CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7587 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica I taliana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
UN RI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5443 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del l'11/12/2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Fondi alla Via San Bartolomeo n° 43 presso lo studio dell'Avv. Maria Letizia Bortone ( C.F. ) che li rappresenta e C.F._4
difende giusta procura in atti;
Appellanti
E
(C.F. ) n.q. di erede di CP_1 C.F._5 Persona_1
elettivamente domiciliata in Fondi, Corso Appio Claudio n. 17, presso lo studio dell'avv. Virginio Palazzo (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._6
Appellato
Nonché
Controparte_2
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1206/2020 emessa dal Tribunale Civile di
Latina, pubblicata il 30.06.2020
Conclusioni
Per gli appellanti “Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma totale dell'impugnata sentenza del Tribunale di Latina n. 1206/2020, emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Concetta Serino, pubblicata il 30/06//2020, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'esecuzione ex adverso promossa e, per l'effetto, revocarne ogni effetto, con la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori da quantificarsi in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Per l'appellata “Si conclude per il rigetto dell'atto di appello: a) essendo inammissibile, per tardività, l'eccezione di inopponibilità della sentenza posta in esecuzione;
b) per carenza di legittimazione attiva degli opponenti ex art.
615 c.p.c.; c) per inapplicabilità al trasferimento con donazione ad erede, in conto legittima e disponibile, in quanto atto a titolo gratuito e successione a titolo universale, della eccezione di inopponibilità della sentenza per difetto di trascrizione della domanda.
Si chiede altresì il rigetto dell'istanza istruttoria. Vittoria di spese.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 612 cpc, chiedeva al Tribunale di Latina che Parte_4
venisse designato l'Ufficiale Giudiziario per mettere in esecuzione la sentenza n. 304/2010 del Tribunale di Latina, con la quale veniva ordinato a CP_2
di eliminare gli sporti nella parte che invadevano la proprietà di
[...] [...]
. Il Giudice di prime cure, ha rilevato che il titolo posto alla base Pt_4
dell'esecuzione è costituito da sentenza del Tribunale di Latina, sez. distaccata di Terracina n. 304/2010, confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5603/2016 e dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
24766/2018, in forza della quale il sig. è stato condannato “ad Controparte_2
eliminare gli sporti nella parte che invadono la proprietà di come Parte_4
meglio individuato nella consulenza”. L'odierna parte appellante, ha proposto opposizione avverso l'esecuzione intrapresa ai suoi danni chiedendo: “… la sospensione dell'esecuzione intrapresa dagli ausiliari del giudice, evidenziando ancora una volta che mai alcun provvedimento risulta comunicato e/o notificato agli istanti, proprietari e possessori esclusivi dell'immobile de quo dal 2015, ai quali è stata preclusa la possibilità di ottemperare all'ordine del Giudice. “
Oggetto dell'esecuzione intrapresa dall'odierno appellato è il cornicione del piano sottotetto costruito da abusivamente e che sconfina nella Controparte_2
proprietà degli appellati.
Dall'esame dell'atto di donazione effettuato da nei confronti Controparte_2
degli odierni appellanti in data 28 Gennaio 2015, il piano sottotetto non è stato oggetto di donazione, e non poteva esserlo in quanto abusivo e, pertanto, è rimasto nella disponibilità di , contro cui l'azione esecutiva è Controparte_2
stata intrapresa.
Inoltre, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibili tutte le eccezioni e deduzioni nuove non contenute nell'atto di opposizione introduttivo della fase cautelare e proposte per la prima volta in sede di reclamo o nel merito dell'opposizione.
Il Tribunale di Latina, con sentenza oggetto del presente appello definitivamente pronunciando dispone “: - rigetta l'opposizione, - condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e € 900,00 per la fase decisionale, oltre iva, spese generali e c.p.a..
“
Avverso tale sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello.
Si è costituito il quale ha contestato nel merito l'appello chiedendone il Persona_1
rigetto.
