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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4389/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento prestazioni d'opera
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Parte_1
Novelli, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Donno e Immacolata Ferrara, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.09.2015 la Parte_1 esponeva di essere una società nazionale che opera nel campo dei servizi
[...] postali e titolare della Licenza Ministeriale e delle Autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni e che la di Controparte_1 CP_1 ebbe a sottoscrivere in data 25/01/2013 un accordo commerciale avente ad oggetto l'accettazione, postalizzazione, smistamento e distribuzione della corrispondenza. Allegava di utilizzare, per il servizio di trazionamento, la
So.Ge.Tras. e, a seguito di un ispezione effettuata il 13/12/2014, aveva CP_2 riscontrato nelle bolgette contenenti le raccomandate la presenza di missiva forzata in uscita verso la società Directa che provvedeva a bloccare. Con
p.e.c. del 15/12/2014 aveva, quindi, notiziato dell'accaduto la CP_1 di riservandosi l'opportunità di prendere provvedimenti in
[...] CP_1 merito e in data 30/12/2014 la di aveva inoltrato Controparte_1 CP_1 mail di richiesta di risoluzione immediata dell'accordo commerciale sottoscritto il 23/01/2013. In data 05/01/2015 parte attrice, pur rappresentando l'impossibilità prevista da contratto di non poter risolvere l'accordo commerciale, se non nei modi e tempi previsti dallo stesso, si dimostrava
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 disponibile alla risoluzione consensuale rimettendo la documentazione all'ufficio legale. Nelle more, dopo un'attenta analisi a seguito di solleciti inoltrati via cavo dalle Agenzie del Gruppo e dai collaboratori facenti capo alla parte attrice riscontrava la mancata restituzione Parte_1 da parte della di n. 349 ricevute di ritorno e la Controparte_1 mancata consegna di n. 21 tra raccomandate e posta prioritaria. Con p.e.c. del
23/01/2015 e del 26/01/2015 parte attrice provvedeva a notiziare dell'accaduto la che, con mail del 26/01/2015 nulla Controparte_1 riferiva in merito, ma si limitava a riferire di voler adire le vie legali. In data
20/01/20145 parte attrice, a mezzo del Corriere SDA n. pren. CP148870400 tentava, invano, di provvedere al recupero delle n. 349 ricevute di ritorno e delle n. 21 tra raccomandate e posta prioritaria indebitamente trattenute presso la sede della di cosi come si evince dalla Controparte_1 CP_1 mail ricevuta dal servizio reclami SDA in data 23/01/2015, prodotti in atti. In data 29/01/2015 a seguito di un'ulteriore controllo la Parte_1 riscontrava delle ulteriori anomalie attribuite alla
[...] Controparte_1 la quale aveva provveduto a postalizzare la posta in uscita sull'HUB
[...]
Mail Service Group s.r.l. ma la consegna veniva attribuita, di nuovo, all'
Agenzia Directa Bari. Con p.e.c. del 29/01/2015 parte attrice chiedeva spiegazione circa le anomalie de quibus e, nello specifico, si domandava come fosse possibile che l'agenzia di di in realtà Controparte_1 CP_1 si definisse come “Agenzia Directa Bari”, tanto più che la sig.ra CP_1 era socio della Con p.e.c. del 30/01/2015 la Parte_1 [...]
