Articolo 1 della Legge 29 dicembre 1956, n. 1535
Articolo 2
Versione
5 febbraio 1957
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 3.000.000 a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1957