Successivamente in data 9 maggio 2024 veniva dichiarata la morte dell'appellato ed in data 15 maggio 2024 il giudizio veniva interrotto. Persona_1
In data 18 luglio 2024 gli odierni appellanti riassumevano il giudizio.
Con il primo motivo di appello rubricato “errata qualificazione giuridica della domanda. violazione degli articoli 111, 113, 615 e 619 cpc” gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure ha errato laddove ha qualificato la domanda proposta dagli odierni appellanti, come domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, in luogo di domanda di opposizione di terzi ex art. 619 cpc. Gli appellanti evidenziavano che nelle more del giudizio che aveva generato il titolo posto alla base dell'esecuzione da parte di e prima che Parte_4
si formasse il giudicato sulla sentenza, in virtù dell'atto di donazione disposto da
, in data 28/01/2015, ed effettuato in favore degli odierni appellanti, Controparte_2
quest'ultimi divenivano proprietari e possessori del bene oggetto della procedura per obblighi di fare intrapresa. In virtù di quanto sopra, pertanto, gli odierni appellanti proponevano opposizione eccependo che alcun atto prodromico all'esecuzione era stato loro notificato nonostante fossero divenuti, sin dal 28/01/2015, titolari e possessori dell'immobile oggetto dei succitati provvedimenti e lamentando sia, quali titolari del bene oggetto dell'ordine di demolizione, l'omessa notifica di ogni atto della procedura esecutiva nonostante fossero gli unici soggetti in grado di portare ad esecuzione la sentenza, e sia che ad essi non era opponibile la sentenza posta alla base dell'esecuzione. Pertanto, tenuto conto delle doglianze e delle eccezioni formulate dagli odierni appellanti nella narrata opposizione, è evidente che quest'ultima doveva essere inquadrata nello schema dell'art. 619 cpc e quindi, come un'opposizione di terzo all'esecuzione.
Il motivo è infondato
Non si ravvisa alcun errore nella qualificazione giuridica della domanda effettuata dal
Giudice di prime cure. Gli odierni appellanti hanno avanzato la domanda di opposizione all'esecuzione affermando che, alcuna esecuzione poteva essere intrapresa da e suoi aventi causa atteso che alcuna notifica degli atti propedeutici Parte_4
all'azione esecutiva era stata effettuata nei confronti dei E' consolidata la CP_2
giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio di diritto, secondo il quale
"Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata.” ( Cfr Cass. Civ. 21865/2022). Nella fattispecie in esame nell'atto di opposizione che ha dato origine al giudizio, parte appellante contesta il diritto dell'odierna appellata di procedere all'esecuzione non avendo precedentemente notificato gli atti propedeutici all'esecuzione ai proprietari /possessori. L'articolo 615
c.p.c riguarda l'opposizione all'esecuzione e dispone che: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
L'art 619 c.p.c. dispone che: il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese;
altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.
Nella fattispecie in esame risulta evidente che l'atto posto in essere dagli odierni appellanti di opposizione all'esecuzione, è un'opposizione all'esecuzione 615 c.p.c. come correttamente inquadrata dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello rubricato: “violazione degli articoli 1350, n.1 e n.5
c.c., 1362 c.c., 1102 c.c., 1117 c.c., 1117 ter c.c., 1120 c.c., comma 4, 1123 c.c., 1124
c.c., 1125 c.c., 2643, n.14 c.c., 2653 c.c., 2721 c.c., 2722 c.c., 2723 c.c., 2727 c.c. 2728
c.c., 111 cpc, 116 cpc. vizio di motivazione. travisamento dei fatti gli appellanti censurano la sentenza di primo grado sotto vari profili:
a) Il Giudice di primo grado ha errato nell'attribuire la titolarità e/o la proprietà del bene a , alienante condannato, pur in assenza di un titolo formale, Controparte_2 nonostante tale titolarità vada provata secondo la regola del rigore formale prescritto per tutti i diritti reali e di godimento.
