TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5917/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5917/2025 R.G. e vertente
TRA
, (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Catania il 10.02.1984 e residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e
AB CI, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Marco Di Pietro, sito in Catania, in via Vincenzo Giuffrida n. 107/A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 [...]
, domiciliato ex lege in Controparte_3 Controparte_4
Catania, via Mascagni n. 52;
pagina 1 di 12 RESISTENTE
OGGETTO: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 giugno 2025, parte ricorrente ha premesso di essere una docente - iscritta nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza - attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Dalla Chiesa” a San Giovanni La Punta (CT), nonché di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente nell'anno scolastico 2024/25, in CP_1 virtù di un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
In particolare, ha richiamato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 – volto ad attribuire la “Carta elettronica” unicamente ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”- oltreché l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il quale riconosce l'indennità de quo “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti autorizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ha asserito di aver diritto al riconoscimento del predetto beneficio economico, in quanto l'attribuzione di quest'ultimo ai soli docenti assunti a tempo indeterminato si pone in contrasto con il divieto di discriminazione disciplinato dall'art. 3 della Costituzione e dagli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché con l'obbligo permanente e strutturale di formazione ed aggiornamento anche del personale a tempo determinato - previsto dagli artt. 29, 63 e 64 C.C.N.L. del 29/11/2007 e dall'art. 282 D.Lgs.
n. 297/94 - e con il principio di parità di trattamento di cui agli artt. 20 e 21 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
pagina 2 di 12 Ha richiamato, altresì, tra gli altri, l'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI Sezione della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui limitare il bonus de quo ai soli docenti di ruolo contrasterebbe con il principio di non discriminazione disciplinato dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Da ultimo, ha sottolineato di aver inviato al resistente, in data 31 gennaio 2025, CP_1 apposito atto di diffida e messa in mora, rimasto tuttavia privo di qualsivoglia riscontro.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, Cont e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
pagina 3 di 12 Cont della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
500,00 o nella diversa somma risultante dovuta”, instando per la rifusione delle spese di lite da maggiorarsi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con memoria depositata tardivamente in data 13 novembre 2025 si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto l'accogliersi delle Controparte_1 conclusioni ivi di seguito riportate: “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art.
151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244;
- SI CHIEDE LA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI 5917, 8711/31/32/33 DEL 2025
RICORRENDO I PRESUPPOSTI DI LEGGE”.
In particolare, parte resistente ha sollevato, in primis, l'eccezione di non debenza dell'indennità richiesta in merito all'anno scolastico in corso, non essendo stato allegato il relativo contratto che provi in giudizio la sua inadempienza.
Ha richiamato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Suprema Corte, volta a valorizzare il principio dell'annualità, come parametro da assumere ai fini del riconoscimento della c.d. “Carta elettronica del docente”, derivandone, così, un'assimilazione tra i docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) e quelli aventi un incarico di supplenza annuale (31/08), escludendo, invece, i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuari.
Infine, ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di Legge.
pagina 4 di 12 In esito all'udienza del 21 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127-ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento del bonus denominato “Carta elettronica del docente”.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, essendosi quest'ultima tardivamente costituita il 13 novembre
2025, in violazione dell'art. 416 c.p.c.
Si rileva, in ogni caso, l'infondatezza di tale eccezione dal momento che non risulta essere trascorso un quinquennio tra la data di conferimento dell'incarico nell'annualità richiesta (9 settembre 2024) e la notifica del presente ricorso avvenuta in data 20 ottobre
2025.
Va, altresì, disattesa l'istanza di riunione dei procedimenti indicati in memoria afferenti alla medesima fattispecie in diritto, ma non ricorrendo alcuna connessione soggettiva.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Al riguardo, si richiamano le motivazioni, già ripetutamente espresse da questo Ufficio alle quali può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva, tanto più alla luce della sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre
2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, Sesta Sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16 marzo 2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3219/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
pagina 5 di 12 Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). e non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato… così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_6 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, CP_6 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_6
pagina 6 di 12 stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di
Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1 comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni
pagina 7 di 12 oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori
a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)” (Trib.
Catania, 9 novembre 2022, n. 3798).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
pagina 8 di 12 “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza….. CP_1
38. La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non
è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego” (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio
2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Persona_1
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_2 ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_3
C-315/17, punto 45.).” Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/85 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali
pagina 9 di 12 sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.
2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
pagina 10 di 12 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, aio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Venendo al caso di specie, la comparabilità del servizio della parte ricorrente a quello proprio di un docente a tempo indeterminato trova conferma, in concreto, nel contratto in atti comprovante che la parte ricorrente, nell'anno scolastico 2024/25, ha prestato servizio con contratto fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto Comprensivo “Dalla
Chiesa” a San Giovanni La Punta (CT), con decorrenza dal 9 settembre 2024 e cessazione al
30 giugno 2025, per 24 ore settimanali di lezione.
La prestazione lavorativa resa in forza del suddetto contratto a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato, in conclusione, va accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico 2024/25.
Conseguentemente il va condannato agli adempimenti conseguenti al fine di CP_1 rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. n. 147/2022), con applicazione dei minimi tariffari (tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, oltreché del carattere seriale della controversia) e dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_2
con ricorso depositato in data 14 giugno 2025 nei confronti del
[...] [...]
, in persona del pro tempore, uditi i procuratori delle Controparte_1 CP_2 parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica Parte_2 per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nell'anno scolastico 2024/25;
- per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei Controparte_7 termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n.
