CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
Massime • 1
In tema di delitti contro l'onore, la causa di non punibilità della provocazione, di cui all'art. 599 cod. pen., può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma quarto, cod. pen., diversamente dall'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 2), cod. pen., che rileva, invece, solo obiettivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2023, n. 26309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26309 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
26309 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 393/2023 ANGELA TARDIO - Presidente - -UP 23/03/2023 PAOLA MASI Relatore R.G.N. 5755/2023 SC EN AR SE LO RI NA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA AN CO nato il [...] avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di VASTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile, avv. Marco Fanghella;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato, avv. Luigi Di Penta. an m RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28 settembre 2022 il Tribunale di Vasto, confermando la sentenza emessa in data 25 maggio 2020 dal Giudice di Pace di Vasto, ha condannato AN AN TA alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per la violazione dell'art. 595 cod.pen. commessa nel dicembre 2014, offendendo la reputazione del dipendente AN RA, accusandolo, nel corso di conversazioni telefoniche con le sue sorelle, di avere rubato dei soldi, di essersi messo in malattia pur non essendo ammalato, e di avere una malattia mentale. La sentenza del Giudice di pace di Vasto era stata già confermata dal Tribunale di Vasto con sentenza emessa il 17 dicembre 2020, annullata dalla Corte di cassazione, con sentenza in data 15 febbraio 2022, limitatamente all'omesso esame della possibile sussistenza dell'esimente di cui all'art. 599 cod. pen. Il Tribunale di Vasto, quale giudice di rinvio, ha ritenuto che il fatto ingiusto altrui, idoneo per giustificare la sussistenza dell'esimente, non potesse essere individuato nella malattia dichiarata dal RA ma ritenuta inesistente dall'imputato, bensì nei furti da quest'ultimo addebitati al dipendente. Essi si erano verificati tra maggio e agosto 2014, ma il TA, ricevuto un risarcimento di circa € 20.000 dalla madre del RA, aveva accettato di mantenere il dipendente al lavoro senza compenso;
il 10 o 11 dicembre 2014 egli era stato però informato di un nuovo ammanco di € 700, e ne aveva subito incolpato il RA. Secondo il giudice di rinvio, quest'ultimo evento era l'unico fatto per il quale poteva sussistere il requisito dell'immediatezza necessario per l'operatività della esimente, ma per esso mancava la qualificabilità come "fatto ingiusto altrui", mancando la prova che esso fosse stato commesso dal RA. Tale fatto non poteva, quindi, rappresentare il presupposto applicativo dell'esimente, risultando la reazione del TA spropositata e ingiustificata, probabilmente scatenata in realtà dai pregressi ammanchi, da questioni pendenti tra i due in merito ad un risalente prestito e dall'essersi il dipendente messo in malattia. Ha ritenuto pertanto insussistente l'esimente di cui all'art. 599 cod. pen., e ha confermato la condanna del TA.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN AN TA per mezzo del proprio difensore Avv. Luigi Di Penta, con un unico motivo con il quale lamenta errori in giudicando e in procedendo del giudice di rinvio, in violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod.proc.pen., per 2 г а м violazione dell'art. 599 cod. pen. La motivazione è errata laddove esclude la sussistenza dell'esimente per la mancanza di prova dell'essere il RA l'autore del furto accertato il 10 o 11 dicembre 2014, mentre è rilevante, al fine della sua sussistenza quanto meno sotto il profilo putativo, il fatto che egli abbia accusato di questo furto il RA, la cui precedente condotta furtiva è stata rimarcata sia dal giudice del lavoro sia dal giudice penale. Il Tribunale l'ha esclusa sulla base della apodittica affermazione che la sua reazione è stata probabilmente "scatenata dalle rivendicazioni circa i pregressi ammanchi", ed invece il fatto ingiusto scatenante deve essere individuato con certezza nel secondo furto. Infatti, dopo i primi ammanchi egli aveva mantenuto il rapporto di lavoro con il RA, decidendo di continuare a fidarsi di lui, e solo in occasione del secondo furto, sentendosi tradito per l'ennesima volta, si era determinato a licenziarlo e a denunciarlo. Erroneamente, quindi, la sentenza di secondo grado ha nuovamente individuato nel certificato medico o negli ammanchi pregressi il presupposto dello stato d'ira, che, invece, deve essere individuato nel furto perpetrato nel mese di dicembre 2014, da lui attribuito al RA, in relazione al quale sussistono tutti gli elementi per l'applicazione dell'esimente.