b) Inoltre, nell'affermare che l'azione esecutiva è stata correttamente indirizzata nei confronti di per essere il titolare e/o il proprietario del sottotetto Controparte_2
e/o del tetto e, quindi, del cornicione, il giudice di primo grado non ha considerato che, il bene nei cui confronti doveva attuarsi l'ordine di demolizione, apparteneva ad un fabbricato in condominio e rientrava, quindi, nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c., comma 1 n.1, e quindi nell'elenco di quei beni per i quali vige il principio della “presunzione legale” di condominialità.
c) La sentenza è, altresì, erronea ed illegittima secondo gli appellanti in quanto, nell'affermare che l'azione esecutiva è stata correttamente indirizzata nei confronti di ha violato i canoni esegetici dettati dall'art.1362 Controparte_2
c.c. in tema di interpretazione dell'atto di donazione del 28/01/2015.
d) Gli appellanti evidenziano che il cornicione, il tetto ed il sottotetto non sono stati abusivamente realizzati in particolare il cornicione posto tra l'appartamento del secondo piano costituisce un elemento attinente alla facciata del fabbricato ed è stato regolarmente autorizzato. In ogni caso, solo l'attuale proprietario di una costruzione illegittima può essere destinatario dell'ordine di demolizione emesso in accoglimento di un'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata od eseguita da un precedente proprietario. Per quanto sopra, ne consegue, essendo gli odierni appellanti gli attuali proprietari/possessori dell'immobile oggetto dell'esecuzione o meglio, del cornicione e del tetto oggetto dell'esecuzione,
l'opposizione all'esecuzione dagli stessi promossa era giuridicamente fondata ed inefficaci dovevano essere dichiarati gli atti della procedura esecutiva compiuti in spregio ai loro diritti.
e) La sentenza è errata in quanto la domanda diretta a denunciare la violazione di una distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, non riguarda solo una parte del fabbricato, bensì tutta la proprietà nella sua interezza e non poteva riguardare la disponibilità della singola parte dell'edificio.
f) La sentenza è, altresì, erronea ed illegittima anche laddove, il Giudice dell'esecuzione è giunto alla conclusione della carenza della legittimazione attiva degli opponenti. Tale questione investe la legittimatio ad causam, per la quale anche le relative deduzioni ed eccezioni sollevate dagli opponenti, poiché attinenti conseguentemente ad una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non sono soggette alle preclusioni ed alle decadenze processuali. Dunque, il soggetto assume la qualità di parte del processo di esecuzione forzata in forma specifica, non per il fatto di ricevere la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ma per il fatto di essere concretamente raggiunto nella sua situazione possessoria dalla modificazione del bene ordinata dal giudice e non può resistere a questa intromissione nella sua sfera di possesso se non contestando il titolo che dovrebbe eseguire il giudice dell'esecuzione.
g) Il Giudice ha altresì, errato nel non accertare la titolarità del bene oggetto dell'esecuzione.
h) Lamentano gli appellanti che la mancata trascrizione della domanda di violazione delle distanze legali determina non solo che la sentenza che su tale domanda si è pronunciata non è opponibile nei confronti degli aventi causa a titolo particolare di ma, che sia illegittima la stessa procedura Controparte_2
esecutiva intrapresa per effetto della riserva “salve le norme...sulla trascrizione” con cui l'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c. limita l'operatività del principio secondo cui la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
i) Infine, gli odierni appellanti evidenziano che dette eccezioni sollevate in fase di reclamo e di merito erano ammissibili perché investivano questioni appartenenti alla categoria dei diritti autodeterminati, distinzione applicabile anche al processo esecutivo.
