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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
VERBALE D'UDIENZA
n. 273/2024 R.G.
All'udienza del 18.03.2025 alle ore 09.25 davanti al Giudice OP Marina Ghiretti sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. Leggiero Parte_1
sostituito dall'avv. Geardi Foro di Lodi, per la parte convenuta, Controparte_1
l'Avv. Lecce e per il terzo chiamato l'avv. Bissi per avv.ti Canepa e Paneri, Controparte_2
i quali si riportano ai rispettivi atti, con concludendo e insistendo come in essi. Le parti rinunciano alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 12.00 deposita sentenza integrale
Il Giudice OP
Marina Ghiretti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Marina
Ghiretti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 273/24 del ruolo generale per gli affari contenziosi, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.03.2025,
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giandomenico Leggiero
Attore
contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Lecce CP_1 CP_1
Convenuto
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Canepa e Marco Paneri Controparte_2
Terzo chiamato
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 2 di 8 Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge
69/2009, che ritiene sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, infatti, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Il, 27.07.2006, n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ.
13.07.2011, n. 15389 e Cass. Civ. 18.05.2012, n. 7937); le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con primo atto di citazione in data 24.11.19, la società Parte_1
(di seguito per brevità anche ) conveniva in giudizio innanzi
[...] Parte_1
al Tribunale di BA (di seguito per brevità anche CP_1 CP_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 99.687,67 poiché quest'ultima avrebbe venduto all'asta il 19.12.19 il natante CMC Arhab di 4,55 m di lunghezza senza alcuna autorizzazione da parte del legittimo proprietario, per un corrispettivo di euro 4.250,00 oltre IVA.
Si costituiva tempestivamente la quale respingeva ogni addebito rilevando, CP_1
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di BA in favore di quello di
AC e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'esponente venditore in quanto la prima avrebbe agito semplicemente quale agente del venditore il quale avrebbe contrattualmente dichiarato e garantito in data Parte_2
2.12.19 per la messa in vendita all'asta del bene, di essere il titolare dell'imbarcazione e pertanto era tenuto a manlevarlo e tenerlo indenne da qualsiasi rivendicazione e pagina 3 di 8 pretesa. Nel merito sosteneva che l'imbarcazione oggetto di vendita, rientrasse nella categoria dei natanti da diporto, come tali esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'archivio telematico centrale e pertanto non inclusi nella categoria dei beni mobili registrati, eccependo altresì la decadenza dalla possibilità di denuncia dei vizi, essendo ampiamente trascorso il termine di 8 gg dalla consegna previsto ex lege.
Si costituiva la terza chiamata, contestando nel merito le domande tutte svolte nei propri confronti ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di BA in favore di quello di AC.
Con ordinanza del 9.11.23, il Tribunale di BA dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di AC e con atto di citazione notificato via PEC in data 8.2.24, la società riassumeva la causa avanti al Parte_1
Tribunale di AC rassegnando le medesime conclusioni già avanzate nel primo atto di citazione.
Si costituiva parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree tutte e
CP reiterava la domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato CP_2
Si costituiva anche il terzo chiamato, il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e della domanda di manleva a suo carico formulata dalla convenuta.
In corso di causa venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e il GI, con ordinanza del 05.10.24, fissava ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
04.03.25, poi differita al 18.03.25, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive e successive repliche.
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Esaminata la documentazione prodotta, le risultanze istruttorie, nonché le deduzioni tutte delle parti, la domanda attorea deve essere rigettata per i seguenti
motivi
la questione tare origine da una vendita all'asta tenutasi in data 12.12.2019 nel corso della quale (di seguito per brevità anche ), aggiudicava Controparte_1 CP_1
pagina 4 di 8 l'imbarcazione di cui al lotto n. 6545, precisamente una CMC Arhab di 4,55 m di lunghezza, a di PO (di seguito per brevità Parte_1
anche ) al prezzo di euro 4.250,00 IVA esclusa, importo per il quale Parte_1 [...]
emetteva la propria fattura n. 45571884 del 31.12.2019. L'imbarcazione Controparte_1
predetta veniva acquistata nel corso del 2019, da parte della dalla Parte_2
società Torchio S.r.l. con sede in Tigliole (AT) e affidata per la vendita all'asta a mezzo contratto del 2.12.19 alla convenuta: tali circostanze non sono in contestazione.
