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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2260/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2260/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. BONAMICI MARTA;
ATTORE contro
DI Controparte_1
GROSSETO (GROSSETO), VIA XXIV MAGGIO N. 68/H (C.F.
) rappresentato e difeso dall'Avv. PAPINI LUCILLA P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 05.12.2024, per parte convenuta, come da nota del 05.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La parte attrice ha convenuto in giudizio il sito in Controparte_1
Marina di Grosseto via XXIV Maggio n. 68/H, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, annullare e/o dichiarare la nullità della delibera del
[...]
emessa l'8.7.2023 in seconda convocazione per le ragioni esposte”. CP_1
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda CP_1
attorea, comunque interpretabile, in quanto inammissibile, improponibile ed infondata.
In via preliminare e in rito, è fondata l'eccezione di tardività della comparsa conclusionale di parte convenuta proposta da parte attrice.
Invero, il termine di trenta giorni a ritroso rispetto all'udienza del 04.02.2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., è scaduto in data 05.01.2025, il quale, è caduto di domenica, sicché, ai sensi dell'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c., la scadenza del termine è avvenuta in data 03.01.2025.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il comma 4 dell'art. 155
c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett.
f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (Cass. Civ. n. 21335/2017; Cass. Civ. n. 14767/2014; Cass. Civ. n. 7068/2020; Cass: Civ. n.
8496/2023).
Pertanto, nei termini da computare a ritroso, la scadenza nel giorno festivo o nel giorno di sabato va anticipata al primo giorno non festivo, individuato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.
Nel caso di specie, per le ragioni enunciate, il termine per il deposito della comparsa conclusionale delle parti è da ritenersi scaduto il 03.01.2025, sicché, avendo il convenuto depositato la comparsa conclusionale in data 04.01.2025, la stessa va ritenuta tardiva.
Di contro, va ritenuta ammissibile la memoria di replica di parte convenuta, non assumendo rilievo il mancato deposito o l'inammissibilità della comparsa conclusionale, posto che “Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa” (Cass. Civ. n. 2976/2020; Cass. Civ. n. 27220/2022; Cass. Civ. n.
6439/2009).
Ciò posto, nel merito, va osservato che, in via preliminare, il CP_1
convenuto ha eccepito la tardività dell'impugnazione delle delibere assunte dall'assemblea condominiale in data 08.07.2023, ulteriori e diverse da quella avente ad oggetto il punto 6 dell'o.d.g.
In particolare, il convenuto, ritenendo che la domanda di CP_1
mediazione espletata da parte attrice ha riguardato esclusivamente la delibera assunta in relazione al punto 6 dell'o.d.g., ha eccepito la tardività dell'impugnazione relativamente alle delibere assunte dall'assemblea in relazione ai residui punti dell'o.d.g.
La parte attrice ha replicato di avere effettuato la mediazione su tutte le delibere assunte dall'assemblea in data 08.07.2023. L'eccezione di parte convenuta è fondata e va accolta.
Come si desume dalla documentazione in atti, l'assemblea del CP_1
convenuto, in data 08.07.2023, ha deliberato su otto punti all'o.d.g., incluso il punto inerente a “varie ed eventuali” (cfr. all. 6 fasc. attore).
Il punto n. 6 dell'o.d.g. concerneva “discussione e deliberazione in merito alla richiesta dell'amministrazione di autorizzazione a conferire, ove ritenuto necessario, mandato legale per le seguenti questioni: a)assistenza e consulenza in questioni con i condomini relativi alla gestione dei rimborsi della cessione del credito tra vecchi e nuovi proprietari;
b)assistenza e consulenza in questione con R.T.A. relativi alla pratica antincendio a seguito della richiesta di cambio di destinazione d'uso di alcuni appartamenti di R.T.A”.
La parte attrice ha contestato la legittimità della delibera assembleare, contestando il difetto di valida costituzione dell'assemblea, per violazione dell'art. 1136 c.c. in relazione al quorum costitutivo necessario, violazione dell'art. 26 del Reg. condominiale laddove regola la rappresentanza in assemblea dei proprietari dell'R.T.A.
I vizi lamentati da parte attrice integrano motivi di annullabilità della delibera assembleare.