Il motivo è infondato sotto tutti i profili evidenziati dagli appellanti. Come già evidenziato in sede di reclamo e successivamente nel merito e condiviso da questa Corte, il bene interessato dall'azione esecutiva, non è stato oggetto di donazione agli odierni appellanti e pertanto corretta risulta essere l'azione intrapresa da
[...]
e proseguita dai suoi aventi causa. Pt_4
Condivide questa Corte, che tutte le questioni sollevate per la prima volta in sede di reclamo e proposte anche in appello debbano essere considerate inammissibili, atteso che, come correttamente evidenziato in sede di reclamo e confermato nel merito, nei giudizi di opposizione endoesecutiva, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e i motivi dedotti per contrastare la minacciata esecuzione costituiscono la causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, quindi, soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che il thema decidendum del giudizio è circoscritto alle questioni sollevate con il ricorso introduttivo, difettando un generale potere del Giudice di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti ed è escluso che nuovi e distinti motivi di impugnazione possano essere introdotti lite pendente. Sulla scorta di tali rilievi vanno censurati gli ulteriori rilievi contenuti per la prima volta nel reclamo ed in particolare la deduzione degli opponenti di essere divenuti proprietari di parte dell'edificio in forza di un titolo da ritenersi prevalente, in forza della fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., sulla sentenza azionata in via esecutiva.
Tali motivi, in quanto funzionali a far accertare l'inopponibilità del titolo esecutivo, risultano del tutto diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione, afferendo per contro alla individuazione del legittimato passivo dell'esecuzione, e non possono conseguentemente essere esaminati, esulando dall'oggetto del giudizio per come definito con il ricorso introduttivo.
Sotto questo aspetto, la decisione impugnata è del tutto conforme ai principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, che vanno anche in questa sede confermati e ribaditi, secondo cui non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata
( Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 19889/2019, Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.
25478/2021). Tale orientamento è stato confermato anche con la sentenza Corte Cass.
9226/2022 la quale ha disposto che: “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”
Deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato dette eccezioni nuove inammissibili.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza n. n. 1206/2020 emessa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale Civile di Latina, pubblicata il 30.06.2020 così provvede
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €
5.809,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002; Così deciso in Roma, li 29.10.2025
Il Consigliere estensore
UN RI
Il Presidente
Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
UN RI Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5443 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del l'11/12/2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Fondi alla Via San Bartolomeo n° 43 presso lo studio dell'Avv. Maria Letizia Bortone ( C.F. ) che li rappresenta e C.F._4
difende giusta procura in atti;
Appellanti
E
(C.F. ) n.q. di erede di CP_1 C.F._5 Persona_1
elettivamente domiciliata in Fondi, Corso Appio Claudio n. 17, presso lo studio dell'avv. Virginio Palazzo (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._6
Appellato
Nonché
Controparte_2
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1206/2020 emessa dal Tribunale Civile di
Latina, pubblicata il 30.06.2020
Conclusioni
Per gli appellanti “Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma totale dell'impugnata sentenza del Tribunale di Latina n. 1206/2020, emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Concetta Serino, pubblicata il 30/06//2020, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'esecuzione ex adverso promossa e, per l'effetto, revocarne ogni effetto, con la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori da quantificarsi in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Per l'appellata “Si conclude per il rigetto dell'atto di appello: a) essendo inammissibile, per tardività, l'eccezione di inopponibilità della sentenza posta in esecuzione;
b) per carenza di legittimazione attiva degli opponenti ex art.
615 c.p.c.; c) per inapplicabilità al trasferimento con donazione ad erede, in conto legittima e disponibile, in quanto atto a titolo gratuito e successione a titolo universale, della eccezione di inopponibilità della sentenza per difetto di trascrizione della domanda.
Si chiede altresì il rigetto dell'istanza istruttoria. Vittoria di spese.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 612 cpc, chiedeva al Tribunale di Latina che Parte_4
venisse designato l'Ufficiale Giudiziario per mettere in esecuzione la sentenza n. 304/2010 del Tribunale di Latina, con la quale veniva ordinato a CP_2
di eliminare gli sporti nella parte che invadevano la proprietà di
[...] [...]
. Il Giudice di prime cure, ha rilevato che il titolo posto alla base Pt_4
dell'esecuzione è costituito da sentenza del Tribunale di Latina, sez. distaccata di Terracina n. 304/2010, confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5603/2016 e dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
24766/2018, in forza della quale il sig. è stato condannato “ad Controparte_2
eliminare gli sporti nella parte che invadono la proprietà di come Parte_4
meglio individuato nella consulenza”. L'odierna parte appellante, ha proposto opposizione avverso l'esecuzione intrapresa ai suoi danni chiedendo: “… la sospensione dell'esecuzione intrapresa dagli ausiliari del giudice, evidenziando ancora una volta che mai alcun provvedimento risulta comunicato e/o notificato agli istanti, proprietari e possessori esclusivi dell'immobile de quo dal 2015, ai quali è stata preclusa la possibilità di ottemperare all'ordine del Giudice. “
Oggetto dell'esecuzione intrapresa dall'odierno appellato è il cornicione del piano sottotetto costruito da abusivamente e che sconfina nella Controparte_2
proprietà degli appellati.
Dall'esame dell'atto di donazione effettuato da nei confronti Controparte_2
degli odierni appellanti in data 28 Gennaio 2015, il piano sottotetto non è stato oggetto di donazione, e non poteva esserlo in quanto abusivo e, pertanto, è rimasto nella disponibilità di , contro cui l'azione esecutiva è Controparte_2
stata intrapresa.
Inoltre, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibili tutte le eccezioni e deduzioni nuove non contenute nell'atto di opposizione introduttivo della fase cautelare e proposte per la prima volta in sede di reclamo o nel merito dell'opposizione.
Il Tribunale di Latina, con sentenza oggetto del presente appello definitivamente pronunciando dispone “: - rigetta l'opposizione, - condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e € 900,00 per la fase decisionale, oltre iva, spese generali e c.p.a..
“
Avverso tale sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello.
Si è costituito il quale ha contestato nel merito l'appello chiedendone il Persona_1
rigetto.
Successivamente in data 9 maggio 2024 veniva dichiarata la morte dell'appellato ed in data 15 maggio 2024 il giudizio veniva interrotto. Persona_1
In data 18 luglio 2024 gli odierni appellanti riassumevano il giudizio.
Con il primo motivo di appello rubricato “errata qualificazione giuridica della domanda. violazione degli articoli 111, 113, 615 e 619 cpc” gli appellanti censurano la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure ha errato laddove ha qualificato la domanda proposta dagli odierni appellanti, come domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, in luogo di domanda di opposizione di terzi ex art. 619 cpc. Gli appellanti evidenziavano che nelle more del giudizio che aveva generato il titolo posto alla base dell'esecuzione da parte di e prima che Parte_4
si formasse il giudicato sulla sentenza, in virtù dell'atto di donazione disposto da
, in data 28/01/2015, ed effettuato in favore degli odierni appellanti, Controparte_2
quest'ultimi divenivano proprietari e possessori del bene oggetto della procedura per obblighi di fare intrapresa. In virtù di quanto sopra, pertanto, gli odierni appellanti proponevano opposizione eccependo che alcun atto prodromico all'esecuzione era stato loro notificato nonostante fossero divenuti, sin dal 28/01/2015, titolari e possessori dell'immobile oggetto dei succitati provvedimenti e lamentando sia, quali titolari del bene oggetto dell'ordine di demolizione, l'omessa notifica di ogni atto della procedura esecutiva nonostante fossero gli unici soggetti in grado di portare ad esecuzione la sentenza, e sia che ad essi non era opponibile la sentenza posta alla base dell'esecuzione. Pertanto, tenuto conto delle doglianze e delle eccezioni formulate dagli odierni appellanti nella narrata opposizione, è evidente che quest'ultima doveva essere inquadrata nello schema dell'art. 619 cpc e quindi, come un'opposizione di terzo all'esecuzione.
