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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 979/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 09/07/2024 rimessa al Collegio alla udienza del 10/09/2025, e discussa nella camera di consiglio del 4/12/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Muti, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente - nei confronti di (C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
06/06/1977
-Parte convenuta contumace-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: divorzio
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio in data 25/09/1997; atto trascritto Parte_1 CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 5, parte I, anno 1997. Dall'unione sono nati i figli il 16/07/1997, il 30/12/1998 e Per_1 Persona_2 Persona_3 il 18/05/2009. Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 543 del 2023, depositata in Cancelleria il 25/07/2023, definitiva. Con ricorso depositato il 09/07/2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da intendersi come pronuncia di scioglimento di matrimonio, trattandosi di matrimonio contratto con rito civile), di confermare l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre e che eventuali incontri tra il Persona_3 padre e la minore avvengano previo accordo con la ricorrente e secondo la disponibilità e volontà della minore, di disporre a carico del l'obbligo di corresponsione di un assegno di CP_1 mantenimento pari ad € 200,00 in favore della figlia minore oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto, non è comparso. Con ordinanza del 26/02/2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Conferma le condizioni della sentenza di separazione personale n. 543/2023, pubblicata in data 25.07.2023”. All'udienza di comparazione e trattazione fissata per il 26/02/2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di CP_1
La causa veniva istruita mediante l'ascolto della minore nel corso dell'udienza del 10/09/2025. All'udienza del 10/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***** Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 27/04/2023 e il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 543 del 2023, depositata in Cancelleria il 25/07/2023. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Sul regime di affidamento della figlia minore.
Deve premettersi che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ebbene, dall'istruttoria svolta è risultato provato: sia il disinteresse del padre nei confronti della figlia, in termini di assistenza sia morale che materiale;
sia l'aver posto in essere condotte che hanno minato l'armonia familiare mettendo a rischio il sano sviluppo psicofisico della prole. In particolare, dall'ascolto della minore è emerso come la stessa non intenda avere alcun rapporto con il padre e che sarebbe persino spaventata da questa possibilità, avendo assistito ad episodi di violenza perpetrati dal padre sia nei confronti della madre, che nei confronti dei fratelli maggiori (v. verbale di udienza del 10/09/2025). Nel caso di specie, anche la condotta processuale del dimostra un completo disinteresse per CP_1 il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente. Devono quindi ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano l'adozione del regime dell'affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c. della figlia in favore della madre. Per quest'ultima va formulata una prognosi Persona_3 favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata con continuità e responsabilità della figlia. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, stante l'attuale assenza di rapporti con la figlia minore, deve disporsi che, a fronte di un serio interesse manifestato dal padre nel riprendere il rapporto con la stessa, la madre potrà adottare tutte le opportune determinazioni in ordine alla graduale ripresa dei rapporti, compatibilmente con la volontà di . Persona_3
Sul contributo nel mantenimento della figlia minore.
Quanto al contributo al mantenimento della minore, si confermano le statuizioni già adottate con la sentenza di separazione. In particolare, tenuto conto delle esigenze di vita della minore, correlate alla sua età e condizione, si conferma l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento della figlia minore. dovrà altresì partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, come meglio CP_1 individuate nel Protocollo vigente in uso presso questo Tribunale.
Sulle spese di lite.
