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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 100/2025 pu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel procedimento n. 100/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, con l'avv. Matteo Marini Parte_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto in data 24.03.2025, come integrato in data 23.4.25, da Parte_1 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in [...](Vr) e la ditta individuale di cui era titolare (cancellata dal registro delle imprese in data
17.4.25) aveva sede in Minerbe (Vr), sicché il centro degli interessi principali del ricorrente è senz'altro collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non più esercente attività di impresa (la ditta, come detto, è stata cancellata dal registro nell'aprile 2025 ma l'attività è di fatto definitivamente cessata, con cancellazione della partita iva, nel gennaio 2024) ossia: 1) dichiarazioni dei redditi e buste paga;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della
1 successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. in data 7.3.25, come integrata in data 23.4.25, il quale ha verificato la Per_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda
(documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il gestore ha provveduto anche ad indagare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” (come ora imposto dall'art. 269, c. 2 CCII) e nella integrazione del 23.4.25 ha reso anche l'attestazione di cui all'art 268, c. 3
CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, il attualmente lavoratore dipendente con contratto stagionale a Pt_1 tempo determinato (lavora presso un campeggio per sette mesi all'anno, mentre nel residuo periodo percepisce l'indennità NASPI) e, come sopra indicato, ha da tempo cessato la precedente attività imprenditoriale individuale. Poiché la cancellazione dell'impresa è avvenuta solo il 17.4.25, astrattamente il ricorrente potrebbe ancora essere sottoposto a liquidazione giudiziale. Tuttavia, come verificato dal gestore della crisi (cfr in particolare l'integrazione del 23.4.25), nel triennio anteriore al deposito del ricorso non sono mai state superate le soglie di cui all'art. 2, c. 1 lett.d) CCII, sicché deve ritenersi dimostrato che il fosse imprenditore minore, in quanto tale non sottoponibile a liquidazione giudiziale. Ai sensi del Pt_1 combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 33 e 268 c. 1 CCII, quindi, il è legittimato a Pt_1 richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, il è gravato da debiti già scaduti ed esigibili (essenzialmente verso l'Erario per tributi e Pt_1 contributi previdenziali, nonché verso istituti di credito e società finanziarie per finanziamenti) che – senza considerare la fideiussione rilasciata a favore del genero in relazione ad un mutuo per l'acquisto di una abitazione (le cui rate sono state sempre onorate dal debitore principale e che – secondo quanto da ultimo dichiarato dal ricorrente – sarebbe stato anche estinto anticipatamente nel 2021: la circostanza potrà essere oggetto di approfondimento nel corso della procedura) – ammontano ad euro 85.000,00 circa,
2 essendo solo proprietario di un'autovettura del valore di circa euro 6.000,00, nonché attualmente titolare di redditi (da lavoro per euro 1.600,00 mensili circa per sette mesi, nonché per indennità NASPI per circa euro 900,00 mensili per i residui cinque mesi), che il deve comunque destinare per una Pt_1 considerevole parte al proprio mantenimento (secondo la valutazione del gestore, infatti, ogni mese il ricorrente dovrebbe trattenere per il proprio mantenimento circa euro 1.000,00). E'perciò del tutto evidente che il ricorrente con la liquidazione dei suoi beni e con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento) non sia in grado di far fronte ai debiti (già tutti esigibili) da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
rilevato che, come documentato dal ricorrente e verificato dal gestore della crisi, tra reddito da lavoro dipendente (compreso TFR) e NASPI il è in grado di percepire annualmente entrate nette Pt_1 per circa euro 16.500,00 (euro 11.200,00 per redditi netti per 7 mesi + euro 800,00 circa per TFR + euro
4.500,00 per Naspi per 5 mesi). A partire dal 2026, invece, il ricorrente accederà alla pensione e percepirà a tal titolo una entrata indicata in euro 1.300,00 mensili circa, per un totale annuo (considerando 13 mensilità) di circa euro 16.900,00. Pertanto, tenuto conto che per il mantenimento personale è stata esposta una spesa mensile di euro 1.000,00 circa (e, quindi, annua di euro 12.000,00 circa) e che le spese di procedura (compenso advisor + compenso OCC) sono state quantificate dal gestore in euro 3.678,00, deve ritenersi che mediante la messa a disposizione della procedura della quota parte di reddito (e, in futuro, di pensione) eccedente quanto necessario per il mantenimento (quota che sarà esattamente stabilita dal
Giudice delegato con separato provvedimento) per il periodo di almeno tre anni di durata minima della procedura, residueranno somme da destinare alla soddisfazione – seppur minima - dei creditori concorsuali, sicché anche sotto questo profilo non vi sono impedimenti all'apertura della procedura;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che ogni valutazione circa il momento e le modalità di vendita dell'autovettura Mercedes