3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio, ritenendo sussistente la causa di esclusione della punibilità quanto meno sotto un profilo putativo.
4. La parte civile RA, per mezzo del proprio difensore avv. Marco Fanghella, e l'imputato, per mezzo del proprio difensore avv. Luigi Di Penta, hanno depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1. La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove dapprima afferma che l'unico fatto ingiusto che rispetta il requisito dell'immediatezza, e da prendere quindi in esame per valutare la sussistenza dell'esimente, è il nuovo furto subito dall'imputato e a lui riferito il 10 o 11 dicembre, ma poi ripete che i fatti che hanno scatenato la condotta del TA sarebbero invece da ravvisare nei precedenti ammanchi o nell'asserita malattia del dipendente, o addirittura in un preesistente rapporto derivante da un prestito. 3 а м 1.2. L'affermazione che l'esimente non può essere collegata all'ultimo ammanco perché non è provato che esso sia stato commesso dal RA è errata, perché ciò che rileva è l'astratta attribuibilità del fatto al dipendente, che può avere scatenato la reazione offensiva dell'imputato. Il giudice di rinvio ha infatti omesso di valutare la possibile sussistenza della esimente nella sua forma putativa, mentre il rinvio da parte della quinta sezione della Corte di cassazione è stato disposto proprio al fine di valutare la possibile sussistenza dell'esimente di cui all'art. 599 cod.pen., con l'operatività dell'art. 59, ultimo comma, cod.pen., nel caso che essa sia stata erroneamente supposta. Deve perciò essere applicato il costante principio stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui: «A differenza dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., che rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, cod. pen., prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione, può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma 4, cod. pen.» (Sez. 5, n. 37950 del 20/06/2017, Rv. 270789; conforme Sez. 5, n. 13942 del 16/10/1986, Rv. 174568, tra le altre).
2. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio da effettuare applicando il principio di diritto sopra stabilito. Le richieste della parte civile non possono essere accolte, in applicazione del principio secondo cui «Non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza.» (Sez. 1, n.34032 del 01/07/2022, Rv. 283987)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica. Così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RD PA AS те LA IS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelieria oggi Roma, li 18/06/023 4 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Making Calcagni
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile, avv. Marco Fanghella;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato, avv. Luigi Di Penta. an m RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28 settembre 2022 il Tribunale di Vasto, confermando la sentenza emessa in data 25 maggio 2020 dal Giudice di Pace di Vasto, ha condannato AN AN TA alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per la violazione dell'art. 595 cod.pen. commessa nel dicembre 2014, offendendo la reputazione del dipendente AN RA, accusandolo, nel corso di conversazioni telefoniche con le sue sorelle, di avere rubato dei soldi, di essersi messo in malattia pur non essendo ammalato, e di avere una malattia mentale. La sentenza del Giudice di pace di Vasto era stata già confermata dal Tribunale di Vasto con sentenza emessa il 17 dicembre 2020, annullata dalla Corte di cassazione, con sentenza in data 15 febbraio 2022, limitatamente all'omesso esame della possibile sussistenza dell'esimente di cui all'art. 599 cod. pen. Il Tribunale di Vasto, quale giudice di rinvio, ha ritenuto che il fatto ingiusto altrui, idoneo per giustificare la sussistenza dell'esimente, non potesse essere individuato nella malattia dichiarata dal RA ma ritenuta inesistente dall'imputato, bensì nei furti da quest'ultimo addebitati al dipendente. Essi si erano verificati tra maggio e agosto 2014, ma il TA, ricevuto un risarcimento di circa € 20.000 dalla madre del RA, aveva accettato di mantenere il dipendente al lavoro senza compenso;