Invero, al fine di distinguere i casi di annullabilità e di nullità della delibera condominiale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la delibera è nulla nei seguenti casi: “1) "Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali" (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione: è il caso, ad es., della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; o della deliberazione priva di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato nè determinabile;
o della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
o della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta. 2) "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico", da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. L'impossibilità materiale dell'oggetto della deliberazione va valutata con riferimento alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato;
l'impossibilità giuridica dell'oggetto, invece, va valutata in relazione alle "attribuzioni" proprie dell'assemblea. In ordine all'impossibilità giuridica dell'oggetto, vale la pena di osservare che l'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni;
essa è abilitata ad adottare qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio (avendo le attribuzioni indicate dall'art.
1135 c.c. carattere meramente esemplificativo), purchè destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni”; la delibera è nulla altresì nel caso in cui essa abbia un contenuto contrario alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
in tutti gli altri casi, la delibera è annullabile e va impugnata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137 c.c. (cfr. Cass Civ. S.U. n. 9839/2021).
Ciò posto, nel caso di specie, i vizi lamentati da parte attrice non rientrano nelle cause di nullità sopra delineate, trattandosi di violazioni afferenti al modo di agire dell'assemblea condominiale, sicché le stesse integrano motivi di annullabilità della delibera assembleare.
Ne deriva che la delibera assembleare doveva essere impugnata dall'attore entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c.
Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine suddetto ha natura non processuale, bensì sostanziale, tanto da non poter essere rilevata d'ufficio la tardività dell'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n.
8449/2008; Cass. Civ. n. 4009/1995; Cass. Civ. n. 15131/2001; Cass. Civ. n.
4615/1980).
Ciò chiarito, la parte attrice prima di adire questo Tribunale, ha esperito la mediazione obbligatoria, vertendo l'odierno giudizio sulla materia del condominio (cfr. all. 7 fasc. attore).
Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.
La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma
1”.
Dunque, nelle materie in cui opera la mediazione obbligatoria, le decadenze di legge sono impedite per una sola volta dal momento in cui alle parti perviene la comunicazione della domanda di mediazione, della designazione del mediatore e della data del primo incontro di mediazione e delle altre informazioni previste dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010, non essendo sufficiente per l'impedimento della decadenza il mero deposito della domanda di mediazione (Cass. Civ. n. 2273/2019), e, a tal fine, la parte istante può comunicare all'altra la domanda di mediazione già presentata al mediatore.
Ebbene, nella domanda di mediazione proposta da parte attrice si afferma che gli istanti intendono impugnare “la delibera assembleare dell'08.07.2023 e precisamente il punto n. 6 dell'o.d.g., il quale prevedeva la “discussione e deliberazione in merito alla richiesta dell'amministrazione di autorizzazione a conferire, ove ritenuto necessario, mandato legale per le seguenti questioni: a)assistenza e consulenza in questioni con i condomini relativi alla gestione dei rimborsi della cessione del credito tra vecchi e nuovi proprietari;
b)assistenza e consulenza in questione con R.T.A. relativi alla pratica antincendio a seguito della richiesta di cambio di destinazione d'uso di alcuni appartamenti di R.T.A”, per nullità/annullabilità della stessa a causa:”, con enunciazione dei due motivi di annullabilità sopra richiamati.
Va evidenziato che l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile, stabilisce che “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Dunque, la domanda di mediazione deve contenere l'esatta enunciazione dell'oggetto della pretesa e dei motivi a sostegno della stessa, sicché la stessa ha un contenuto analogo alla domanda introduttiva di un giudizio (cfr. artt.
125, 163 c.p.c.), in cui parimenti vanno enunciati l'oggetto e le ragioni della pretesa azionata in giudizio.
Da ciò deriva che lo stesso effetto impeditivo della decadenza, ricollegato dall'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 alla comunicazione prevista dal comma 1 di detto articolo, può prodursi solo ed esclusivamente in relazione alla pretesa specifica delineata nella domanda di mediazione, analogamente a quanto accade con la proposizione di una domanda giudiziale.
