Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 01/07/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 02512/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 2488/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.05.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate nella sentenza e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel predetto titolo.
La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
- accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1000,00 (mille), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Richard Goso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.