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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3525 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 CodiceFiscale_1
D'Alicandro come a procura in atti ATTORE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. – P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Niobe Cisbani come da procura in atti CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, la in persona del legale rappresentante “pro tempore” e – Controparte_1 premesso di avere sottoscritto in data 25 settembre 2007 con la (ora incorporata in Controparte_2
1 un contratto di mutuo ipotecario di originari euro 200.000,00, da restituirsi con Controparte_3 ammortamento trentennale al tasso variabile inizialmente stabilito nella misura del 5,902% - lamentava che il contratto era affetto da irregolarità derivanti dalla mancata indicazione dell'adozione del piano di ammortamento alla francese redatto con il regime finanziario dell'interesse composto, con conseguente violazione delle normative sulla trasparenza di cui all'art. 117 TUB e sull'usura, stante l'applicazione di “costi occulti”.
Sulla base di tanto riteneva la nullità della clausola determinativa degli interessi, con conseguente imputazione delle somme versate dal mutuatario al pagamento della somma capitale di €
200.000,00, mentre il saldo finale contabile a carico del mutuatario doveva ritenersi pari ad €
27.953,30.
Quindi, il concludeva come segue: Parte_1
“nel merito, in via principale, accertare che la clausola determinativa degli
interessi convenuta nell'atto di mutuo di cui è causa, per le motivazioni testé
indicate nel presente atto, sia di carattere usurario e/o in violazione di quanto
disposto dall'art. 117 TUB;
conseguentemente, dichiarare la nullità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi e, per l'effetto, condannare la
convenuta, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione
dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti e, per il periodo
ancora in ammortamento, rideterminare il relativo piano imputando per ogni
singola rata in scadenza la sola quota capitale;
ovvero, in subordine, la quota
capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB, in base al regime finanziario dell'interesse semplice.
• sempre nel merito, ma in via subordinata accertare che la clausola determinativa degli interessi convenuta nell'atto di mutuo di cui è causa, per le motivazioni testé indicate nel presente atto, sia in violazione di quanto disposto dall'art. 117 TUB;
conseguentemente, dichiarare la nullità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti e, per il periodo ancora in ammortamento, rideterminare il relativo piano
2 imputando per ogni singola rata in scadenza la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB, in base al regime finanziario dell'interesse semplice.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
quanto al merito, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di € 171.760,44, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente stabilito dal 21/12/2022 al saldo effettivo.
Precisava, a riguardo, la banca che tale credito, derivante dal mutuo ipotecario oggetto di causa, era stato così determinato: “quanto ad € 26.616,15 per n. 36 rate impagate dal 31/12/2019, quanto ad €
1.497,01 per interessi di mora maturati sulla scadenza di ciascuna rata scaduta e sino al 21/12/2022, quanto ad € 112.583,72 per capitale residuo a scadere, quanto ad € 20.254,17 per rate sospese di cui agli atti di rimodulazione di cui sopra e quanto ad € 10.809,39 per spese”.
La causa viene decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (cfr. Cass. n. 11458/2018 e SSUU n. 9936/2014); non sarà, dunque, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta ma sarà direttamente affrontato il merito del presente giudizio.
Ed allora, si è già detto che il D'MO lamenta la nullità della clausola determinativa degli interessi nel mutuo in contestazione, assumendo la mancata indicazione nel contratto dell'adozione del piano di ammortamento alla francese redatto con il regime finanziario dell'interesse composto, con conseguente violazione delle normative sulla trasparenza di cui all'art. 117 TUB e sull'usura, considerata l'applicazione di “costi occulti”.
Trattasi di argomentazioni prive di pregio, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza, condivisa dal Tribunale.
Ed invero, il piano di ammortamento c.d. alla francese non è un metodo di calcolo degli interessi dovuti dal debitore alla banca ma un modo per ripartire gli interessi – calcolati ex ante sul solo
3 capitale – in un determinato periodo di tempo. Ciò peraltro è coerente con il disposto dell'art. 1194
c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato dapprima agli interessi e poi al capitale.