In definitiva, l'effetto impeditivo della decadenza non può ricollegarsi alla pretesa, genericamente intesa, affermata in mediazione, ma solo alla specifica pretesa affermata in mediazione, sicché, in materia di impugnazione di delibere condominiali, deve ritenersi che l'effetto impeditivo della decadenza può ritenersi integrato solo in relazione alle specifiche delibere contestate con la domanda di mediazione e in relazione agli specifici motivi di annullabilità evidenziati in sede di mediazione, non operando, di contro, alcun effetto impeditivo della decadenza in relazione a delibere non contestate con la domanda di mediazione e a motivi di impugnazione non evidenziati nella domanda di mediazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che la parte attrice abbia contestato in sede di mediazione la sola delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 08.07.2023 in relazione al punto n. 6) dell'o.d.g., stante il chiaro tenore letterale del contenuto della domanda di mediazione sopra richiamata, in cui esplicitamente si afferma l'impugnazione “precisamente” della delibera inerente al punto 6) dell'o.d.g.
Né può ritenersi che la domanda di mediazione concerna ogni deliberazione assunta in data 08.07.2023 dall'assemblea condominiale, in quanto si tratta di soluzione non coerente con il tenore letterale della domanda di mediazione sopra richiamata e non conforme alla disciplina della domanda di mediazione che, come evidenziato, deve contenere la specifica indicazione dell'oggetto della pretesa e delle ragioni a sostegno della stessa.
Inoltre, l'interpretazione fornita dell'oggetto della domanda di mediazione appare coerente con lo scopo di tale procedura che è quello di favorire un accordo conciliativo tra le parti, obiettivo che non appare raggiungibile in ipotesi di domanda di mediazione generica e, dunque, si conferma l'esigenza di fornire una lettura rigorosa del contenuto della domanda di mediazione proposta da parte attrice.
Ciò posto, poiché la domanda di mediazione appare chiaramente riferita alla sola delibera del 08.07.2023 concernente il punto 6 dell'o.d.g., deve ritenersi che la decadenza prevista dall'art. 1137 c.c. sia stata impedita solo in relazione all'impugnazione di detta delibera e non in relazione a ogni delibera assunta dall'assemblea condominiale in detta data.
Ciò importa che, avendo l'odierna attrice chiesto l'invalidazione genericamente della delibera dell'08.07.2023, senza ulteriori specificazioni, appare fondata l'eccezione di parte convenuta circa la decadenza di parte attrice dal potere di impugnare, per motivi di annullabilità, le delibere assunte in data 08.07.2023, relative a punti dell'o.d.g. diversi dal numero 6).
Invero, la citazione introduttiva del giudizio è stata notificata al convenuto in data 07.12.2023 (spedita per la notifica il 05.12.2023), ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione all'attore del verbale assembleare, avvenuta il 21.08.2023 (cfr. all. 4 fasc. convenuto), fatto non contestato dalla stessa parte attrice nella prima memoria integrativa.
Dunque, in assenza di domanda di mediazione ad opera dell'attore in relazione all'impugnazione delle delibere relative ai punti diversi dal n. 6 dell'o.d.g. dell'assemblea del 08.07.2023, essendo stata la domanda giudiziale notificata il 05.12.2023, con perfezionamento della notificazione il 07.12.2023,
l'impugnazione delle delibere sopra indicate appare tardiva, in quanto proposta oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., sicché la parte attrice è decaduta dal potere di impugnare dette delibere.
Ciò importa l'inammissibilità dell'impugnazione di parte attrice in relazione alle delibere assunte dal convenuto in data 08.07.2023 sui punti CP_1
dell'o.d.g. diversi da quello n. 6).
Ciò posto, occorre valutare la domanda di parte attrice in relazione alla delibera assunta dal convenuto in relazione al punto n. 6) CP_1
dell'o.d.g., sopra descritto.
Come evidenziato in precedenza, l'attore contesta la legittimità della delibera in quanto non sarebbe stato raggiunto il quorum costitutivo necessario, essendo stato questo irregolarmente computato, e per violazione dell'art. 26 del Reg. condominiale in quanto i proprietari delle RTA non sarebbero stati validamente rappresentati in assemblea.
Il convenuto ha eccepito l'inesistenza della delibera assembleare sul punto 6 dell'o.d.g. con conseguente infondatezza della domanda attorea.
Il rilievo di parte convenuta appare corretto.
