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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8106/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5145/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000051420001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7069/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5145/31/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 contro l'avviso di liquidazione n. 2021/001/DI/ 000005142/0/001, relativo all'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo n. 5142/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 29 giugno
2021, per un importo pari ad euro 1.557,00.
Il giudice di prime cure riteneva corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%), ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, escludendo che il decreto ingiuntivo fosse riconducibile ad operazioni soggette ad IVA, in quanto relativo a una azione di rivalsa tra cofideiussori e non ad una prestazione imponibile.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Avv. Ric_1, deducendo un unico motivo di gravame relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, sotto il profilo della ritenuta applicabilità dell'imposta proporzionale di registro in luogo di quella fissa. L'appellante sosteneva che il pagamento effettuato in qualità di fideiussore per conto della società di leasing avesse avuto ad oggetto somme soggette ad IVA, e che il successivo decreto ingiuntivo ottenuto per l'azione di regresso nei confronti del cofideiussore Nominativo_1 avrebbe dovuto essere registrato con imposta in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro e della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 14000/2014).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Ufficio eccepiva che il decreto ingiuntivo in esame traeva origine da un rapporto di rivalsa tra fideiussori, autonomo e distinto dal rapporto principale di leasing, e che la condanna al pagamento di somme aveva natura restitutoria, estranea al campo di applicazione dell'IVA, con conseguente legittima applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
Con memoria illustrativa, l'appellante ribadiva le proprie difese e richiamava la citata pronuncia della Suprema
Corte a sostegno della tesi della tassazione in misura fissa.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
L'appellante sostiene che, avendo agito in surrogazione del creditore originario, il proprio credito di regresso conservi la natura originaria di credito soggetto ad IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi della nota II dell'art. 8 della Tariffa.
Per il Collegio tale prospettazione non può essere condivisa, in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il decreto ingiuntivo oggetto di imposizione non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni imponibili ai fini IVA, bensì un credito di natura restitutoria derivante dall'esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1954 c.c. tra fideiussori. L'obbligazione azionata in via monitoria è, quindi, estranea al rapporto contrattuale di leasing originariamente soggetto ad IVA, trattandosi di un nuovo rapporto obbligatorio tra coobbligati solidali, privo di carattere sinallagmatico. Come chiarito da consolidata giurisprudenza, il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro si applica esclusivamente quando l'atto o il provvedimento giudiziario abbia ad oggetto corrispettivi di operazioni soggette ad IVA, e non quando la condanna riguardi somme di natura diversa, quali quelle restitutorie, risarcitorie o di regresso. In tali ipotesi, la tassazione proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986, costituisce la regola.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova – né allegazione idonea – che il decreto ingiuntivo abbia ad oggetto somme dovute a titolo di corrispettivo per operazioni imponibili ai fini IVA. Il rapporto tra la ricorrente e il fratello Nominativo_1 è di rivalsa interna tra coobbligati, del tutto autonomo rispetto al contratto di leasing e non soggetto ad IVA, come correttamente rilevato dall'Ufficio e dal primo giudice.
La pronuncia citata dall'appellante, Cassazione n. 14000/2014, a parere del Collegio non è pertinente, in quanto in quell'occasione, la Suprema Corte ha ritenuto soggetto ad imposta fissa il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale per il recupero di somme aventi la medesima natura del credito originario, ancora riconducibile a operazioni imponibili IVA. Diversa è la situazione in esame, dove l'azione è stata promossa contro un cofideiussore, con un rapporto giuridico nuovo e autonomo rispetto all'obbligazione principale, di natura restitutoria. Ne consegue l'inapplicabilità del principio di alternatività e la piena correttezza dell'imposta proporzionale applicata.
Anche l'eccezione correlata alla dedotta rinuncia al decreto ingiuntivo non ha effetto ai fini dell'obbligazione tributaria. Secondo costante giurisprudenza, l'imposta di registro sugli atti giudiziari si applica sulla base dell'atto come formato, indipendentemente dal successivo venir meno degli effetti tra le parti, non essendo prevista alcuna esenzione in caso di rinuncia o estinzione del giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, risultando corretta la decisione impugnata sotto ogni profilo, tanto in fatto quanto in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il contribuente appellante al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese e competenze del presente grado, che si liquidano in € 400,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8106/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5145/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000051420001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7069/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5145/31/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 contro l'avviso di liquidazione n. 2021/001/DI/ 000005142/0/001, relativo all'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo n. 5142/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 29 giugno
2021, per un importo pari ad euro 1.557,00.
