Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA compenso spettante ai docenti componenti delle commissioni degli esami di
In nome del Popolo italiano Stato
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 475/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, , (avv. Emilio Parte_1 Parte_2 Parte_3
Bagianti)
- ricorrente –
(avv.ra dello Stato) Controparte_1
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
13.5.2025, la seguente
SENTENZA
1. I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti a questo Tribunale, con atto depositato in data
16.4.2024, per sentire dichiarare di avere diritto alla corresponsione, da parte del convenuto, della somma di € 2.270,00 ciascuno a titolo di indennità di CP_1
trasferta, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della differenza di €
1.362,00 rispetto a quanto già effettivamente percepito. Hanno esposto di essere docenti di ruolo in servizio presso istituti scolastici ubicati nel territorio del comune di Perugia
e di essere stati nominati quali presidenti o membri esterni della Commissione per gli esami di stato presso alcuni istituiti di istruzione superiore siti in Terni per l'a.s.
2022/23 e di avere percepito l'indennità di trasferta prevista per i componenti nominati in sede raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti anziché nella misura prevista per la sede raggiungibile in tempo superiore a 100 minuti.
Regionale Veloce n. 4721 delle 5.50 con arrivo alle 7.31 che impiegava un tempo superiore ai 100 minuti, richiamando, a fondamento della propria pretesa, il decreto interministeriale del 24.05.2007 a mente del quale “per l'individuazione dei tempi di
percorrenza vanno presi a riferimento gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci
in vigore all'inizio delle operazioni d'esame e utili per raggiungere la sede d'esame in tempo
utile per l'espletamento dell'incarico”.
2. Il , costituitosi in giudizio con memoria del Controparte_1
2.5.2025, ha contestato l'interpretazione della norma prospettata dai ricorrenti,
osservando che, ai fini della quantificazione dell'indennità di trasferta dovuta, rileva solo il tempo di percorrenza astrattamente impiegato dal mezzo pubblico extraurbano più veloce idoneo a consentire l'arrivo presso la stazione ferroviaria della città in cui si trova la sede scolastica di destinazione entro la fascia oraria prevista per l'inizio delle attività, dovendosi, dunque, nel caso concreto, commisurare l'indennità al tempo impiegato dal treno IC 531 delle 6.40 con arrivo alle 7.59 senza che sia possibile effettuare valutazioni “in concreto”, basate su criteri soggettivistici, che tengano conto dei tempi effettivi o che considerino i tempi di percorrenza urbani.
3. Occorre anzitutto – stante la natura meramente interpretativa della presente controversia – ricostruire il quadro normativo di riferimento in tema di corresponsione dell'indennità di trasferta al docente nominato quale presidente o membro esterno di commissione di esame di Stato.
L'art. 3, secondo comma, della legge n. 1/2007, stabilisce che: “
2. In fase di prima
attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi
di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro
138.000.000.” La disposizione richiamata, a sua volta, prevede che: “I compensi per i
presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi
altro emolumento e rimborso spese;
essi sono differenziati in relazione alla funzione di
presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari
22 esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di
esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del
personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla
determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.” L'art. 1, secondo comma, del Decreto Interministeriale adottato il 24.5.2007
dal di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_1
sul punto si esprime così: “I compensi sono determinati da una quota, indicata nella Tabella
1-Quadro A, differenziata con riferimento allo svolgimento della funzione di presidente, di
commissario esterno e di commissario interno e da una quota, indicata nella Tabella 1-Quadro
B, attribuita con riferimento ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella
di esame. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza, si fa riferimento agli orari ufficiali
dei mezzi di linea extraurbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la
sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui gli orari
ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non siano identici tra l'andata e il ritorno, si
conteggiano, fra i due orari, ai fini della determinazione dell'entità del compenso, i tempi più
favorevoli all'interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i
trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all'utilizzazione di
mezzi di linea urbani”. A ciò si aggiungono le indicazioni contenute nella nota ministeriale n. prot. 7054/07, la quale precisa che “…In ogni caso, fra la sede di servizio e la
sede di residenza, va presa in considerazione, in termini di tempo di percorrenza, quella più
vicina alla sede d'esame. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza vanno presi a riferimento
gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci in vigore all'inizio delle operazioni
d'esame e utili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento
dell'incarico. Per le sedi d'esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di
trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente
dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Nell'ipotesi in cui manchi il
collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa
riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata”. La quota di compenso correlata alla distanza fra la sede da raggiungere e quella di servizio (o il
33 luogo di residenza), destinata ad indennizzare i commissari per il disagio e la maggiore usura della prestazione che lo spostamento provoca avviene secondo quanto indicato nella Tabella 1, Quadro B, allegata mediante suddivisione in quattro fasce di compensi erogati in misura crescente in base al tempo di percorrenza impiegato dal mezzo di linea extraurbano più veloce per raggiungere la sede dell'incarico in tempo utile ad espletare l'attività prevista dell'incarico e segnatamente: € 171,00, per non più di 30
minuti, € 568,00 tra i 31 e 60 minuti, € 908,00 tra 61 e 100 minuti ed € 2.270,00 per un tempo superiore a 100 minuti.