Come si desume dal verbale dell'assemblea condominiale dell'08.07.2023, al punto n. 6 dell'o.d.g., si legge che “dopo ampia discussione l'assemblea (astenuti
e esorta l'amministratore ad avvalersi di un legale solo in casi CP_2 CP_3
strettamente necessari e nelle situazioni che interessano l'intero . CP_1
Ebbene, va evidenziato che una delibera condominiale può essere impugnata per annullabilità solo se la stessa sia effettivamente esistente, non potendosi predicare la patologia di un atto che non esiste.
La delibera condominiale va ritenuta inesistente “quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicchè non può proprio individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa”, dovendosi puntualizzare che “I condomini non hanno alcun interesse ad agire per l'impugnazione di una inesistente deliberazione dell'assemblea, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai loro diritti” (Cass. Civ. n. 1367/2023).
Dunque, è possibile proporre impugnazione solo se l'assemblea, quale organo collegiale, abbia adottato una specifica decisione produttiva, in modo innovativo, di effetti vincolanti o comunque incidenti sulla sfera giuridica dei condomini, non potendosi ritenere tali le delibere meramente ricognitive o interlocutorie o programmatiche (cfr. Trib. Catania n. 1776/2023).
Ciò chiarito, nel caso di specie, non appare ravvisabile una delibera dell'assemblea sul punto 6) dell'o.d.g.
Invero, il punto 6) dell'o.d.g. stabiliva come oggetto della deliberazione
“discussione e deliberazione in merito alla richiesta dell'amministrazione di autorizzazione
a conferire, ove ritenuto necessario, mandato legale per le seguenti questioni: a)assistenza e consulenza in questioni con i condomini relativi alla gestione dei rimborsi della cessione del credito tra vecchi e nuovi proprietari;
b)assistenza e consulenza in questione con R.T.A. relativi alla pratica antincendio a seguito della richiesta di cambio di destinazione d'uso di alcuni appartamenti di R.T.A”, per nullità/annullabilità della stessa a causa” e su tale punto l'assemblea ha semplicemente esortato l'amministratore ad avvalersi di legali per questioni coinvolgenti il condominio e ove strettamente necessario.
Dunque, l'assemblea non ha assunto una decisione sul punto all'o.d.g., non potendosi ritenere una decisione una mera esortazione, la quale costituisce solo un tentativo di persuasione di un soggetto.
La mancanza di una decisione appare evincersi anche dal fatto che l'assemblea ha esortato l'amministratore mediante un'indicazione astratta e generale, priva di ogni riferimento a casi concreti, circostanza che conferma l'assenza di decisione dell'assemblea sul punto 6 dell'o.d.g.
Peraltro, deve sottolinearsi che la stessa parte attrice ha evidenziato che l'assemblea, al punto 6 dell'o.d.g. non ha assunto alcuna decisione, avendo la parte attrice in citazione allegato che “All'atto di votare le questioni di cui al punto 6) dell'O.d.G., l'assemblea deliberava di non assumere alcuna decisione, limitandosi ad
“esortare l'amministratore ad avvalersi di un legale solo in casi strettamente necessari e nelle situazioni che interessano l'intero condominio””.
Dunque, la mancanza di ogni decisione ad opera dell'assemblea sul punto 6 dell'o.d.g. è rilevata anche dallo stesso attore in citazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto ritenersi inesistente la delibera oggetto di impugnazione ad opera dell'attore, con conseguente infondatezza della domanda di annullamento o dichiarazione di nullità proposta dall'attore, non potendosi predicare l'invalidità di una delibera assembleare inesistente.
Inoltre, in assenza di una decisione dell'assemblea idonea a incidere sulla posizione giuridica dell'attore, non appare sussistere alcun interesse di questo a contestare la legittimità della condotta dell'assemblea condominiale.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di impugnazione della delibera dell'08.07.2023 relativa al punto n. 6) dell'o.d.g., proposta dall'attore, è infondata, per mancanza di una delibera da invalidare.
Pertanto, la suddetta domanda attorea va respinta, in quanto infondata.
In conclusione, la domanda di parte attrice va respinta, per le ragioni enunciate.
Non appare accoglibile la richiesta di parte convenuta di condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendosi escludere i presupposti per l'applicazione di tale articolo, in ragione della peculiarità del caso di specie.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo del compenso relativo alla fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2260/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge la domanda di parte attrice;
2) respinge la domanda di parte convenuta per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 4.237,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 02.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2260/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. BONAMICI MARTA;
ATTORE contro
DI Controparte_1
GROSSETO (GROSSETO), VIA XXIV MAGGIO N. 68/H (C.F.
