CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7088 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7085/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM DI Presidente
MA Delle Donne Consigliere
LI FF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6359 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MA AN DR.
1 APPELLANTE
E
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Marco LE.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Villa CP_3 C.F._2
ZZ NI (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
NC NO.
(C.F. ), contumace. Controparte_4 C.F._4
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via preliminare: Disporre, ex art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 446 /2019, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al nrg. 14/2014, pubblicata in data 2/04/2019, non notificata, e/o della sua esecuzione, ove intrapresa nelle more, attesa la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora descritti in narrativa.
In via istruttoria:
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 119 co. 4 D.Lgs. 385/1993, alla odierna appellata, di depositare tutte le scritture contabili relative a tutti i rapporti intervenuti con SI srl sopra indicati, come già richiesto nel giudizio di primo grado.
- Disporre, in ogni caso, la rinnovazione della CTU, essendo quella espletata incompleta, lacunosa ed errata.
Nel merito: In accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 446 /19, del 2/04/2019, non notificata, per le ragioni tutte esposte nel
2 presente atto e, conseguentemente, accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni tutte di cui al giudizio di primo grado.
Con il favore delle spese del doppio grado e, in subordine, con compensazione delle spese di lite”.
Per NI ZZ:
“Accertata, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità e/o annullabilità e/o meritevolezza di revoca e/o riforma della sentenza n. 446/2019 del Tribunale Civile di Civitavecchia
e, previa rimessione della causa in istruttoria così da rinnovare ovvero integrare la Ctu tecnico- contabile, accogliere le conclusioni rassegnate dall'odierna istante nel giudizio di primo grado, da intendere integralmente richiamate, trascritte e riprodotte, sia per quanto concerne quelle rassegnate nel merito che quello formulate in via istruttoria, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”
Per : CP_3
“Alla luce di quanto sopra espresso, si conclude in conformità a quanto argomentato dall'appellante principale con la richiesta di nullità e/o revoca e/o quantomeno riforma della appellata
Sentenza n.446/2019 emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
Con la Vittoria delle spese, compensi professionali ed accessori del doppio grado del giudizio come per legge”.
Per l'appellata:
“Preliminarmente la si oppone alla richiesta di sospensione ex art. 283 cpc formulata dalla CP_1 controparte, attesa la mancanza dei presupposti di legge. L'appellante, invero, nulla specifica in merito al periculum in mora, limitandosi a rilevarlo semplicemente nel fatto che la sentenza abbia efficacia esecutiva.
Anche in merito al fumus boni iuris, l'appellante si limita a giudicare autonomamente fondato
l'appello, individuando in tale circostanza la fondatezza della richiesta.
In via istruttoria, respingere la domanda di controparte sull'ordine di esibizione documenti ex art.
210 cpc, atteso che la stessa è formulata per la prima volta, nonché la domanda di rinnovazione CTU in ragione del fatto che l'elaborato peritale non è stato mai contestato, e addirittura l'appellante non ha neppure depositato le osservazioni alla bozza di elaborato.
3 Nel merito, piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, accertata l'infondatezza delle avverse pretese, respingere le domande di parte appellata e per l'effetto confermare la sentenza
Tribunale di Civitavecchia 446/2019 emessa nel procedimento sub RG 14/2014.
Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sia del presente giudizio che del precedente di grado primo.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La Security Intelligence Technologies s.r.l. (d'ora in poi SI), in qualità di debitrice principale, nonché , NI ZZ (quale erede di CP_3 Controparte_4
, e in qualità di fideiussori, proponevano Persona_1 Parte_1
opposizione, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, avverso il decreto ingiuntivo n. 964/2013
con cui veniva loro ordinato il pagamento di € 314.200,82, oltre interessi convenzionali a far data dalla maturazione dei crediti, a favore della Controparte_5
[...]
La banca aveva riferito di avere intrattenuto con i predetti soggetti i seguenti rapporti:
- conto corrente n. 001/020454 del 16.12.2019 facente capo alla SI e garantito da , CP_3
ZZ e con fideiussione omnibus del 21-22.12.2009 sino alla CP_4 Pt_1
concorrenza della somma di € 600.000,00 e successiva fideiussione omnibus per € 100.000,00
- apertura di credito in c/c n. 050732 per € 50.000,00 concessa alla SI dalla banca in data
29.12.2009;
- conto anticipo su fatture e/o documenti n. 932/001/020454 sino alla concorrenza della somma di € 250.000,00 concessa alla SI in data 29.12.2009, anticipo rinnovato per la cifra ridotta di € 142.642,94 in data 24.09.2012;
- mutuo chirografario n. 001/000491/06 stipulato in data 8.3.2010 tra la SI e la banca per
€ 100.000,00, garantito con fideiussione di ZZ, e fino alla Pt_1 CP_3 CP_4
somma di € 200.000,00
4 - fido in c/c ordinario di € 50.000,00, fido finanziamento cessione credito pro solvendo di €
250.000,00, credito di firma di € 50.000,00 concessi dalla banca alla SI in data 27.5.2010.