412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 283,25 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Catania, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5917/2025 R.G. e vertente
TRA
, (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Catania il 10.02.1984 e residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e
AB CI, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Marco Di Pietro, sito in Catania, in via Vincenzo Giuffrida n. 107/A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 [...]
, domiciliato ex lege in Controparte_3 Controparte_4
Catania, via Mascagni n. 52;
pagina 1 di 12 RESISTENTE
OGGETTO: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 giugno 2025, parte ricorrente ha premesso di essere una docente - iscritta nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza - attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Dalla Chiesa” a San Giovanni La Punta (CT), nonché di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente nell'anno scolastico 2024/25, in CP_1 virtù di un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
In particolare, ha richiamato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 – volto ad attribuire la “Carta elettronica” unicamente ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”- oltreché l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il quale riconosce l'indennità de quo “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti autorizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ha asserito di aver diritto al riconoscimento del predetto beneficio economico, in quanto l'attribuzione di quest'ultimo ai soli docenti assunti a tempo indeterminato si pone in contrasto con il divieto di discriminazione disciplinato dall'art. 3 della Costituzione e dagli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché con l'obbligo permanente e strutturale di formazione ed aggiornamento anche del personale a tempo determinato - previsto dagli artt. 29, 63 e 64 C.C.N.L. del 29/11/2007 e dall'art. 282 D.Lgs.
n. 297/94 - e con il principio di parità di trattamento di cui agli artt. 20 e 21 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
pagina 2 di 12 Ha richiamato, altresì, tra gli altri, l'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI Sezione della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui limitare il bonus de quo ai soli docenti di ruolo contrasterebbe con il principio di non discriminazione disciplinato dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Da ultimo, ha sottolineato di aver inviato al resistente, in data 31 gennaio 2025, CP_1 apposito atto di diffida e messa in mora, rimasto tuttavia privo di qualsivoglia riscontro.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, Cont e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
pagina 3 di 12 Cont della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
500,00 o nella diversa somma risultante dovuta”, instando per la rifusione delle spese di lite da maggiorarsi ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con memoria depositata tardivamente in data 13 novembre 2025 si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto l'accogliersi delle Controparte_1 conclusioni ivi di seguito riportate: “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art.
151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244;
- SI CHIEDE LA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI 5917, 8711/31/32/33 DEL 2025
RICORRENDO I PRESUPPOSTI DI LEGGE”.
In particolare, parte resistente ha sollevato, in primis, l'eccezione di non debenza dell'indennità richiesta in merito all'anno scolastico in corso, non essendo stato allegato il relativo contratto che provi in giudizio la sua inadempienza.
Ha richiamato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Suprema Corte, volta a valorizzare il principio dell'annualità, come parametro da assumere ai fini del riconoscimento della c.d. “Carta elettronica del docente”, derivandone, così, un'assimilazione tra i docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) e quelli aventi un incarico di supplenza annuale (31/08), escludendo, invece, i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuari.
Infine, ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di Legge.
pagina 4 di 12 In esito all'udienza del 21 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127-ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento del bonus denominato “Carta elettronica del docente”.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, essendosi quest'ultima tardivamente costituita il 13 novembre
2025, in violazione dell'art. 416 c.p.c.
Si rileva, in ogni caso, l'infondatezza di tale eccezione dal momento che non risulta essere trascorso un quinquennio tra la data di conferimento dell'incarico nell'annualità richiesta (9 settembre 2024) e la notifica del presente ricorso avvenuta in data 20 ottobre
2025.
Va, altresì, disattesa l'istanza di riunione dei procedimenti indicati in memoria afferenti alla medesima fattispecie in diritto, ma non ricorrendo alcuna connessione soggettiva.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Al riguardo, si richiamano le motivazioni, già ripetutamente espresse da questo Ufficio alle quali può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva, tanto più alla luce della sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre
2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, Sesta Sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16 marzo 2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3219/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
pagina 5 di 12 Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). e non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato… così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_6 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, CP_6 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_6
pagina 6 di 12 stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di
Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1 comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni
pagina 7 di 12 oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori
a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)” (Trib.
Catania, 9 novembre 2022, n. 3798).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
pagina 8 di 12 “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza….. CP_1
38. La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non
è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego” (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio
2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Persona_1
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_2 ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_3
C-315/17, punto 45.).” Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/85 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali
pagina 9 di 12 sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.
2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
pagina 10 di 12 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, aio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Venendo al caso di specie, la comparabilità del servizio della parte ricorrente a quello proprio di un docente a tempo indeterminato trova conferma, in concreto, nel contratto in atti comprovante che la parte ricorrente, nell'anno scolastico 2024/25, ha prestato servizio con contratto fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto Comprensivo “Dalla
Chiesa” a San Giovanni La Punta (CT), con decorrenza dal 9 settembre 2024 e cessazione al
30 giugno 2025, per 24 ore settimanali di lezione.
La prestazione lavorativa resa in forza del suddetto contratto a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato, in conclusione, va accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico 2024/25.
Conseguentemente il va condannato agli adempimenti conseguenti al fine di CP_1 rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. n. 147/2022), con applicazione dei minimi tariffari (tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, oltreché del carattere seriale della controversia) e dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_2
con ricorso depositato in data 14 giugno 2025 nei confronti del
[...] [...]
, in persona del pro tempore, uditi i procuratori delle Controparte_1 CP_2 parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica Parte_2 per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nell'anno scolastico 2024/25;
- per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei Controparte_7 termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n.
412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 283,25 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Catania, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 12 di 12