetto;
2) In accoglimento della spiegata opposizione, chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia revocare
e/o dichiarare nullo l'atto opposto perché inammissibile in fatto ed in diritto, nonché per
l'infondatezza delle pretese;
3) In ogni caso chiede che l'Ill.mo Giudice adito condanni l'opposta società al pagamento di
spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generale, c.p.a. ed IVA come per legge.
Conclusioni per l'opposta: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare la propria
incompetenza per materia e la competenza del Giudice dell'esecuzione;
- In subordine: rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
NEL MERITO: - rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per tutte le
ragioni indicate in narrativa;
- per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto di pignoramento notificato oggetto di
opposizione;
Con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso che la , Parte_1 Organizzazione_1
tramite la procuratrice e, per essa, la CP_3 [...]
aveva notificato, a lei ed al coniuge, Controparte_4 CP_5
, in data 10.10.2019, atto di precetto per il pagamento della
[...]
complessiva somma di € 138.419,15, asseritamente dovuta in forza di contratto di mutuo stipulato con la in Organizzazione_1
data 10.09.2010; che tale precetto era stato opposto ed il giudizio era pendente innanzi al tribunale di Napoli;
che la
[...]
Controparte_6 [...]
[...]
– e, per essa, quale mandataria, la
[...] [...]
aveva acquisito, per effetto di atto di scissione, il credito in CP_2
oggetto e, malgrado la pendenza del giudizio di opposizione a precetto,
le aveva notificato un atto di pignoramento immobiliare;
premesso,
ancora, che il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute era dovuto al comportamento della , dal momento Organizzazione_1
che i mutuatari avevano comunicato alla banca di volersi avvalere della sospensione delle proprie rate di mutuo per 18 mesi ai sensi dell'art. 2,
comma 475, della l. 244 del 2007; che, alla ripresa dei pagamenti,
funzionari della banca avevano evidenziato loro che le rate impagate risultavano essere 21, anziché 18, e che, pertanto, sarebbe stato necessario il pagamento di tali tre rate in eccesso per poter poi ricominciare a pagare normalmente il mutuo;
che, malgrado tale pagamento, la situazione contabile non si era mai normalizzata, non avendo provveduto la banca a prelevare l'occorrente per il pagamento delle rate dal conto corrente;
che,
successivamente, la banca aveva ceduto il credito e, contestualmente,
aveva anche bloccato l'operatività del conto corrente, così impedendo ulteriormente il pagamento del dovuto;
che senza esito erano rimaste anche varie segnalazioni alla ed che la aveva Org_2 CP_1
notificato il pignoramento immobiliare, senza attendere l'esito del giudizio di opposizione a precetto;
tutto ciò premesso, ha chiesto che il giudice adito, previa sospensione dell'esecuzione sino all'esito del giudizio di opposizione a precetto, revocasse o dichiarasse nullo l'atto di pignoramento, condannando la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite.
3 Costituitasi in giudizio, la – Controparte_6
e, per essa, la sua mandataria ha contestato le Controparte_2
avverse domande. Dopo aver ricostruito i vari passaggi e cessioni del credito, la convenuta ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, dal momento che la richiesta di sospensione dell'esecuzione pendente andava proposta innanzi al giudice dell'esecuzione mediante lo strumento dell'opposizione ex art. 615,
secondo comma, c.p.c. Nel merito, comunque, ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, sostenendo la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, stante anche il rigetto dell'opposizione a precetto precedentemente proposta dalla debitrice opponente.
Con decreto in data 6.8.2022, il Giudice, in persona di diverso magistrato,
ha invitato l'opponente a valutare la sussistenza dell'interesse alla trattazione della presente causa così come proposta, non essendo stata espletata la fase innanzi al G.E. da introdursi mediante ricorso ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c.
Nel prosieguo del giudizio, del tutto assente l'opponente, la causa è stata differita per la precisazione delle conclusioni;
quindi, mutato l'istruttore,
all'udienza del 16.11.2023, la causa è stata posta in decisione, con la fissazione di un termine di 20 gg. per le conclusionali e 20 per le repliche.
Va dichiarata l'improponibilità della domanda.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 25170/2018) ha chiarito che la struttura bifasica dell'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c. è inderogabile, in quanto posta a presidio non soltanto di interessi delle parti, ma anche di esigenze
4 pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione.
Da ciò la conseguenza che l'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata,
vada affermata “a più forte ragione … anche nell'ipotesi in cui la fase
sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del
tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del
giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda
improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la
necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo
giudizio davanti al giudice dell'esecuzione”.
Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la opponente,
, ha instaurato direttamente il presente giudizio Parte_1
contenzioso senza coinvolgere, preliminarmente, il giudice dell'esecuzione, al quale soltanto andava rivolta l'istanza di sospensione,
per le ragioni tutte indicate nella citata pronuncia della Cassazione che devono qui intendersi richiamate;
in assenza di tale indefettibile passaggio, anche la domanda di merito risulta conseguentemente improponibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive in concreto svolte,
5 con esclusione della fase istruttoria ed applicando i valori minimi in ragione della semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-a) dichiara improponibile la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_6
- b) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di liquidate in complessivi € 4.849,55, di cui € CP_6
4.217,00 per compensi ed € 632,55 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2024
Il Giudice
Giulio Cataldi
Firma digitale
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