Il credito ingiunto di € 314.200,82 era composto da € 231.883,47 quale saldo del conto corrente n. 001/020454 e dalla somma di € 72.367,35 derivante dal contratto di mutuo.
2. Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto, contestando l'illegittima applicazione di un TAEG diverso da quello contrattualmente pattuito e superiore alle soglie usurarie, di valute fittizie, di ammortamento alla francese, di capitalizzazione trimestrale, c.m.s. e spese non pattuite.
Inoltre deducevano l'estinzione dei rapporti per “presupposizione”, date le gravi difficoltà della società a riscuotere i propri incassi dalle amministrazioni della giustizia verso le quali prevalentemente forniva i propri servizi.
In conseguenza di tali contestazioni, chiedevano la rideterminazione del saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti e, in via riconvenzionale, la restituzione ex art. 2033 c.c.
delle somme indebitamente versate.
In secondo luogo, i fideiussori eccepivano la nullità delle garanzie prestate, sottoscritte nei locali della banca senza una preliminare trattativa, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, e comunque la decadenza della banca dalle relative garanzie ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Inoltre, con riguardo alla posizione di NI ZZ, erede dell'originario fideiussore lamentavano l'assenza di qualsivoglia comunicazione in ordine Persona_1
all'esistenza della fideiussione, mai sottoscritta dall'erede, e chiedevano la cristallizzazione del debito garantito alla data della morte del padre.
Infine gli opponenti eccepivano il difetto di prova dell'ammontare del credito.
3. Si costituiva in giudizio la banca, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e insistendo per la conferma del decreto.
5 4. Nel corso del giudizio veniva espletata C.T.U. contabile all'esito della quale veniva accertato il rispetto da parte della banca sia della disciplina antiusura che delle norme di legge in ordine alle c.m.s., spese, ius variandi e anatocismo. Il saldo del conto veniva rideterminato in € - 241.753,31 a debito per il correntista (a fronte di un saldo banca di € -
241.780,48.
Con riguardo al contratto di mutuo chirografario, il C.T.U. calcolava le spettanze della banca sulla base della differenza tra la somma concessa a mutuo e le rate pagate -risultanti dalle movimentazioni del conto corrente del debitore – e rideterminava così il saldo dovuto in € - 65.486,53, anziché €- 72.367,35.
6. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n.446/2019 preliminarmente dichiarava estinto il processo limitatamente alla posizione del debitore principale, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese, atteso che i garanti avevano riassunto l'odierno giudizio in proprio, quali fideiussori, e non anche nella qualità di successori dell'ente societario estinto.
Nel merito il giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione, e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava i fideiussori garanti al pagamento della somma di € 294.082,30.
In particolare, il Tribunale, ritenendo non contestata l'esistenza dei rapporti in causa,
rigettava le eccezioni di nullità delle fideiussioni, escludendo che l'assenza di trattative potesse assumere rilevanza, dato che i garanti avevano prestato un consenso scritto specifico alle condizioni contrattuali, confermandone il contenuto.
Il Tribunale rigettava inoltre le eccezioni di violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c.,
trattandosi di norme derogate dai contratti di fideiussione sottoscritti.
Quanto alla posizione di NI ZZ, inoltre, riteneva non contestata la sua qualità
di erede di con conseguente suo pieno subentro iure hereditatis nel Persona_1
contratto di fideiussione, posto che la morte del garante non rientrava tra le cause di estinzione stabilite dal 1955 c.c.
6 Con riguardo, poi, ai rapporti di credito, condivideva le conclusioni del C.T.U. in ordine al mancato superamento dei tassi soglia, all'applicazione di costi e commissioni nella misura pattuita e alla modalità di determinazione delle spettanze relative al mutuo chirografario.
Infine dava atto della necessità di decurtare dalla pretesa creditoria l'importo di €
13.157,54 ricevuto dalla banca nelle more della lite.
8. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato il rigetto delle eccezioni di nullità delle fideiussioni,
richiamando le motivazioni spiegate in primo grado, e rilevando al contempo un nuovo profilo di nullità.
