Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 3.000.000 a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 3.000.000 a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.