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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3998 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IN NZ, presso il cui studio, in Corigliano-Rossano (CS), via Conca D'Oro n. 27, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro Top Drive s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mirarchi, presso il cui studio, in Catanzaro, via Fiume Savuto n. 1, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1119/2023 R.D.I. emesso in data 09.11.2023 nel procedimento iscritto al n. 3164/2023 R.G.A.C. – corrispettivo fornitura;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 novembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi fogli di p.c. per l'opponente: “voglia l'on.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare, ritenere e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Castrovillari nel cui circondario ha sede la opponente e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nullo;
nel merito, revocare e/o ridurre il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione”; per l'opposta: “In via preliminare accertare e dichiarare - la competenza per territorio del Tribunale di Cosenza per essere competente in ordine ai rapporti per cui è causa e quindi in ordine al petitum del procedimento monitorio, per le ragioni esposte in sede di costituzione, ed alla luce dell'incompletezza ed inammissibilità dell'eccezione per come proposta ex adverso e per come già rilevata dal Tribunale adito;
- rigettare l'eccezione di controparte in ordine l'eccepita mancanza di prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto e nullità del decreto opposto per violazione dell'art. 634 c.p.c. per tutte le ragioni dedotte in comparsa;
nel Merito, accertare e dichiarare e quindi - confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1119/2023 RG. 3164/2023 del Tribunale di Cosenza per le ragioni di cui in premessa, stante la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt. 633 e ss cpc e comunque perché ammissibile, stante la sussistenza e fondatezza del credito azionato in sede monitoria e
1 quindi ritenerlo fondato e legittimo per le causali in atti ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al presente giudizio;
con ogni conseguenza di legge e quindi condannare la soc. Pt_1
al pagamento della somma portata dal predetto titolo e/o nella misura maggiore o minore
[...] che verrà ritenuta di giustizia, con condanna anche in merito alle spese e competenze di lite oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto ingiuntivo in Parte_1 oggetto, emesso in favore della Top Drive s.r.l. per l'importo di € 47.921,86, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di fornitura di servizi di officina e di pezzi di ricambio, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Cosenza, sussistendo quella del Tribunale di Castrovillari in ragione della sua sede di Corigliano-Rossano, non essendo invece dotata quella di Rende autonomia, anche per la rappresentanza in giudizio, nonché, nel merito, l'inidoneità probatoria delle fatture a comprovare il credito ingiunto, dal quale, in ogni caso, non detratta la scontistica concordata nel corso degli anni;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la Top Drive s.r.l. rappresentava, sulla competenza, l'irritualità dell'avversa eccezione, non completa della contestazione di tutti i fori potenzialmente concorrenti, tra cui quello della conclusione del contratto (riparazioni dei mezzi e acquisto dei pezzi di ricambio effettuati presso la sua sede di Cosenza), e del luogo di adempimento della prestazione;
nel merito, evidenziava la genericità della contestazione dell'idoneità probatoria delle fatture, regolarmente annotate nei libri contabili, assumendo che la scontistica, siccome al più concessa dalla casa madre, era di volta in volta già applicata in ciascuna fattura;
instava quindi per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rassegnando altresì le suestese conclusioni. Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, la causa è stata istruita con prova testimoniale, e, all'udienza del 18 novembre 2025, assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'eccezione di incompetenza territoriale, come ormai da univoca giurisprudenza, esige la contestazione di tutti i possibili fori, che potrebbero in astratto radicare quella del Tribunale presso il quale instaurato il contenzioso;
non basta, quindi, la sola indicazione del foro generale della persona giuridica, come fatto dalla società opponente nel caso di specie, ma si doveva anche escludere, oltre alla inesistenza di una filiale dotata di autonomia e rappresentanza processuale, anche la ricorrenza del forum contractus e di quello destinatae solutionis, ossia del foro del luogo in cui sorta l'obbligazione, e di quello in cui dovuti i rispettivi adempimenti, a maggior ragione nell'ipotesi, come quella alla odierna attenzione, in cui sono state fatturati ed azionati in monitorio crediti per riparazioni di veicoli fatte in officina situata in Cosenza, con relativo acquisito, sempre presso la sede dell'opposta, dei necessari pezzi di ricambio, evenienza che fanno prima facie presumere che il forum contractus e quello destinatae solutionis (trattandosi di obbligazioni portables) radichino la competenza dell'intestato Tribunale. In ogni caso, il vizio dell'eccezione della società opponente non è di merito, ossia relativo alla effettiva sussistenza degli indicati fori alternativi, bensì, prima ancora, di rito, poiché, secondo la giurisprudenza, un'eccezione di incompetenza territoriale che non sia
2 completa nel senso indicato, deve ritenersi tamquam non esset, ossia non ritualmente proposta (da ultimo, tra le tante, Cass. n. 23670/2025). Ciò posto, passando allo scrutinio del merito della controversia, deve convenirsi, in linea di principio, con l'opponente, allorquando nega l'idoneità probatoria della fattura nel giudizio di merito sull'esistenza del credito, che consegue all'impugnazione del decreto ingiuntivo, in conformità con la giurisprudenza, secondo cui, appunto, in linea di principio, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. nn. 299/2016, 34831/2024). Cionondimeno, nelle pieghe di questa affermazione è possibile rinvenire alcune declinazioni del principio, che ha comunque carattere relativo e non assoluto. In primo luogo, si deve ritenere inconferente, siccome fine a sé stessa, la sola generica contestazione dell'idoneità probatoria della fattura, non accompagnata anche da quella, specifica, dell'esistenza del rapporto sottostante alla sua emissione. Sotto diverso profilo, quest'ultima contestazione, per costituire valido motivo di opposizione, non deve essere contraddetta dalla proposizione, sia pure subordinata, di un'eccezione di inadempimento, che, in evidenza, rimane incompatibile con la negazione del rapporto. In altri termini: il debitore ingiunto non può, contemporaneamente, contestare l'idoneità probatoria della fattura, e poi riconoscere implicitamente, con la proposizione dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, l'esistenza del rapporto negoziale. Delle due l'una: o il contratto sotteso all'emissione delle fatture non esiste, ovvero lo stesso non è stato correttamente adempiuto dalla creditrice opposta. La negazione generica dell'idoneità probatoria delle fatture non può quindi essere considerata seria, nell'ipotesi in cui, immediatamente di seguito, il debitore ingiunto proponga eccezioni relative al rapporto negoziale sottostante all'emissione del documento fiscale. È proprio quello che è accaduto nel caso di specie, in cui la nella citazione Parte_1 introduttiva dell'odierno giudizio, ha contemporaneamente negato l'efficacia probatoria delle fatture, salvo poi contestare che le stesse non contengono la percentuale di sconto asseritamente concordata tra le parti, nel rapporto negoziale tra le stesse instaurato nel corso di numerosi anni. In ogni caso, l'opposta creditrice, in ossequio al suo onere probatorio, ha dimostrato, con i testi escussi, non solo l'esistenza di un sodalizio professionale, con la risalente Parte_1 negli anni, in base al quale i mezzi di quest'ultima venivano riparati nella sua officina, con i pezzi di ricambio acquistati nell'annessa rivenditoria, ma anche che le fatture azionate in monitorio, oltre a corrispondere a prestazioni e forniture effettivamente rese, al netto della scontistica già applicata nei relativi preventivi, e mai contestate prima del ricorso monitorio, erano anche state oggetto di un piano di rientro richiesto dalla debitrice, foriero di implicita ricognizione di debito. Del resto, anche il teste dell'opponente, membro del CdA della Testimone_1 Pt_1
ha ammesso che i rapporti negoziali tra le parti sono iniziati addirittura prima del 2000; il
[...] teste ha altresì ammesso che la scontistica veniva imposta dalla casa madre, ed applicata automaticamente nelle fatture; a volte si trovava un accordo sulla scontistica della manodopera che imponeva la casa madre, ma era applicata soggettivamente dalla Top Drive s.r.l. Per le fatture oggetto di causa – che il teste, nella sua qualità, ha quindi implicitamente riconosciuto corrispondenti a forniture di beni e servizi effettive – ci sarebbe stata (il
3 condizionale è d'obbligo) una sorta di promessa di ulteriore sconto, che lo tuttavia non Tes_1
è stato in grado di precisare, assumendo anzi che, secondo lui, ci fossero documenti che attestavano le ulteriori scontistiche, che la società opponente non ha però allegato. Anzi, secondo il teste, ogni volta che si concordava una scontistica maggiore di quella fatta dalla casa madre, normalmente vi erano documenti che l'attestavano, di tal ché si deve concludere che, nel caso di specie, l'assenza di documenti di tal fatta implichi prova dell'inesistenza di accordi di ulteriore scontistica. Quello stesso teste, nondimeno, ha asseverato la richiesta della alla Top Drive di Pt_1 un piano di rientro nel debito maturato, con la conseguente portata confessoria di tale ricognizione, significativamente contenuta – per l'esatto importo ingiunto - anche nella richiesta fatta dalla opponente all'accesso alle misure protettive ex art. 19 CCII, allegata dall'opposta. Quindi, in conclusione: se l'opposta creditrice ha fornito prova del fatto costitutivo del diritto di credito azionato in monitorio, l'opponente, ex adverso, non ha dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi di quel credito. Ragion per cui, come premesso, l'opposizione va respinta, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1119/2023 R.D.I. emesso in data 09.11.2023 nel procedimento iscritto al n. 3164/2023 R.G.A.C., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali calcolati in prossimità del minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Mirarchi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 24 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
4
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3998 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IN NZ, presso il cui studio, in Corigliano-Rossano (CS), via Conca D'Oro n. 27, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro Top Drive s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mirarchi, presso il cui studio, in Catanzaro, via Fiume Savuto n. 1, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1119/2023 R.D.I. emesso in data 09.11.2023 nel procedimento iscritto al n. 3164/2023 R.G.A.C. – corrispettivo fornitura;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 novembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi fogli di p.c. per l'opponente: “voglia l'on.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare, ritenere e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Castrovillari nel cui circondario ha sede la opponente e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nullo;
nel merito, revocare e/o ridurre il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione”; per l'opposta: “In via preliminare accertare e dichiarare - la competenza per territorio del Tribunale di Cosenza per essere competente in ordine ai rapporti per cui è causa e quindi in ordine al petitum del procedimento monitorio, per le ragioni esposte in sede di costituzione, ed alla luce dell'incompletezza ed inammissibilità dell'eccezione per come proposta ex adverso e per come già rilevata dal Tribunale adito;
- rigettare l'eccezione di controparte in ordine l'eccepita mancanza di prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto e nullità del decreto opposto per violazione dell'art. 634 c.p.c. per tutte le ragioni dedotte in comparsa;
nel Merito, accertare e dichiarare e quindi - confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1119/2023 RG. 3164/2023 del Tribunale di Cosenza per le ragioni di cui in premessa, stante la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt. 633 e ss cpc e comunque perché ammissibile, stante la sussistenza e fondatezza del credito azionato in sede monitoria e
1 quindi ritenerlo fondato e legittimo per le causali in atti ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al presente giudizio;
con ogni conseguenza di legge e quindi condannare la soc. Pt_1
al pagamento della somma portata dal predetto titolo e/o nella misura maggiore o minore
[...] che verrà ritenuta di giustizia, con condanna anche in merito alle spese e competenze di lite oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto ingiuntivo in Parte_1 oggetto, emesso in favore della Top Drive s.r.l. per l'importo di € 47.921,86, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di fornitura di servizi di officina e di pezzi di ricambio, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Cosenza, sussistendo quella del Tribunale di Castrovillari in ragione della sua sede di Corigliano-Rossano, non essendo invece dotata quella di Rende autonomia, anche per la rappresentanza in giudizio, nonché, nel merito, l'inidoneità probatoria delle fatture a comprovare il credito ingiunto, dal quale, in ogni caso, non detratta la scontistica concordata nel corso degli anni;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la Top Drive s.r.l. rappresentava, sulla competenza, l'irritualità dell'avversa eccezione, non completa della contestazione di tutti i fori potenzialmente concorrenti, tra cui quello della conclusione del contratto (riparazioni dei mezzi e acquisto dei pezzi di ricambio effettuati presso la sua sede di Cosenza), e del luogo di adempimento della prestazione;
nel merito, evidenziava la genericità della contestazione dell'idoneità probatoria delle fatture, regolarmente annotate nei libri contabili, assumendo che la scontistica, siccome al più concessa dalla casa madre, era di volta in volta già applicata in ciascuna fattura;
instava quindi per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rassegnando altresì le suestese conclusioni. Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, la causa è stata istruita con prova testimoniale, e, all'udienza del 18 novembre 2025, assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'eccezione di incompetenza territoriale, come ormai da univoca giurisprudenza, esige la contestazione di tutti i possibili fori, che potrebbero in astratto radicare quella del Tribunale presso il quale instaurato il contenzioso;
non basta, quindi, la sola indicazione del foro generale della persona giuridica, come fatto dalla società opponente nel caso di specie, ma si doveva anche escludere, oltre alla inesistenza di una filiale dotata di autonomia e rappresentanza processuale, anche la ricorrenza del forum contractus e di quello destinatae solutionis, ossia del foro del luogo in cui sorta l'obbligazione, e di quello in cui dovuti i rispettivi adempimenti, a maggior ragione nell'ipotesi, come quella alla odierna attenzione, in cui sono state fatturati ed azionati in monitorio crediti per riparazioni di veicoli fatte in officina situata in Cosenza, con relativo acquisito, sempre presso la sede dell'opposta, dei necessari pezzi di ricambio, evenienza che fanno prima facie presumere che il forum contractus e quello destinatae solutionis (trattandosi di obbligazioni portables) radichino la competenza dell'intestato Tribunale. In ogni caso, il vizio dell'eccezione della società opponente non è di merito, ossia relativo alla effettiva sussistenza degli indicati fori alternativi, bensì, prima ancora, di rito, poiché, secondo la giurisprudenza, un'eccezione di incompetenza territoriale che non sia
2 completa nel senso indicato, deve ritenersi tamquam non esset, ossia non ritualmente proposta (da ultimo, tra le tante, Cass. n. 23670/2025). Ciò posto, passando allo scrutinio del merito della controversia, deve convenirsi, in linea di principio, con l'opponente, allorquando nega l'idoneità probatoria della fattura nel giudizio di merito sull'esistenza del credito, che consegue all'impugnazione del decreto ingiuntivo, in conformità con la giurisprudenza, secondo cui, appunto, in linea di principio, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. nn. 299/2016, 34831/2024). Cionondimeno, nelle pieghe di questa affermazione è possibile rinvenire alcune declinazioni del principio, che ha comunque carattere relativo e non assoluto. In primo luogo, si deve ritenere inconferente, siccome fine a sé stessa, la sola generica contestazione dell'idoneità probatoria della fattura, non accompagnata anche da quella, specifica, dell'esistenza del rapporto sottostante alla sua emissione. Sotto