il 10 o 11 dicembre 2014 egli era stato però informato di un nuovo ammanco di € 700, e ne aveva subito incolpato il RA. Secondo il giudice di rinvio, quest'ultimo evento era l'unico fatto per il quale poteva sussistere il requisito dell'immediatezza necessario per l'operatività della esimente, ma per esso mancava la qualificabilità come "fatto ingiusto altrui", mancando la prova che esso fosse stato commesso dal RA. Tale fatto non poteva, quindi, rappresentare il presupposto applicativo dell'esimente, risultando la reazione del TA spropositata e ingiustificata, probabilmente scatenata in realtà dai pregressi ammanchi, da questioni pendenti tra i due in merito ad un risalente prestito e dall'essersi il dipendente messo in malattia. Ha ritenuto pertanto insussistente l'esimente di cui all'art. 599 cod. pen., e ha confermato la condanna del TA.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN AN TA per mezzo del proprio difensore Avv. Luigi Di Penta, con un unico motivo con il quale lamenta errori in giudicando e in procedendo del giudice di rinvio, in violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod.proc.pen., per 2 г а м violazione dell'art. 599 cod. pen. La motivazione è errata laddove esclude la sussistenza dell'esimente per la mancanza di prova dell'essere il RA l'autore del furto accertato il 10 o 11 dicembre 2014, mentre è rilevante, al fine della sua sussistenza quanto meno sotto il profilo putativo, il fatto che egli abbia accusato di questo furto il RA, la cui precedente condotta furtiva è stata rimarcata sia dal giudice del lavoro sia dal giudice penale. Il Tribunale l'ha esclusa sulla base della apodittica affermazione che la sua reazione è stata probabilmente "scatenata dalle rivendicazioni circa i pregressi ammanchi", ed invece il fatto ingiusto scatenante deve essere individuato con certezza nel secondo furto. Infatti, dopo i primi ammanchi egli aveva mantenuto il rapporto di lavoro con il RA, decidendo di continuare a fidarsi di lui, e solo in occasione del secondo furto, sentendosi tradito per l'ennesima volta, si era determinato a licenziarlo e a denunciarlo. Erroneamente, quindi, la sentenza di secondo grado ha nuovamente individuato nel certificato medico o negli ammanchi pregressi il presupposto dello stato d'ira, che, invece, deve essere individuato nel furto perpetrato nel mese di dicembre 2014, da lui attribuito al RA, in relazione al quale sussistono tutti gli elementi per l'applicazione dell'esimente.
3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio, ritenendo sussistente la causa di esclusione della punibilità quanto meno sotto un profilo putativo.
4. La parte civile RA, per mezzo del proprio difensore avv. Marco Fanghella, e l'imputato, per mezzo del proprio difensore avv. Luigi Di Penta, hanno depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1. La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove dapprima afferma che l'unico fatto ingiusto che rispetta il requisito dell'immediatezza, e da prendere quindi in esame per valutare la sussistenza dell'esimente, è il nuovo furto subito dall'imputato e a lui riferito il 10 o 11 dicembre, ma poi ripete che i fatti che hanno scatenato la condotta del TA sarebbero invece da ravvisare nei precedenti ammanchi o nell'asserita malattia del dipendente, o addirittura in un preesistente rapporto derivante da un prestito. 3 а м 1.2. L'affermazione che l'esimente non può essere collegata all'ultimo ammanco perché non è provato che esso sia stato commesso dal RA è errata, perché ciò che rileva è l'astratta attribuibilità del fatto al dipendente, che può avere scatenato la reazione offensiva dell'imputato. Il giudice di rinvio ha infatti omesso di valutare la possibile sussistenza della esimente nella sua forma putativa, mentre il rinvio da parte della quinta sezione della Corte di cassazione è stato disposto proprio al fine di valutare la possibile sussistenza dell'esimente di cui all'art. 599 cod.pen., con l'operatività dell'art. 59, ultimo comma, cod.pen., nel caso che essa sia stata erroneamente supposta. Deve perciò essere applicato il costante principio stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui: «A differenza dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., che rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, cod. pen., prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione, può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma 4, cod. pen.» (Sez. 5, n. 37950 del 20/06/2017, Rv. 270789; conforme Sez. 5, n. 13942 del 16/10/1986, Rv. 174568, tra le altre).
2. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio da effettuare applicando il principio di diritto sopra stabilito. Le richieste della parte civile non possono essere accolte, in applicazione del principio secondo cui «Non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza.» (Sez. 1, n.34032 del 01/07/2022, Rv. 283987)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica. Così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente LA RD PA AS те LA IS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelieria oggi Roma, li 18/06/023 4 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Making Calcagni