In materia sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15130/2024, hanno tracciato un chiaro quadro interpretativo, sancendo principi che confermano l'assenza di fenomeni anatocistici nel pano di ammortamento alla francese
(conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di merito), così escludendo qualsiasi ipotesi di indeterminatezza e indeterminabilità del metodo di rimborso adottato dalle parti,
e rilevando altresì l'insussistenza di costi occulti allo stesso connesso.
In particolare, nella richiamata pronuncia le Sezioni Unite hanno stabilito che, nei casi in cui il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse nominale e del taso annuo effettivo globale, il mutuatario ha la piena conoscenza, nei limiti possibili, degli elementi giuridici ed economici del contratto con conseguente impossibilità di ravvisare una qualche indeterminabilità dell'oggetto e/o la sussistenza di “costi occulti” del mutuo, rinvenendosi dallo stesso contratto il costo dell'operazione, accettato dal mutuatario.
E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Tali conclusioni, sebbene riconducibili ad un contratto di mutuo a tasso fisso, trovano applicazione anche ai mutui con tasso di interesse variabile, come quello che ci occupa, così come precisato dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n. 7382/2025.
Nel caso di specie, il mutuo specifica chiaramente che il rimborso sarebbe avvenuto “secondo l'ammortamento cosiddetto “francese” (si veda l'allegato B al contratto); inoltre, vengono indicati l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse e la periodicità delle rate di rimborso, così consentendo la determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente possibilità, per il mutuatario, di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto.
4 In tale contesto, in cui le parti si sono accordate su tutti gli elementi propri del contratto, non può ritenersi che la banca abbia violato le norme in tema di trasparenza e buona fede contrattuale né in materia di trasparenza dei contratti bancari ex art. 117 TUB, non ravvisandosi alcuna indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.
Di qui il rigetto della domanda principale sul punto.
E ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla asserita usurarietà dell'interesse corrispettivo, in ragione del costo occulto del piano di ammortamento di cui trattasi.
Ed invero, richiamando nuovamente i principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite, nel piano di ammortamento alla francese “Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via".
Con il descritto meccanismo, la generazione di interessi su interessi e, quindi, l'anatocismo, è dunque preclusa, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
L'aumento della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi, in sostanza, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacchè vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito.
Il maggior ammontare di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo, cui il cliente decide di accedere attraverso la stipulazione del
5 contratto in vista di vantaggi diversi ed ulteriori come può essere ad esempio quello di aver mantenuto la rata costante durante tutto il periodo del mutuo.
Hanno quindi precisato le SS.UU. che "Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo... l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché
”quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN
e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente"
(Cass. Sez. Un. n. 15130/2024, cit.).
Pertanto, nessun costo occulto è stato applicato.
Sulla base di tali argomentazioni - alla luce delle quali non vi è motivo di disporre la invocata CTU
- deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda principale.
Diversamente, deve essere accolta la riconvenzionale dispiegata dall'istituto di credito che ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma complessiva di € 171.760,44, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente stabilito dal 21/12/2022 al soddisfo, a titolo di rate impagate e/o a scadere ed interessi.
Ed invero, è pacifico l'inadempimento da parte del il quale, peraltro, nulla ha dedotto in Parte_1 ordine alla domanda in questione nè ha contestato la documentazione posta a sostegno della stessa, nemmeno in ordine al quantum.
Di qui la conseguente pronuncia di condanna.