Benz C200 tg FD227KM di proprietà del ricorrente debba essere rimessa al liquidatore, che dovrà assumere le proprie determinazioni sul punto nel programma di liquidazione, soggetto all'approvazione da parte del giudice delegato. Nel frattempo, poiché il veicolo è necessario al debitore per i propri spostamenti, il può essere autorizzato ad utilizzarlo, fermo restando l'obbligo di immediatamente consegnarlo al Pt_1 liquidatore – a semplice richiesta – nel momento in cui dovrà procedersi alla sua alienazione. La presente sentenza va invece immediatamente trascritta al PRA, a cura del liquidatore;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito (e, in futuro, di pensione) eccedenti l'importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento) siano correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovrà essere versata ogni somma di pertinenza della procedura medesima;
2) va ordinato al liquidatore di comunicare immediatamente all'attuale datore di lavoro del e all'INPS il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà Pt_1
3 determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé; 3) va ordinato all'attuale datore di lavoro del (in relazione al periodo di lavoro dipendente stagionale) e all'INPS (in Pt_1 relazione al periodo di disoccupazione, con erogazione della Naspi, nonché – in futuro – in relazione all'erogazione della pensione) di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio (e, in futuro, di pensione) che il potrà trattenere per sé, come Pt_1 determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura l'intero importo del TFR, nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore prima della pensione - il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282
CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito (o di Naspi) mensile e, in futuro, di pensione dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito o di Naspi o di pensione (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito, di Naspi e di pensione (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo (oltre alle modalità ed ai tempi di liquidazione dell'autovettura e di eventuali altri beni del l'apprensione delle quote di reddito e di pensione per i tre anni successivi all'apertura Pt_1 della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito e di pensione fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una
4 soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c)
CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt.
270, comma 5, e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice (e con la precisazione che le somme eventualmente già corrisposte dal ante Pt_1 procedura – da indicare al momento della richiesta di liquidazione - saranno considerate quali acconti sul compenso). Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
5 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(cod.fisc. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Citella n. 23;
2) nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina liquidatore il dott. Per_1
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) autorizza il debitore a continuare ad utilizzare per i propri spostamenti il veicolo Mercedes Benz
C200 tg FD227KM, fermo restando l'obbligo di immediatamente consegnarlo al liquidatore – a semplice richiesta – nel momento in cui dovrà procedersi alla sua alienazione;
7) dispone che il ricorrente metta a disposizione della procedura il proprio reddito da lavoro (e, in futuro, da pensione) calcolato su base mensile per la quota che eccede l'importo necessario per il mantenimento come determinato dal Giudice delegato con separato provvedimento, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile (e, in futuro, di pensione) come sarà determinata dal Giudice delegato con separato provvedimento, nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura;
9) ordina al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro del e all'INPS il Pt_1 separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé;
10) ordina al datore di lavoro del (in relazione al periodo di lavoro dipendente stagionale) e Pt_1 all'INPS (in relazione al periodo di disoccupazione con erogazione della Naspi e, in futuro, in relazione all'erogazione della pensione) di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio (e, in futuro, di pensione) che il Pt_1 potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura, l'intero importo del TFR, nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore prima del pensionamento il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro,
6 in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
11) dispone che il liquidatore:
- trascriva la presente sentenza presso il PRA in relazione al veicolo Mercedes Benz C200 tg
FD227KM e la inserisca sul sito internet del Tribunale di Verona (con oscuramento, in quest'ultima pubblicazione, di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente). L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;
7 - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 Pt_1
e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni.
Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore, nonché dando atto degli acconti già versati, anche prima dell'apertura della procedura);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC
Verona, 30.4.2025
Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
dott. Monica Attanasio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel procedimento n. 100/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, con l'avv. Matteo Marini Parte_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto in data 24.03.2025, come integrato in data 23.4.25, da Parte_1 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in [...](Vr) e la ditta individuale di cui era titolare (cancellata dal registro delle imprese in data
17.4.25) aveva sede in Minerbe (Vr), sicché il centro degli interessi principali del ricorrente è senz'altro collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non più esercente attività di impresa (la ditta, come detto, è stata cancellata dal registro nell'aprile 2025 ma l'attività è di fatto definitivamente cessata, con cancellazione della partita iva, nel gennaio 2024) ossia: 1) dichiarazioni dei redditi e buste paga;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della
1 successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. in data 7.3.25, come integrata in data 23.4.25, il quale ha verificato la Per_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda
(documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il gestore ha provveduto anche ad indagare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” (come ora imposto dall'art. 269, c. 2 CCII) e nella integrazione del 23.4.25 ha reso anche l'attestazione di cui all'art 268, c. 3
CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, il attualmente lavoratore dipendente con contratto stagionale a Pt_1 tempo determinato (lavora presso un campeggio per sette mesi all'anno, mentre nel residuo periodo percepisce l'indennità NASPI) e, come sopra indicato, ha da tempo cessato la precedente attività imprenditoriale individuale. Poiché la cancellazione dell'impresa è avvenuta solo il 17.4.25, astrattamente il ricorrente potrebbe ancora essere sottoposto a liquidazione giudiziale. Tuttavia, come verificato dal gestore della crisi (cfr in particolare l'integrazione del 23.4.25), nel triennio anteriore al deposito del ricorso non sono mai state superate le soglie di cui all'art. 2, c. 1 lett.d) CCII, sicché deve ritenersi dimostrato che il fosse imprenditore minore, in quanto tale non sottoponibile a liquidazione giudiziale. Ai sensi del Pt_1 combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 33 e 268 c. 1 CCII, quindi, il è legittimato a Pt_1 richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, il è gravato da debiti già scaduti ed esigibili (essenzialmente verso l'Erario per tributi e Pt_1 contributi previdenziali, nonché verso istituti di credito e società finanziarie per finanziamenti) che – senza considerare la fideiussione rilasciata a favore del genero in relazione ad un mutuo per l'acquisto di una abitazione (le cui rate sono state sempre onorate dal debitore principale e che – secondo quanto da ultimo dichiarato dal ricorrente – sarebbe stato anche estinto anticipatamente nel 2021: la circostanza potrà essere oggetto di approfondimento nel corso della procedura) – ammontano ad euro 85.000,00 circa,
2 essendo solo proprietario di un'autovettura del valore di circa euro 6.000,00, nonché attualmente titolare di redditi (da lavoro per euro 1.600,00 mensili circa per sette mesi, nonché per indennità NASPI per circa euro 900,00 mensili per i residui cinque mesi), che il deve comunque destinare per una Pt_1 considerevole parte al proprio mantenimento (secondo la valutazione del gestore, infatti, ogni mese il ricorrente dovrebbe trattenere per il proprio mantenimento circa euro 1.000,00). E'perciò del tutto evidente che il ricorrente con la liquidazione dei suoi beni e con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento) non sia in grado di far fronte ai debiti (già tutti esigibili) da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
rilevato che, come documentato dal ricorrente e verificato dal gestore della crisi, tra reddito da lavoro dipendente (compreso TFR) e NASPI il è in grado di percepire annualmente entrate nette Pt_1 per circa euro 16.500,00 (euro 11.200,00 per redditi netti per 7 mesi + euro 800,00 circa per TFR + euro
4.500,00 per Naspi per 5 mesi). A partire dal 2026, invece, il ricorrente accederà alla pensione e percepirà a tal titolo una entrata indicata in euro 1.300,00 mensili circa, per un totale annuo (considerando 13 mensilità) di circa euro 16.900,00. Pertanto, tenuto conto che per il mantenimento personale è stata esposta una spesa mensile di euro 1.000,00 circa (e, quindi, annua di euro 12.000,00 circa) e che le spese di procedura (compenso advisor + compenso OCC) sono state quantificate dal gestore in euro 3.678,00, deve ritenersi che mediante la messa a disposizione della procedura della quota parte di reddito (e, in futuro, di pensione) eccedente quanto necessario per il mantenimento (quota che sarà esattamente stabilita dal
Giudice delegato con separato provvedimento) per il periodo di almeno tre anni di durata minima della procedura, residueranno somme da destinare alla soddisfazione – seppur minima - dei creditori concorsuali, sicché anche sotto questo profilo non vi sono impedimenti all'apertura della procedura;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che ogni valutazione circa il momento e le modalità di vendita dell'autovettura Mercedes