non avendo ricevuto la consegna delle n. 349 ricevute di Parte_1 ritorno e delle n. 21 tra raccomandate e posta prioritaria, comunicava alla la volontà di applicare le penali previste Controparte_1 dall'art. 4 punto 4.1 lettera X e allegato B dell'accordo commerciale del
25/01/2013. Con mail del 10/02/2015 la di Controparte_1 CP_1 provvedeva ad una sterile contestazione della fattura emessa dalla
[...] ma nulla riferiva in merito ai fatti contestati con le Parte_1 precedenti mail. Con mail dell'11/02/2015 la Pt_1 Parte_1 riscontrava la mail del 10/02/2015 fornendo i dettagli delle fatture emesse e con p.e.c. dell' 11/02/2015 a firma dell'Avv. Antonio Donno, la CP_1 di rappresentava una serie di circostanze e fatti che
[...] CP_1 risultavano essere smentiti documentalmente dall'interscambio di mail intercorso tra le parti. Con p.e.c. del 16/02/2015, a firma dell'Avv. Rocco Novelli, l'attrice riscontrava la p.e.c. dell' 11/02/2015 contestandone integralmente il contenuto. A seguito del copioso interscambio di mail, la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 sig.ra componente del Consiglio di Amministrazione e Persona_1 responsabile della in data 18/02/2015, al fine di Parte_1 evitare ulteriori danni all'immagine a parte attrice, si recava presso la
[...] di e ritirava le 349 ricevute di ritorno e le 21 tra CP_1 CP_1 raccomandate e posta prio-ritaria. Con p.e.c. del 4/03/2015 la Parte_1 chiudeva il CAP di risolvendo, ex art. 1372 c.c., l'accordo
[...] CP_1 commerciale in essere con la . Con missiva Controparte_1 inoltrata a mezzo p.e.c. del 19/03/2015, rimasta priva di riscontro, la
[...] diffidava la a pagare la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 27.950,00 a titolo di penale per la tardiva restituzione di n.
349 ricevute di ritorno e la mancata consegna di n. 21 tra raccomandate e posta prioritaria nei tempi statuiti dall'art.
4. Punto 4.1 lettera x e allegato B punti 9 e 10 dell'accordo commerciale. Con missiva del 17/07/2015, inoltrata a mezzo p.e.c., la convenuta veniva invitata a stipulare la convenzione assistita, senza che la di aderisse all'invito. Per Controparte_1 CP_1 tali motivi parte attrice chiedeva al giudice di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e per Controparte_1
l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 27.950,00 a titolo di penale per la tardiva restituzione di n. 349 ricevute di ritorno e la mancata consegna di n.21 tra raccomandate e posta prioritaria in violazione dell'art. 4 punto 4.1 dell'accordo commerciale o a quella maggior somma che risulterà di giustizia il tutto contenuto entro il limite di euro 35.000,00.
Costituitasi in giudizio, la di deduceva che Controparte_1 CP_1 giammai la durante gli anni di avvenuta affiliazione al Controparte_1 predetto Gruppo, era stata destinataria di missive di richiamo o di provvedimenti disciplinari inerenti lo svolgimento del proprio servizio e che la risoluzione del contratto era avvenuto con PEC del 30.12.2014 di essa ditta convenuta, alla quale l'attrice aveva risposto con successiva PEC del 05.01.2015, con la quale affermava che “nell'Accordo Commerciale sottoscritto non è ammessa la risoluzione anticipata né tanto meno quella immediata, ma visto gli ottimi rapporti tra le parti, la è disposta a CP_3 risolvere consensualmente il contratto”. Seguiva PEC del 15.01.15, con la quale la ditta convenuta sollecitava l'invio della documentazione relativa alla risoluzione del contratto tra le parti, cui faceva seguito comunicazione datata
22.01.2015, con la quale la sig.ra , membro del Consiglio di Persona_1
Amministrazione della società attrice, comunicava testualmente “Domani pomeriggio mi vedrò costretta a recarmi personalmente a mie spese presso la sede di per il ritiro delle ricevute” . L'indomani, ossia il 23.01.2015, CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 nessuno si presentava presso la sede della per il ritiro del Controparte_1 preannunciato materiale, ma perveniva nuova comunicazione PEC con la quale veniva ribadita la volontà dell'attrice di “risolvere consensualmente il contratto ma solo a seguito della restituzione di quanto dovuto”. Con risposta tempestiva, ossia inoltrata a mezzo PEC il giorno successivo e quindi in data
24.01.2015, la ditta convenuta lamentava la mancata ricezione della documentazione inerente la risoluzione con-trattuale e contestualmente dichiarava che il materiale da restituire era pronto e che attendeva comunicazione a chi inviarlo, alla quale la società attrice rispondeva a mezzo
PEC del 26.01.2015 subordinando la risoluzione alla consegna di tutto il materiale in possesso della ditta convenuta, ma senza indicare le modalità di restituzione di tutto il materiale così come richiesto dalla mail CP_1
Con comunicazione PEC del 11.02.2015 a firma del proprio legale, la
[...]