4. Ciò premesso, nella fattispecie in esame i ricorrenti pretendono il rimborso della somma più elevata, pari ad € 2.270,00, in luogo di quella ricevuta pari ad € 908,00,
poiché deducono che il riferimento corretto è al tempo di percorrenza di 101 minuti
impiegabile per coprire la distanza fra Perugia e Terni dal treno RV 4721 in partenza alle ore 5.50 con arrivo alle 7.31, mentre l'amministrazione resistente ritiene che debba farsi riferimento al treno IC 531 delle 6.40 con arrivo alle 7.59 per un tempo di percorrenza pari a 79 minuti, così da confermare la legittimità della scelta di liquidare l'importo indicato.
Cionondimeno, l'interpretazione dell'art. 1 del citato D.I. offerta dal resistente, se è
corretta nel rammentare che occorre avere riguardo al tempo di percorrenza impiegato dal mezzo extraurbano più veloce senza tenere conto dei tempi necessari all'uso dei mezzi di linea urbani, è, ad avviso di chi scrive, errata nell'omettere di considerare che il viaggio preso come parametro deve ineludibilmente consentire ai componenti e al
Presidente della Commissione di “raggiungere la sede d'esame in tempo utile per
l'espletamento dell'incarico”, dovendo utilizzarsi, puramente e semplicemente, il collegamento più veloce assicurato nell'arco della giornata sulla tratta “Nell'ipotesi in
cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile…”. In
altri termini, se è chiaro che non devono essere conteggiati ai fini del riconoscimento della seconda quota del compenso, i minuti che i componenti della Commissione
impiegano a raggiungere l'istituto scolastico dalla stazione ferroviaria usando linee urbane, è altrettanto chiaro che l'arrivo in stazione in un momento tale da rendere impossibile il raggiungimento in tempo utile della sede d'esame identifica una
44 modalità di percorrenza che la fonte in discussione non prende in considerazione. Del
resto, neppure l'amministrazione dubita che i ricorrenti dovessero presentarsi nelle sedi d'esame in tempo per potere iniziare a svolgere i propri compiti all'ora stabilita,
pena creare gravi disservizi allo svolgimento delle prove d'esame, ma sostiene che,
discutendosi di un criterio di liquidazione forfetario che deve applicarsi omogeneamente a tutte le fattispecie, ci si debba limitare a considerare il tempo di percorrenza dei mezzi extraurbani da una stazione all'altra senza altre considerazioni di sorta. Si tratta di una lettura che, come accennato, non è aderente al tenore letterale delle disposizioni riportate che fanno rinvio ad un viaggio che conduca il personale a destinazione in tempo utile e quindi non costituisca un parametro virtuale ineffettivo e risulta, dunque, non razionale.
Nella fattispecie in esame, il treno IC 531 delle 6.40 con arrivo previsto alle 7.59, aveva un tempo di percorrenza inferiore (79 minuti in luogo di 101) a quello del regionale veloce indicato dai ricorrenti, ma precludeva in modo assoluto ai medesimi di raggiungere le sedi di servizio puntualmente non solo per l'insufficienza dell'arco temporale di sessanta secondi persino per scendere dal mezzo ed uscire dalla stazione,
ma perché l'inizio della prestazione alle ore 8,00 presuppone che il luogo di lavoro sia raggiunto con un minimo margine di anticipo per dare corso puntualmente all'inizio della prestazione e quindi, dare avvio alle prove d'esame.
L'ermeneutica prospettata in questa sede appare coerente con i pronunciamenti espressi dalla giurisprudenza di merito che si è occupata di casi sovrapponibili: ad esempio il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 84 del 30.6.2020 ha accolto un ricorso presentato da alcuni docenti in una situazione speculare affermando che: “…I ricorrenti
hanno poi dedotto che il tragitto per arrivare alla Stazione Centrale di Reggio Emilia all'Istituto
“Galvani – Iodi” durava circa 40 minuti con gli autobus urbani e 50 minuti a piedi. Anche
detta circostanza non è stata in alcun modo contestata dall'amministrazione convenuta.
Questo tempo non deve essere considerato nel minutaggio dei tempi di percorrenza, ai
fini della individuazione della tariffa cui fare riferimento per la liquidazione della
indennità, ma deve invece essere tenuto in considerazione al fine di verificare se i treni
della soluzione b) fossero effettivamente (dunque in concreto) utilizzabili per arrivare
55 in tempo a scuola…….Di qui consegue che, ai fini della individuazione della tariffa del
Quadro B, non possono considerarsi i tempi di percorrenza della ipotesi b), né tantomeno quelli
della ipotesi c), né tantomeno quello, incompleto, indicato dalla parte resistente con orario di
arrivo alle 7.36 (che non considera la tratta da Ferrara a Bologna e non indica l'orario di
partenza da Bologna). Tutte queste soluzioni portano a giungere nella città sede di esame
troppo tardi rispetto all'inizio dei lavori della Commissione, che in alcuni giorni
cominciava anche alle ore 7.30 o alle ore 7.45, mentre invece i docenti avrebbero
dovuto giungere non oltre le 7.10 – 7.20 per essere in tempo presso la scuola. Deve
pertanto essere accolto il ricorso, residuando solo la ipotesi a) di calcolo dei tempi di percorrenza,
con conseguente applicazione della tariffa massima (sede d'esame raggiungibile in un tempo
superiore a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci) pari ad € 2.270,00 per
ciascun anno scolastico e per ciascun docente….” (in termini analoghi cfr anche Trib.