Il giudice di prime cure riteneva corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%), ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, escludendo che il decreto ingiuntivo fosse riconducibile ad operazioni soggette ad IVA, in quanto relativo a una azione di rivalsa tra cofideiussori e non ad una prestazione imponibile.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Avv. Ric_1, deducendo un unico motivo di gravame relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, sotto il profilo della ritenuta applicabilità dell'imposta proporzionale di registro in luogo di quella fissa. L'appellante sosteneva che il pagamento effettuato in qualità di fideiussore per conto della società di leasing avesse avuto ad oggetto somme soggette ad IVA, e che il successivo decreto ingiuntivo ottenuto per l'azione di regresso nei confronti del cofideiussore Nominativo_1 avrebbe dovuto essere registrato con imposta in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro e della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 14000/2014).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'Ufficio eccepiva che il decreto ingiuntivo in esame traeva origine da un rapporto di rivalsa tra fideiussori, autonomo e distinto dal rapporto principale di leasing, e che la condanna al pagamento di somme aveva natura restitutoria, estranea al campo di applicazione dell'IVA, con conseguente legittima applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
Con memoria illustrativa, l'appellante ribadiva le proprie difese e richiamava la citata pronuncia della Suprema
Corte a sostegno della tesi della tassazione in misura fissa.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
L'appellante sostiene che, avendo agito in surrogazione del creditore originario, il proprio credito di regresso conservi la natura originaria di credito soggetto ad IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi della nota II dell'art. 8 della Tariffa.
Per il Collegio tale prospettazione non può essere condivisa, in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il decreto ingiuntivo oggetto di imposizione non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni imponibili ai fini IVA, bensì un credito di natura restitutoria derivante dall'esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1954 c.c. tra fideiussori. L'obbligazione azionata in via monitoria è, quindi, estranea al rapporto contrattuale di leasing originariamente soggetto ad IVA, trattandosi di un nuovo rapporto obbligatorio tra coobbligati solidali, privo di carattere sinallagmatico. Come chiarito da consolidata giurisprudenza, il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro si applica esclusivamente quando l'atto o il provvedimento giudiziario abbia ad oggetto corrispettivi di operazioni soggette ad IVA, e non quando la condanna riguardi somme di natura diversa, quali quelle restitutorie, risarcitorie o di regresso. In tali ipotesi, la tassazione proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986, costituisce la regola.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova – né allegazione idonea – che il decreto ingiuntivo abbia ad oggetto somme dovute a titolo di corrispettivo per operazioni imponibili ai fini IVA. Il rapporto tra la ricorrente e il fratello Nominativo_1 è di rivalsa interna tra coobbligati, del tutto autonomo rispetto al contratto di leasing e non soggetto ad IVA, come correttamente rilevato dall'Ufficio e dal primo giudice.
La pronuncia citata dall'appellante, Cassazione n. 14000/2014, a parere del Collegio non è pertinente, in quanto in quell'occasione, la Suprema Corte ha ritenuto soggetto ad imposta fissa il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale per il recupero di somme aventi la medesima natura del credito originario, ancora riconducibile a operazioni imponibili IVA. Diversa è la situazione in esame, dove l'azione è stata promossa contro un cofideiussore, con un rapporto giuridico nuovo e autonomo rispetto all'obbligazione principale, di natura restitutoria. Ne consegue l'inapplicabilità del principio di alternatività e la piena correttezza dell'imposta proporzionale applicata.
Anche l'eccezione correlata alla dedotta rinuncia al decreto ingiuntivo non ha effetto ai fini dell'obbligazione tributaria. Secondo costante giurisprudenza, l'imposta di registro sugli atti giudiziari si applica sulla base dell'atto come formato, indipendentemente dal successivo venir meno degli effetti tra le parti, non essendo prevista alcuna esenzione in caso di rinuncia o estinzione del giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, risultando corretta la decisione impugnata sotto ogni profilo, tanto in fatto quanto in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il contribuente appellante al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese e competenze del presente grado, che si liquidano in € 400,00.