diverso profilo, quest'ultima contestazione, per costituire valido motivo di opposizione, non deve essere contraddetta dalla proposizione, sia pure subordinata, di un'eccezione di inadempimento, che, in evidenza, rimane incompatibile con la negazione del rapporto. In altri termini: il debitore ingiunto non può, contemporaneamente, contestare l'idoneità probatoria della fattura, e poi riconoscere implicitamente, con la proposizione dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, l'esistenza del rapporto negoziale. Delle due l'una: o il contratto sotteso all'emissione delle fatture non esiste, ovvero lo stesso non è stato correttamente adempiuto dalla creditrice opposta. La negazione generica dell'idoneità probatoria delle fatture non può quindi essere considerata seria, nell'ipotesi in cui, immediatamente di seguito, il debitore ingiunto proponga eccezioni relative al rapporto negoziale sottostante all'emissione del documento fiscale. È proprio quello che è accaduto nel caso di specie, in cui la nella citazione Parte_1 introduttiva dell'odierno giudizio, ha contemporaneamente negato l'efficacia probatoria delle fatture, salvo poi contestare che le stesse non contengono la percentuale di sconto asseritamente concordata tra le parti, nel rapporto negoziale tra le stesse instaurato nel corso di numerosi anni. In ogni caso, l'opposta creditrice, in ossequio al suo onere probatorio, ha dimostrato, con i testi escussi, non solo l'esistenza di un sodalizio professionale, con la risalente Parte_1 negli anni, in base al quale i mezzi di quest'ultima venivano riparati nella sua officina, con i pezzi di ricambio acquistati nell'annessa rivenditoria, ma anche che le fatture azionate in monitorio, oltre a corrispondere a prestazioni e forniture effettivamente rese, al netto della scontistica già applicata nei relativi preventivi, e mai contestate prima del ricorso monitorio, erano anche state oggetto di un piano di rientro richiesto dalla debitrice, foriero di implicita ricognizione di debito. Del resto, anche il teste dell'opponente, membro del CdA della Testimone_1 Pt_1
ha ammesso che i rapporti negoziali tra le parti sono iniziati addirittura prima del 2000; il
[...] teste ha altresì ammesso che la scontistica veniva imposta dalla casa madre, ed applicata automaticamente nelle fatture; a volte si trovava un accordo sulla scontistica della manodopera che imponeva la casa madre, ma era applicata soggettivamente dalla Top Drive s.r.l. Per le fatture oggetto di causa – che il teste, nella sua qualità, ha quindi implicitamente riconosciuto corrispondenti a forniture di beni e servizi effettive – ci sarebbe stata (il
3 condizionale è d'obbligo) una sorta di promessa di ulteriore sconto, che lo tuttavia non Tes_1
è stato in grado di precisare, assumendo anzi che, secondo lui, ci fossero documenti che attestavano le ulteriori scontistiche, che la società opponente non ha però allegato. Anzi, secondo il teste, ogni volta che si concordava una scontistica maggiore di quella fatta dalla casa madre, normalmente vi erano documenti che l'attestavano, di tal ché si deve concludere che, nel caso di specie, l'assenza di documenti di tal fatta implichi prova dell'inesistenza di accordi di ulteriore scontistica. Quello stesso teste, nondimeno, ha asseverato la richiesta della alla Top Drive di Pt_1 un piano di rientro nel debito maturato, con la conseguente portata confessoria di tale ricognizione, significativamente contenuta – per l'esatto importo ingiunto - anche nella richiesta fatta dalla opponente all'accesso alle misure protettive ex art. 19 CCII, allegata dall'opposta. Quindi, in conclusione: se l'opposta creditrice ha fornito prova del fatto costitutivo del diritto di credito azionato in monitorio, l'opponente, ex adverso, non ha dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi di quel credito. Ragion per cui, come premesso, l'opposizione va respinta, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1119/2023 R.D.I. emesso in data 09.11.2023 nel procedimento iscritto al n. 3164/2023 R.G.A.C., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali calcolati in prossimità del minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Mirarchi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 24 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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