) rappresentato e difeso dall'Avv. PAPINI LUCILLA P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 05.12.2024, per parte convenuta, come da nota del 05.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La parte attrice ha convenuto in giudizio il sito in Controparte_1
Marina di Grosseto via XXIV Maggio n. 68/H, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, annullare e/o dichiarare la nullità della delibera del
[...]
emessa l'8.7.2023 in seconda convocazione per le ragioni esposte”. CP_1
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda CP_1
attorea, comunque interpretabile, in quanto inammissibile, improponibile ed infondata.
In via preliminare e in rito, è fondata l'eccezione di tardività della comparsa conclusionale di parte convenuta proposta da parte attrice.
Invero, il termine di trenta giorni a ritroso rispetto all'udienza del 04.02.2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., è scaduto in data 05.01.2025, il quale, è caduto di domenica, sicché, ai sensi dell'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c., la scadenza del termine è avvenuta in data 03.01.2025.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il comma 4 dell'art. 155
c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett.
f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (Cass. Civ. n. 21335/2017; Cass. Civ. n. 14767/2014; Cass. Civ. n. 7068/2020; Cass: Civ. n.
8496/2023).
Pertanto, nei termini da computare a ritroso, la scadenza nel giorno festivo o nel giorno di sabato va anticipata al primo giorno non festivo, individuato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.
Nel caso di specie, per le ragioni enunciate, il termine per il deposito della comparsa conclusionale delle parti è da ritenersi scaduto il 03.01.2025, sicché, avendo il convenuto depositato la comparsa conclusionale in data 04.01.2025, la stessa va ritenuta tardiva.
Di contro, va ritenuta ammissibile la memoria di replica di parte convenuta, non assumendo rilievo il mancato deposito o l'inammissibilità della comparsa conclusionale, posto che “Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa” (Cass. Civ. n. 2976/2020; Cass. Civ. n. 27220/2022; Cass. Civ. n.
6439/2009).
Ciò posto, nel merito, va osservato che, in via preliminare, il CP_1
convenuto ha eccepito la tardività dell'impugnazione delle delibere assunte dall'assemblea condominiale in data 08.07.2023, ulteriori e diverse da quella avente ad oggetto il punto 6 dell'o.d.g.
In particolare, il convenuto, ritenendo che la domanda di CP_1
mediazione espletata da parte attrice ha riguardato esclusivamente la delibera assunta in relazione al punto 6 dell'o.d.g., ha eccepito la tardività dell'impugnazione relativamente alle delibere assunte dall'assemblea in relazione ai residui punti dell'o.d.g.
La parte attrice ha replicato di avere effettuato la mediazione su tutte le delibere assunte dall'assemblea in data 08.07.2023. L'eccezione di parte convenuta è fondata e va accolta.
Come si desume dalla documentazione in atti, l'assemblea del CP_1
convenuto, in data 08.07.2023, ha deliberato su otto punti all'o.d.g., incluso il punto inerente a “varie ed eventuali” (cfr. all. 6 fasc. attore).
Il punto n. 6 dell'o.d.g. concerneva “discussione e deliberazione in merito alla richiesta dell'amministrazione di autorizzazione a conferire, ove ritenuto necessario, mandato legale per le seguenti questioni: a)assistenza e consulenza in questioni con i condomini relativi alla gestione dei rimborsi della cessione del credito tra vecchi e nuovi proprietari;
b)assistenza e consulenza in questione con R.T.A. relativi alla pratica antincendio a seguito della richiesta di cambio di destinazione d'uso di alcuni appartamenti di R.T.A”.
La parte attrice ha contestato la legittimità della delibera assembleare, contestando il difetto di valida costituzione dell'assemblea, per violazione dell'art. 1136 c.c. in relazione al quorum costitutivo necessario, violazione dell'art. 26 del Reg. condominiale laddove regola la rappresentanza in assemblea dei proprietari dell'R.T.A.
I vizi lamentati da parte attrice integrano motivi di annullabilità della delibera assembleare.