Il motivo è infondato
Non si ravvisa alcun errore nella qualificazione giuridica della domanda effettuata dal
Giudice di prime cure. Gli odierni appellanti hanno avanzato la domanda di opposizione all'esecuzione affermando che, alcuna esecuzione poteva essere intrapresa da e suoi aventi causa atteso che alcuna notifica degli atti propedeutici Parte_4
all'azione esecutiva era stata effettuata nei confronti dei E' consolidata la CP_2
giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio di diritto, secondo il quale
"Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata.” ( Cfr Cass. Civ. 21865/2022). Nella fattispecie in esame nell'atto di opposizione che ha dato origine al giudizio, parte appellante contesta il diritto dell'odierna appellata di procedere all'esecuzione non avendo precedentemente notificato gli atti propedeutici all'esecuzione ai proprietari /possessori. L'articolo 615
c.p.c riguarda l'opposizione all'esecuzione e dispone che: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
L'art 619 c.p.c. dispone che: il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese;
altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.
Nella fattispecie in esame risulta evidente che l'atto posto in essere dagli odierni appellanti di opposizione all'esecuzione, è un'opposizione all'esecuzione 615 c.p.c. come correttamente inquadrata dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello rubricato: “violazione degli articoli 1350, n.1 e n.5
c.c., 1362 c.c., 1102 c.c., 1117 c.c., 1117 ter c.c., 1120 c.c., comma 4, 1123 c.c., 1124
c.c., 1125 c.c., 2643, n.14 c.c., 2653 c.c., 2721 c.c., 2722 c.c., 2723 c.c., 2727 c.c. 2728
c.c., 111 cpc, 116 cpc. vizio di motivazione. travisamento dei fatti gli appellanti censurano la sentenza di primo grado sotto vari profili:
a) Il Giudice di primo grado ha errato nell'attribuire la titolarità e/o la proprietà del bene a , alienante condannato, pur in assenza di un titolo formale, Controparte_2 nonostante tale titolarità vada provata secondo la regola del rigore formale prescritto per tutti i diritti reali e di godimento.
b) Inoltre, nell'affermare che l'azione esecutiva è stata correttamente indirizzata nei confronti di per essere il titolare e/o il proprietario del sottotetto Controparte_2
e/o del tetto e, quindi, del cornicione, il giudice di primo grado non ha considerato che, il bene nei cui confronti doveva attuarsi l'ordine di demolizione, apparteneva ad un fabbricato in condominio e rientrava, quindi, nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c., comma 1 n.1, e quindi nell'elenco di quei beni per i quali vige il principio della “presunzione legale” di condominialità.
c) La sentenza è, altresì, erronea ed illegittima secondo gli appellanti in quanto, nell'affermare che l'azione esecutiva è stata correttamente indirizzata nei confronti di ha violato i canoni esegetici dettati dall'art.1362 Controparte_2
c.c. in tema di interpretazione dell'atto di donazione del 28/01/2015.
d) Gli appellanti evidenziano che il cornicione, il tetto ed il sottotetto non sono stati abusivamente realizzati in particolare il cornicione posto tra l'appartamento del secondo piano costituisce un elemento attinente alla facciata del fabbricato ed è stato regolarmente autorizzato. In ogni caso, solo l'attuale proprietario di una costruzione illegittima può essere destinatario dell'ordine di demolizione emesso in accoglimento di un'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata od eseguita da un precedente proprietario. Per quanto sopra, ne consegue, essendo gli odierni appellanti gli attuali proprietari/possessori dell'immobile oggetto dell'esecuzione o meglio, del cornicione e del tetto oggetto dell'esecuzione,
l'opposizione all'esecuzione dagli stessi promossa era giuridicamente fondata ed inefficaci dovevano essere dichiarati gli atti della procedura esecutiva compiuti in spregio ai loro diritti.
e) La sentenza è errata in quanto la domanda diretta a denunciare la violazione di una distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, non riguarda solo una parte del fabbricato, bensì tutta la proprietà nella sua interezza e non poteva riguardare la disponibilità della singola parte dell'edificio.