Catania, sentenza n. 155 del 19.1.2016). Nella medesima direzione si è espressa,
risolvendo analoga questione, la più risalente sentenza del 14.4.2016 pronunciata nella causa iscritta al RG 447/2015 dalla Corte d'Appello di Firenze (Pres. dr. Bronzini, Est.
dr.ssa Liscio): “…Per l'individuazione dei tempi di percorrenza il decreto prevede
espressamente che si faccia “riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra urbani più veloci non siano identici tra l'andata ed il ritorno, si conteggiano, fra i due orari, ai fini della determinazione dell'entità del compenso, i tempi più favorevoli all'interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani”. E' pacifico tra le parti, perché non contestato dall'Amministrazione, che le operazioni
della commissione d'esame prendessero inizio alle ore 7,45. E' altrettanto pacifico tra le parti che
il primo treno utile per partire da Livorno in tempo per arrivare a Prato in orario coerente con
l'inizio dei lavori della commissione fosse quello delle ore 5,21, in arrivo a Firenze-Rifredi alle
ore 6,46. Il tempo impiegato per tale percorrenza è perciò di 85 minuti. Secondo
l'amministrazione, in ciò confermata dal Tribunale, il treno cui fare riferimento per la
successiva tratta Firenze- Prato dovrebbe essere quello delle ore 7,15 che prevede, secondo
66 l'orario ufficiale, l'arrivo a Prato alle ore 7,27, con un tempo di percorrenza di dodici minuti
(pari ad un tempo complessivo di viaggio di 97 minuti), mentre i tre lavoratori prendono a
riferimento un treno diverso, in partenza da Rifredi alle ore 6,53 e con arrivo alle ore 7,17, con
impiego di effettivo tempo di viaggio di 24 minuti che, sommati a quelli del tratto precedente
conducono ad un tempo complessivo di 109 minuti. Dal momento che è proprio la disposizione
attuativa a far riferimento agli orari ufficiali dei mezzi “ effettivamente” utilizzabili per
raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico, la prospettazione di
viaggio tipo che formula il non può ritenersi sostenibile prevedendo un orario di CP_1
arrivo a Prato che mai un lavoratore appena diligente, in presenza di alternative accettabili,
come nel caso di specie, adotterebbe per arrivare con certezza in tempo per l'inizio delle
operazioni della commissione d'esame. E' infatti evidente che un treno che preveda l'arrivo alle
ore 7,27 consente un margine troppo limitato rispetto all'incontestato inizio del lavoro alle ore
7,45, dovendosi necessariamente considerare sia le operazioni di discesa dal mezzo ed uscita
dalla stazione, sia il percorso per giungere sul posto di lavoro ( non vi è prova alcuna della
ubicazione degli istituti scolastici in questione rispetto alla stazione ferroviaria). Se è vero che
l'indennità non presuppone che effettivamente il lavoratore esegua il percorso con il mezzo
pubblico, è altrettanto vero che il riferimento deve aversi comunque non ad un viaggio “
virtuale”, ma all'effettiva sua funzionalità rispetto alla tempestiva presa di servizio. Deve
allora ritenersi che sia, piuttosto, quello indicato dai lavoratori l'effettivo treno che, pur
impiegando più tempo rispetto a quello di poco successivo in partenza di Firenze, indicato
dall'Amministrazione, avrebbe consentito l'arrivo a Prato in orario molto più verosimilmente
utile a garantire di prendere servizio nella sede di destinazione senza imporre al lavoratore
alcun rischio connesso a possibili ritardi e senza sottoporlo quindi a gratuiti stress psichici o
fisici…”.
5. Appare, in definitiva, condivisibile l'interpretazione proposta dai ricorrenti, secondo la quale la liquidazione delle competenze correlate all'attività svolta in occasione degli esami di stato per l'a.s. 2022/23 deve avvenire sulla base del parametro più elevato,
corrispondente ad un tempo di percorrenza superiore a 100 minuti, così che il va condannato a corrispondere a ciascuno dei Controparte_1
ricorrenti la differenza di € 1.362,00 rispetto alla somma già percepita, oltre al maggior
77 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della legge 724/1994, maturato dalla mensilità di agosto 2023 (prima mensilità
successiva all'espletamento delle prove e medesima di liquidazione delle competenze in contestazione, cfr docc. 3a, 3b e 3c, fasc. ric.) sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna il resistente a corrispondere a ciascun ricorrente la somma di €
1.362,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, maturato da agosto 2023 al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che qui si liquidano unitariamente e complessivamente nell'importo di € 49,00 per C.U.
versato ed € 1.500,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 13.5.2025
Il Giudice
Marco Medoro
88