L'esito del giudizio e la soccombenza di portano la sua condanna a rifondere le spese CP_1 di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore indeterminabile, a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale svolta e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate. Il soccombente verserà l'importo, al cui pagamento è stato condannato, in favore dello Stato (art. 133, d.P.R. 115/02). Come ha di recente ricordato la S.C. (Cass. 18223/20), tale importo non deve essere dimidiato (art. 130 d.P.R. 115/02), essendo precluso, al soccombente non ammesso al beneficio, contestare la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, in quanto i due rapporti – il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato – sono tra loro autonomi e indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 979 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il Parte_1 CP_1
25/09/1997; atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 5, parte I, anno 1997;
2. Affida la figlia minore alla madre in via super-esclusiva ai sensi dell'art. Persona_3
337 quater, 3° comma c.c., presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che le frequentazioni padre-figlia avvengano, qualora il padre manifesti un serio interesse nella ripresa dei rapporti, con l'ausilio e l'intermediazione della madre, compatibilmente con le esigenze e seguendo la volontà di;
Persona_3
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia versando alla madre l'importo di € 200,00 al mese;
importo da versarsi alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
il padre dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, alle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
5. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore dello Stato.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025. Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 09/07/2024 rimessa al Collegio alla udienza del 10/09/2025, e discussa nella camera di consiglio del 4/12/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Muti, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente - nei confronti di (C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
06/06/1977
-Parte convenuta contumace-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: divorzio
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio in data 25/09/1997; atto trascritto Parte_1 CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 5, parte I, anno 1997. Dall'unione sono nati i figli il 16/07/1997, il 30/12/1998 e Per_1 Persona_2 Persona_3 il 18/05/2009. Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 543 del 2023, depositata in Cancelleria il 25/07/2023, definitiva. Con ricorso depositato il 09/07/2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da intendersi come pronuncia di scioglimento di matrimonio, trattandosi di matrimonio contratto con rito civile), di confermare l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre e che eventuali incontri tra il Persona_3 padre e la minore avvengano previo accordo con la ricorrente e secondo la disponibilità e volontà della minore, di disporre a carico del l'obbligo di corresponsione di un assegno di CP_1 mantenimento pari ad € 200,00 in favore della figlia minore oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto, non è comparso. Con ordinanza del 26/02/2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Conferma le condizioni della sentenza di separazione personale n. 543/2023, pubblicata in data 25.07.2023”. All'udienza di comparazione e trattazione fissata per il 26/02/2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di CP_1
La causa veniva istruita mediante l'ascolto della minore nel corso dell'udienza del 10/09/2025. All'udienza del 10/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***** Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 27/04/2023 e il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 543 del 2023, depositata in Cancelleria il 25/07/2023. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Sul regime di affidamento della figlia minore.
Deve premettersi che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ebbene, dall'istruttoria svolta è risultato provato: sia il disinteresse del padre nei confronti della figlia, in termini di assistenza sia morale che materiale;
sia l'aver posto in essere condotte che hanno minato l'armonia familiare mettendo a rischio il sano sviluppo psicofisico della prole. In particolare, dall'ascolto della minore è emerso come la stessa non intenda avere alcun rapporto con il padre e che sarebbe persino spaventata da questa possibilità, avendo assistito ad episodi di violenza perpetrati dal padre sia nei confronti della madre, che nei confronti dei fratelli maggiori (v. verbale di udienza del 10/09/2025). Nel caso di specie, anche la condotta processuale del dimostra un completo disinteresse per CP_1 il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente. Devono quindi ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano l'adozione del regime dell'affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c. della figlia in favore della madre. Per quest'ultima va formulata una prognosi Persona_3 favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata con continuità e responsabilità della figlia. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, stante l'attuale assenza di rapporti con la figlia minore, deve disporsi che, a fronte di un serio interesse manifestato dal padre nel riprendere il rapporto con la stessa, la madre potrà adottare tutte le opportune determinazioni in ordine alla graduale ripresa dei rapporti, compatibilmente con la volontà di . Persona_3
Sul contributo nel mantenimento della figlia minore.
Quanto al contributo al mantenimento della minore, si confermano le statuizioni già adottate con la sentenza di separazione. In particolare, tenuto conto delle esigenze di vita della minore, correlate alla sua età e condizione, si conferma l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento della figlia minore. dovrà altresì partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie, come meglio CP_1 individuate nel Protocollo vigente in uso presso questo Tribunale.
Sulle spese di lite.
L'esito del giudizio e la soccombenza di portano la sua condanna a rifondere le spese CP_1 di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore indeterminabile, a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale svolta e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate. Il soccombente verserà l'importo, al cui pagamento è stato condannato, in favore dello Stato (art. 133, d.P.R. 115/02). Come ha di recente ricordato la S.C. (Cass. 18223/20), tale importo non deve essere dimidiato (art. 130 d.P.R. 115/02), essendo precluso, al soccombente non ammesso al beneficio, contestare la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, in quanto i due rapporti – il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato – sono tra loro autonomi e indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 979 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il Parte_1 CP_1
25/09/1997; atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto al n. 5, parte I, anno 1997;
2. Affida la figlia minore alla madre in via super-esclusiva ai sensi dell'art. Persona_3
337 quater, 3° comma c.c., presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che le frequentazioni padre-figlia avvengano, qualora il padre manifesti un serio interesse nella ripresa dei rapporti, con l'ausilio e l'intermediazione della madre, compatibilmente con le esigenze e seguendo la volontà di;
Persona_3
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia versando alla madre l'importo di € 200,00 al mese;
importo da versarsi alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
il padre dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, alle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
5. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore dello Stato.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025. Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli