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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36256/2024
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 09/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 36256/2024, sono comparsi:
- l'Avv. ADRIANO CASELLATO per la parte attrice;
- nessuno per la parte convenuta, contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la difesa attrice alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale della lite.
Il difensore della parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo, e si riporta a tutte le difese in atti, chiedendo la decisione con il favore delle spese.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
– Sezione 2^ civile –
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato,
all'udienza del 09 aprile 2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexiesc.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36256 del ruolo generale dell'anno 2024,
avente ad oggetto: “altre controversie di diritto amministrativo”, e vertente
tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita
n. 290, presso e nello studio dell'Avv. Adriano Casellato, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato autenticato a firma digitale ed allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo
– attore –
e
Controparte_1
– convenuta, contumace –
FATTO E DIRITTO
1. La parte odierna attrice ha convenuto in giudizio l
[...]
, per sentirla condannare al pagamento: Controparte_2
- della somma di € 24.908,88, oltre interessi legali, a titolo di saldo del premio comunitario relativo alla Domanda Unica di Aiuto n. 10261831555 Regolamento UE n.
1307/2013, campagna 2021;
pagina 2 di 5 - della somma di € 35.104,22, oltre interessi legali, a titolo di saldo del premio comunitario relativo alla Domanda Unica di Aiuto n. 20261838476 Regolamento UE n.
1307/2013, campagna 2022.
A motivo della domanda, ha evidenziato:
- di essere titolare di azienda agricola ubicata nel Comune di Roma e regolarmente accreditata presso con iscrizione al registro nazionale titoli;
CP_1
- di avere presentato Domanda Unica di Aiuto n. 10261831555, in relazione alla campagna 2021, e per il complessivo importo di € 38.274,34, di cui ammesso per €
37.667,97 e liquidato soltanto per € 12.759,09, con un residuo avere di € 24.908,88;
- di avere presentato Domanda Unica di Aiuto n. 20261838476, in relazione alla campagna 2022, e per il complessivo importo di € 35.104,22, totalmente ammesso e non erogato;
- di avere inutilmente inviato all'ente erogatore due solleciti del 17 agosto 2023 e del
1° febbraio 2024 per ottenere il pagamento della somma indebitamente trattenuta in evasione delle Domande Uniche di Aiuto n. 10261831555 (campagna 2021) e n.20261838476 (campagna 2022); per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo favore delle spese della lite.
Attivato il contraddittorio, l , nonostante rituale notifica della citazione, è CP_1
rimasta contumace.
Tali i fatti controversi, la causa, istruita mediante la documentazione offerta dalla parte attrice, è pervenuta all'udienza, ove il tribunale ha invitato alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale, ed ha emesso all'esito la presente sentenza.
2. La domanda svolta in citazione è fondata e va accolta, per quanto di seguito considerato.
Si controverte, in primis, della trattenuta operata, dall in sede di evasione della CP_1
Domanda Unica di Pagamento n. 10261831555 presentata per la campagna 2021.
pagina 3 di 5 In particolare, è documentato in atti (v. all. 1, 2 e 5 al fascicolo della parte attrice) che l'Agenzia per l'Erogazione degli aiuti comunitari, dopo avere decretato (e quindi riconosciuto) il credito dell'agricoltore in complessivi € 37.667,97, abbia erogato la minore somma di € 12.759,09.
Sennonché, la documentazione in atti dimostra adeguatamente che la Domanda
Unica di Aiuto n. 10261831555 relativa all'annualità 2021 (v. all. 1 e 2 alla citazione), non presentasse alcuna anomalia, e che non vi fosse effettiva difformità tra le superfici effettive e superfici dichiarate dall'agricoltore.
Si controverte poi della trattenuta operata, dall' in sede di in evasione della CP_1
Domanda Unica di Pagamento n. 20261838486 presentata per la campagna 2022.
Anche in tal caso è documentato in atti (v. all. 3, 4 e 6 al fascicolo della parte attrice)
che l'Agenzia per l'Erogazione degli aiuti comunitari, dopo avere decretato (e quindi riconosciuto) il credito dell'agricoltore in complessivi € 35.104,22, non abbia poi erogato alcuna somma.
La documentazione in atti dimostra adeguatamente che la Domanda Unica di Aiuto
n. 20261838476 relativa all'annualità 2022 (v. all. 3 e 4 alla citazione), non presentasse altresì alcuna anomalia.
è dunque tenuta al pagamento della complessiva somma di € 60.013,10 per sorte CP_1
capitale, oltre interessi legali sulla somma di € 24.908,88 dalla data del 30 giugno 2022 al saldo, e oltre interessi legali sulla somma di € 35.104,22 dalla data del 30 giugno 2023 al saldo, ex art. 29 Regolamento UE n. 1307/2013, al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:
pagina 4 di 5 - accoglie le domande formulate in citazione dalla società Parte_2
e per l'effetto condanna al
[...] Controparte_3
pagamento, in favore della società attrice:
(a) della somma di € 60.013,10, a titolo di saldo degli aiuti comunitari complessivamente riconosciuti e da erogare per la Domanda Unica di Pagamento 2021 n.
10261831555 e per la Domanda Unica di Pagamento 2022 n. 20261838486;
(b) degli interessi legali sulla somma di € 24.908,88 dalla data del 30 giugno 2022 al saldo;
(c) degli interessi legali sulla somma di € 35.104,22 dalla data del 30 giugno 2023 al saldo;
- condanna l a rifondere all'attore le spese del grado, che liquida in € 759,00 per CP_1
esborsi, € 7.052,00 (scaglione fino ad € 260.000,00) per compensi tariffari, oltre alle spese generali al 15%, iva e cpa.
Roma, 09 aprile 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 09/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 36256/2024, sono comparsi:
- l'Avv. ADRIANO CASELLATO per la parte attrice;
- nessuno per la parte convenuta, contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la difesa attrice alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale della lite.
Il difensore della parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo, e si riporta a tutte le difese in atti, chiedendo la decisione con il favore delle spese.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
– Sezione 2^ civile –
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato,
all'udienza del 09 aprile 2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexiesc.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36256 del ruolo generale dell'anno 2024,
avente ad oggetto: “altre controversie di diritto amministrativo”, e vertente
tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita
n. 290, presso e nello studio dell'Avv. Adriano Casellato, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato autenticato a firma digitale ed allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo
– attore –
e
Controparte_1
– convenuta, contumace –
FATTO E DIRITTO
1. La parte odierna attrice ha convenuto in giudizio l
[...]
, per sentirla condannare al pagamento: Controparte_2
- della somma di € 24.908,88, oltre interessi legali, a titolo di saldo del premio comunitario relativo alla Domanda Unica di Aiuto n. 10261831555 Regolamento UE n.
1307/2013, campagna 2021;
pagina 2 di 5 - della somma di € 35.104,22, oltre interessi legali, a titolo di saldo del premio comunitario relativo alla Domanda Unica di Aiuto n. 20261838476 Regolamento UE n.
1307/2013, campagna 2022.
A motivo della domanda, ha evidenziato:
- di essere titolare di azienda agricola ubicata nel Comune di Roma e regolarmente accreditata presso con iscrizione al registro nazionale titoli;
CP_1
- di avere presentato Domanda Unica di Aiuto n. 10261831555, in relazione alla campagna 2021, e per il complessivo importo di € 38.274,34, di cui ammesso per €
37.667,97 e liquidato soltanto per € 12.759,09, con un residuo avere di € 24.908,88;
- di avere presentato Domanda Unica di Aiuto n. 20261838476, in relazione alla campagna 2022, e per il complessivo importo di € 35.104,22, totalmente ammesso e non erogato;
- di avere inutilmente inviato all'ente erogatore due solleciti del 17 agosto 2023 e del
1° febbraio 2024 per ottenere il pagamento della somma indebitamente trattenuta in evasione delle Domande Uniche di Aiuto n. 10261831555 (campagna 2021) e n.20261838476 (campagna 2022); per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo favore delle spese della lite.
Attivato il contraddittorio, l , nonostante rituale notifica della citazione, è CP_1
rimasta contumace.
Tali i fatti controversi, la causa, istruita mediante la documentazione offerta dalla parte attrice, è pervenuta all'udienza, ove il tribunale ha invitato alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale, ed ha emesso all'esito la presente sentenza.
2. La domanda svolta in citazione è fondata e va accolta, per quanto di seguito considerato.
Si controverte, in primis, della trattenuta operata, dall in sede di evasione della CP_1
Domanda Unica di Pagamento n. 10261831555 presentata per la campagna 2021.
pagina 3 di 5 In particolare, è documentato in atti (v. all. 1, 2 e 5 al fascicolo della parte attrice) che l'Agenzia per l'Erogazione degli aiuti comunitari, dopo avere decretato (e quindi riconosciuto) il credito dell'agricoltore in complessivi € 37.667,97, abbia erogato la minore somma di € 12.759,09.
Sennonché, la documentazione in atti dimostra adeguatamente che la Domanda
Unica di Aiuto n. 10261831555 relativa all'annualità 2021 (v. all. 1 e 2 alla citazione), non presentasse alcuna anomalia, e che non vi fosse effettiva difformità tra le superfici effettive e superfici dichiarate dall'agricoltore.
Si controverte poi della trattenuta operata, dall' in sede di in evasione della CP_1
Domanda Unica di Pagamento n. 20261838486 presentata per la campagna 2022.
Anche in tal caso è documentato in atti (v. all. 3, 4 e 6 al fascicolo della parte attrice)
che l'Agenzia per l'Erogazione degli aiuti comunitari, dopo avere decretato (e quindi riconosciuto) il credito dell'agricoltore in complessivi € 35.104,22, non abbia poi erogato alcuna somma.
La documentazione in atti dimostra adeguatamente che la Domanda Unica di Aiuto
n. 20261838476 relativa all'annualità 2022 (v. all. 3 e 4 alla citazione), non presentasse altresì alcuna anomalia.
è dunque tenuta al pagamento della complessiva somma di € 60.013,10 per sorte CP_1
capitale, oltre interessi legali sulla somma di € 24.908,88 dalla data del 30 giugno 2022 al saldo, e oltre interessi legali sulla somma di € 35.104,22 dalla data del 30 giugno 2023 al saldo, ex art. 29 Regolamento UE n. 1307/2013, al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:
pagina 4 di 5 - accoglie le domande formulate in citazione dalla società Parte_2
e per l'effetto condanna al
[...] Controparte_3
pagamento, in favore della società attrice:
(a) della somma di € 60.013,10, a titolo di saldo degli aiuti comunitari complessivamente riconosciuti e da erogare per la Domanda Unica di Pagamento 2021 n.
10261831555 e per la Domanda Unica di Pagamento 2022 n. 20261838486;
(b) degli interessi legali sulla somma di € 24.908,88 dalla data del 30 giugno 2022 al saldo;
(c) degli interessi legali sulla somma di € 35.104,22 dalla data del 30 giugno 2023 al saldo;
- condanna l a rifondere all'attore le spese del grado, che liquida in € 759,00 per CP_1
esborsi, € 7.052,00 (scaglione fino ad € 260.000,00) per compensi tariffari, oltre alle spese generali al 15%, iva e cpa.
Roma, 09 aprile 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
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