comunicava che il contratto in essere tra le parti CP_1 CP_1 era da ritenersi sciolto per mutuo consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c e segg., riservandosi di agire per il recupero delle somme maturate e spettanti in suo favore nonché di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patendi. Allegava che essa di inviava il materiale Controparte_1 CP_1 presso la sede legale della società attrice con spedizione del 16.02.2015, mentre la sig.ra , che aveva comunicato il suo arrivo presso Persona_1 la sede della di per il giorno 23.01.2015 senza mai CP_1 CP_1 raggiungere la predetta sede, giungeva per il ritiro della restante documentazione soltanto il successivo 06.03.2015. In diritto argomentava che l'accordo commerciale intercorso tra le parti, all'art. 4.1 (obblighi del Gestore), lettera x) prevedeva che “in caso di mancata riconsegna delle ricevute di ritorno verrà applicata una penale da €.5,00 ad €.50,00” e che l'attrice a tale titolo aveva trattenuto dalle somme spettanti a titolo di compenso alla ditta di importi per un Controparte_1 CP_1 ammontare complessivo pari ad euro 3.955,61 di cui alle fatture n. 1046/2014 del 30/11/2014 di €.1.402,13 - n. 1171/2014 del 31/12/2014 di €.1.141,49 - n. 69/2015 del 31/01/2015 di €.507,73 e proforma per il mese di febbraio per € 904,26. Rilevava che gli importi applicati a titolo di penale dall'attrice erano abnormi e spropositati, visto che l'applicazione della misura massima non era giustificata. In via riconvenzionale, la ditta convenuta richiedeva comunque il pagamento delle fatture rimaste insolute n. 1046/2014 del 30/11/2014 di
€.1.402,13 - n. 1171/2014 del 31/12/2014 di €.1.141,49 - n. 69/2015 del 31/01/2015 di €.507,73 e proforma per il mese di febbraio per € 904,26# per un totale di euro 3.955,61 che – nella denegata ipotesi di accoglimento della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 domanda attorea – eccepiva in compensazione con quelle di competenza della società attrice.
Alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risultano tempestivamente contestati gli inadempimenti di parte convenuta relativamente la mancata restituzione da parte della di Controparte_1 CP_1 di n. 349 ricevute di ritorno e la mancata consegna di n. 21 tra
[...] raccomandate e posta prioritaria. Ai sensi dell'art.
4.1 lett. x dell'accordo commerciale sottoscritto tra la parti, venivano previste penali a titolo di liquidazione preventiva del danno da inadempimento e/o ritardo, così determinate: in caso di mancata consegna della corrispondenza nei tempi previsti nell'allegato B, una somma da euro 50,00 ad euro 500,00; in caso di mancata riconsegna delle ricevute di ritorno e degli esiti negativi nei tempi di cui all'allegato B, una somma da euro 5.00 ad euro 50,00. Orbene non si giustifica l'applicazione delle penali nell'importo massimo come richiesto dall'attrice, apparendo congruo e più proporzionata l'applicazione degli importi medi di euro 250,00 per la mancata consegna della corrispondenza in n. 21 casi (euro 5.250,00) e di euro 25,00 per la mancata o ritardata riconsegna delle ricevute di ritorno in n. 349 casi (euro
8.725,00), per cui le penali ammontano a complessivi euro 13.975,00.
A tale somma dovuto all'attrice a titolo di penale, vanno sottratti per compensazione euro 3.955,61 a titolo di pagamento delle fatture rimaste insolute n. 1046/2014 del 30/11/2014 di €.1.402,13 - n. 1171/2014 del 31/12/2014 di €.1.141,49 - n. 69/2015 del 31/01/2015 di €.507,73 e proforma per il mese di febbraio per € 904,26.