f) La sentenza è, altresì, erronea ed illegittima anche laddove, il Giudice dell'esecuzione è giunto alla conclusione della carenza della legittimazione attiva degli opponenti. Tale questione investe la legittimatio ad causam, per la quale anche le relative deduzioni ed eccezioni sollevate dagli opponenti, poiché attinenti conseguentemente ad una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non sono soggette alle preclusioni ed alle decadenze processuali. Dunque, il soggetto assume la qualità di parte del processo di esecuzione forzata in forma specifica, non per il fatto di ricevere la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ma per il fatto di essere concretamente raggiunto nella sua situazione possessoria dalla modificazione del bene ordinata dal giudice e non può resistere a questa intromissione nella sua sfera di possesso se non contestando il titolo che dovrebbe eseguire il giudice dell'esecuzione.
g) Il Giudice ha altresì, errato nel non accertare la titolarità del bene oggetto dell'esecuzione.
h) Lamentano gli appellanti che la mancata trascrizione della domanda di violazione delle distanze legali determina non solo che la sentenza che su tale domanda si è pronunciata non è opponibile nei confronti degli aventi causa a titolo particolare di ma, che sia illegittima la stessa procedura Controparte_2
esecutiva intrapresa per effetto della riserva “salve le norme...sulla trascrizione” con cui l'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c. limita l'operatività del principio secondo cui la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
i) Infine, gli odierni appellanti evidenziano che dette eccezioni sollevate in fase di reclamo e di merito erano ammissibili perché investivano questioni appartenenti alla categoria dei diritti autodeterminati, distinzione applicabile anche al processo esecutivo.
Il motivo è infondato sotto tutti i profili evidenziati dagli appellanti. Come già evidenziato in sede di reclamo e successivamente nel merito e condiviso da questa Corte, il bene interessato dall'azione esecutiva, non è stato oggetto di donazione agli odierni appellanti e pertanto corretta risulta essere l'azione intrapresa da
[...]
e proseguita dai suoi aventi causa. Pt_4
Condivide questa Corte, che tutte le questioni sollevate per la prima volta in sede di reclamo e proposte anche in appello debbano essere considerate inammissibili, atteso che, come correttamente evidenziato in sede di reclamo e confermato nel merito, nei giudizi di opposizione endoesecutiva, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e i motivi dedotti per contrastare la minacciata esecuzione costituiscono la causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, quindi, soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che il thema decidendum del giudizio è circoscritto alle questioni sollevate con il ricorso introduttivo, difettando un generale potere del Giudice di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti ed è escluso che nuovi e distinti motivi di impugnazione possano essere introdotti lite pendente. Sulla scorta di tali rilievi vanno censurati gli ulteriori rilievi contenuti per la prima volta nel reclamo ed in particolare la deduzione degli opponenti di essere divenuti proprietari di parte dell'edificio in forza di un titolo da ritenersi prevalente, in forza della fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., sulla sentenza azionata in via esecutiva.
Tali motivi, in quanto funzionali a far accertare l'inopponibilità del titolo esecutivo, risultano del tutto diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione, afferendo per contro alla individuazione del legittimato passivo dell'esecuzione, e non possono conseguentemente essere esaminati, esulando dall'oggetto del giudizio per come definito con il ricorso introduttivo.
Sotto questo aspetto, la decisione impugnata è del tutto conforme ai principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, che vanno anche in questa sede confermati e ribaditi, secondo cui non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata
( Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 19889/2019, Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.
25478/2021). Tale orientamento è stato confermato anche con la sentenza Corte Cass.
9226/2022 la quale ha disposto che: “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”
Deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato dette eccezioni nuove inammissibili.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza n. n. 1206/2020 emessa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale Civile di Latina, pubblicata il 30.06.2020 così provvede
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €
5.809,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002; Così deciso in Roma, li 29.10.2025
Il Consigliere estensore
UN RI
Il Presidente
Franco Petrolati