Parte convenuta è una società specializzata nella predisposizione ed effettuazione di aste industriali on line. acquista, in particolare, beni mobili da società o privati e CP_1
provvede poi alla messa all'asta pubblica dei medesimi mezzi (v. visura CCIAA prodotta al doc. 3). Nell'ambito di tale attività, con contratto di vendita multicanale sottoscritto in data 02.12.2019, il venditore autorizzava parte convenuta a offrire Parte_2
e vendere tramite asta pubblica i beni di cui all'allegato A del contratto, tra i quali era ricompresa l'imbarcazione CMC Arhab 4.55 M per cui oggi è lite (v. doc. 4 parte convenuta). Anche tali circostanze non sono in contestazione.
L'attore qui in riassunzione, rivendica i danni conseguenti all'impossibilità per la di adempiere ai contratti di ripascimento degli Parte_1
arenili nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione dell'asta online avvenuta in data
12.12.2019 e l'effettivo passaggio di proprietà all'odierna attrice, passaggio che parte attrice sostiene essere avvenuto solo in data 05.02.2021 a seguito trattative con la in concordato preventivo, che risultava essere proprietaria iniziale Controparte_3
del natante per cui si discute, come risulta dalla trascrizione nell'apposito registro delle imbarcazioni (v. doc. 3 attoreo). A ciò aggiungasi la richiesta di pagamento dell'importo di euro 5.490,00, oltre a euro 1.000,00 a titolo di spese legali, all'Avv. Giovanni Todisco, procuratore speciale per la detta vendita da parte di quali Controparte_3
conseguenze del fatto che la i sarebbe resa disponibile a trasferire la proprietà CP_3
dell'imbarcazione in favore della a fronte del predetto pagamento (come da Parte_1
dichiarazione di vendita – doc. attoreo atto introduttivo – doc. non numerato).
pagina 5 di 8 Occorre preliminarmente rilevare come la classificazione delle unità da diporto sia disciplinata dalla L. n. 50 del 11.2.1971 e dal D Lgs n. 171 del 18.7.2005, ovvero dal
“Codice della nautica da diporto” che all'art. 3 definisce: Natante da diporto: unità a vela e a motore di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri, con esclusione delle moto d'acqua.
Tutte le unità a remi indipendentemente dalla lunghezza;
Imbarcazioni da diporto: sono tutte le unità a vela e a motore con lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri e
Navi da diporto: le unità con lunghezza superiore ai 24 metri. La normativa Italiana prevede che solo le imbarcazioni e le navi da diporto siano obbligatoriamente iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e pertanto siano considerati beni mobili registrati, con tutte le conseguenze di legge in materia di atti traslativi della proprietà. Se il comma 1 dell'art. 27 del codice della nautica da diporto
(D. Lgs n. 171/05), esclude i natanti da diporto e le moto d'acqua dall'obbligo dell'iscrizione nell'ATCN, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza, il comma 2 consente già l'iscrizione a richiesta, prevedendo in tale caso che questi assumano il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto (unità tra 10 e 24 metri).
Anche la L. n. 206 del 27.12.2023 in particolare, l'art. 14, consente: di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata del proprietario presso uno Sportello
Telematico e registrata all'agenzia delle entrate. L'iscrizione per le barche con una lunghezza inferiore ai 10 m è pertanto solo facoltativa e, di conseguenza, l'avvenuta trascrizione del natante fin dal 2007 in capo alla come da doc. attoreo n. 3 non Pt_3
contestato, ne fa discendere l'assoggettabilità del natante stesso alla disciplina relativa ai predetti beni mobili registrati, con tutte le conseguenze in materia.