Benz C200 tg FD227KM di proprietà del ricorrente debba essere rimessa al liquidatore, che dovrà assumere le proprie determinazioni sul punto nel programma di liquidazione, soggetto all'approvazione da parte del giudice delegato. Nel frattempo, poiché il veicolo è necessario al debitore per i propri spostamenti, il può essere autorizzato ad utilizzarlo, fermo restando l'obbligo di immediatamente consegnarlo al Pt_1 liquidatore – a semplice richiesta – nel momento in cui dovrà procedersi alla sua alienazione. La presente sentenza va invece immediatamente trascritta al PRA, a cura del liquidatore;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito (e, in futuro, di pensione) eccedenti l'importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento) siano correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovrà essere versata ogni somma di pertinenza della procedura medesima;
2) va ordinato al liquidatore di comunicare immediatamente all'attuale datore di lavoro del e all'INPS il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà Pt_1
3 determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé; 3) va ordinato all'attuale datore di lavoro del (in relazione al periodo di lavoro dipendente stagionale) e all'INPS (in Pt_1 relazione al periodo di disoccupazione, con erogazione della Naspi, nonché – in futuro – in relazione all'erogazione della pensione) di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio (e, in futuro, di pensione) che il potrà trattenere per sé, come Pt_1 determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura l'intero importo del TFR, nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore prima della pensione - il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282
CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito (o di Naspi) mensile e, in futuro, di pensione dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito o di Naspi o di pensione (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito, di Naspi e di pensione (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo (oltre alle modalità ed ai tempi di liquidazione dell'autovettura e di eventuali altri beni del l'apprensione delle quote di reddito e di pensione per i tre anni successivi all'apertura Pt_1 della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito e di pensione fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una
4 soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c)
CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt.
270, comma 5, e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice (e con la precisazione che le somme eventualmente già corrisposte dal ante Pt_1 procedura – da indicare al momento della richiesta di liquidazione - saranno considerate quali acconti sul compenso). Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
5 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(cod.fisc. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Citella n. 23;
2) nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina liquidatore il dott. Per_1
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) autorizza il debitore a continuare ad utilizzare per i propri spostamenti il veicolo Mercedes Benz
C200 tg FD227KM, fermo restando l'obbligo di immediatamente consegnarlo al liquidatore – a semplice richiesta – nel momento in cui dovrà procedersi alla sua alienazione;
7) dispone che il ricorrente metta a disposizione della procedura il proprio reddito da lavoro (e, in futuro, da pensione) calcolato su base mensile per la quota che eccede l'importo necessario per il mantenimento come determinato dal Giudice delegato con separato provvedimento, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile (e, in futuro, di pensione) come sarà determinata dal Giudice delegato con separato provvedimento, nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura;
9) ordina al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro del e all'INPS il Pt_1 separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé;
10) ordina al datore di lavoro del (in relazione al periodo di lavoro dipendente stagionale) e Pt_1 all'INPS (in relazione al periodo di disoccupazione con erogazione della Naspi e, in futuro, in relazione all'erogazione della pensione) di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio (e, in futuro, di pensione) che il Pt_1 potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura, l'intero importo del TFR, nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore prima del pensionamento il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro,
6 in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
11) dispone che il liquidatore:
- trascriva la presente sentenza presso il PRA in relazione al veicolo Mercedes Benz C200 tg
FD227KM e la inserisca sul sito internet del Tribunale di Verona (con oscuramento, in quest'ultima pubblicazione, di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente). L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;
7 - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 Pt_1
e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni.
Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore, nonché dando atto degli acconti già versati, anche prima dell'apertura della procedura);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC
Verona, 30.4.2025
Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
dott. Monica Attanasio
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