Art. 1. Articolo unico.
All'articolo 3, secondo comma, lettera A) n. 1, b) della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , e' apportata la seguente modifica:
"b) per la branca "Manifatture tabacchi" e per la progettazione e costruzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'Amministrazione: laurea in ingegneria o laurea in architettura. Ai laureati in architettura puo' essere conferito in solo posto del ruolo organico del personale tecnico direttivo di detta bianca di servizio".
All'articolo 3, secondo comma, lettera A) n. 1, b) della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , e' apportata la seguente modifica:
"b) per la branca "Manifatture tabacchi" e per la progettazione e costruzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'Amministrazione: laurea in ingegneria o laurea in architettura. Ai laureati in architettura puo' essere conferito in solo posto del ruolo organico del personale tecnico direttivo di detta bianca di servizio".