Ne deriva che la convenuta va condannata al pagamento all'attrice della somma di euro 10.019,39 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio e porre la restante metà a carico della convenuta, con riguardo ad un valore effettivo della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
10.019,39 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti la metà delle spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento all'attrice della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 3/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4389/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento prestazioni d'opera
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Parte_1
Novelli, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Donno e Immacolata Ferrara, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.09.2015 la Parte_1 esponeva di essere una società nazionale che opera nel campo dei servizi
[...] postali e titolare della Licenza Ministeriale e delle Autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni e che la di Controparte_1 CP_1 ebbe a sottoscrivere in data 25/01/2013 un accordo commerciale avente ad oggetto l'accettazione, postalizzazione, smistamento e distribuzione della corrispondenza. Allegava di utilizzare, per il servizio di trazionamento, la
So.Ge.Tras. e, a seguito di un ispezione effettuata il 13/12/2014, aveva CP_2 riscontrato nelle bolgette contenenti le raccomandate la presenza di missiva forzata in uscita verso la società Directa che provvedeva a bloccare. Con
p.e.c. del 15/12/2014 aveva, quindi, notiziato dell'accaduto la CP_1 di riservandosi l'opportunità di prendere provvedimenti in
[...] CP_1 merito e in data 30/12/2014 la di aveva inoltrato Controparte_1 CP_1 mail di richiesta di risoluzione immediata dell'accordo commerciale sottoscritto il 23/01/2013. In data 05/01/2015 parte attrice, pur rappresentando l'impossibilità prevista da contratto di non poter risolvere l'accordo commerciale, se non nei modi e tempi previsti dallo stesso, si dimostrava
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 disponibile alla risoluzione consensuale rimettendo la documentazione all'ufficio legale. Nelle more, dopo un'attenta analisi a seguito di solleciti inoltrati via cavo dalle Agenzie del Gruppo e dai collaboratori facenti capo alla parte attrice riscontrava la mancata restituzione Parte_1 da parte della di n. 349 ricevute di ritorno e la Controparte_1 mancata consegna di n. 21 tra raccomandate e posta prioritaria. Con p.e.c. del
23/01/2015 e del 26/01/2015 parte attrice provvedeva a notiziare dell'accaduto la che, con mail del 26/01/2015 nulla Controparte_1 riferiva in merito, ma si limitava a riferire di voler adire le vie legali. In data
20/01/20145 parte attrice, a mezzo del Corriere SDA n. pren. CP148870400 tentava, invano, di provvedere al recupero delle n. 349 ricevute di ritorno e delle n. 21 tra raccomandate e posta prioritaria indebitamente trattenute presso la sede della di cosi come si evince dalla Controparte_1 CP_1 mail ricevuta dal servizio reclami SDA in data 23/01/2015, prodotti in atti. In data 29/01/2015 a seguito di un'ulteriore controllo la Parte_1 riscontrava delle ulteriori anomalie attribuite alla
[...] Controparte_1 la quale aveva provveduto a postalizzare la posta in uscita sull'HUB
[...]
Mail Service Group s.r.l. ma la consegna veniva attribuita, di nuovo, all'
Agenzia Directa Bari. Con p.e.c. del 29/01/2015 parte attrice chiedeva spiegazione circa le anomalie de quibus e, nello specifico, si domandava come fosse possibile che l'agenzia di di in realtà Controparte_1 CP_1 si definisse come “Agenzia Directa Bari”, tanto più che la sig.ra CP_1 era socio della Con p.e.c. del 30/01/2015 la Parte_1 [...]