Invero, al fine di distinguere i casi di annullabilità e di nullità della delibera condominiale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la delibera è nulla nei seguenti casi: “1) "Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali" (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione: è il caso, ad es., della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; o della deliberazione priva di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato nè determinabile;
o della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
o della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta. 2) "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico", da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. L'impossibilità materiale dell'oggetto della deliberazione va valutata con riferimento alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato;
l'impossibilità giuridica dell'oggetto, invece, va valutata in relazione alle "attribuzioni" proprie dell'assemblea. In ordine all'impossibilità giuridica dell'oggetto, vale la pena di osservare che l'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni;
essa è abilitata ad adottare qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio (avendo le attribuzioni indicate dall'art.
1135 c.c. carattere meramente esemplificativo), purchè destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni”; la delibera è nulla altresì nel caso in cui essa abbia un contenuto contrario alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
in tutti gli altri casi, la delibera è annullabile e va impugnata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137 c.c. (cfr. Cass Civ. S.U. n. 9839/2021).
Ciò posto, nel caso di specie, i vizi lamentati da parte attrice non rientrano nelle cause di nullità sopra delineate, trattandosi di violazioni afferenti al modo di agire dell'assemblea condominiale, sicché le stesse integrano motivi di annullabilità della delibera assembleare.
Ne deriva che la delibera assembleare doveva essere impugnata dall'attore entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c.
Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine suddetto ha natura non processuale, bensì sostanziale, tanto da non poter essere rilevata d'ufficio la tardività dell'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n.
8449/2008; Cass. Civ. n. 4009/1995; Cass. Civ. n. 15131/2001; Cass. Civ. n.
4615/1980).
Ciò chiarito, la parte attrice prima di adire questo Tribunale, ha esperito la mediazione obbligatoria, vertendo l'odierno giudizio sulla materia del condominio (cfr. all. 7 fasc. attore).
Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.
La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma
1”.
Dunque, nelle materie in cui opera la mediazione obbligatoria, le decadenze di legge sono impedite per una sola volta dal momento in cui alle parti perviene la comunicazione della domanda di mediazione, della designazione del mediatore e della data del primo incontro di mediazione e delle altre informazioni previste dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010, non essendo sufficiente per l'impedimento della decadenza il mero deposito della domanda di mediazione (Cass. Civ. n. 2273/2019), e, a tal fine, la parte istante può comunicare all'altra la domanda di mediazione già presentata al mediatore.
Ebbene, nella domanda di mediazione proposta da parte attrice si afferma che gli istanti intendono impugnare “la delibera assembleare dell'08.07.2023 e precisamente il punto n. 6 dell'o.d.g., il quale prevedeva la “discussione e deliberazione in merito alla richiesta dell'amministrazione di autorizzazione a conferire, ove ritenuto necessario, mandato legale per le seguenti questioni: a)assistenza e consulenza in questioni con i condomini relativi alla gestione dei rimborsi della cessione del credito tra vecchi e nuovi proprietari;
b)assistenza e consulenza in questione con R.T.A. relativi alla pratica antincendio a seguito della richiesta di cambio di destinazione d'uso di alcuni appartamenti di R.T.A”, per nullità/annullabilità della stessa a causa:”, con enunciazione dei due motivi di annullabilità sopra richiamati.
Va evidenziato che l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile, stabilisce che “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Dunque, la domanda di mediazione deve contenere l'esatta enunciazione dell'oggetto della pretesa e dei motivi a sostegno della stessa, sicché la stessa ha un contenuto analogo alla domanda introduttiva di un giudizio (cfr. artt.
125, 163 c.p.c.), in cui parimenti vanno enunciati l'oggetto e le ragioni della pretesa azionata in giudizio.
Da ciò deriva che lo stesso effetto impeditivo della decadenza, ricollegato dall'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 alla comunicazione prevista dal comma 1 di detto articolo, può prodursi solo ed esclusivamente in relazione alla pretesa specifica delineata nella domanda di mediazione, analogamente a quanto accade con la proposizione di una domanda giudiziale.