Ha infatti dedotto che i rispettivi artt. 1, comma 2, 3 e 5 delle lettere di fideiussione riproducevano il contenuto delle clausole ABI di cui agli artt. 2, 8 e 6 dichiarate illegittime con provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'Italia, in quanto contrastanti con l'art. 2
comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
Stante il potere del giudice di rilievo d'ufficio di tale profilo, anche in appello, a Pt_1
chiesto la declaratoria di nullità totale o in subordine, parziale delle fideiussioni, con conseguente accertamento dell'estinzione ex art. 1957 c.c. della pretesa creditoria della banca.
L'appellante ha, inoltre, censurato la violazione dell'art. 232 c.p.c., per non aver il giudice
Contr tratto conclusioni dalla mancata risposta del Presidente della all'interrogatorio formale, circostanza che avrebbe invece dovuto condurlo a ritenere ammesse le circostanze relative alla mancata informazione dei fideiussori circa l'andamento della situazione dei conti della SI, e lo sconfinamento dai conti non autorizzato dai garanti.
Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui sono stati ritenuti non contestati ex art. 115 c.p.c. i rapporti in causa, omettendo di rilevare il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca che aveva prodotto unicamente la
7 documentazione afferente al rapporto di conto corrente, senza depositare quella concernente il contratto di apertura di credito e il conto anticipi su fatture.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, omesso di rilevare che la stessa C.T.U. aveva accertato il superamento dei tassi soglia relativamente a due trimestri del 2011, in aggiunta al fatto che la c.m.s. risultava sempre applicata sulla punta di massimo scoperto del trimestre,
corrispondente al fido concesso di €50.000, fino al 31.3.2012.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea determinazione degli importi da decurtare in € 13.157,54, posto che la stessa banca nella propria memoria istruttoria aveva dato atto di aver ricevuto ulteriori pagamenti pari complessivamente a € 2.523,40, che si sarebbero dovuti sommare al precedente importo, decurtando la complessiva somma di
€15.680,94.
9. Si è costituita in giudizio la banca, contestando l'appello avversario a eccezione del terzo motivo, rilevando che il Tribunale, per errore materiale, non aveva tenuto conto della dichiarazione della banca di avere ricevuto nelle more del giudizio un bonifico da un debitore della SI dell'ulteriore importo di € 2.523,40 che si sommava al precedente di €
13.157,54 menzionato nella comparsa di costituzione. Il giudice, rispetto all'importo debitorio determinato dalla C.TU., aveva detratto la sola somma di € 13.157,54 e non anche la somma di €2.523,40.
10. Si è costituito in giudizio inizialmente chiedendo la propria estromissione, CP_3
in quanto evocato erroneamente in giudizio.
Successivamente si sono costituiti dapprima NI ZZ e poi nuovamente CP_3
(il quale ultimo ha evidenziato il proprio precedente errore materiale), entrambi aderendo alle difese dell'appellante Pt_1
11. Preliminarmente si ritiene che la sentenza appellata sia passata in giudicato nei confronti di NI ZZ, e , sebbene in astratto non CP_3 Controparte_4
possa essere esclusa la possibilità per una parte soccombente in primo grado di costituirsi
8 nel giudizio di appello, proposto da altro soccombente, per contrastare il passaggio in giudicato della sentenza nei propri confronti.
Sul punto di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che
“L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione
adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che
l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione
incidentale tardiva.” (Cass. Sez. Un. n. 8486/2024, Rv. 670662 - 01).
In questo caso l'interesse all'impugnazione incidentale deriva dal fatto che i fideiussori avevano opposto il decreto ingiuntivo sulla base delle medesime motivazioni e dal pregiudizio che avrebbero i soli condebitori solidali non impugnanti a seguito dell'eventuale accoglimento dell'appello proposto da uno di essi nei confronti del quale perderebbero l'azione di regresso.
Tuttavia, trattandosi pur sempre di una impugnazione incidentale, la stessa è ammissibile solo quando proposta, sia pure implicitamente, nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., mentre
è rimasto contumace e gli altri due fideiussori si sono costituiti tardivamente. CP_4
In particolare aveva erroneamente depositato all'inizio una comparsa di CP_3
costituzione attinente ad altro giudizio.
12. Nel merito il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
L'appellante deduce per la prima volta in appello il profilo di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Ebbene, il rilievo d'ufficio di tale nullità in questa sede è ammesso nei limiti dei principi affermati dalla Corte di Cassazione secondo cui: “Le
nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo
in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente
allegati dalle parti (…)” (Cass. n. 20713/2023, Rv. 668476 – 02).