non avendo ricevuto la consegna delle n. 349 ricevute di Parte_1 ritorno e delle n. 21 tra raccomandate e posta prioritaria, comunicava alla la volontà di applicare le penali previste Controparte_1 dall'art. 4 punto 4.1 lettera X e allegato B dell'accordo commerciale del
25/01/2013. Con mail del 10/02/2015 la di Controparte_1 CP_1 provvedeva ad una sterile contestazione della fattura emessa dalla
[...] ma nulla riferiva in merito ai fatti contestati con le Parte_1 precedenti mail. Con mail dell'11/02/2015 la Pt_1 Parte_1 riscontrava la mail del 10/02/2015 fornendo i dettagli delle fatture emesse e con p.e.c. dell' 11/02/2015 a firma dell'Avv. Antonio Donno, la CP_1 di rappresentava una serie di circostanze e fatti che
[...] CP_1 risultavano essere smentiti documentalmente dall'interscambio di mail intercorso tra le parti. Con p.e.c. del 16/02/2015, a firma dell'Avv. Rocco Novelli, l'attrice riscontrava la p.e.c. dell' 11/02/2015 contestandone integralmente il contenuto. A seguito del copioso interscambio di mail, la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 sig.ra componente del Consiglio di Amministrazione e Persona_1 responsabile della in data 18/02/2015, al fine di Parte_1 evitare ulteriori danni all'immagine a parte attrice, si recava presso la
[...] di e ritirava le 349 ricevute di ritorno e le 21 tra CP_1 CP_1 raccomandate e posta prio-ritaria. Con p.e.c. del 4/03/2015 la Parte_1 chiudeva il CAP di risolvendo, ex art. 1372 c.c., l'accordo
[...] CP_1 commerciale in essere con la . Con missiva Controparte_1 inoltrata a mezzo p.e.c. del 19/03/2015, rimasta priva di riscontro, la
[...] diffidava la a pagare la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 27.950,00 a titolo di penale per la tardiva restituzione di n.
349 ricevute di ritorno e la mancata consegna di n. 21 tra raccomandate e posta prioritaria nei tempi statuiti dall'art.
4. Punto 4.1 lettera x e allegato B punti 9 e 10 dell'accordo commerciale. Con missiva del 17/07/2015, inoltrata a mezzo p.e.c., la convenuta veniva invitata a stipulare la convenzione assistita, senza che la di aderisse all'invito. Per Controparte_1 CP_1 tali motivi parte attrice chiedeva al giudice di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e per Controparte_1
l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 27.950,00 a titolo di penale per la tardiva restituzione di n. 349 ricevute di ritorno e la mancata consegna di n.21 tra raccomandate e posta prioritaria in violazione dell'art. 4 punto 4.1 dell'accordo commerciale o a quella maggior somma che risulterà di giustizia il tutto contenuto entro il limite di euro 35.000,00.
Costituitasi in giudizio, la di deduceva che Controparte_1 CP_1 giammai la durante gli anni di avvenuta affiliazione al Controparte_1 predetto Gruppo, era stata destinataria di missive di richiamo o di provvedimenti disciplinari inerenti lo svolgimento del proprio servizio e che la risoluzione del contratto era avvenuto con PEC del 30.12.2014 di essa ditta convenuta, alla quale l'attrice aveva risposto con successiva PEC del 05.01.2015, con la quale affermava che “nell'Accordo Commerciale sottoscritto non è ammessa la risoluzione anticipata né tanto meno quella immediata, ma visto gli ottimi rapporti tra le parti, la è disposta a CP_3 risolvere consensualmente il contratto”. Seguiva PEC del 15.01.15, con la quale la ditta convenuta sollecitava l'invio della documentazione relativa alla risoluzione del contratto tra le parti, cui faceva seguito comunicazione datata
22.01.2015, con la quale la sig.ra , membro del Consiglio di Persona_1
Amministrazione della società attrice, comunicava testualmente “Domani pomeriggio mi vedrò costretta a recarmi personalmente a mie spese presso la sede di per il ritiro delle ricevute” . L'indomani, ossia il 23.01.2015, CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 nessuno si presentava presso la sede della per il ritiro del Controparte_1 preannunciato materiale, ma perveniva nuova comunicazione PEC con la quale veniva ribadita la volontà dell'attrice di “risolvere consensualmente il contratto ma solo a seguito della restituzione di quanto dovuto”. Con risposta tempestiva, ossia inoltrata a mezzo PEC il giorno successivo e quindi in data
24.01.2015, la ditta convenuta lamentava la mancata ricezione della documentazione inerente la risoluzione con-trattuale e contestualmente dichiarava che il materiale da restituire era pronto e che attendeva comunicazione a chi inviarlo, alla quale la società attrice rispondeva a mezzo
PEC del 26.01.2015 subordinando la risoluzione alla consegna di tutto il materiale in possesso della ditta convenuta, ma senza indicare le modalità di restituzione di tutto il materiale così come richiesto dalla mail CP_1
Con comunicazione PEC del 11.02.2015 a firma del proprio legale, la
[...]