In definitiva, l'effetto impeditivo della decadenza non può ricollegarsi alla pretesa, genericamente intesa, affermata in mediazione, ma solo alla specifica pretesa affermata in mediazione, sicché, in materia di impugnazione di delibere condominiali, deve ritenersi che l'effetto impeditivo della decadenza può ritenersi integrato solo in relazione alle specifiche delibere contestate con la domanda di mediazione e in relazione agli specifici motivi di annullabilità evidenziati in sede di mediazione, non operando, di contro, alcun effetto impeditivo della decadenza in relazione a delibere non contestate con la domanda di mediazione e a motivi di impugnazione non evidenziati nella domanda di mediazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che la parte attrice abbia contestato in sede di mediazione la sola delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 08.07.2023 in relazione al punto n. 6) dell'o.d.g., stante il chiaro tenore letterale del contenuto della domanda di mediazione sopra richiamata, in cui esplicitamente si afferma l'impugnazione “precisamente” della delibera inerente al punto 6) dell'o.d.g.
Né può ritenersi che la domanda di mediazione concerna ogni deliberazione assunta in data 08.07.2023 dall'assemblea condominiale, in quanto si tratta di soluzione non coerente con il tenore letterale della domanda di mediazione sopra richiamata e non conforme alla disciplina della domanda di mediazione che, come evidenziato, deve contenere la specifica indicazione dell'oggetto della pretesa e delle ragioni a sostegno della stessa.
Inoltre, l'interpretazione fornita dell'oggetto della domanda di mediazione appare coerente con lo scopo di tale procedura che è quello di favorire un accordo conciliativo tra le parti, obiettivo che non appare raggiungibile in ipotesi di domanda di mediazione generica e, dunque, si conferma l'esigenza di fornire una lettura rigorosa del contenuto della domanda di mediazione proposta da parte attrice.
Ciò posto, poiché la domanda di mediazione appare chiaramente riferita alla sola delibera del 08.07.2023 concernente il punto 6 dell'o.d.g., deve ritenersi che la decadenza prevista dall'art. 1137 c.c. sia stata impedita solo in relazione all'impugnazione di detta delibera e non in relazione a ogni delibera assunta dall'assemblea condominiale in detta data.
Ciò importa che, avendo l'odierna attrice chiesto l'invalidazione genericamente della delibera dell'08.07.2023, senza ulteriori specificazioni, appare fondata l'eccezione di parte convenuta circa la decadenza di parte attrice dal potere di impugnare, per motivi di annullabilità, le delibere assunte in data 08.07.2023, relative a punti dell'o.d.g. diversi dal numero 6).
Invero, la citazione introduttiva del giudizio è stata notificata al convenuto in data 07.12.2023 (spedita per la notifica il 05.12.2023), ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione all'attore del verbale assembleare, avvenuta il 21.08.2023 (cfr. all. 4 fasc. convenuto), fatto non contestato dalla stessa parte attrice nella prima memoria integrativa.
Dunque, in assenza di domanda di mediazione ad opera dell'attore in relazione all'impugnazione delle delibere relative ai punti diversi dal n. 6 dell'o.d.g. dell'assemblea del 08.07.2023, essendo stata la domanda giudiziale notificata il 05.12.2023, con perfezionamento della notificazione il 07.12.2023,
l'impugnazione delle delibere sopra indicate appare tardiva, in quanto proposta oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., sicché la parte attrice è decaduta dal potere di impugnare dette delibere.
Ciò importa l'inammissibilità dell'impugnazione di parte attrice in relazione alle delibere assunte dal convenuto in data 08.07.2023 sui punti CP_1
dell'o.d.g. diversi da quello n. 6).
Ciò posto, occorre valutare la domanda di parte attrice in relazione alla delibera assunta dal convenuto in relazione al punto n. 6) CP_1
dell'o.d.g., sopra descritto.
Come evidenziato in precedenza, l'attore contesta la legittimità della delibera in quanto non sarebbe stato raggiunto il quorum costitutivo necessario, essendo stato questo irregolarmente computato, e per violazione dell'art. 26 del Reg. condominiale in quanto i proprietari delle RTA non sarebbero stati validamente rappresentati in assemblea.
Il convenuto ha eccepito l'inesistenza della delibera assembleare sul punto 6 dell'o.d.g. con conseguente infondatezza della domanda attorea.
Il rilievo di parte convenuta appare corretto.