6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, in via principale, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 nonché, in via riconvenzionale, dalla seconda nei confronti del primo, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda principale;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Parte_1 in favore della controparte, della somma di € 171.760,44, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente stabilito dal 21/12/2022 al saldo;
c) condanna, altresì, il al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di Parte_1 euro 7.052,00 per compenso professionale ed euro 759,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 18 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3525 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 CodiceFiscale_1
D'Alicandro come a procura in atti ATTORE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. – P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Niobe Cisbani come da procura in atti CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, la in persona del legale rappresentante “pro tempore” e – Controparte_1 premesso di avere sottoscritto in data 25 settembre 2007 con la (ora incorporata in Controparte_2
1 un contratto di mutuo ipotecario di originari euro 200.000,00, da restituirsi con Controparte_3 ammortamento trentennale al tasso variabile inizialmente stabilito nella misura del 5,902% - lamentava che il contratto era affetto da irregolarità derivanti dalla mancata indicazione dell'adozione del piano di ammortamento alla francese redatto con il regime finanziario dell'interesse composto, con conseguente violazione delle normative sulla trasparenza di cui all'art. 117 TUB e sull'usura, stante l'applicazione di “costi occulti”.
Sulla base di tanto riteneva la nullità della clausola determinativa degli interessi, con conseguente imputazione delle somme versate dal mutuatario al pagamento della somma capitale di €
200.000,00, mentre il saldo finale contabile a carico del mutuatario doveva ritenersi pari ad €
27.953,30.
Quindi, il concludeva come segue: Parte_1
“nel merito, in via principale, accertare che la clausola determinativa degli
interessi convenuta nell'atto di mutuo di cui è causa, per le motivazioni testé
indicate nel presente atto, sia di carattere usurario e/o in violazione di quanto
disposto dall'art. 117 TUB;
conseguentemente, dichiarare la nullità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi e, per l'effetto, condannare la
convenuta, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione
dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti e, per il periodo
ancora in ammortamento, rideterminare il relativo piano imputando per ogni
singola rata in scadenza la sola quota capitale;
ovvero, in subordine, la quota
capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB, in base al regime finanziario dell'interesse semplice.
• sempre nel merito, ma in via subordinata accertare che la clausola determinativa degli interessi convenuta nell'atto di mutuo di cui è causa, per le motivazioni testé indicate nel presente atto, sia in violazione di quanto disposto dall'art. 117 TUB;
conseguentemente, dichiarare la nullità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti e, per il periodo ancora in ammortamento, rideterminare il relativo piano
2 imputando per ogni singola rata in scadenza la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB, in base al regime finanziario dell'interesse semplice.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
quanto al merito, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di € 171.760,44, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente stabilito dal 21/12/2022 al saldo effettivo.
Precisava, a riguardo, la banca che tale credito, derivante dal mutuo ipotecario oggetto di causa, era stato così determinato: “quanto ad € 26.616,15 per n. 36 rate impagate dal 31/12/2019, quanto ad €
1.497,01 per interessi di mora maturati sulla scadenza di ciascuna rata scaduta e sino al 21/12/2022, quanto ad € 112.583,72 per capitale residuo a scadere, quanto ad € 20.254,17 per rate sospese di cui agli atti di rimodulazione di cui sopra e quanto ad € 10.809,39 per spese”.
La causa viene decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (cfr. Cass. n. 11458/2018 e SSUU n. 9936/2014); non sarà, dunque, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta ma sarà direttamente affrontato il merito del presente giudizio.
Ed allora, si è già detto che il D'MO lamenta la nullità della clausola determinativa degli interessi nel mutuo in contestazione, assumendo la mancata indicazione nel contratto dell'adozione del piano di ammortamento alla francese redatto con il regime finanziario dell'interesse composto, con conseguente violazione delle normative sulla trasparenza di cui all'art. 117 TUB e sull'usura, considerata l'applicazione di “costi occulti”.
Trattasi di argomentazioni prive di pregio, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza, condivisa dal Tribunale.
Ed invero, il piano di ammortamento c.d. alla francese non è un metodo di calcolo degli interessi dovuti dal debitore alla banca ma un modo per ripartire gli interessi – calcolati ex ante sul solo
3 capitale – in un determinato periodo di tempo. Ciò peraltro è coerente con il disposto dell'art. 1194
c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato dapprima agli interessi e poi al capitale.