comunicava che il contratto in essere tra le parti CP_1 CP_1 era da ritenersi sciolto per mutuo consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c e segg., riservandosi di agire per il recupero delle somme maturate e spettanti in suo favore nonché di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patendi. Allegava che essa di inviava il materiale Controparte_1 CP_1 presso la sede legale della società attrice con spedizione del 16.02.2015, mentre la sig.ra , che aveva comunicato il suo arrivo presso Persona_1 la sede della di per il giorno 23.01.2015 senza mai CP_1 CP_1 raggiungere la predetta sede, giungeva per il ritiro della restante documentazione soltanto il successivo 06.03.2015. In diritto argomentava che l'accordo commerciale intercorso tra le parti, all'art. 4.1 (obblighi del Gestore), lettera x) prevedeva che “in caso di mancata riconsegna delle ricevute di ritorno verrà applicata una penale da €.5,00 ad €.50,00” e che l'attrice a tale titolo aveva trattenuto dalle somme spettanti a titolo di compenso alla ditta di importi per un Controparte_1 CP_1 ammontare complessivo pari ad euro 3.955,61 di cui alle fatture n. 1046/2014 del 30/11/2014 di €.1.402,13 - n. 1171/2014 del 31/12/2014 di €.1.141,49 - n. 69/2015 del 31/01/2015 di €.507,73 e proforma per il mese di febbraio per € 904,26. Rilevava che gli importi applicati a titolo di penale dall'attrice erano abnormi e spropositati, visto che l'applicazione della misura massima non era giustificata. In via riconvenzionale, la ditta convenuta richiedeva comunque il pagamento delle fatture rimaste insolute n. 1046/2014 del 30/11/2014 di
€.1.402,13 - n. 1171/2014 del 31/12/2014 di €.1.141,49 - n. 69/2015 del 31/01/2015 di €.507,73 e proforma per il mese di febbraio per € 904,26# per un totale di euro 3.955,61 che – nella denegata ipotesi di accoglimento della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 domanda attorea – eccepiva in compensazione con quelle di competenza della società attrice.
Alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risultano tempestivamente contestati gli inadempimenti di parte convenuta relativamente la mancata restituzione da parte della di Controparte_1 CP_1 di n. 349 ricevute di ritorno e la mancata consegna di n. 21 tra
[...] raccomandate e posta prioritaria. Ai sensi dell'art.
4.1 lett. x dell'accordo commerciale sottoscritto tra la parti, venivano previste penali a titolo di liquidazione preventiva del danno da inadempimento e/o ritardo, così determinate: in caso di mancata consegna della corrispondenza nei tempi previsti nell'allegato B, una somma da euro 50,00 ad euro 500,00; in caso di mancata riconsegna delle ricevute di ritorno e degli esiti negativi nei tempi di cui all'allegato B, una somma da euro 5.00 ad euro 50,00. Orbene non si giustifica l'applicazione delle penali nell'importo massimo come richiesto dall'attrice, apparendo congruo e più proporzionata l'applicazione degli importi medi di euro 250,00 per la mancata consegna della corrispondenza in n. 21 casi (euro 5.250,00) e di euro 25,00 per la mancata o ritardata riconsegna delle ricevute di ritorno in n. 349 casi (euro
8.725,00), per cui le penali ammontano a complessivi euro 13.975,00.
A tale somma dovuto all'attrice a titolo di penale, vanno sottratti per compensazione euro 3.955,61 a titolo di pagamento delle fatture rimaste insolute n. 1046/2014 del 30/11/2014 di €.1.402,13 - n. 1171/2014 del 31/12/2014 di €.1.141,49 - n. 69/2015 del 31/01/2015 di €.507,73 e proforma per il mese di febbraio per € 904,26.
Ne deriva che la convenuta va condannata al pagamento all'attrice della somma di euro 10.019,39 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio e porre la restante metà a carico della convenuta, con riguardo ad un valore effettivo della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
10.019,39 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti la metà delle spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento all'attrice della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 3/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6