Articolo 1 della Legge 13 dicembre 1964, n. 1346
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7 gennaio 1965
Art. 1. Articolo unico.

All'articolo 3, secondo comma, lettera A) n. 1, b) della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , e' apportata la seguente modifica:
"b) per la branca "Manifatture tabacchi" e per la progettazione e costruzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'Amministrazione: laurea in ingegneria o laurea in architettura. Ai laureati in architettura puo' essere conferito in solo posto del ruolo organico del personale tecnico direttivo di detta bianca di servizio".

Entrata in vigore il 7 gennaio 1965