In materia sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15130/2024, hanno tracciato un chiaro quadro interpretativo, sancendo principi che confermano l'assenza di fenomeni anatocistici nel pano di ammortamento alla francese
(conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di merito), così escludendo qualsiasi ipotesi di indeterminatezza e indeterminabilità del metodo di rimborso adottato dalle parti,
e rilevando altresì l'insussistenza di costi occulti allo stesso connesso.
In particolare, nella richiamata pronuncia le Sezioni Unite hanno stabilito che, nei casi in cui il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse nominale e del taso annuo effettivo globale, il mutuatario ha la piena conoscenza, nei limiti possibili, degli elementi giuridici ed economici del contratto con conseguente impossibilità di ravvisare una qualche indeterminabilità dell'oggetto e/o la sussistenza di “costi occulti” del mutuo, rinvenendosi dallo stesso contratto il costo dell'operazione, accettato dal mutuatario.
E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Tali conclusioni, sebbene riconducibili ad un contratto di mutuo a tasso fisso, trovano applicazione anche ai mutui con tasso di interesse variabile, come quello che ci occupa, così come precisato dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n. 7382/2025.
Nel caso di specie, il mutuo specifica chiaramente che il rimborso sarebbe avvenuto “secondo l'ammortamento cosiddetto “francese” (si veda l'allegato B al contratto); inoltre, vengono indicati l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse e la periodicità delle rate di rimborso, così consentendo la determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente possibilità, per il mutuatario, di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto.
4 In tale contesto, in cui le parti si sono accordate su tutti gli elementi propri del contratto, non può ritenersi che la banca abbia violato le norme in tema di trasparenza e buona fede contrattuale né in materia di trasparenza dei contratti bancari ex art. 117 TUB, non ravvisandosi alcuna indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.
Di qui il rigetto della domanda principale sul punto.
E ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla asserita usurarietà dell'interesse corrispettivo, in ragione del costo occulto del piano di ammortamento di cui trattasi.
Ed invero, richiamando nuovamente i principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite, nel piano di ammortamento alla francese “Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via".
Con il descritto meccanismo, la generazione di interessi su interessi e, quindi, l'anatocismo, è dunque preclusa, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
L'aumento della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi, in sostanza, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacchè vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito.
Il maggior ammontare di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo, cui il cliente decide di accedere attraverso la stipulazione del
5 contratto in vista di vantaggi diversi ed ulteriori come può essere ad esempio quello di aver mantenuto la rata costante durante tutto il periodo del mutuo.
Hanno quindi precisato le SS.UU. che "Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo... l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché
”quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN
e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente"
(Cass. Sez. Un. n. 15130/2024, cit.).
Pertanto, nessun costo occulto è stato applicato.
Sulla base di tali argomentazioni - alla luce delle quali non vi è motivo di disporre la invocata CTU
- deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda principale.
Diversamente, deve essere accolta la riconvenzionale dispiegata dall'istituto di credito che ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma complessiva di € 171.760,44, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente stabilito dal 21/12/2022 al soddisfo, a titolo di rate impagate e/o a scadere ed interessi.
Ed invero, è pacifico l'inadempimento da parte del il quale, peraltro, nulla ha dedotto in Parte_1 ordine alla domanda in questione nè ha contestato la documentazione posta a sostegno della stessa, nemmeno in ordine al quantum.
Di qui la conseguente pronuncia di condanna.
6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, in via principale, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 nonché, in via riconvenzionale, dalla seconda nei confronti del primo, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda principale;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Parte_1 in favore della controparte, della somma di € 171.760,44, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente stabilito dal 21/12/2022 al saldo;
c) condanna, altresì, il al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di Parte_1 euro 7.052,00 per compenso professionale ed euro 759,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 18 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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