Nel caso di specie, né l'appellante né gli altri condebitori hanno provveduto ad alcuna allegazione in proposito, né il rilievo d'ufficio era possibile sulla base della documentazione in atti.
9 Quanto agli ulteriori profili di nullità, deve rilevarsi che alcuna doglianza specifica è stata proposta per censurare la sentenza appellata, essendosi l'appellante limitato a ribadire l'assenza di una preventiva trattativa rispetto alla stipula dei contratti nei locali della banca.
Sulla scorta di tali considerazioni, le fideiussioni in esame devono ritenersi perfettamente valide ed efficaci tra le parti.
Priva di pregio appare, infine, la censura relativa alla violazione dell'art. 232 c.p.c..
La mancata risposta all'interrogatorio formale, o la mancata presentazione ingiustificata dell'interrogato, infatti, non producono gli effetti di una confessione, disponendo la norma di legge che il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di ritenere ammessi i fatti dedotti. Nel
caso di specie, l'omesso esercizio di tale facoltà non risulta censurabile, posto che il soggetto chiamato risultava nel concreto estraneo alle vicende in esame, non avendo ricoperto incarichi presso la , che era l'ente con il quale erano stati originariamente Controparte_2
costituiti i rapporti di cui è causa.
Pertanto, non è possibile dedurre dalla mancata presentazione dello stesso alcun elemento di prova.
13. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
La banca ha prodotto il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito e il contratto di anticipazione su fatture o altri documenti. In quest'ultimo contratto è
espressamente specificata la possibilità di addebito diretto di spese, commissioni e interessi sul conto corrente di corrispondenza, dovendosi quindi ritenere il conto anticipi come uno strumento a uso interno accessorio e funzionale rispetto al conto corrente ordinario.
Peraltro in allegato alla domanda monitoria la banca aveva anche depositato il contratto di mutuo, senza che fosse contestata specificamente alcuna clausola.
Nessuna omissione documentale in ordine al rapporto di credito è ascrivibile alla banca.
Ne consegue che non si rende necessaria l'esibizione di alcun documento e tantomeno la rinnovazione della CT.U., avendo il consulente in primo grado adeguatamente valutato la
10 documentazione in atti, determinando il saldo del dare-avere tra le parti in applicazione delle condizioni contrattuali legittimamente pattuite. Sul punto, inoltre, si specifica che parte appellante non ha formulato critiche puntuali nel merito delle risultanze della C.T.U.
(né in primo grado né in sede di gravame), limitandosi a richiamare genericamente il contenuto degli atti del precedente giudizio. Tali assunti non appaiono sufficienti a destituire di fondamento l'accertamento peritale, che appare privo di vizi logici e tecnici.
Quanto al profilo relativo al mancato rilievo dell'usura, deve tenersi conto del principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di mutuo ma pacificamente esteso a tutti i contratti bancari, secondo cui: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra
mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia
della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente
all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non
eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto
del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del
contratto.”(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017, Rv. 645811 - 01).
Nel caso di specie, il superamento del tasso soglia è stato riscontrato in due soli trimestri del rapporto, e non risulta dedotto che lo stesso sia stato conseguenza di una autonoma pattuizione.
14. Il terzo motivo deve, invece, trovare accoglimento.
Sia nel corso del giudizio di primo grado sia in appello, la stessa banca ha dato atto di aver ricevuto tre pagamenti relativi ai crediti ceduti in suo favore dalla società SI per complessivi € 2.523,40, precisando che detta somma andava aggiunta agli € 13.157,54, già
indicati nella comparsa di costituzione, per un totale di € 15.680,94 già incassati.
Pertanto, in accoglimento di tale censura, occorre epurare da tale pretesa l'ulteriore importo di € 2.523,40, e rideterminarne l'ammontare in € 291.558,90, confermando la statuizione sulle spese di lite.
11 15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, totale per gli intervenuti e quasi totale per l'appellante principale, e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto del valore della controversia, ai sensi del DM n. 55/2014.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli intervenuti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da condanna lo Parte_1
stesso al pagamento in favore dell'opposta della minor somma capitale di € 291.558,90;
2) Conferma per il resto la sentenza appellata;
3) Dichiara inammissibili le impugnazioni proposte da NI ZZ e;
CP_3
4) NA NI ZZ e in solido al pagamento Parte_1 CP_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 15.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli intervenuti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 25.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI FF AM DI
12