Ciò premesso, va precisato che non è qui in contestazione la conclusione del contratto di vendita all'asta tra l'attrice e parte convenuta, non avendo parte attrice contestato alcunché in merito, ma anzi avendone riconosciuto la sua sussistenza, appunto, con la richiesta di risarcimento dei danni che ritiene di avere subito quale conseguenza dello stesso.
La questione parrebbe inquadrarsi nella disciplina della così detta evizione “evitata” di cui all'art. 1486 c.c. nella quale il compratore riesce a evitare l'evizione pagando una pagina 6 di 8 somma di denaro a colui che sia stato accertato giudizialmente essere il titolare di un concorrente diritto sul bene acquistato. Quello che nel caso di specie però manca, è
l'accertamento giudiziale del diritto (presupposto imprescindibile come ritenuto dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità) che il terzo Controparte_3
vanterebbe sul bene, in quanto agli atti vi è solo la comunicazione “di rivendica” che gli organi della Procedura Concorsuale avrebbero inviato all'attore in data 11.2.20 e allegata all'atto introduttivo da parte attrice. E' pacifico che affinché la garanzia possa operare, sia necessario che un terzo vanti un concorrente diritto sul bene venduto, tale da precludere, in tutto o in parte, la titolarità dei diritti del compratore sul bene medesimo. La giurisprudenza ha chiarito da una parte che non è necessario che il compratore sia spossessato materialmente del bene, ma che non basta che il diritto dell'acquirente sia limitato o menomato in via meramente astratta e ipotetica, ma occorre piuttosto che un terzo abbia agito in giudizio, esercitando vittoriosamente un'azione (di rivendicazione, confessoria o di riduzione) sul bene venduto e che quindi sia stato accertato in maniera definitiva il difetto di titolarità dell'acquirente, per effetto di un vincolo che ha impedito al contratto di vendita di produrre l'effetto traslativo che gli è tipico (v. per tutte Cass. ord. 17810/19; Cass. Ord. 9604/23; Cass. sent. 8536/11;
Cass. sent. 5243/06). Nel caso che ci occupa, manca il necessario accertamento giudiziale della titolarità del bene natante in capo al terzo, con la conseguente impossibilità di applicazione della garanzia per evizione alla questione per cui si discute.
Nel caso di specie, non verto la questione in materia rientrante nella disciplina del Codice del Consumo, a far venir meno la tutelabilità del diritto vantato da parte attrice vi è altresì la circostanza per cui l'art. 9 delle condizioni generali del contratto di partecipazione all'asta e-commerce (doc. 7 di parte convenuta), prevede una limitazione della responsabilità della casa d'aste per ogni conseguenza pregiudizievole, CP_1
perdita della proprietà compresa, derivante dalla vendita all'asta stessa, clausola in merito alla quale parte attrice non ha mai eccepito alcunché, vessatorietà compresa. Da ciò discende l'impossibilità per l'attore di agire in garanzia nei confronti del venditore, attuale convenuto, avendovi espressamente rinunciato, con l'accettazione delle pagina 7 di 8 condizioni generali del contratto di acquisto tramite asta on line, mai contestate né censurate.
Tutto quanto sopra esposto assorbe ogni altra valutazione nel merito e non consente l'accoglimento delle domande attoree proposte.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex DM 147/22 secondo i tariffari minimi
(tenuto conto del valore dalla causa in relazione allo scaglione di riferimento), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di AC in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa n. 273/24 RG, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa:
• rigetta la domanda attorea;
• condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta e al terzo chiamato le competenze di lite, che liquida, per ciascuna parte, in euro 7.500,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% ex DM 147/22.
Così deciso in AC, 18.03.2025
Il Giudice OP
Dott.sa Marina Ghiretti
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