Come si desume dal verbale dell'assemblea condominiale dell'08.07.2023, al punto n. 6 dell'o.d.g., si legge che “dopo ampia discussione l'assemblea (astenuti
e esorta l'amministratore ad avvalersi di un legale solo in casi CP_2 CP_3
strettamente necessari e nelle situazioni che interessano l'intero . CP_1
Ebbene, va evidenziato che una delibera condominiale può essere impugnata per annullabilità solo se la stessa sia effettivamente esistente, non potendosi predicare la patologia di un atto che non esiste.
La delibera condominiale va ritenuta inesistente “quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicchè non può proprio individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa”, dovendosi puntualizzare che “I condomini non hanno alcun interesse ad agire per l'impugnazione di una inesistente deliberazione dell'assemblea, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai loro diritti” (Cass. Civ. n. 1367/2023).
Dunque, è possibile proporre impugnazione solo se l'assemblea, quale organo collegiale, abbia adottato una specifica decisione produttiva, in modo innovativo, di effetti vincolanti o comunque incidenti sulla sfera giuridica dei condomini, non potendosi ritenere tali le delibere meramente ricognitive o interlocutorie o programmatiche (cfr. Trib. Catania n. 1776/2023).
Ciò chiarito, nel caso di specie, non appare ravvisabile una delibera dell'assemblea sul punto 6) dell'o.d.g.
Invero, il punto 6) dell'o.d.g. stabiliva come oggetto della deliberazione
“discussione e deliberazione in merito alla richiesta dell'amministrazione di autorizzazione
a conferire, ove ritenuto necessario, mandato legale per le seguenti questioni: a)assistenza e consulenza in questioni con i condomini relativi alla gestione dei rimborsi della cessione del credito tra vecchi e nuovi proprietari;
b)assistenza e consulenza in questione con R.T.A. relativi alla pratica antincendio a seguito della richiesta di cambio di destinazione d'uso di alcuni appartamenti di R.T.A”, per nullità/annullabilità della stessa a causa” e su tale punto l'assemblea ha semplicemente esortato l'amministratore ad avvalersi di legali per questioni coinvolgenti il condominio e ove strettamente necessario.
Dunque, l'assemblea non ha assunto una decisione sul punto all'o.d.g., non potendosi ritenere una decisione una mera esortazione, la quale costituisce solo un tentativo di persuasione di un soggetto.
La mancanza di una decisione appare evincersi anche dal fatto che l'assemblea ha esortato l'amministratore mediante un'indicazione astratta e generale, priva di ogni riferimento a casi concreti, circostanza che conferma l'assenza di decisione dell'assemblea sul punto 6 dell'o.d.g.
Peraltro, deve sottolinearsi che la stessa parte attrice ha evidenziato che l'assemblea, al punto 6 dell'o.d.g. non ha assunto alcuna decisione, avendo la parte attrice in citazione allegato che “All'atto di votare le questioni di cui al punto 6) dell'O.d.G., l'assemblea deliberava di non assumere alcuna decisione, limitandosi ad
“esortare l'amministratore ad avvalersi di un legale solo in casi strettamente necessari e nelle situazioni che interessano l'intero condominio””.
Dunque, la mancanza di ogni decisione ad opera dell'assemblea sul punto 6 dell'o.d.g. è rilevata anche dallo stesso attore in citazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto ritenersi inesistente la delibera oggetto di impugnazione ad opera dell'attore, con conseguente infondatezza della domanda di annullamento o dichiarazione di nullità proposta dall'attore, non potendosi predicare l'invalidità di una delibera assembleare inesistente.
Inoltre, in assenza di una decisione dell'assemblea idonea a incidere sulla posizione giuridica dell'attore, non appare sussistere alcun interesse di questo a contestare la legittimità della condotta dell'assemblea condominiale.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di impugnazione della delibera dell'08.07.2023 relativa al punto n. 6) dell'o.d.g., proposta dall'attore, è infondata, per mancanza di una delibera da invalidare.
Pertanto, la suddetta domanda attorea va respinta, in quanto infondata.
In conclusione, la domanda di parte attrice va respinta, per le ragioni enunciate.
Non appare accoglibile la richiesta di parte convenuta di condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendosi escludere i presupposti per l'applicazione di tale articolo, in ragione della peculiarità del caso di specie.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo del compenso relativo alla fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2260/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge la domanda di parte attrice;
2) respinge la domanda di parte convenuta per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 4.237,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 02.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia